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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3515/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Parte_1
Leone, Alessandro Berti Arnoaldi e Marco d'Aragona, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Mazzotta, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 faceva appello alla sentenza n. 872/2016 pubblicata in data 19/12/2016 del
Giudice di Pace di Mercato San Severino, che l'aveva condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
4.871,22, per cui essa appellante aveva provveduto a pagare all'attore detta somma. Deduceva a motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della legittimazione attiva dell'attrice; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5 D.L. 158/2012 convertito in L.
189/2012 e del principio informatore di cui all'art. 22 del Codice del
Consumo; 3) l'infondatezza in fatto e in diritto delle ulteriori domande proposte in via gradata dall'attrice in primo grado. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto delle domande proposte in primo grado e con condanna dell'attrice alla restituzione all'appellante della somma pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza. Esponeva che l'attore con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio aveva proposto in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 via principale la domanda volta a far dichiarare la nullità dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee da lei conclusi la convenuta mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione prodotti agli atti di causa, con consequenziale condanna di alla restituzione Parte_1 dell'importo pagato quale prezzo d'acquisto. Oltre alla suindicata domanda principale, l'attore aveva proposto gradatamente due domande subordinate: la prima diretta all'annullamento per vizio della volontà negoziale dei contratti di partecipazione alle predette lotterie istantanee da lei conclusi con la convenuta;
la seconda volta ad accertare la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c., con conseguente accertamento della responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi e conseguente diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni quanto meno corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi di partecipazione alle lotterie istantanee. Con la sentenza impugnata, il GdP aveva accolto la domanda principale di declaratoria di nullità nonché quella ad essa consequenziale di condanna alla restituzione del prezzo dei tagliandi, applicando la norma di cui all'art. 1418 co. 1 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto
Balduzzi), convertito con l.n. 189/2012, nella parte in cui prevede che sui tagliandi devono figurare le relative probabilità di vincita, norma dettata a tutela della salute per prevenire e contrastare la ludopatia.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione chiedeva di esaminare le domande subordinatamente già proposte in primo grado e quindi la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore in primo grado non ebbe a provare di avere acquistato i tagliandi e di averne pagato l'intero prezzo, né vi fu violazione della norma di cui all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 e se pure ci fosse stata tale violazione essa non darebbe luogo alla nullità virtuale di cui all'art. 1418 comma 1 c.c.
Circa la prova della legittimazione attiva, l'attore ritiene di averla provata producendo i sette tagliandi perdenti della lotteria. Invero, se il semplice possesso dei tagliandi vincenti è sufficiente a presumere la legittimazione di chi li possegga e li esibisca per conseguirne la vincita, così non è per i tagliandi perdenti, che non sono titoli al portatore, né titoli di legittimazione, per cui chi li produce per altri effetti giuridici conseguenti all'acquisto degli stessi, deve indicare dove e quando li abbia acquistati e provare di averne
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pagato il prezzo pieno al rivenditore. Ciò anche al fine di evitare pericoli tentativi di speculazioni ed operazioni di riciclaggio di denaro di incerta provenienza, tanto è vero che il fenomeno in esame, sviluppatosi segnatamente nel salernitano è stato oggetto di denuncia contro ignoti fatta da presso la Procura della Repubblica di Salerno. Parte_1
Inoltre il GdP ha ignorato che l'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l.n. 189/2012, dopo aver previsto che “sui tagliandi devono figurare le relative probabilità di vincita”, continua dicendo che “qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare
l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato … nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”. Orbene i tagliandi prodotti in giudizio contenevano la formula “Informati sulle percentuali e probabilità di vincita” nonché l'indicazione dei siti istituzionali dell'Amministrazione e dei Concessionari, dove potersi informare in maniera completa. Infatti, la puntuale informazione sulla probabilità di vincita è cosa complessa, in quanto varia in relazione agli importi e le formule giocati, per cui non poteva rientrare in un semplice tagliando. Quindi non vi fu violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012, ma se pure vi fosse stata, tale norma è prescrittiva nei confronti dell'Amministrazione Autonoma che gestisce le lotteria, ma non è sanzionata da alcuna norma che ne faccia derivare la nullità del contratto di acquisto del tagliando. Invero Cass. S.U. 26725/2007, seppure riferita agli obblighi informativi in materia di intermediazione nell'acquisto di prodotti finanziari, ha escluso che la violazione degli obblighi informativi incida sugli elementi costitutivi del contratto e quindi non determina alcuna nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c.
La mancata violazione di norme in materia di informazioni sulla probabilità di vincita nella concreta fattispecie in esame, porta ad escludere la fondatezza anche delle residuali domande proposte in primo grado per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, sia riguardo alla domanda di annullamento per vizio della volontà negoziale (per errore essenziale o per dolo) che per quella di risarcimento del danno per violazione della normativa consumeristica, rispetto alla quale la normativa speciale in materia di lotterie statali prevale per il principio di specialità.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi di giudizio e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 fino ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 euro 5.200,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall'appellato in primo grado
2) Condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 4.871,22 pagata dall'appellante in esecuzione della riformata sentenza, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c.
3) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 430,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro 852,00 per il grado di appello, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3515/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Parte_1
Leone, Alessandro Berti Arnoaldi e Marco d'Aragona, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Mazzotta, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 faceva appello alla sentenza n. 872/2016 pubblicata in data 19/12/2016 del
Giudice di Pace di Mercato San Severino, che l'aveva condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1
4.871,22, per cui essa appellante aveva provveduto a pagare all'attore detta somma. Deduceva a motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della legittimazione attiva dell'attrice; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5 D.L. 158/2012 convertito in L.
189/2012 e del principio informatore di cui all'art. 22 del Codice del
Consumo; 3) l'infondatezza in fatto e in diritto delle ulteriori domande proposte in via gradata dall'attrice in primo grado. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto delle domande proposte in primo grado e con condanna dell'attrice alla restituzione all'appellante della somma pagata in esecuzione dell'impugnata sentenza. Esponeva che l'attore con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio aveva proposto in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 via principale la domanda volta a far dichiarare la nullità dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee da lei conclusi la convenuta mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione prodotti agli atti di causa, con consequenziale condanna di alla restituzione Parte_1 dell'importo pagato quale prezzo d'acquisto. Oltre alla suindicata domanda principale, l'attore aveva proposto gradatamente due domande subordinate: la prima diretta all'annullamento per vizio della volontà negoziale dei contratti di partecipazione alle predette lotterie istantanee da lei conclusi con la convenuta;
la seconda volta ad accertare la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c., con conseguente accertamento della responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi e conseguente diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni quanto meno corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi di partecipazione alle lotterie istantanee. Con la sentenza impugnata, il GdP aveva accolto la domanda principale di declaratoria di nullità nonché quella ad essa consequenziale di condanna alla restituzione del prezzo dei tagliandi, applicando la norma di cui all'art. 1418 co. 1 c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto
Balduzzi), convertito con l.n. 189/2012, nella parte in cui prevede che sui tagliandi devono figurare le relative probabilità di vincita, norma dettata a tutela della salute per prevenire e contrastare la ludopatia.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione chiedeva di esaminare le domande subordinatamente già proposte in primo grado e quindi la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore in primo grado non ebbe a provare di avere acquistato i tagliandi e di averne pagato l'intero prezzo, né vi fu violazione della norma di cui all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 e se pure ci fosse stata tale violazione essa non darebbe luogo alla nullità virtuale di cui all'art. 1418 comma 1 c.c.
Circa la prova della legittimazione attiva, l'attore ritiene di averla provata producendo i sette tagliandi perdenti della lotteria. Invero, se il semplice possesso dei tagliandi vincenti è sufficiente a presumere la legittimazione di chi li possegga e li esibisca per conseguirne la vincita, così non è per i tagliandi perdenti, che non sono titoli al portatore, né titoli di legittimazione, per cui chi li produce per altri effetti giuridici conseguenti all'acquisto degli stessi, deve indicare dove e quando li abbia acquistati e provare di averne
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 pagato il prezzo pieno al rivenditore. Ciò anche al fine di evitare pericoli tentativi di speculazioni ed operazioni di riciclaggio di denaro di incerta provenienza, tanto è vero che il fenomeno in esame, sviluppatosi segnatamente nel salernitano è stato oggetto di denuncia contro ignoti fatta da presso la Procura della Repubblica di Salerno. Parte_1
Inoltre il GdP ha ignorato che l'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l.n. 189/2012, dopo aver previsto che “sui tagliandi devono figurare le relative probabilità di vincita”, continua dicendo che “qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare
l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato … nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi”. Orbene i tagliandi prodotti in giudizio contenevano la formula “Informati sulle percentuali e probabilità di vincita” nonché l'indicazione dei siti istituzionali dell'Amministrazione e dei Concessionari, dove potersi informare in maniera completa. Infatti, la puntuale informazione sulla probabilità di vincita è cosa complessa, in quanto varia in relazione agli importi e le formule giocati, per cui non poteva rientrare in un semplice tagliando. Quindi non vi fu violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012, ma se pure vi fosse stata, tale norma è prescrittiva nei confronti dell'Amministrazione Autonoma che gestisce le lotteria, ma non è sanzionata da alcuna norma che ne faccia derivare la nullità del contratto di acquisto del tagliando. Invero Cass. S.U. 26725/2007, seppure riferita agli obblighi informativi in materia di intermediazione nell'acquisto di prodotti finanziari, ha escluso che la violazione degli obblighi informativi incida sugli elementi costitutivi del contratto e quindi non determina alcuna nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c.
La mancata violazione di norme in materia di informazioni sulla probabilità di vincita nella concreta fattispecie in esame, porta ad escludere la fondatezza anche delle residuali domande proposte in primo grado per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, sia riguardo alla domanda di annullamento per vizio della volontà negoziale (per errore essenziale o per dolo) che per quella di risarcimento del danno per violazione della normativa consumeristica, rispetto alla quale la normativa speciale in materia di lotterie statali prevale per il principio di specialità.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi di giudizio e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 fino ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 euro 5.200,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall'appellato in primo grado
2) Condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 4.871,22 pagata dall'appellante in esecuzione della riformata sentenza, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c.
3) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 430,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro 852,00 per il grado di appello, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4