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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Cons. rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2852/2024 promossa in grado d'appello, da:
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
CORSO MAGENTA 84 MILANO presso lo studio dell'avv. MOFFA ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEL BENE MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
“ - CP_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato in VIALE GIAN GALEAZZO N. 16 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. LUCIANO VITTORIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Cessione dei crediti – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7093/2024 pubblicata il 16.7.2024 notificata il 2.9.2024 – causa assegnata in decisione in trattazione scritta, con ordinanza del 10.6.2025 e decisa nella c.c. del
17.6.2025, sulle seguenti conclusioni come da note depositate dai difensori.
Per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma n. 7093/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 16.7.2024 nel giudizio RG 46224/20 e notificata al difensore di il 2.9.24: Parte_1
Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
– CTO:
[...]
- € 349.164,89 per sorte capitale, di cui alle 24 fatture riepilogate nel prospetto sopra riportato e già decurtate le note credito ivi parimenti indicate;
- gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 16 - € 940,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D. Lgs n. 231/02 come novellato da D.
Lgs. N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 24 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
- gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Azienda e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna Data Scadenza)- sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei CP_2
mesi , ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 40 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da D. Lgs.
N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall , CP_2
oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
- € 271.452,71 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati pagina 3 di 16 a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito di cui:
- € 35.010,52 emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna nota debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte 1;
- € 47.930,65 emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società e Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
(le note debito sono infatti precedute da PF o TK) riepilogate
[...]
nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte2;
- € 27.385,45 emesse da RA S.p.a., e DI Energia Controparte_6
Parte S.p.a. e cedute a , riepilogate nell'elenco che si produce sub 2 parte 3;
- € 161.126,09 emesse dalle società FF Finace s.r.l., e Controparte_7
Parte che hanno ceduto le note debito a , riepilogate nell'elenco che CP_8
si produce sub doc. 2 parte 4;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi , ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D.
Lgs. N. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 20.240,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da
D. Lgs. N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte 1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
pagina 4 di 16 - € 5.290,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da
D. Lgs. N. 192/12 portati dalle seguenti 2 fatture: PF921345 del 30.12.2019 di € Parte 3.640,00 e PF90021346 del 30.12.2019 di € 2.280,00 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto da parte di controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito
(fatture che sono indicate nelle predette fatture), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dal termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
condannare al relativo Controparte_9
pagamento a favore di e condannare Parte_1 [...]
alle spese di primo grado e ai sensi dell'art. 96 Controparte_9
c.p.c. da quest'ultima sostenute/ da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della Controparte_9
diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_9
sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 Dlgs. N. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese oltre al rimborso Forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.”
Per “ - CTO” CP_1 [...]
Controparte_2
:
[...]
“conclude per la reiezione dell'appello.
pagina 5 di 16 Con rifusione delle spese ed onorari del grado e condanna di parte appellante ex art. 96 terzo comma c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Parte (di seguito anche solo ha proposto appello avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Milano n. 7093/2024 con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando, ha rigettato integralmente le domande attoree, in quanto infondate, ha condannato a pagare a favore di “ ” Pt_1 Controparte_9 [...]
Controparte_2
(di qui innanzi l o il “ ) a titolo di rifusione
[...] CP_9 CP_1
integrale delle spese di lite la somma di € 20.854,00 oltre accessori di legge, nonché ex Parte art. 96 terzo comma c.p.c. ha condannato al pagamento a favore della parte convenuta della somma di € 20.000,00 determinata per abuso del processo.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
- il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta dalla società attrice nei confronti della parte convenuta, è previsto e regolato dal disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume essere inadempiuta totalmente o parzialmente, e ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile;
il suddetto criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto delle relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato ed è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, declinato specularmente rispetto all'onere di allegazione vertente pagina 6 di 16 dell'attore; infine la produzione dei documenti nel processo ad opera delle parti è regolata dagli artt. 74 e 87 disp. att. cpc;
- non aveva adempiuto agli oneri assertivi e probatori sulla stessa gravanti, atteso che non aveva allegato la fonte legale dell'obbligazione dedotta in giudizio, men che meno aveva provato la propria legittimazione attiva e i fatti costitutivi del proprio diritto di credito;
- chi agisce in giudizio deducendo di essere cessionario di un credito portato da una fattura derivante da un contratto stipulato tra un cedente ed il debitore ceduto ha l'onere di allegare prima che di provare: 1) da quale contratto stipulato quanto e tra chi derivi il credito portato dalla fattura azionata;
2) quando ed in forza di quale contratto il credito è stato ceduto da cedente a cessionario;
- nella specie, aveva dedotto di essere cessionaria di svariati e diversi Pt_1
crediti per sorte capitale portati da 95 fatture derivanti da plurimi contratti conclusi in momenti diversi e con oggetti diversi da plurimi contraenti (poi cedenti) con il creditore ceduto, l'attrice aveva dunque l'onere di allegare prima che di provare gli stessi fatti costitutivi per ciascuno dei contratti generanti le poste cedute, trattandosi tra l'atro di crediti eterodeterminati;
- a seguito delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta aveva ridotto la propria pretesa creditoria da € 894.940,96 ad € 360.643,98 senza fornire nessuna spiegazione, sicché vi era incertezza se si fosse trattato di mero errore o di acquiescenza alle altrui contestazioni;
- che con riferimento alla pretesa ridotta non vi era stata alcuna specificazione in merito a quali contratti fossero la fonte dell'obbligazione, alla data nella quale i medesimi erano sorti al termine di scadenza e ai contratti di cessione;
- che l'attrice aveva raggruppato le proprie produzioni (centinaia) in 18 documenti composti da più cartelle di file contenenti altre cartelle e documenti, senza pagina 7 di 16 indicizzazione né ordine logico con impossibilità per la controparte di dispiegare adeguata contestazione e difesa;
- che, a seguito di verifica condotta dal giudice, le cessioni versate agli atti non recavano indicazione del nome “ quale debitore ceduto, né indicazione dei CP_1
contratti ai quali i crediti facevano riferimento, né infine indicazione delle fatture cedute;
- residuava dunque il dubbio in merito alla legittimazione attiva dell'attrice;
- ancora meno provata risultava inoltre la domanda di pagamento degli interessi moratori, stante anche l'inidoneità a tal fine delle Note Debito emesse da Pt_1
[...]
- non aveva contestato l'eccezione svolta dal convenuto in merito al proprio diritto di opporsi alle cessioni, nonché quelle relative all'inesatto adempimento che aveva condotto alla sospensione dei pagamenti;
- a fronte delle predette incertezze non era possibile ipotizzare la dedotta mancanza di contestazione da parte dell che, in ogni caso, aveva negato Controparte_10
la debenza delle somme richieste in pagamento da Pt_1
- le domande svolte da (per pagamento di somme dovute per sorte capitale e interessi anatocistici su 95 fatture, e per interessi, anche anatocistici su 506 fatture, erano pertanto infondate ed andavano disattese, al pari di quella spiegata per il pagamento della somma di € 40,00 per ogni fattura;
- parimenti infondata era la domanda avanzata ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. Parte Da qui il rigetto delle domande di e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nonché della somma di € 20.000,00 per abuso del processo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Pt_1
1) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta pagina 8 di 16 Parte cessione, nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da ed il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda: ad avviso dell'appellante il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 1264 c.c. per avere omesso di considerare: - le allegazioni e produzioni effettuate da e il riconoscimento operato dall'azienda in ordine Pt_1
all'avvenuto ricevimento delle cessioni dei crediti oggetto di giudizio;
- l'assenza di alcuna contestazione da parte dell - che nel giudizio di primo grado CP_2
aveva prodotto gli atti di cessione mediante cartelle zippate (sub docc. Pt_1
6A 6B e 15) all'interno dei quali erano presenti sub cartelle ciascuna delle quali nominate con il nome del creditore ceduto, si trattava di una modalità di deposito intelligibile necessitata dall'enorme mole di documenti;
per i crediti esistenti al tempo della cessione erano indicate le singole fatture oggetto di cessione;
altre cessioni avevano ad oggetto crediti futuri con riferimento a contratti stipulati o che fossero stati stipulati entro 24 mesi dalla cessione;
controparte aveva riconosciuto le cessioni dal momento che aveva dichiarato di averle rifiutate;
2) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a Parte forma libera ed il fatto che aveva posto in essere attività idonea a rendere l'azienda edotta in ordine alla modifica della titolarità dei crediti;
3) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e provato in modo specifico e intelligibile gli elementi costitutivi della Parte domanda: sin dalla citazione aveva prodotto gli elenchi dei crediti contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale, con indicazione del nominativo delle società che avevano effettuato le forniture/prestazioni ed
Parte avevano emesso le fatture e ceduto a le stesse a vi era poi l'indicazione del numero di fattura, dell'importo, della data di emissione e di scadenza;
da un pagina 9 di 16 agevole confronto tra i predetti elenchi emergeva che vi era l'indicazione del Parte residuo pari a zero in relazione alle fatture non più dovute a gli atti di cessione erano prodotti e consistevano in scritture private autenticate da Notaio e notificate all'Azienda; sulla base di codici particolari (CIG,SDI GA o NEGO) era possibile evincere il rapporto contrattuale sottostante;
4) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio;
5) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria;
6) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa esistenza né Parte mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio;
7) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica per fatti concludenti.
Ribadito poi il proprio diritto al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici come da domanda, l'appellante ha inoltre impugnato la regolamentazione delle spese di lite nonché la condanna ex art. 96 III comma cpc.
L'appellata si è costituita in giudizio ribadendo dal canto proprio:
pagina 10 di 16 - la natura caotica e disorganica delle avverse produzioni ,di talché era
Parte incomprensibile se avesse versato in atti le cessioni in forza delle quali dichiarava di agire;
- l'avere contestato il “ l'idoneità dei soli documenti contabili ex adverso CP_1
Parte prodotti a dimostrare l'esistenza del credito vertendo su l'onere di comprovare il titolo negoziale o legale su cui si fondava la pretesa;
- la mancata specificazione delle indicazioni necessarie al Giudice ai fini della decisione;
- l'inammissibilità del quinto, sesto e settimo motivo per non avere le doglianze alcuna attinenza con la motivazione del provvedimento impugnato;
- quanto alle 24 fatture fondanti la pretesa residua, osservava l che: per CP_9
quelle dieci concernenti Beckman Coulter s.r.l., il “ aveva fornito prova (doc. CP_1
1 fascicolo di primo grado) dell'opposizione alla cessione ex art. 106 comma 13
D.lvo 50/2016; per la fattura Biomedicale non c'era prova del ricevimento della medesima e ciò al pari della fattura Biomerieux Italia s.r.l.; per la fattura di DI
Facility Solution vi era dell'opposizione alla cessione ex art. 106 comma 13
D.l.vo 50/2016; per le tre fatture emesse da Zimmer Biomet Italia s.r.l. l ne CP_9
negava il ricevimento, mentre per le altre vi era stato il pagamento (cfr specifica pagamenti di cui a pag. 20 comparsa costituzione e risposta ) ed una di CP_9
queste era in attesa di emissione di nota di credito;
- quanto alle Note Debito (richiesta di pagamento di € 271.452,71) ha CP_9
osservato che trattavasi di un elenco di documenti di mera formazione attorea, che Parte rinviavano ad altri documenti sempre di formazione di parte, ed inoltre non aveva fornito prova dell'invio delle fatture onde stabilire l'eventuale ritardo nei pagamenti, né vi era indicazione o prova in merito alla quantificazione del tasso applicabile;
pagina 11 di 16 - sviluppava inoltre altre contestazioni specifiche (cfr pag. 25 della comparsa CP_9
di costituzione e risposta).
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del
10.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
&&&
L'appello è globalmente infondato e va respinto.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata in merito ai motivi d'appello rubricati sub 5, 6 e 7: gli stessi non sono infatti in dialogo con la sentenza impugnata, riguardando i medesimi argomentazioni estranee al contenuto della decisione qui impugnata.
Venendo alla disamina degli altri quattro, va osservato quanto segue.
Va qui ribadito che vi è difetto di prova da parte di dell'esistenza dei Parte_1
crediti nei confronti dell , che si assume le siano stati ceduti dai vari fornitori CP_9
elencati nei propri atti.
Parte L'estrema confusione con la quale ha versato in atti centinaia di documenti è stata già stigmatizzata dal Tribunale che ha, tra l'altro, messo in debita evidenza come la Parte pretesa inziale di – ammontante ad € 894.940,96 – è stata in corso di causa ridotta ad € 360.643,98 senza fornire nessuna spiegazione, sicché ciò ha ingenerato grave incertezza in merito al fatto che si fosse trattato di mero errore o di acquiescenza alle altrui contestazioni.
Parte Correttamente il Tribunale ha inoltre rilevato che risultano carenti le allegazioni di quanto all'oggetto concreto delle prestazioni ed alla fonte negoziale di ciascuna.
Inoltre, non va pretermesso che, quantunque la domanda non possa ritenersi nulla in Parte relazione ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 163, III co. nn.3 e 4 cpc, sarebbe stata tuttavia tenuta, ai fini della sua intelligibilità, a specificarne il contenuto attraverso un puntuale riferimento ai documenti prodotti, nella specie del tutto assente.
pagina 12 di 16 Invero, l'intera produzione documentale di solo apparentemente rispetta Parte_1
le prescrizioni di cui agli artt.163, III co. n.5 cpc e 74-87 att. cpc: nonostante l'atto di citazione e le successive memorie ex art.183, VI co. cpc riportino in calce l'elenco dei documenti prodotti che si assumono rilevanti per la decisione, nominandoli secondo il loro attribuito contenuto, le varie cartelle contengono poi al loro interno una serie di files di contenuto eterogeneo, a loro volta non dettagliati o comunque non corrispondenti a quanto annunciato. In via esemplificativa, ognuno dei plurimi documenti, relativi a ciascun fornitore cedente, contiene effettivamente le varie fatture, ma non già i contratti o gli ordinativi della (tali non essendo la sottocartella denominata 'screenshot', a CP_9
sua volta contenente un'ulteriore cartella individuata con un codice e corrispondente ad un modulo che dovrebbe essere tratto dalla 'piattaforma crediti commerciali', ma di cui non viene spiegata la provenienza nonché la rilevanza) né tantomeno la prova dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi (tale non essendo quanto denominato
'documenti', che altro non è che un foglio excel con la registrazione dei dati della fattura, presumibilmente da parte della stessa . Parte_1
Gli ulteriori documenti, poi, sono o riproduzione delle medesime fatture e degli stessi screenshot, o gli atti di cessione dei crediti da parte dei fornitori a ciò si dice Parte_1
in relazione a quel che si è potuto verificare, considerato che i documenti, le cartelle e le plurime sottocartelle sono nominati con codici alfanumerici, che non rendono conto del loro contenuto.
Va in proposito ricordato che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche di 'trovare' la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente
a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il pagina 13 di 16 contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica” (Cass. n. 19006/22).
Né da tali oneri la parte può essere sollevata per il fatto di agire per il pagamento di un
“elevatissimo numero di fatture” che porterebbe a “predisporre un atto di centinaia di pagine, incompatibili tra l'altro con le previsioni in termini di sinteticità degli atti processuali” (come affermato in atto d'appello): proprio la complessità delle pretese azionate avrebbe al contrario imposto a di rendere chiaro il contenuto Parte_1
della sua produzione, che comunque, per certo, non attiene alla esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate.
ha comunque effettuato una contestazione specifica delle 24 fatture residue che CP_9
Parte dovrebbero sostenere la pretesa di pagamento di nonché delle Note Debito, documenti questi ultimi di formazione unilaterale arbitraria, atteso che non vi è prova della data di ricevimento o del pagamento ritardato delle fatture od ancora del tasso di interesse di mora in concreto applicato.
In difetto di prova dei crediti ceduti restano irrilevanti le ulteriori questioni relative alla efficacia della cessione degli stessi all'odierna appellante.
Quanto alla domanda di pagamento per le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, essa è ammissibile soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui la prima sia stata respinta per carenza di prova (Cass. ord. n.14944/22).
La motivazione del Tribunale è quindi logica, esaustiva, fondata su principi di diritto ineccepibili e del tutto condivisibile, al pari delle conseguenti statuizioni di rigetto della Parte domanda, di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali nonché di condanna al risarcimento dei danni da abuso del processo.
Del resto, le argomentazioni svolte con l'appello, ripetitive di quanto già ampiamente valutato dal Tribunale, non appaiono idonee ad inficiare le sopraddette valutazioni, pagina 14 di 16 L'infondatezza dell'impugnazione giustifica pertanto il suo rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non ricorrono, peraltro, ad avviso della Corte i presupposti onde dar corso alla richiesta condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 III cpc come richiesto da
. CP_9
Le spese del grado, liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisoria e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_1
“ Controparte_11
, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Milano n. 7093/2024 pubblicata il 16.7.2024 notificata il 2.9.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
22.333,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 17 giugno 2025 pagina 15 di 16 Il cons. est.
Maria Carla Rossi
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Cons. rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2852/2024 promossa in grado d'appello, da:
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
CORSO MAGENTA 84 MILANO presso lo studio dell'avv. MOFFA ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DEL BENE MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
“ - CP_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato in VIALE GIAN GALEAZZO N. 16 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. LUCIANO VITTORIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Cessione dei crediti – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 7093/2024 pubblicata il 16.7.2024 notificata il 2.9.2024 – causa assegnata in decisione in trattazione scritta, con ordinanza del 10.6.2025 e decisa nella c.c. del
17.6.2025, sulle seguenti conclusioni come da note depositate dai difensori.
Per Parte_1
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma n. 7093/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 16.7.2024 nel giudizio RG 46224/20 e notificata al difensore di il 2.9.24: Parte_1
Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
– CTO:
[...]
- € 349.164,89 per sorte capitale, di cui alle 24 fatture riepilogate nel prospetto sopra riportato e già decurtate le note credito ivi parimenti indicate;
- gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 16 - € 940,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D. Lgs n. 231/02 come novellato da D.
Lgs. N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 24 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
- gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Azienda e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna Data Scadenza)- sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei CP_2
mesi , ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D. Lgs. N.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 40 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da D. Lgs.
N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall , CP_2
oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
- € 271.452,71 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati pagina 3 di 16 a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito di cui:
- € 35.010,52 emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna nota debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte 1;
- € 47.930,65 emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società e Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
(le note debito sono infatti precedute da PF o TK) riepilogate
[...]
nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte2;
- € 27.385,45 emesse da RA S.p.a., e DI Energia Controparte_6
Parte S.p.a. e cedute a , riepilogate nell'elenco che si produce sub 2 parte 3;
- € 161.126,09 emesse dalle società FF Finace s.r.l., e Controparte_7
Parte che hanno ceduto le note debito a , riepilogate nell'elenco che CP_8
si produce sub doc. 2 parte 4;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi , ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato da D.
Lgs. N. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 20.240,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da
D. Lgs. N. 192/12 corrispondenti all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2 parte 1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
pagina 4 di 16 - € 5.290,00 ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02 come novellato da
D. Lgs. N. 192/12 portati dalle seguenti 2 fatture: PF921345 del 30.12.2019 di € Parte 3.640,00 e PF90021346 del 30.12.2019 di € 2.280,00 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto da parte di controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito
(fatture che sono indicate nelle predette fatture), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dal termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
condannare al relativo Controparte_9
pagamento a favore di e condannare Parte_1 [...]
alle spese di primo grado e ai sensi dell'art. 96 Controparte_9
c.p.c. da quest'ultima sostenute/ da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della Controparte_9
diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_9
sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 Dlgs. N. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese oltre al rimborso Forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.”
Per “ - CTO” CP_1 [...]
Controparte_2
:
[...]
“conclude per la reiezione dell'appello.
pagina 5 di 16 Con rifusione delle spese ed onorari del grado e condanna di parte appellante ex art. 96 terzo comma c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Parte (di seguito anche solo ha proposto appello avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Milano n. 7093/2024 con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando, ha rigettato integralmente le domande attoree, in quanto infondate, ha condannato a pagare a favore di “ ” Pt_1 Controparte_9 [...]
Controparte_2
(di qui innanzi l o il “ ) a titolo di rifusione
[...] CP_9 CP_1
integrale delle spese di lite la somma di € 20.854,00 oltre accessori di legge, nonché ex Parte art. 96 terzo comma c.p.c. ha condannato al pagamento a favore della parte convenuta della somma di € 20.000,00 determinata per abuso del processo.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
- il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta dalla società attrice nei confronti della parte convenuta, è previsto e regolato dal disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume essere inadempiuta totalmente o parzialmente, e ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile;
il suddetto criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto delle relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato ed è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, declinato specularmente rispetto all'onere di allegazione vertente pagina 6 di 16 dell'attore; infine la produzione dei documenti nel processo ad opera delle parti è regolata dagli artt. 74 e 87 disp. att. cpc;
- non aveva adempiuto agli oneri assertivi e probatori sulla stessa gravanti, atteso che non aveva allegato la fonte legale dell'obbligazione dedotta in giudizio, men che meno aveva provato la propria legittimazione attiva e i fatti costitutivi del proprio diritto di credito;
- chi agisce in giudizio deducendo di essere cessionario di un credito portato da una fattura derivante da un contratto stipulato tra un cedente ed il debitore ceduto ha l'onere di allegare prima che di provare: 1) da quale contratto stipulato quanto e tra chi derivi il credito portato dalla fattura azionata;
2) quando ed in forza di quale contratto il credito è stato ceduto da cedente a cessionario;
- nella specie, aveva dedotto di essere cessionaria di svariati e diversi Pt_1
crediti per sorte capitale portati da 95 fatture derivanti da plurimi contratti conclusi in momenti diversi e con oggetti diversi da plurimi contraenti (poi cedenti) con il creditore ceduto, l'attrice aveva dunque l'onere di allegare prima che di provare gli stessi fatti costitutivi per ciascuno dei contratti generanti le poste cedute, trattandosi tra l'atro di crediti eterodeterminati;
- a seguito delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta aveva ridotto la propria pretesa creditoria da € 894.940,96 ad € 360.643,98 senza fornire nessuna spiegazione, sicché vi era incertezza se si fosse trattato di mero errore o di acquiescenza alle altrui contestazioni;
- che con riferimento alla pretesa ridotta non vi era stata alcuna specificazione in merito a quali contratti fossero la fonte dell'obbligazione, alla data nella quale i medesimi erano sorti al termine di scadenza e ai contratti di cessione;
- che l'attrice aveva raggruppato le proprie produzioni (centinaia) in 18 documenti composti da più cartelle di file contenenti altre cartelle e documenti, senza pagina 7 di 16 indicizzazione né ordine logico con impossibilità per la controparte di dispiegare adeguata contestazione e difesa;
- che, a seguito di verifica condotta dal giudice, le cessioni versate agli atti non recavano indicazione del nome “ quale debitore ceduto, né indicazione dei CP_1
contratti ai quali i crediti facevano riferimento, né infine indicazione delle fatture cedute;
- residuava dunque il dubbio in merito alla legittimazione attiva dell'attrice;
- ancora meno provata risultava inoltre la domanda di pagamento degli interessi moratori, stante anche l'inidoneità a tal fine delle Note Debito emesse da Pt_1
[...]
- non aveva contestato l'eccezione svolta dal convenuto in merito al proprio diritto di opporsi alle cessioni, nonché quelle relative all'inesatto adempimento che aveva condotto alla sospensione dei pagamenti;
- a fronte delle predette incertezze non era possibile ipotizzare la dedotta mancanza di contestazione da parte dell che, in ogni caso, aveva negato Controparte_10
la debenza delle somme richieste in pagamento da Pt_1
- le domande svolte da (per pagamento di somme dovute per sorte capitale e interessi anatocistici su 95 fatture, e per interessi, anche anatocistici su 506 fatture, erano pertanto infondate ed andavano disattese, al pari di quella spiegata per il pagamento della somma di € 40,00 per ogni fattura;
- parimenti infondata era la domanda avanzata ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. Parte Da qui il rigetto delle domande di e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nonché della somma di € 20.000,00 per abuso del processo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Pt_1
1) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta pagina 8 di 16 Parte cessione, nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da ed il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda: ad avviso dell'appellante il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 1264 c.c. per avere omesso di considerare: - le allegazioni e produzioni effettuate da e il riconoscimento operato dall'azienda in ordine Pt_1
all'avvenuto ricevimento delle cessioni dei crediti oggetto di giudizio;
- l'assenza di alcuna contestazione da parte dell - che nel giudizio di primo grado CP_2
aveva prodotto gli atti di cessione mediante cartelle zippate (sub docc. Pt_1
6A 6B e 15) all'interno dei quali erano presenti sub cartelle ciascuna delle quali nominate con il nome del creditore ceduto, si trattava di una modalità di deposito intelligibile necessitata dall'enorme mole di documenti;
per i crediti esistenti al tempo della cessione erano indicate le singole fatture oggetto di cessione;
altre cessioni avevano ad oggetto crediti futuri con riferimento a contratti stipulati o che fossero stati stipulati entro 24 mesi dalla cessione;
controparte aveva riconosciuto le cessioni dal momento che aveva dichiarato di averle rifiutate;
2) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a Parte forma libera ed il fatto che aveva posto in essere attività idonea a rendere l'azienda edotta in ordine alla modifica della titolarità dei crediti;
3) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e provato in modo specifico e intelligibile gli elementi costitutivi della Parte domanda: sin dalla citazione aveva prodotto gli elenchi dei crediti contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale, con indicazione del nominativo delle società che avevano effettuato le forniture/prestazioni ed
Parte avevano emesso le fatture e ceduto a le stesse a vi era poi l'indicazione del numero di fattura, dell'importo, della data di emissione e di scadenza;
da un pagina 9 di 16 agevole confronto tra i predetti elenchi emergeva che vi era l'indicazione del Parte residuo pari a zero in relazione alle fatture non più dovute a gli atti di cessione erano prodotti e consistevano in scritture private autenticate da Notaio e notificate all'Azienda; sulla base di codici particolari (CIG,SDI GA o NEGO) era possibile evincere il rapporto contrattuale sottostante;
4) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio;
5) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria;
6) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa esistenza né Parte mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio;
7) censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia costituito una ratifica per fatti concludenti.
Ribadito poi il proprio diritto al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici come da domanda, l'appellante ha inoltre impugnato la regolamentazione delle spese di lite nonché la condanna ex art. 96 III comma cpc.
L'appellata si è costituita in giudizio ribadendo dal canto proprio:
pagina 10 di 16 - la natura caotica e disorganica delle avverse produzioni ,di talché era
Parte incomprensibile se avesse versato in atti le cessioni in forza delle quali dichiarava di agire;
- l'avere contestato il “ l'idoneità dei soli documenti contabili ex adverso CP_1
Parte prodotti a dimostrare l'esistenza del credito vertendo su l'onere di comprovare il titolo negoziale o legale su cui si fondava la pretesa;
- la mancata specificazione delle indicazioni necessarie al Giudice ai fini della decisione;
- l'inammissibilità del quinto, sesto e settimo motivo per non avere le doglianze alcuna attinenza con la motivazione del provvedimento impugnato;
- quanto alle 24 fatture fondanti la pretesa residua, osservava l che: per CP_9
quelle dieci concernenti Beckman Coulter s.r.l., il “ aveva fornito prova (doc. CP_1
1 fascicolo di primo grado) dell'opposizione alla cessione ex art. 106 comma 13
D.lvo 50/2016; per la fattura Biomedicale non c'era prova del ricevimento della medesima e ciò al pari della fattura Biomerieux Italia s.r.l.; per la fattura di DI
Facility Solution vi era dell'opposizione alla cessione ex art. 106 comma 13
D.l.vo 50/2016; per le tre fatture emesse da Zimmer Biomet Italia s.r.l. l ne CP_9
negava il ricevimento, mentre per le altre vi era stato il pagamento (cfr specifica pagamenti di cui a pag. 20 comparsa costituzione e risposta ) ed una di CP_9
queste era in attesa di emissione di nota di credito;
- quanto alle Note Debito (richiesta di pagamento di € 271.452,71) ha CP_9
osservato che trattavasi di un elenco di documenti di mera formazione attorea, che Parte rinviavano ad altri documenti sempre di formazione di parte, ed inoltre non aveva fornito prova dell'invio delle fatture onde stabilire l'eventuale ritardo nei pagamenti, né vi era indicazione o prova in merito alla quantificazione del tasso applicabile;
pagina 11 di 16 - sviluppava inoltre altre contestazioni specifiche (cfr pag. 25 della comparsa CP_9
di costituzione e risposta).
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del
10.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
&&&
L'appello è globalmente infondato e va respinto.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata in merito ai motivi d'appello rubricati sub 5, 6 e 7: gli stessi non sono infatti in dialogo con la sentenza impugnata, riguardando i medesimi argomentazioni estranee al contenuto della decisione qui impugnata.
Venendo alla disamina degli altri quattro, va osservato quanto segue.
Va qui ribadito che vi è difetto di prova da parte di dell'esistenza dei Parte_1
crediti nei confronti dell , che si assume le siano stati ceduti dai vari fornitori CP_9
elencati nei propri atti.
Parte L'estrema confusione con la quale ha versato in atti centinaia di documenti è stata già stigmatizzata dal Tribunale che ha, tra l'altro, messo in debita evidenza come la Parte pretesa inziale di – ammontante ad € 894.940,96 – è stata in corso di causa ridotta ad € 360.643,98 senza fornire nessuna spiegazione, sicché ciò ha ingenerato grave incertezza in merito al fatto che si fosse trattato di mero errore o di acquiescenza alle altrui contestazioni.
Parte Correttamente il Tribunale ha inoltre rilevato che risultano carenti le allegazioni di quanto all'oggetto concreto delle prestazioni ed alla fonte negoziale di ciascuna.
Inoltre, non va pretermesso che, quantunque la domanda non possa ritenersi nulla in Parte relazione ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 163, III co. nn.3 e 4 cpc, sarebbe stata tuttavia tenuta, ai fini della sua intelligibilità, a specificarne il contenuto attraverso un puntuale riferimento ai documenti prodotti, nella specie del tutto assente.
pagina 12 di 16 Invero, l'intera produzione documentale di solo apparentemente rispetta Parte_1
le prescrizioni di cui agli artt.163, III co. n.5 cpc e 74-87 att. cpc: nonostante l'atto di citazione e le successive memorie ex art.183, VI co. cpc riportino in calce l'elenco dei documenti prodotti che si assumono rilevanti per la decisione, nominandoli secondo il loro attribuito contenuto, le varie cartelle contengono poi al loro interno una serie di files di contenuto eterogeneo, a loro volta non dettagliati o comunque non corrispondenti a quanto annunciato. In via esemplificativa, ognuno dei plurimi documenti, relativi a ciascun fornitore cedente, contiene effettivamente le varie fatture, ma non già i contratti o gli ordinativi della (tali non essendo la sottocartella denominata 'screenshot', a CP_9
sua volta contenente un'ulteriore cartella individuata con un codice e corrispondente ad un modulo che dovrebbe essere tratto dalla 'piattaforma crediti commerciali', ma di cui non viene spiegata la provenienza nonché la rilevanza) né tantomeno la prova dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi (tale non essendo quanto denominato
'documenti', che altro non è che un foglio excel con la registrazione dei dati della fattura, presumibilmente da parte della stessa . Parte_1
Gli ulteriori documenti, poi, sono o riproduzione delle medesime fatture e degli stessi screenshot, o gli atti di cessione dei crediti da parte dei fornitori a ciò si dice Parte_1
in relazione a quel che si è potuto verificare, considerato che i documenti, le cartelle e le plurime sottocartelle sono nominati con codici alfanumerici, che non rendono conto del loro contenuto.
Va in proposito ricordato che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche di 'trovare' la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente
a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il pagina 13 di 16 contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica” (Cass. n. 19006/22).
Né da tali oneri la parte può essere sollevata per il fatto di agire per il pagamento di un
“elevatissimo numero di fatture” che porterebbe a “predisporre un atto di centinaia di pagine, incompatibili tra l'altro con le previsioni in termini di sinteticità degli atti processuali” (come affermato in atto d'appello): proprio la complessità delle pretese azionate avrebbe al contrario imposto a di rendere chiaro il contenuto Parte_1
della sua produzione, che comunque, per certo, non attiene alla esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate.
ha comunque effettuato una contestazione specifica delle 24 fatture residue che CP_9
Parte dovrebbero sostenere la pretesa di pagamento di nonché delle Note Debito, documenti questi ultimi di formazione unilaterale arbitraria, atteso che non vi è prova della data di ricevimento o del pagamento ritardato delle fatture od ancora del tasso di interesse di mora in concreto applicato.
In difetto di prova dei crediti ceduti restano irrilevanti le ulteriori questioni relative alla efficacia della cessione degli stessi all'odierna appellante.
Quanto alla domanda di pagamento per le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, essa è ammissibile soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui la prima sia stata respinta per carenza di prova (Cass. ord. n.14944/22).
La motivazione del Tribunale è quindi logica, esaustiva, fondata su principi di diritto ineccepibili e del tutto condivisibile, al pari delle conseguenti statuizioni di rigetto della Parte domanda, di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali nonché di condanna al risarcimento dei danni da abuso del processo.
Del resto, le argomentazioni svolte con l'appello, ripetitive di quanto già ampiamente valutato dal Tribunale, non appaiono idonee ad inficiare le sopraddette valutazioni, pagina 14 di 16 L'infondatezza dell'impugnazione giustifica pertanto il suo rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Non ricorrono, peraltro, ad avviso della Corte i presupposti onde dar corso alla richiesta condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 III cpc come richiesto da
. CP_9
Le spese del grado, liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisoria e minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_1
“ Controparte_11
, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Milano n. 7093/2024 pubblicata il 16.7.2024 notificata il 2.9.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
22.333,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 17 giugno 2025 pagina 15 di 16 Il cons. est.
Maria Carla Rossi
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 16 di 16