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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. BRUCOLI ANTONINO appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) E CP_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALI EREDI DI C.F._3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. AMODEO FRANCESCO CP_4
(C.F. con il patrocinio Controparte_5 C.F._4
dell'avv. CASTAGNA MASSIMO appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo All'udienza del 10.4.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.10.2021 il Tribunale di Palermo condannava
[...]
e la in solido, al pagamento in favore di CP_6 Parte_1 Pt_2
della somma di € 2.145,00, oltre interessi dalla decisione al soddi-
[...]
sfo, e in favore di della somma di € 1.362,00, oltre interes- Controparte_3
si dalla decisione al soddisfo;
condannava a resti- Controparte_1
tuire alla € 107.708,82, oltre interessi dalla domanda al soddi- Parte_1
sfo; compensava per due terzi le spese di lite tra gli attori e Controparte_3
ed i convenuti;
condannava e Parte_2 Controparte_5 Pt_1
in solido, al pagamento in favore di e
[...] Controparte_3 Parte_3
[.
della rimanente parte;
condannava al paga- Controparte_1
mento in favore di delle spese di lite e poneva definitivamente Parte_1
a carico della e di in solido le spese della Parte_1 Controparte_5
c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
, e si costituivano Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
resistendo al gravame.
si costituiva, aderendo all'appello della Controparte_5 Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 Parte_4
[...]
[..
- Corte di Appello di Palermo e convenivano in giudizio dinanzi al Tri- CP_3 Controparte_1
bunale di Palermo e la chiedendone la con- Controparte_5 Parte_1
danna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite.
Esponevano che in data 11 maggio 2013 in Palermo, il congiunto
[...]
, alla guida di un motociclo di 125 cc, veniva colpito nella interse- Per_1
zione tra la via Libertà e la Piazza Mordini da una autovettura di proprietà del convenuto , che impegnava la predetta intersezione nonostante CP_5
la luce rossa del segnale semaforico;
che a causa dell'urto lo , nono- Pt_2
stante l'uso del casco protettivo, decedeva;
che con sentenza resa in sede penale dalla Corte di Appello di Palermo, divenuta definitiva, il CP_5
veniva condannato per il reato di omicidio colposo con condanna al paga- mento di una provvisionale di euro 200.000,00 in favore di ciascuno degli odierni attori.
Deducevano, quindi, l'integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro del e ne chiedevano la condanna per i danni patiti, quali la lesione del CP_5
vincolo parentale, la sofferenza patita, il danno psichico permanente e le connesse spese vive.
Il , ritualmente costituitosi, deduceva il concorso di colpa dello CP_5
nella causazione del sinistro in quanto teneva una condotta di guida Pt_2
connotata da eccessiva pericolosità, avendo impegnato l'incrocio a velocità allorquando la luce semaforica era già arancione;
che la Corte di Appello di Palermo, infatti, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accerta- to la sussistenza della responsabilità concorrente del danneggiato nella mi- sura del 30% e, per l'effetto, aveva ridotto la provvisionale assegnata a cia- scuna delle parti civili.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Con la sentenza appellata il Tribunale, premesso che la sentenza penale de- finitiva faceva stato in relazione agli attori ed al in ordine alla CP_5
sussistenza del fatto ed alla ascrivibilità dello stesso, e che la che Pt_1
non era parte nel giudizio penale, non aveva contestato gli elementi di fatto accertati e posti a fondamento della valutazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, condivideva tale percentuale di colpa e liqui- dava un risarcimento di € 80.000,00 in favore di di € Parte_2
80.000,00 in favore di e di € 60.000,00 in favore di Controparte_3 [...]
a titolo di invalidità permanente, un danno patrimoniale di € CP_1
3.800,00 per € 3.050,00 per ed € Parte_2 Controparte_3
11.617,80 per , ed un danno per lesione del rapporto pa- Controparte_1
rentale pari ad € 225.000,00 per i genitori ( e Parte_2 Parte_5
[...
) e di € 125.000,00 per il fratello ( ). Controparte_1
Rilevato poi che la aveva versato agli attori nel luglio 2014 la som- Pt_1
ma di € 300.000,00 ciascuno, accertava che residuava in favore di Pt_2
un credito di € 2.145,00 (credito risarcitorio devalutato al momen-
[...]
to del sinistro pari ad € 294.375,60, oltre € 7.631,08 per interessi fino al versamento dell'acconto, decurtato dell'acconto corrisposto devalutato al momento del sinistro); in favore della un credito di € 1.362,00 (€ CP_3
293.660,63 per credito risarcitorio, € 7.613,05 per interessi maturati fino al momento di versamento dell'acconto, da cui detrarre l'acconto corrisposto devalutato al momento del sinistro); nessun ulteriore risarcimento in favore di , dovendo invece accogliersi la domanda di ripeti- Parte_6
zione formulata dalla nei confronti di quest'ultimo per la Parte_1
somma di € 107.708,82 (risarcimento liquidato di € 196.617,18 devalutato
- 4 - Corte di Appello di Palermo al luglio 2014 in € 192.291,18 (con rivalutazione ed interessi), epoca in cui la aveva corrisposto la maggiore somma di € 300.000,00). Pt_1
Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale non ha provve- duto a decurtare le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno della percentuale del 30%, pari alla corresponsabilità riconosciuta in capo a
[...]
. CP_4
Assume che con riferimento a , quindi, la somma di € Parte_2
294.375,60, pari alla liquidazione del danno devalutato alla data del sini- stro, deve essere ridotta ad € 206.062,00 cui aggiungere € 4.409,18 per in- teressi legali maturati fino a luglio 2014, ottenendosi così un importo di €
210.472,10, con un'eccedenza rispetto alla somma pagata a titolo di prov- visionale di € 89.527,90 (€ 298.804,78 - € 210.472,10); con riferimento a
, tenuto conto che la somma liquidata a titolo di risarcimen- Controparte_3
to del danno e devalutata alla data del sinistro era pari ad € 293.660,63 do- veva essere decurtata del 30%, si otteneva un importo di € 205.562,45 cui aggiungere gli interessi legali maturati fino al luglio 2014 (€ 4.398,47) per un totale di € 209.960,92, con un'eccedenza rispetto all'importo di €
298.804,78 corrisposto dalla di € 90.039,08; con riferimento a Pt_1 [...]
, la somma di € 187.432,96 doveva ridursi del 30%, residuan- Parte_7
do così € 131.203,08, oltre interessi legali per € 2.807,38 maturati fino alla data di corresponsione della provvisionale (luglio 2014), cosicchè sussiste- va un indebito oggettivo di € 134.010,46.
La doglianza appare fondata.
Ed invero il Tribunale non ha decurtato le somme liquidate in favore dei danneggiati in misura pari alla percentuale di colpa attribuita allo , Pt_2
- 5 - Corte di Appello di Palermo cosicchè il conteggio di quanto dovuto agli appellati va così rimodulato: per un credito risarcitorio di € 211.404,67 (€ 206.062,92 + Parte_2
€ 5.341,75 per interessi) da cui va detratta la somma di € 298.804,78, otte- nendosi così un credito dell'assicurazione di € 87.400,14, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
per un credito risarcitorio di Parte_8
€ 210.904,25 (€ 205.562,50 + € 5.341,75) da cui va detratta la somma di €
298.804,78, ottenendosi così un credito dell'assicurazione di € 87.900,50, oltre interessi dal luglio 2014 al soddisfo;
per un credito Controparte_1
risarcitorio devalutato al luglio 2014 di € 134.603,70, risultando così un eccedenza in favore dell'assicurazione rispetto a quanto corrisposto a titolo di provvisionale pari ad € 165.396,30, oltre interessi dal luglio 2014 all'effettivo pagamento.
Il pagamento della provvisionale, infatti, è stato effettuato secondo quanto liquidato dal Tribunale, prima della sentenza della Corte di Appello del
30.10.2015 che l'ha ridotta ad € 200.000,00.
Con ulteriore motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale, in esito al ri- getto delle domande formulate dalla controparte, ed al consequenziale ac- coglimento della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto porre a loro carico le spese di lite, comprese quelle della c.t.u.
Il motivo è infondato.
Il pagamento della somma riconosciuta a titolo di provvisionale con la sen- tenza penale non equivale, infatti, a riconoscimento del danno per la cui li- quidazione gli appellanti hanno dovuto instaurare il giudizio civile, cosic- chè la coincidenza (od eccedenza) della penale rispetto a quanto liquidato non configura il requisito della soccombenza.
- 6 - Corte di Appello di Palermo Considerato il parziale accoglimento dell'appello e ritenuta prevalente la soccombenza degli appellati, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico degli appellati, in solido, liquidandole per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell'11.10.2021 appellata da
[...]
nei confronti di , e Parte_9 Controparte_1 Controparte_3
, condanna alla restituzione della somma di € Parte_2 Parte_2
87.400,14, oltre interessi legali dal luglio 2014 al pagamento, in favore di alla restituzione della somma di € Parte_1 Controparte_3
87.900,50, oltre interessi legali dal luglio 2014 al pagamento in favore di
, e della somma di € € 165.396,30, oltre inte- Parte_1 Persona_1
ressi legali dal luglio 2014 al pagamento in favore di Parte_1
Condanna i predetti appellati, in solido, al pagamento dei 2/3 delle spese del grado in favore della liquidate per l'intero in € 7.120,00, Parte_1
oltre c.u., spese generali, cpa e iva come per legge, e dichiara compensata la rimanente parte.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 29.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
- 7 - Corte di Appello di Palermo decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Corte di Appello di Palermo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. BRUCOLI ANTONINO appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) E CP_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALI EREDI DI C.F._3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. AMODEO FRANCESCO CP_4
(C.F. con il patrocinio Controparte_5 C.F._4
dell'avv. CASTAGNA MASSIMO appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo All'udienza del 10.4.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.10.2021 il Tribunale di Palermo condannava
[...]
e la in solido, al pagamento in favore di CP_6 Parte_1 Pt_2
della somma di € 2.145,00, oltre interessi dalla decisione al soddi-
[...]
sfo, e in favore di della somma di € 1.362,00, oltre interes- Controparte_3
si dalla decisione al soddisfo;
condannava a resti- Controparte_1
tuire alla € 107.708,82, oltre interessi dalla domanda al soddi- Parte_1
sfo; compensava per due terzi le spese di lite tra gli attori e Controparte_3
ed i convenuti;
condannava e Parte_2 Controparte_5 Pt_1
in solido, al pagamento in favore di e
[...] Controparte_3 Parte_3
[.
della rimanente parte;
condannava al paga- Controparte_1
mento in favore di delle spese di lite e poneva definitivamente Parte_1
a carico della e di in solido le spese della Parte_1 Controparte_5
c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
, e si costituivano Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
resistendo al gravame.
si costituiva, aderendo all'appello della Controparte_5 Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 Parte_4
[...]
[..
- Corte di Appello di Palermo e convenivano in giudizio dinanzi al Tri- CP_3 Controparte_1
bunale di Palermo e la chiedendone la con- Controparte_5 Parte_1
danna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite.
Esponevano che in data 11 maggio 2013 in Palermo, il congiunto
[...]
, alla guida di un motociclo di 125 cc, veniva colpito nella interse- Per_1
zione tra la via Libertà e la Piazza Mordini da una autovettura di proprietà del convenuto , che impegnava la predetta intersezione nonostante CP_5
la luce rossa del segnale semaforico;
che a causa dell'urto lo , nono- Pt_2
stante l'uso del casco protettivo, decedeva;
che con sentenza resa in sede penale dalla Corte di Appello di Palermo, divenuta definitiva, il CP_5
veniva condannato per il reato di omicidio colposo con condanna al paga- mento di una provvisionale di euro 200.000,00 in favore di ciascuno degli odierni attori.
Deducevano, quindi, l'integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro del e ne chiedevano la condanna per i danni patiti, quali la lesione del CP_5
vincolo parentale, la sofferenza patita, il danno psichico permanente e le connesse spese vive.
Il , ritualmente costituitosi, deduceva il concorso di colpa dello CP_5
nella causazione del sinistro in quanto teneva una condotta di guida Pt_2
connotata da eccessiva pericolosità, avendo impegnato l'incrocio a velocità allorquando la luce semaforica era già arancione;
che la Corte di Appello di Palermo, infatti, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accerta- to la sussistenza della responsabilità concorrente del danneggiato nella mi- sura del 30% e, per l'effetto, aveva ridotto la provvisionale assegnata a cia- scuna delle parti civili.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Con la sentenza appellata il Tribunale, premesso che la sentenza penale de- finitiva faceva stato in relazione agli attori ed al in ordine alla CP_5
sussistenza del fatto ed alla ascrivibilità dello stesso, e che la che Pt_1
non era parte nel giudizio penale, non aveva contestato gli elementi di fatto accertati e posti a fondamento della valutazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, condivideva tale percentuale di colpa e liqui- dava un risarcimento di € 80.000,00 in favore di di € Parte_2
80.000,00 in favore di e di € 60.000,00 in favore di Controparte_3 [...]
a titolo di invalidità permanente, un danno patrimoniale di € CP_1
3.800,00 per € 3.050,00 per ed € Parte_2 Controparte_3
11.617,80 per , ed un danno per lesione del rapporto pa- Controparte_1
rentale pari ad € 225.000,00 per i genitori ( e Parte_2 Parte_5
[...
) e di € 125.000,00 per il fratello ( ). Controparte_1
Rilevato poi che la aveva versato agli attori nel luglio 2014 la som- Pt_1
ma di € 300.000,00 ciascuno, accertava che residuava in favore di Pt_2
un credito di € 2.145,00 (credito risarcitorio devalutato al momen-
[...]
to del sinistro pari ad € 294.375,60, oltre € 7.631,08 per interessi fino al versamento dell'acconto, decurtato dell'acconto corrisposto devalutato al momento del sinistro); in favore della un credito di € 1.362,00 (€ CP_3
293.660,63 per credito risarcitorio, € 7.613,05 per interessi maturati fino al momento di versamento dell'acconto, da cui detrarre l'acconto corrisposto devalutato al momento del sinistro); nessun ulteriore risarcimento in favore di , dovendo invece accogliersi la domanda di ripeti- Parte_6
zione formulata dalla nei confronti di quest'ultimo per la Parte_1
somma di € 107.708,82 (risarcimento liquidato di € 196.617,18 devalutato
- 4 - Corte di Appello di Palermo al luglio 2014 in € 192.291,18 (con rivalutazione ed interessi), epoca in cui la aveva corrisposto la maggiore somma di € 300.000,00). Pt_1
Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale non ha provve- duto a decurtare le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno della percentuale del 30%, pari alla corresponsabilità riconosciuta in capo a
[...]
. CP_4
Assume che con riferimento a , quindi, la somma di € Parte_2
294.375,60, pari alla liquidazione del danno devalutato alla data del sini- stro, deve essere ridotta ad € 206.062,00 cui aggiungere € 4.409,18 per in- teressi legali maturati fino a luglio 2014, ottenendosi così un importo di €
210.472,10, con un'eccedenza rispetto alla somma pagata a titolo di prov- visionale di € 89.527,90 (€ 298.804,78 - € 210.472,10); con riferimento a
, tenuto conto che la somma liquidata a titolo di risarcimen- Controparte_3
to del danno e devalutata alla data del sinistro era pari ad € 293.660,63 do- veva essere decurtata del 30%, si otteneva un importo di € 205.562,45 cui aggiungere gli interessi legali maturati fino al luglio 2014 (€ 4.398,47) per un totale di € 209.960,92, con un'eccedenza rispetto all'importo di €
298.804,78 corrisposto dalla di € 90.039,08; con riferimento a Pt_1 [...]
, la somma di € 187.432,96 doveva ridursi del 30%, residuan- Parte_7
do così € 131.203,08, oltre interessi legali per € 2.807,38 maturati fino alla data di corresponsione della provvisionale (luglio 2014), cosicchè sussiste- va un indebito oggettivo di € 134.010,46.
La doglianza appare fondata.
Ed invero il Tribunale non ha decurtato le somme liquidate in favore dei danneggiati in misura pari alla percentuale di colpa attribuita allo , Pt_2
- 5 - Corte di Appello di Palermo cosicchè il conteggio di quanto dovuto agli appellati va così rimodulato: per un credito risarcitorio di € 211.404,67 (€ 206.062,92 + Parte_2
€ 5.341,75 per interessi) da cui va detratta la somma di € 298.804,78, otte- nendosi così un credito dell'assicurazione di € 87.400,14, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
per un credito risarcitorio di Parte_8
€ 210.904,25 (€ 205.562,50 + € 5.341,75) da cui va detratta la somma di €
298.804,78, ottenendosi così un credito dell'assicurazione di € 87.900,50, oltre interessi dal luglio 2014 al soddisfo;
per un credito Controparte_1
risarcitorio devalutato al luglio 2014 di € 134.603,70, risultando così un eccedenza in favore dell'assicurazione rispetto a quanto corrisposto a titolo di provvisionale pari ad € 165.396,30, oltre interessi dal luglio 2014 all'effettivo pagamento.
Il pagamento della provvisionale, infatti, è stato effettuato secondo quanto liquidato dal Tribunale, prima della sentenza della Corte di Appello del
30.10.2015 che l'ha ridotta ad € 200.000,00.
Con ulteriore motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale, in esito al ri- getto delle domande formulate dalla controparte, ed al consequenziale ac- coglimento della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto porre a loro carico le spese di lite, comprese quelle della c.t.u.
Il motivo è infondato.
Il pagamento della somma riconosciuta a titolo di provvisionale con la sen- tenza penale non equivale, infatti, a riconoscimento del danno per la cui li- quidazione gli appellanti hanno dovuto instaurare il giudizio civile, cosic- chè la coincidenza (od eccedenza) della penale rispetto a quanto liquidato non configura il requisito della soccombenza.
- 6 - Corte di Appello di Palermo Considerato il parziale accoglimento dell'appello e ritenuta prevalente la soccombenza degli appellati, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la rimanente parte a carico degli appellati, in solido, liquidandole per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell'11.10.2021 appellata da
[...]
nei confronti di , e Parte_9 Controparte_1 Controparte_3
, condanna alla restituzione della somma di € Parte_2 Parte_2
87.400,14, oltre interessi legali dal luglio 2014 al pagamento, in favore di alla restituzione della somma di € Parte_1 Controparte_3
87.900,50, oltre interessi legali dal luglio 2014 al pagamento in favore di
, e della somma di € € 165.396,30, oltre inte- Parte_1 Persona_1
ressi legali dal luglio 2014 al pagamento in favore di Parte_1
Condanna i predetti appellati, in solido, al pagamento dei 2/3 delle spese del grado in favore della liquidate per l'intero in € 7.120,00, Parte_1
oltre c.u., spese generali, cpa e iva come per legge, e dichiara compensata la rimanente parte.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 29.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
- 7 - Corte di Appello di Palermo decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Corte di Appello di Palermo