Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 1
Qualora venga rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla; se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice innanzi al quale era stata proposta, da una compagnia assicurativa, domanda di accertamento della non indennizzabilità di una parte dei danni riportati dall'assicurato, con atto notificato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'assicurato, avente ad oggetto il medesimo indennizzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29520 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
rappresentata e difesa dall’Avv. Romano Vaccarella (pec dichiarata: romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura su foglio separato;
-ricorrente- nei confronti di Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Tassoni (pec dichiarata: francotassoni@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva denominata “controricorso”; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 227/2024, depositata il 7 marzo 2024; Oggetto: Regolamento di competenza. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29520 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 15/11/2024 C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 2 udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Paolo NI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. nel febbraio 2015, l’Azienda Agricola Cavalli s.s. stipulò presso l’Agenzia di Matera di Generali Italia s.p.a. un contratto di assicurazione per essere tenuta indenne dei danni per sinistri occorsi ad un impianto fotovoltaico, installato su un terreno di sua proprietà in provincia di Matera;
nel marzo 2019, verificatosi il franamento del terreno su cui insisteva l’impianto, l’azienda assicurata denunciò il sinistro e invocò il pagamento dell’indennizzo; poiché tra le parti si controverteva se la garanzia assicurativa fosse circoscritta ai pregiudizi strettamente inerenti all’impianto fotovoltaico o si estendesse a quelli concernenti il terreno e/o la collina su cui esso era situato, fu avviata la procedura di perizia contrattuale prevista dalla polizza ai fini della quantificazione del danno;
nell’ottobre 2021, mentre era ancora in corso tale accertamento, Generali Italia s.p.a. citò l’Azienda Agricola Cavalli s.s. dinanzi al Tribunale di Roma (luogo della sede della società convenuta), chiedendo, tra l’altro, che fosse accertato che oggetto della garanzia era solo l’impianto fotovoltaico, non anche il terreno e/o la collina su cui lo stesso insisteva, e che fosse pertanto dichiarato che non erano indennizzabili, nemmeno a titolo di spese di salvataggio, le opere di riempimento e consolidamento della collina medesima;
nel giugno 2022 si concluse la procedura di perizia contrattuale con quantificazione dei danni nella somma di Euro 1.012.036,17; nella relazione di stima – firmata dal perito dell’azienda agricola e dal terzo perito nominato dal Presidente del Tribunale di Matera, ma non dal perito della compagnia assicurativa – si tenne conto, oltre che dei moduli fotovoltaici perduti, anche dei pregiudizi al terreno su cui erano installati;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 3 nel luglio 2022, l’azienda agricola, sulla base delle risultanze della perizia contrattuale, chiese e ottenne dal Tribunale di Matera (luogo della sede dell’agenzia ove era stata stipulata la polizza) un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente, che notificò nell’agosto successivo a Generali Italia s.p.a.; quest’ultima introdusse il giudizio di opposizione con citazione del settembre 2022, sollevando preliminarmente l’eccezione di nullità del provvedimento monitorio per litispendenza o continenza con la causa da essa preventivamente istaurata presso il Tribunale di Roma;
2. sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e costituitasi l’azienda agricola opposta, il giudice lucano, fatte precisare le conclusioni sull’eccezione pregiudiziale di rito, ha pronunciato la sentenza 7 marzo 2024, n.227, con cui ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e la continenza della causa pendente dinanzi a sé in quella preventivamente proposta dalla compagnia assicurativa dinanzi al Tribunale di Roma, al quale ha rimesso le parti con termine di tre mesi per la riassunzione;
3. ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’Azienda Agricola Cavalli s.s., sulla base di tre motivi;
Generali Italia s.p.a. ha resistito con atto difensivo, denominato “controricorso”; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. preliminarmente l’atto difensivo depositato dalla compagnia assicurativa, sebbene indebitamente proposto come “controricorso”, va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso (cfr. C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 4 Cass. n.21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595); questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiori nel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f), n.1), del d.lgs. n. 149/2022); 2.1. passando ai motivi del ricorso per regolamento di competenza, con il primo si deduce il carattere di «esclusività del foro convenzionale di cui al contratto di assicurazione»; l’Azienda Agricola Cavalli s.s. fa rilevare che nelle condizioni generali di polizza era prescritto che “Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza”; sostiene che questo foro convenzionale aveva carattere esclusivo e che, per effetto di tale previsione, la scelta dell’attrice (quale che fosse tra le due parti del contatto) si sarebbe ristretta all’alternativa tra due dei tre fori previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc civ. (quello della sede del convenuto e quello del luogo di conclusione del contratto), con esclusione di quello dell’esecuzione dell’obbligazione; pertanto, il Tribunale di Roma, mentre era competente per la domanda di accertamento proposta da Generali Italia s.p.a. (quale foro del luogo della sede della Azienda Agricola convenuta), non lo era invece per la domanda monitoria proposta da quest’ultima
contro
Generali Italia s.p.a., potendo questa essere proposta o dinanzi al Tribunale di Treviso (luogo della sede compagnia assicurativa) o dinanzi al Tribunale di Matera;
essendo invece il Tribunale di Matera (quale foro del luogo di conclusione del contatto) competente per entrambe le cause, «solo la prima causa era C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 5 suscettibile di spostarsi preso l’altro foro esclusivo-alternativo … mentre non era possibile il contrario» (pag. 11 del ricorso); 2.2. con il secondo motivo, l’Azienda Agricola Cavalli s.s. deduce ulteriormente sull’ «incompetenza del Tribunale di Roma nel giudizio monitorio e di opposizione ex art. 645 c.p.c.», per essere alternativamente competenti i Tribunali di Matera e di Treviso;
data l’incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e sulla conseguente opposizione, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo resa dal giudice lucano si sarebbe tradotta sostanzialmente in una decisione dagli effetti abnormi, perché avrebbe negato in radice all’assicurata la possibilità di ottenere la tutela monitoria, non ostante i risultati della perizia contrattuale, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell’art. 24 Cost.; d’altra parte, essendo solo il Tribunale di Matera competente per entrambe le cause, sarebbe stato il giudice romano a dovere eventualmente dichiarare la continenza ai sensi dell’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.; 2.3. con il terzo motivo, l’Azienda Agricola Cavalli s.s. deduce «sul rapporto di continenza» dichiarato dal giudice lucano, sostenendone l’insussistenza; la ricorrente sostiene che la domanda proposta da Generali Italia s.p.a. sarebbe inammissibile in quanto integrerebbe, non già un’azione di accertamento negativo del credito, bensì la richiesta di una pronuncia interpretativa di una clausola contrattuale, rispetto alla quale difetterebbe l’interesse ad agire in quanto non diretta alla tutela di un diritto soggettivo ma alla delibazione di una questione interpretativa;
ribadisce, poi, che l’operatività del criterio della prevenzione previsto dall’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata alla circostanza che il primo giudice sia competente anche per la causa successiva, mentre, in caso contrario, è la prima causa che trasmigra dinanzi al giudice successivamente adìto; 3. il ricorso per regolamento di competenza è infondato;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 6 3.1. invertendo, per ragioni di priorità logica, l’ordine dei motivi, occorre anzitutto chiedersi se sussista un rapporto di continenza tra la domanda preventivamente proposta da Generali Italia s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma e quella successivamente formulata dall’Azienda Agricola Cavalli s.s. dinanzi al Tribunale di Matera e, solo in ipotesi di risposta affermativa a questa questione, porsi il problema se il primo giudice fosse competente anche per il secondo giudizio, ai fini dell’individuazione della causa che deve eventualmente trasmigrare;
3.2. l’argomento della ricorrente, secondo cui la domanda proposta da Generali Italia s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma sarebbe diretta, non già all’affermazione di un diritto, ma alla posizione di una questione di interpretazione non tutelabile in sede giurisdizionale per difetto delle necessarie condizioni dell’azione (arg. ex art. 2907 cod. civ.), non può essere condiviso, poiché dalle conclusioni dell’atto di citazione della compagnia assicurativa (conclusioni trascritte sia nel ricorso per regolamento di competenza: pag. 3, nota 1; sia nella scrittura difensiva di parte resistente: pag.4) emerge con evidenza che Generali Italia s.p.a. aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la non indennizzabilità delle spese per le opere di riempimento e consolidamento della collina su cui insisteva l’impianto fotovoltaico;
si trattava, dunque, di una domanda di accertamento negativo del diritto di credito di cui l’azienda agricola convenuta assumeva di essere titolare in forza della polizza (e che avrebbe successivamente azionato in via monitoria davanti al Tribunale di Matera), sull’assunto che la garanzia assicurativa non fosse circoscritta ai danni occorsi all’impianto fotovoltaico ma si estendesse a quelli occorsi al terreno;
3.3. la questione è, dunque, se sia ravvisabile un rapporto di continenza tra le cause quando la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di un decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del medesimo credito davanti ad un diverso giudice;
la questione va risolta in senso positivo, in conformità all’orientamento ormai consolidato di questa Corte – suggellato dalle Sezioni Unite – secondo C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 7 il quale la continenza di cause ricorre non solo nell’ipotesi classica in cui due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888); 3.4. rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice e quella di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza deve operare nel senso di riunire quella di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599253-01; Cass., Sez. Un., 01/10/2007, nn. 20597, 20598, 20599, 20600); se, invece, la domanda di accertamento negativo – come nella fattispecie in esame – è proposta anteriormente al deposito del ricorso C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 8 monitorio, la continenza deve operare nel senso di far trasmigrare la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l’altra causa (cfr. già la risalente Cass. 09/03/1971, n. 640; v. anche Cass. 18/03/2003, n.3978; Cass. 04/02/2009, n. 2729); 3.5. confermata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande e individuata la regola applicabile in ordine alla determinazione della prevenzione, va tuttavia ricordato che la traslazione della causa per continenza avviene, in base a tale criterio, sempre che il giudice preventivamente adìto sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta;
nel caso di specie, mentre non è controverso che il Tribunale di Roma, preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, fosse per essa competente, la ricorrente sostiene che, invece, non lo sarebbe stato per la domanda monitoria, stante la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale, la quale avrebbe attribuito in via esclusiva la competenza, a scelta dell’attrice, alternativamente, al foro della sede della convenuta (da indentificarsi nel Tribunale di Treviso, luogo in cui ha sede la Generali Italia s.p.a.) o al foro in cui aveva sede l’agenzia presso la quale era stato concluso il contratto assicurativo (da identificarsi con il Tribunale di Matera); le deduzioni della ricorrente circa il carattere esclusivo dei fori convenzionali indicati nelle condizioni generali di polizza sono manifestamente infondate;
costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 9 dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass.20/09/2023, n. 26924); ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l’accordo predichi esplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l’aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere;
nel caso di specie, tali espressioni non ricorrono nella clausola contrattuale, la quale si limita ad indicare quale foro competente alternativo (a scelta della parte attrice), quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo della sede dell’Agenzia ove è stato stipulato il contratto, senza nulla dire sull’intenzione delle parti di attribuire a tali fori il carattere di esclusività; le parti avevano dunque la facoltà di adire anche i fori ordinari, dovendosi conseguentemente riconoscere, in base all’art.20 cod. proc. civ., la competenza territoriale del Tribunale di Roma, oltre che per la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla Generali Italia s.p.a. in confronto dell’Azienda Agricola Cavalli s.s., anche per quella monitoria proposta da quest’ultima in confronto della prima;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 06890/2024 Pres. Frasca Est. NI 10 4. correttamente, pertanto, il Tribunale di Matera, quale giudice successivamente adìto, pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo, ha dichiarato la continenza e fissato il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma;
il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza del Tribunale di Roma;
5. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Roma;
condanna l’Azienda Agricola Cavalli s.s. a rimborsare a Generali Italia s.p.a. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della