Articolo 2 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 dicembre 1989
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Versione
6 marzo 1992
Art. 2. Prescrizioni relative alle carni utilizzate 1. Il "Salame di Varzi" deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini:
((a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge)) ;
b) che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe' negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;
c) abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del "Salame di Varzi" previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992