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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] cod. fisc.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Santarnecchi C.F._1
( ) e dall'Avv. Lorenzo Termite C.F._2
RICORRENTE/I contro nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemburg, n. 4 cod. fisc:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Drago C.F._3
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 5 FATTO
Con ricorso in data 2/8/2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio il 04.09.1995 in AN (BA) e che dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e , minorenne, chiedendo l'accoglimento Per_2 delle conclusioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 5/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/12/2024. In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 12/12/2024, il Giudice relatore disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 6/2/2025, successivamente rinviata al 3/4/2025. Per_2
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione e il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, successivamente rinviata al 17/4/2025, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il Giudice Relatore, in data 17/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, l'accordo in ordine alle condizioni di separazione risulta sottoscritto (anche) dalle parti personalmente e le parti medesime, nelle note in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
pagina 2 di 5
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di AN (BA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN (BA) il 04.09.1995 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 91 P. 2 Serie A anno 1995. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore di anni 17 frequentante il Liceo Scientifico a Cecina, Per_2
e affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemburg n. 4 che restera alla stessa assegnata (sulla casa familiare si precisa al punto 9 a seguire). Le questioni di minor rilievo saranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale si trova Per_2 mentre quelle di maggior rilievo relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, al fine di garantirne una crescita equilibrata e serena;
3) In considerazione dell'età di , i tempi di frequentazione con il padre Per_2 saranno organizzati di volta in volta in base ai rispettivi impegni scolastici e di vita del figlio e lavorativi e di vita del padre e con modalità che dovranno consentire un equilibrato rapporto genitoriale, la regolarità e cadenza settimanale degli incontri e periodi di permanenza più lunghi nel periodo estivo per almeno quindici giorni anche non consecutivi.
4) Il orrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio , la somma CP_1 Per_2 di € 350,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT come per legge) alla a Parte_1 mezzo bonifico ed entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Protocollo CNF, preventivamente concertate tra i genitori sempre secondo le modalità delle suddette linee guida, saranno ripartite al 50% tra i genitori e rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate previa esibizione di relativa ricevuta e/o fattura.
pagina 3 di 5 5) L'assegno unico per il figlio sarà interamente percepito con Per_2 Parte_1 rinuncia alla rivalsa da parte del CP_1
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti e delle carte d'identità;
7) I coniugi svolgono autonoma attività lavorativa e sono, pertanto, economicamente autosufficienti. Dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Al fine della definitiva regolamentazione delle condizioni e dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, il e la convengono quanto CP_1 Parte_1 segue.
9) I coniugi trasferiranno pro quota al figlio maggiorenne e al figlio Per_1
minorenne – in assenza di corrispettivo - la nuda proprietà della casa Per_2 familiare in comunione tra loro e sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemborg n. 4, (Foglio 82 Particella 1853 Subalterno 608) impegnandosi a compiere tutti gli atti necessari a tale scopo. Poiche per il trasferimento della quota di nuda proprietà al figlio minore sara necessario il rilascio di Per_2 apposita autorizzazione, le parti si impegnano a richiedere detta autorizzazione e a procedere al trasferimento delle relative quote entro e non oltre tre mesi dal rilascio della suddetta autorizzazione e, comunque, in subordine, non oltre i tre mesi dal compimento della maggiore età di . L'accordo patrimoniale sul Per_2 punto a beneficio dei figli e elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) Sempre al fine della regolamentazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi il trasferirà alla – in assenza di CP_1 Parte_1 corrispettivo - la sua quota parte pari a 1⁄2 del diritto di usufrutto della casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemborg n. 4, (Foglio 82 Particella 1853 Subalterno 608) a favore della stessa che lo accetterà entro e non oltre 30 giorni dalla definizione del procedimento per la separazione personale dei coniugi in epigrafe segnato.
L'accordo patrimoniale sul punto a beneficio della coniuge e elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11) Resta inteso tra le parti che le spese per i suddetti trasferimenti saranno a pagina 4 di 5 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
12) Le suddette cessioni avverranno in assenza di corrispettivo posto che le disposizioni patrimoniali di cui trattasi costituiscono una pattuizione imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale. I trasferimenti di cui sopra sono funzionali ed indispensabili ai fini della composizione bonaria della controversia avendo quale scopo quello di dirimere le conflittualità esistenti tra i coniugi. Pertanto, le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 8,9,10,11 e 12 sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia.
13) Gli istanti si impegnano a restituire al figlio (creditore dei genitori Per_1 per avere estinto il mutuo dagli stessi contratto per l'acquisto della prima casa) l'importo di € 28.630,94, nella misura del 50% cadauno con modalità che ciascuno di essi converrà con lo stesso.
14) I ratei dei finanziamenti contratti per l'acquisto di beni mobili per la casa familiare, che ivi rimarranno, saranno rimborsati per l'intero e direttamente al creditore dal solo ino a estinzione della posizione debitoria con rinuncia al CP_1 regresso nei confronti della Parte_1
15) Le spese ordinarie relative alla cura e al mantenimento dei cani (cibo, pulizia, toilettatura), due barboncini di 5 anni entrambi di proprieta del rimarranno CP_1
a carico della mentre quelle straordinarie, che dovranno Parte_1 essere preventivamente condivise, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
16) Le parti dichiarano di avere integralmente regolamentato e definito con il presente accordo ogni loro rapporto economico, finanziario e patrimoniale e di non avere nessun obbligo l'uno nei confronti dell'altro se non quanto discendente dalle condizioni sopra indicate.
17) Le spese si intendono compensate tra le parti.
Livorno, 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1891/2024 promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] cod. fisc.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Santarnecchi C.F._1
( ) e dall'Avv. Lorenzo Termite C.F._2
RICORRENTE/I contro nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemburg, n. 4 cod. fisc:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Drago C.F._3
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 5 FATTO
Con ricorso in data 2/8/2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio il 04.09.1995 in AN (BA) e che dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e , minorenne, chiedendo l'accoglimento Per_2 delle conclusioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 5/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/12/2024. In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 12/12/2024, il Giudice relatore disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 6/2/2025, successivamente rinviata al 3/4/2025. Per_2
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione e il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, successivamente rinviata al 17/4/2025, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il Giudice Relatore, in data 17/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, l'accordo in ordine alle condizioni di separazione risulta sottoscritto (anche) dalle parti personalmente e le parti medesime, nelle note in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
pagina 2 di 5
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di AN (BA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN (BA) il 04.09.1995 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 91 P. 2 Serie A anno 1995. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore di anni 17 frequentante il Liceo Scientifico a Cecina, Per_2
e affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemburg n. 4 che restera alla stessa assegnata (sulla casa familiare si precisa al punto 9 a seguire). Le questioni di minor rilievo saranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale si trova Per_2 mentre quelle di maggior rilievo relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, al fine di garantirne una crescita equilibrata e serena;
3) In considerazione dell'età di , i tempi di frequentazione con il padre Per_2 saranno organizzati di volta in volta in base ai rispettivi impegni scolastici e di vita del figlio e lavorativi e di vita del padre e con modalità che dovranno consentire un equilibrato rapporto genitoriale, la regolarità e cadenza settimanale degli incontri e periodi di permanenza più lunghi nel periodo estivo per almeno quindici giorni anche non consecutivi.
4) Il orrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio , la somma CP_1 Per_2 di € 350,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT come per legge) alla a Parte_1 mezzo bonifico ed entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Protocollo CNF, preventivamente concertate tra i genitori sempre secondo le modalità delle suddette linee guida, saranno ripartite al 50% tra i genitori e rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate previa esibizione di relativa ricevuta e/o fattura.
pagina 3 di 5 5) L'assegno unico per il figlio sarà interamente percepito con Per_2 Parte_1 rinuncia alla rivalsa da parte del CP_1
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti e delle carte d'identità;
7) I coniugi svolgono autonoma attività lavorativa e sono, pertanto, economicamente autosufficienti. Dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Al fine della definitiva regolamentazione delle condizioni e dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, il e la convengono quanto CP_1 Parte_1 segue.
9) I coniugi trasferiranno pro quota al figlio maggiorenne e al figlio Per_1
minorenne – in assenza di corrispettivo - la nuda proprietà della casa Per_2 familiare in comunione tra loro e sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemborg n. 4, (Foglio 82 Particella 1853 Subalterno 608) impegnandosi a compiere tutti gli atti necessari a tale scopo. Poiche per il trasferimento della quota di nuda proprietà al figlio minore sara necessario il rilascio di Per_2 apposita autorizzazione, le parti si impegnano a richiedere detta autorizzazione e a procedere al trasferimento delle relative quote entro e non oltre tre mesi dal rilascio della suddetta autorizzazione e, comunque, in subordine, non oltre i tre mesi dal compimento della maggiore età di . L'accordo patrimoniale sul Per_2 punto a beneficio dei figli e elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) Sempre al fine della regolamentazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi il trasferirà alla – in assenza di CP_1 Parte_1 corrispettivo - la sua quota parte pari a 1⁄2 del diritto di usufrutto della casa familiare sita in Rosignano Marittimo (LI), Via Rosa Luxemborg n. 4, (Foglio 82 Particella 1853 Subalterno 608) a favore della stessa che lo accetterà entro e non oltre 30 giorni dalla definizione del procedimento per la separazione personale dei coniugi in epigrafe segnato.
L'accordo patrimoniale sul punto a beneficio della coniuge e elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11) Resta inteso tra le parti che le spese per i suddetti trasferimenti saranno a pagina 4 di 5 carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
12) Le suddette cessioni avverranno in assenza di corrispettivo posto che le disposizioni patrimoniali di cui trattasi costituiscono una pattuizione imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale. I trasferimenti di cui sopra sono funzionali ed indispensabili ai fini della composizione bonaria della controversia avendo quale scopo quello di dirimere le conflittualità esistenti tra i coniugi. Pertanto, le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 8,9,10,11 e 12 sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia.
13) Gli istanti si impegnano a restituire al figlio (creditore dei genitori Per_1 per avere estinto il mutuo dagli stessi contratto per l'acquisto della prima casa) l'importo di € 28.630,94, nella misura del 50% cadauno con modalità che ciascuno di essi converrà con lo stesso.
14) I ratei dei finanziamenti contratti per l'acquisto di beni mobili per la casa familiare, che ivi rimarranno, saranno rimborsati per l'intero e direttamente al creditore dal solo ino a estinzione della posizione debitoria con rinuncia al CP_1 regresso nei confronti della Parte_1
15) Le spese ordinarie relative alla cura e al mantenimento dei cani (cibo, pulizia, toilettatura), due barboncini di 5 anni entrambi di proprieta del rimarranno CP_1
a carico della mentre quelle straordinarie, che dovranno Parte_1 essere preventivamente condivise, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
16) Le parti dichiarano di avere integralmente regolamentato e definito con il presente accordo ogni loro rapporto economico, finanziario e patrimoniale e di non avere nessun obbligo l'uno nei confronti dell'altro se non quanto discendente dalle condizioni sopra indicate.
17) Le spese si intendono compensate tra le parti.
Livorno, 17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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