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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4700 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa l'avv. Carlo
[...] P.IVA_1
Mirabile presso il cui studio in Roma, via Brenta n.2/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Luca Chindemi e Nadia Rubino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Della Bufalotta, n. 358, giusta procura in atti.
. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalti.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 01.12.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
La , (di seguito proponeva opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 24045/2019, emesso dal Tribunale Civile di Roma il 06.12.2019, nel procedimento R.G. 63427/2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di
(di seguito , l'importo complessivo di euro € Controparte_1 CP_1
40.522,56, oltre interessi e spese del procedimento.
La somma oggetto di ingiunzione traeva origine dal contratto di appalto intercorso tra le parti per l'esecuzione di lavori di riattamento di un appartamento sito in Roma, Via Calalzo n 60, int 7, e precisamente, dal mancato pagamento delle fatture nn. PA n.03 pari ad €
33.545,06; - PA n. 04 pari ad € 999,85; PA n. 05 pari ad € 993,96; PA n. 06 pari ad €
1.003,84; PA n. 07 pari ad € 955,13; PA n. 08 pari ad € 1.008,24; PA n. 09 pari ad € 1.008,24;
PA n. 10 pari ad € 1.008,24, emesse dall'opposta a titolo di pagamento del corrispettivo contrattuale.
A sostegno dell'opposizione, la contestava la sussistenza del credito portato Parte_1 dalle fatture suddette, deducendo la carenza documentale del ricorso monitorio, stante la mancata produzione del contratto intercorso tra le parti, i gravi inadempimenti della nonché l'infondatezza ed erroneità di alcune fatture, in quanto relative a lavori mai CP_1 affidati ed autorizzati alla e non facenti parte del contratto di Controparte_1 appalto del 13.11.2018.
Chiedeva pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna dell'immobile secondo le clausole penali previste dal contratto, ai costi necessari per il completamento delle opere non realizzate, e al mancato godimento dei canoni di locazione a seguito del ritardo nel completamento della stessa.
Costituitasi in giudizio la contestava l'inadempimento e la mancanza di regola CP_1
d'arte nell'esecuzione; contestava, altresì, la richiesta di somme a titolo di penale deducendo che detti ritardi fossero dipesi dalle richieste di variazioni effettuate in corso d'opera dalla committente o dal ritardo nel rilascio delle dovute autorizzazioni, instando per il rigetto dell'avversa domanda o chiedendo, in subordine, contenersi l'eventuale condanna.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la minor somma di €. 5.261,50 e in data 02.12.2020 la provvedeva Parte_1 al pagamento integrale del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., trattenuta poi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere opposta di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi. Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 c.c., applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fornendo la prova della fonte del suo diritto.
L'opponente, al contrario, non ha provato l'effettiva difformità dei lavori commissionati da parte di né provato un ritardo colpevole a carico della stessa che appare, al CP_1 contrario, sconfessato dalle comunicazioni intervenute sulla posticipazione dell'inizio dei lavori, sulla loro sospensione, sulla commessa di lavori non previsti nell'iniziale capitolato, in tal modo fallendo la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dall'opposta.
In primo luogo, la sussistenza del rapporto contrattuale è comprovata dalla lettera di incarico del 9.1.2019 con cui la ha formalizzato la consegna dei lavori Parte_1 alla e giustifica la pretesa creditizia. (cfr. doc 5 fascicolo opponente) CP_1
Quanto all'inadempimento va osservato che dalle comunicazioni intervenute, depositate dalle parti e non contestate, le rilevazioni fatte da parte opponente sulla non conformità e sui ritardi dei lavori non appaiono assistite dal requisito della gravita e dell'importanza, riguardando doglianze riferibili esclusivamente ad” opere di rifinitura”. (cfr. comunicazione del 18.4.2019 e verbali del primo e del 17 aprile 2019 in doc. 9, 7,8, fascicolo opponente).
Quanto alla penale da ritardo risulta per tabulas che la prosecuzione dei lavori oltre il termine stabilito è conseguenza dei lavori aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente concordati, richiesti dalla stessa opponente come attesta la mail del 13.2.2019 laddove si legge: “come da richiesta ed accordi verbali si trasmette in allegato la nota lavori non previsti “, e come risulta dal carteggio conseguente (cfr doc. 003, 004, 005, 006, 007 parte opposta)
Quanto alle difformità presenti nei verbali di sopralluogo, si rileva come queste siano state fin dalla fase preprocessuale sanate, come evidenzia la mail datata in 30 aprile 2019 dove si legge: “ con la presente comunichiamo che … abbiamo terminato, con la supervisione della
Direzione Lavori, tutte le rifiniture di cui all'allegato A del Verbale del 17.04.2019
…abbiamo altresì portato a termine tutte le ulteriori richieste evidenziate nella mail PEC in calce ed anche le richieste che sono via via emerse… abbiamo consegnato la conformità degli impianti … “(cfr. doc 010 fascicolo opposta)
La stessa opponente, inoltre, ha ammesso di avere utilizzato l'appartamento concedendolo in locazione. (cfr. contratto di locazione in doc. 10 fascicolo opponente) Nell'ipotesi di doglianza relativa alla sussistenza dei vizi o difformità dell'opera, come nel caso di specie, va applicato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo il quale: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. (Cass. n. 19146/2013).
Tanto basta per affermare la mancanza di riconducibilità del ritardo al comportamento dell'impresa, vista la posticipazione dell'inizio dei lavori disposta dalla e per il Parte_1 rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale.
Per le stesse ragioni, difettandone prova, non può liquidarsi un danno per perdita di canoni di locazione dipeso dal ritardo nella consegna dell'immobile oggetto di commessa.
Quanto alla deduzione dell'opponente circa l'erronea indicazione in fattura del CIG, la stessa
è priva di pregio. La discordanza che si assume configura, invero, un mero errore materiale che non incide sulla validità del documento, dal momento che detto errore non ingenera alcun pregiudizio né incertezza circa i destinatari nei confronti dei quali la dichiarazione si riferisce o farebbe eventualmente riferimento, né sul rapporto intercorso tra le parti, tenuto altresì conto dell'unicità dello stesso che risulta da una dichiarazione espressa ed inequivoca.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sulla causa R.G.A.C.C 4700/2020 così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.24045/2019, emesso dal Tribunale
Civile di Roma il 06.12.2019, nel procedimento R.G. 63427/2019; - condanna la alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.450,00 oltre oneri ed accessori come per
[...] legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4700 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
(C.F. , in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa l'avv. Carlo
[...] P.IVA_1
Mirabile presso il cui studio in Roma, via Brenta n.2/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Luca Chindemi e Nadia Rubino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Della Bufalotta, n. 358, giusta procura in atti.
. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalti.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 01.12.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
La , (di seguito proponeva opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 24045/2019, emesso dal Tribunale Civile di Roma il 06.12.2019, nel procedimento R.G. 63427/2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di
(di seguito , l'importo complessivo di euro € Controparte_1 CP_1
40.522,56, oltre interessi e spese del procedimento.
La somma oggetto di ingiunzione traeva origine dal contratto di appalto intercorso tra le parti per l'esecuzione di lavori di riattamento di un appartamento sito in Roma, Via Calalzo n 60, int 7, e precisamente, dal mancato pagamento delle fatture nn. PA n.03 pari ad €
33.545,06; - PA n. 04 pari ad € 999,85; PA n. 05 pari ad € 993,96; PA n. 06 pari ad €
1.003,84; PA n. 07 pari ad € 955,13; PA n. 08 pari ad € 1.008,24; PA n. 09 pari ad € 1.008,24;
PA n. 10 pari ad € 1.008,24, emesse dall'opposta a titolo di pagamento del corrispettivo contrattuale.
A sostegno dell'opposizione, la contestava la sussistenza del credito portato Parte_1 dalle fatture suddette, deducendo la carenza documentale del ricorso monitorio, stante la mancata produzione del contratto intercorso tra le parti, i gravi inadempimenti della nonché l'infondatezza ed erroneità di alcune fatture, in quanto relative a lavori mai CP_1 affidati ed autorizzati alla e non facenti parte del contratto di Controparte_1 appalto del 13.11.2018.
Chiedeva pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna dell'immobile secondo le clausole penali previste dal contratto, ai costi necessari per il completamento delle opere non realizzate, e al mancato godimento dei canoni di locazione a seguito del ritardo nel completamento della stessa.
Costituitasi in giudizio la contestava l'inadempimento e la mancanza di regola CP_1
d'arte nell'esecuzione; contestava, altresì, la richiesta di somme a titolo di penale deducendo che detti ritardi fossero dipesi dalle richieste di variazioni effettuate in corso d'opera dalla committente o dal ritardo nel rilascio delle dovute autorizzazioni, instando per il rigetto dell'avversa domanda o chiedendo, in subordine, contenersi l'eventuale condanna.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la minor somma di €. 5.261,50 e in data 02.12.2020 la provvedeva Parte_1 al pagamento integrale del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., trattenuta poi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere opposta di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi. Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi.
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 c.c., applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fornendo la prova della fonte del suo diritto.
L'opponente, al contrario, non ha provato l'effettiva difformità dei lavori commissionati da parte di né provato un ritardo colpevole a carico della stessa che appare, al CP_1 contrario, sconfessato dalle comunicazioni intervenute sulla posticipazione dell'inizio dei lavori, sulla loro sospensione, sulla commessa di lavori non previsti nell'iniziale capitolato, in tal modo fallendo la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dall'opposta.
In primo luogo, la sussistenza del rapporto contrattuale è comprovata dalla lettera di incarico del 9.1.2019 con cui la ha formalizzato la consegna dei lavori Parte_1 alla e giustifica la pretesa creditizia. (cfr. doc 5 fascicolo opponente) CP_1
Quanto all'inadempimento va osservato che dalle comunicazioni intervenute, depositate dalle parti e non contestate, le rilevazioni fatte da parte opponente sulla non conformità e sui ritardi dei lavori non appaiono assistite dal requisito della gravita e dell'importanza, riguardando doglianze riferibili esclusivamente ad” opere di rifinitura”. (cfr. comunicazione del 18.4.2019 e verbali del primo e del 17 aprile 2019 in doc. 9, 7,8, fascicolo opponente).
Quanto alla penale da ritardo risulta per tabulas che la prosecuzione dei lavori oltre il termine stabilito è conseguenza dei lavori aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente concordati, richiesti dalla stessa opponente come attesta la mail del 13.2.2019 laddove si legge: “come da richiesta ed accordi verbali si trasmette in allegato la nota lavori non previsti “, e come risulta dal carteggio conseguente (cfr doc. 003, 004, 005, 006, 007 parte opposta)
Quanto alle difformità presenti nei verbali di sopralluogo, si rileva come queste siano state fin dalla fase preprocessuale sanate, come evidenzia la mail datata in 30 aprile 2019 dove si legge: “ con la presente comunichiamo che … abbiamo terminato, con la supervisione della
Direzione Lavori, tutte le rifiniture di cui all'allegato A del Verbale del 17.04.2019
…abbiamo altresì portato a termine tutte le ulteriori richieste evidenziate nella mail PEC in calce ed anche le richieste che sono via via emerse… abbiamo consegnato la conformità degli impianti … “(cfr. doc 010 fascicolo opposta)
La stessa opponente, inoltre, ha ammesso di avere utilizzato l'appartamento concedendolo in locazione. (cfr. contratto di locazione in doc. 10 fascicolo opponente) Nell'ipotesi di doglianza relativa alla sussistenza dei vizi o difformità dell'opera, come nel caso di specie, va applicato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo il quale: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. (Cass. n. 19146/2013).
Tanto basta per affermare la mancanza di riconducibilità del ritardo al comportamento dell'impresa, vista la posticipazione dell'inizio dei lavori disposta dalla e per il Parte_1 rigetto della domanda di condanna al pagamento della penale.
Per le stesse ragioni, difettandone prova, non può liquidarsi un danno per perdita di canoni di locazione dipeso dal ritardo nella consegna dell'immobile oggetto di commessa.
Quanto alla deduzione dell'opponente circa l'erronea indicazione in fattura del CIG, la stessa
è priva di pregio. La discordanza che si assume configura, invero, un mero errore materiale che non incide sulla validità del documento, dal momento che detto errore non ingenera alcun pregiudizio né incertezza circa i destinatari nei confronti dei quali la dichiarazione si riferisce o farebbe eventualmente riferimento, né sul rapporto intercorso tra le parti, tenuto altresì conto dell'unicità dello stesso che risulta da una dichiarazione espressa ed inequivoca.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sulla causa R.G.A.C.C 4700/2020 così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.24045/2019, emesso dal Tribunale
Civile di Roma il 06.12.2019, nel procedimento R.G. 63427/2019; - condanna la alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.450,00 oltre oneri ed accessori come per
[...] legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina