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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1926/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa RI Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Dario Parte_1 C.F._1
RC e RI CR ND, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difesa dall'avv. Rosanna BENIGNI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI: per come da note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza del 25 Parte_1
novembre 2025; per come da note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza del 25 CP_1
novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha citato in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il signor chiedendo di accertare e dichiarare che egli è suo padre. CP_1 All'udienza del 25 settembre 2025, sono comparsi personalmente il ricorrente e il difensore di parte resistente, non ancora costituitasi in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo. Parte ricorrente ha tuttavia insistito sulla domanda, chiedendo al Tribunale di dichiarare giudizialmente la paternità del signor nei suoi confronti. CP_1
Acquisita documentazione attestante il riconoscimento del signor da parte del resistente, Parte_1
entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e il signor ha CP_1
inoltre domandato la condanna del ricorrente al pagamento di ogni onere economico conseguente alla inutile produzione in giudizio dell'accordo transattivo difettando ogni principio di prova di suo inadempimento da parte del sig. (v. note difensive scritte resistente). CP_1
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, celebrata in forma scritta.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuto riconoscimento dell'odierno ricorrente da parte del signor quale CP_1
proprio figlio, come attestato dal certificato di nascita aggiornato prodotto dal signor Parte_1
da cui risulta indicata la paternità.
[...]
In merito alla liquidazione delle spese di lite, regolate dal criterio della soccombenza virtuale (Cass.
11 febbraio 2015, n. 2719), si ritiene che debbano essere integralmente compensate, considerata la natura necessaria del giudizio, promosso il quale il resistente ha spontaneamente riconosciuto il figlio, adempiendo l'impegno assunto nei suoi confronti, e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa RI Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa RI Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Dario Parte_1 C.F._1
RC e RI CR ND, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difesa dall'avv. Rosanna BENIGNI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI: per come da note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza del 25 Parte_1
novembre 2025; per come da note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza del 25 CP_1
novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha citato in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il signor chiedendo di accertare e dichiarare che egli è suo padre. CP_1 All'udienza del 25 settembre 2025, sono comparsi personalmente il ricorrente e il difensore di parte resistente, non ancora costituitasi in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo. Parte ricorrente ha tuttavia insistito sulla domanda, chiedendo al Tribunale di dichiarare giudizialmente la paternità del signor nei suoi confronti. CP_1
Acquisita documentazione attestante il riconoscimento del signor da parte del resistente, Parte_1
entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e il signor ha CP_1
inoltre domandato la condanna del ricorrente al pagamento di ogni onere economico conseguente alla inutile produzione in giudizio dell'accordo transattivo difettando ogni principio di prova di suo inadempimento da parte del sig. (v. note difensive scritte resistente). CP_1
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, celebrata in forma scritta.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuto riconoscimento dell'odierno ricorrente da parte del signor quale CP_1
proprio figlio, come attestato dal certificato di nascita aggiornato prodotto dal signor Parte_1
da cui risulta indicata la paternità.
[...]
In merito alla liquidazione delle spese di lite, regolate dal criterio della soccombenza virtuale (Cass.
11 febbraio 2015, n. 2719), si ritiene che debbano essere integralmente compensate, considerata la natura necessaria del giudizio, promosso il quale il resistente ha spontaneamente riconosciuto il figlio, adempiendo l'impegno assunto nei suoi confronti, e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa RI Alba Costanzo