Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29520
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Ordinanza 15 novembre 2024

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Qualora venga rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla; se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice innanzi al quale era stata proposta, da una compagnia assicurativa, domanda di accertamento della non indennizzabilità di una parte dei danni riportati dall'assicurato, con atto notificato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'assicurato, avente ad oggetto il medesimo indennizzo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29520
    Data del deposito : 15 novembre 2024

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