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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 9/2025 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 09.04.2025, vertente tra
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa Parte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., è elettivamente domiciliata, appellante e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Rucci del Foro di Sulmona ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Sangro (AQ), via G. Ponte Nuovo n. 12, in virtù di procura in atti;
appellato Avverso: la sentenza n. 80/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 10.06.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 881/2022, non notificata, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
“Si conclude affinché la Corte adita, in accoglimento delle rassegnate conclusioni, riformi integralmente, nei sensi di cui in parte motiva, la sentenza n. 80/2024 del Tribunale di Sulmona del
10.06.2024, non notificata, resa nel procedimento portante R.G. n. 881/2022, così confermando l'impugnata ordinanza-ingiunzione, per le ragioni di cui in narrativa. Con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado, con l'aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014”. Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, da intendersi come qui ripetuti e integralmente trascritti, l'appello promosso dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 80/2024 pubblicata il 10.6.2024 a definizione del procedimento civile n. 881/2024 RGAC con conseguente conferma della stessa. Con vittoria di spese e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione opposta;
- condanna l'opposta al pagamento in Controparte_2 favore dell'opponente delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in €4.464,00, di cui € 237,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge.
- fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue.
2.1 Con ricorso depositato in data 20.08.2021 proponeva opposizione avverso Controparte_1 l'ordinanza-ingiunzione DPC017/373 prot. 0494509, emessa dalla
[...]
il 21.11.2022, con la quale gli veniva Controparte_3 comminata (quale trasgressore e Sindaco p.t. del Comune di Opi, obbligato in solido) la sanzione amministrativa di € 20.000,00 prevista dall'art. 133 co. 1 D. Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101 co. 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 25 del 31.07.2018 elevato da sulla scorta del rapporto di prova n. AQ/002471/18 del 31.07.2018 e del CP_4 verbale di prelievo delle acque di scarico n. 56/TV/2018 del 13.06.2018, relativi all'impianto di depurazione del Comune di Opi) dei limiti per il parametro Escherichia Coli fissati dall'Autorizzazione Provinciale prot. n. 20182 del 04.04.2013, nonché per il fatto che lo scarico in questione precipitava in area protetta.
2.2 Nello spiegare opposizione, il ricorrente contestava la nullità del rapporto di prova effettuato sulla base dei parametri di cui alla Tab. 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per le acque industriali, e l'insussistenza dell'illecito contestato, rilevando a tal proposito che la citata tabella, ove è ricompreso il parametro dell'Escherichia Coli, non sarebbe stata applicabile al caso di specie, essendo la stessa riferibile unicamente agli scarichi industriali, nella specie insussistenti, con conseguente applicabilità delle sole Tabelle 1 e 2 dell'All.5, inerenti scarichi di natura domestica ed urbana quale quello per cui è causa;
contestava altresì l'illegittimità dell'ingiunzione poiché il valore limite riferibile al parametro in parola è solo consigliato ma non imposto dalla normativa in materia, pertanto non vincolante per il titolare degli scarichi;
aggiungeva, poi, che nel caso di specie non potevano ritenersi applicabili i parametri di cui al richiamato Allegato 5, in quanto i valori limite ivi indicati sarebbero fissati esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, mentre il comune di Opi sarebbe costituito da
1.443 abitanti equivalenti;
da ultimo, rilevava che la condotta del trasgressore sarebbe stata comunque scriminata ex artt. 3 e 4 L. 689/1981, non sussistendo l'elemento psicologico della colpa ed evidenziando di essersi attivato sin dal 2010 per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, entrato in funzione nel 2019 ma i cui lavori erano iniziati poco prima dei prelievi per cui è causa;
nell'attesa della realizzazione del nuovo impianto, trovandosi nell'impossibilità di interrompere il servizio di depurazione attraverso il vecchio ed obsoleto depuratore, nessuna colpa poteva dunque ascriversi al ricorrente.
2.3 Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e sostenendo la Parte_1 piena legittimità del provvedimento impugnato.
2.4 Istruita la causa sulla scorta delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali, il Tribunale decideva come sopra riportato.
2.5 In particolare, il primo giudice – dopo aver rilevato che l'impianto per cui è causa è a servizio di un agglomerato con meno di 2000 a.e. e riguarda acque reflue urbane domestiche – giudicava fondata l'opposizione sull'assorbente rilievo che la sulla quale grava l'obbligo di fornire Pt_1 prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, non aveva dimostrato la natura industriale dello scarico gestito dal con conseguente inapplicabilità al caso di specie dei limiti CP_5 previsti in relazione al parametro Escherichia Coli, pur richiamato nell'autorizzazione concessa.
Richiamava sul punto un precedente di questa Corte (sent. n. 343/2024) emesso tra le stesse parti in relazione ad accertamento analogo a quello in esamina e, sulla scorta di quanto sancito dagli artt. 74 e 101 D.Lgs. 152/2006 nonché dai punti 1.1 e 1.2 dell'All. 5, statuiva quindi che “Alla luce della normativa vigente sopra richiamata, appare chiaro che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituite dalle sole acque domestiche e/o acque meteoriche di dilavamento, devono rispettare i valori limite di cui alle tabelle 1 e 2 (le quali tra l'altro considerano impianti con potenzialità pari o superiore a 2.000 abitanti equivalenti), mentre dovranno attenersi ai valori di cui alla Tabella 3 solo nell'ipotesi in cui vi confluiscano anche acque reflue industriali”, chiarendo, da ultimo, che alcun limite di emissione poteva dedursi neppure dalla normativa regionale (L.R. 31/2010), il cui art. 6 prevede, per agglomerati con meno di 2000 a.e., l'applicazione della sola Tabella C, inerente i parametri BOD5, COD e Solidi sospesi.
Sulla scorta di dette motivazioni, il Tribunale giudicava illegittima la ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, la annullava, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Parte_1 depositato in data 03.03.2025, chiedendone l'integrale riforma con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione, sulla scorta di motivazioni che si vanno ad esaminare. 3.1 Ha resistito al gravame l'originario opponente, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti, ivi incluso quello relativo all'inattendibilità del campionamento di Escherichia Coli per difetto di prova sulla corretta conservazione dei campioni, dedotto in primo grado solo con memoria autorizzata del
05.02.2024.
3.2 A seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 09.04.2025, questa Corte decide come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante affida la propria impugnazione a due motivi di doglianza che, censurando l'integrale percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, ben possono essere trattati congiuntamente. PRIMO MOTIVO: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 74, D.LGS. N. 152/2006 (Cod. Amb.), RELATIVAMENTE ALLA PROVA DELLA NATURA INDUSTRIALE DELLO ”. CP_6
4.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui si afferma che la non ha fornito alcun elemento a sostegno della sussistenza della natura industriale Pt_1 dello scarico gestito dal Comune opponente. A giudizio dell'Ente regionale, tale prova non doveva in realtà essere fornita, atteso che in base al dettato dell'art. 74 D.Lgs. 152/2006 doveva reputarsi che l'impianto di depurazione in questione scaricasse acque reflue urbane domestiche di tipo misto, dunque comprensive anche di un refluo di tipo industriale, con conseguente applicabilità della Tabella 3 della menzionata normativa nazionale e, dunque, anche dei limiti inerenti il parametro di Escherichia Coli. SECONDO MOTIVO: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 101 E 124, D.LGS. N. 152/2006 (Cod. Amb.), RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI”. 4.2 Con il secondo motivo di gravame, la lamenta invece il fatto che il Tribunale avrebbe Pt_1 Contr violato l'art. 101 del , secondo il quale tutti gli scarichi sono tenuti al rispetto dei limiti previsti nell'All. 5, parte III, nonché il successivo art. 124, per il quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ritenendo erroneamente che dovessero essere rispettate solo le norme di emissione previste dalle Tabelle 1 e 2 e non anche le norme di emissione di cui alla Tabella 3, ignorando in sostanza i limiti imposti dall'Autorità competente con l'autorizzazione.
Deduce sul punto che le indicazioni generali indicate dal Codice dell'Ambiente nell'Allegato 5 (ove è riportato che in sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente fissa il limite opportuno relativo al parametro dell'Escherichia Coli) sono indirizzate a tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e, di conseguenza, “la disposizione relativa all'Escherichia Coli è da intendersi estesa a tutti i depuratori urbani senza alcuna distinzione, finanche in termini di potenzialità espressa”, poiché finalizzate a garantire la qualità delle acque di scarico e a scongiurare ripercussioni sul corpo idrico ed eventuali danni ambientali. In sostanza, il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione l'autorizzazione allo scarico prot. n. 20182 del 04.04.2013, che imponeva espressamente il rispetto del valore limite di 5000
UFC/100 ml per il parametro oggi contestato, interpretando peraltro erroneamente la normativa regionale (sia in considerazione alla tipologia dei reflui urbani – che non sarebbe limitata a quelli domestici, ricomprendendo anche quelli di diversa natura – sia in relazione all'applicazione della Tabella C della L.R. 31/2010 che, nell'attuale formulazione, prevede espressi limiti di emissione anche in relazione al parametro dell'Escherichia Coli) e omettendo di considerare che anche il Piano di Tutela delle Acque prevede che i valori limite di emissione sono quelli fissati nel richiamato Allegato 5. 5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
5.1 Giova premettere che, come risulta dal verbale di accertamento di illecito amministrativo e contestazione n. 25/18:
- in data 13.06.2018 veniva eseguito un sopralluogo presso l'impianto di depurazione del Comune di Opi con prelievo di campione di acqua di scarico effettuato nel pozzetto fiscale (modalità di campionamento istantaneo – motivazione del sopralluogo non specificata);
- il referto analitico di detto campione evidenziava il superamento dei limiti di 5000 UFC/100 ml fissato per il parametro Escherichia Coli nell'Autorizzazione Provinciale prot. n. 20182 del 04.04.2013.
5.2 Quanto alla qualificazione di tale scarico, risulta dal titolo abilitativo da ultimo richiamato (All.
6) che l'impianto in questione ha una capacità organica di progetto pari a 1380 a.e., mentre dalla documentazione fornita dall'odierno appellato (doc. 10) si evince che il nuovo depuratore “è stato adeguato … per un carico generato di 1443 a.e.”; lo stesso, dunque, è a servizio di un agglomerato inferiore ai 2000 a.e. e tale dato deve ritenersi incontestato, non avendo la mai eccepito Pt_1 alcunché sul punto. 5.3 Ciò premesso e ribadito che nella specie si verte in ipotesi di scarico di acque reflue urbane, va chiarito che l'art. 74 del D. Lgs. n. 152/2006 definisce acque reflue urbane le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. 5.4 Possono dunque distinguersi due principali categorie di acque reflue, rappresentate da quelle domestiche e da quelle industriali, che possono o meno concorrere nella categoria composita e non omogenea delle acque reflue urbane, la quale – accomunata dalla caratteristica del convogliamento dei reflui in fognatura – può essere costituita da sole acque reflue domestiche o da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali o da un miscuglio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento o da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento.
La disciplina statuale degli scarichi delle acque reflue, con particolare riferimento ai valori limite il cui superamento è sanzionato dagli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, è contenuta nell'Allegato 5 alla parte III del sopraccitato D. Lgs. cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 101. 5.5 Il punto 1.1. di tale allegato 5, in merito alla disciplina degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dispone che essi “devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto… Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2… Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”. Il successivo punto 1.2.1 ribadisce che “gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni”. La tabella 1 indica i limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane con potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti facendo riferimento solo ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi.
La tabella 2 indica ulteriori limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, prendendo in considerazione i parametri fosforo totale ed azoto totale.
La tabella 3 contiene, invece, indicazioni concernenti 51 parametri senza alcuna specificazione della potenzialità in a.e. degli impianti di provenienza degli scarichi, ma con la precisazione, quanto ai parametri solidi speciali totali, BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico che “per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2”. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L” (nota 2). Secondo quanto disposto dall'allegato 5 in esame, deve, dunque, rilevarsi che: a) gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui siano convogliate solo acque reflue domestiche devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, peraltro riferite ai soli impianti aventi una potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (non trovando disciplina statuale, quanto ai limiti di emissione, gli impianti di trattamento di reflui domestici con potenzialità inferiore, come confermato anche dalla circostanza che pure le tabelle dell'allegato relative al numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai 2000 abitanti equivalenti); b) solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue industriali lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di tabella 3.
5.6 Quanto alla normativa regionale, viene in rilievo la L.R. 31/2010 la quale ha provveduto a regolamentare la materia in attuazione del D.Lgs. 151/2006, ed il cui art. 6 prevede la disciplina in materia di scarico di reflui urbani esclusivamente domestici generati da un agglomerato con carico inferiore a 2000 abitanti equivalenti. In particolare, il comma 1 della richiamata norma dispone che: “gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata tabella C”. A conferma di quanto appena osservato, il successivo comma 2 del medesimo art. 6 chiarisce che
“qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato”. 5.7 Alla luce di quanto sopra illustrato, va dunque rilevato che è dirimente, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie, la previa identificazione circa la natura dello scarico in questione, ossia se quest'ultimo concerna i soli reflui urbani di origine domestica ovvero anche reflui industriali.
5.8 A tal riguardo, deve rilevarsi che al momento del sopralluogo (13.06.2018) lo scarico doveva ritenersi privo di autorizzazione, poiché quella rilasciata con determinazione provinciale n. 20182 del 04.04.2013 era ormai scaduta, avendo la stessa valenza di quattro anni (cfr. All. 6 Regione).
Non essendovi alcuna prova che il Comune di Opi avesse provveduto a richiederne tempestivamente il rinnovo (ovvero, un anno prima della scadenza, come previsto dal citato titolo abilitativo), non si è verificata alcuna ultrattività delle prescrizioni contenute nella richiamata autorizzazione, atteso che l'art. 124 D.Lgs. 152/2006 prescrive che “lo scarico può essere provvisoriamente manutenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. In difetto di tale tempestiva richiesta, dunque, lo scarico, al momento del sopralluogo, era privo di autorizzazione.
5.9 Posto quanto sopra e venendo all'identificazione della natura dello scarico per cui è causa, è indubbio che lo stesso riguardi “acque reflue di tipo urbano di tipo: domestico + meteoriche”, come indicato nel titolo abilitativo, nonché nel verbale di prelievo, ove sono state spuntate le caselle relative allo scarico “domestico” ed “urbano”. Di contro, come correttamente rilevato già dal Tribunale, non vi è alcun elemento dal quale possa dedursi che nell'impianto di trattamento da cui furono prelevati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti comprendenti reflui industriali, e che pertanto il relativo scarico
(recapitante in corpo idrico superficiale) dovesse rispettare i limiti previsti dalla più volte ricordata Tabella 3, non potendosi condividere le deduzioni espresse sul punto dall'appellante. È evidente, difatti, che laddove l'art. 74 Cod. Amb. definisce le acque reflue urbane come “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento” non fornisce una definizione omnicomprensiva (come a dire che i reflui urbani comprendono ogni tipo di acque che vengono convogliate nella rete fognaria), ma differenzia le varie tipologie di reflui che confluiscono nello scarico, da cui deriva la necessità di dover comprovare la natura dello stesso. L'onere della prova “a sostegno della natura industriale dello scarico”, dunque, non può affatto ritenersi insito “per definizione” nel dettato dell'art. 74 TUA, ma necessita di una prova concreta che, nel caso di giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, va fornita dall'Amministrazione opposta, in quanto attrice sostanziale (cfr. Cass. 1921/2019).
5.10 Per quanto sopra, visto il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della circa un elemento dirimente, quale la natura industriale dello scarico relativo all'impianto Pt_1 oggetto di contestazione, non può dirsi perfezionato l'illecito amministrativo conseguente al superamento dei limiti previsti nella Tab. 3 All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006.
6. A conclusioni diverse, d'altronde, non possono condurre le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante, atteso che la Tabella C L.R. 31/2010 (che, modificata dalla L.R. 5/2022, ora prevede espressamente limiti di emissione anche in relazione al parametro Escherichia Coli) al momento dell'accertamento prevedeva unicamente limiti per i parametri BOD, COD e solidi sospesi totali, mentre le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, in virtù di quanto statuito al punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 614 del 09.08.2010 (“delibera … di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali misure di salvaguardia … le disposizioni di cui dall'art. 1 all'art. 82 del documento “Norme Tecniche di attuazione del Piano”, Elaborato N. 1.1, allegato alla presente Deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale”- All. 7), prevedono all'art. 33 che “I limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un numero di abitanti equivalenti inferiori a 2.000 sono disciplinati da specifica normativa regionale” e, in relazione ai parametri da rispettare, chiariscono che la Tabella 3 “si applica agli impianti delle reti fognarie in cui recapitano anche ed acque reflue industriali”. 6.1 Rileva in definitiva la Corte, con valore dirimente rispetto alla decisione della presente controversia, che la non abbia provato la natura industriale dello scarico gestito dal Pt_1
Comune di Opi, condizione perché fosse soggetto allo specifico limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte III d.lgs. 152/2006, mentre era onere dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione fornire dimostrazione della ricorrenza di tutti i presupposti costitutivi dell'illecito contestato.
7. In conclusione, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di istruttoria e riduzione di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in camera di consiglio il 9.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio