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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 2394/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. LUIGI FIOCCHI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
SA LOFFREDO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale udienza di precisazione delle conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.10.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dalla coniuge , esponendo che il matrimonio è stato Controparte_1 celebrato in Arrone (TR) in data 03.10.1999 e che dall'unione sono nate due figlie:
[...]
in data 12/09/2000 in Terni (TR), e in data 20/04/2002 in Narni Per_1 Persona_2
(TR), entrambe maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti e deducendo, a fondamento della domanda, che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avrebbero più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, sarebbe venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Il ricorrente ha rappresentato che la famiglia ha sempre risieduto in una abitazione di proprietà del padre della resistente, con loro convivente;
ha esposto, inoltre, di svolgere il lavoro di operaio, con un reddito mensile di euro 1.300,00, mentre la resistente, casalinga, assisterebbe il proprio padre ricevendo, da quest'ultimo, 600,00 euro al mese;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa del di lei padre alla CP_1 determinato in euro 200,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento di Parte_1 ciascuna delle figlie, oltre Istat annuale e ripartizione del 50% ciascuno delle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, chiedendo, infine, di non corrispondere alcun contributo a titolo di mantenimento per la resistente;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di separazione, Controparte_1 sussistendone i presupposti, ma contestando integralmente quanto dedotto dalla controparte ed esponendo che il venire meno della comunione materiale e spirituale tra le parti sarebbe imputabile ai comportamenti posti in essere dal ricorrente, avendo lo stesso violato costantemente i doveri coniugali, tanto da giungere ad un'assoluta mancanza di assistenza materiale e morale, sia nei confronti della moglie, ma soprattutto nei confronti delle due figlie, fino a decidere di abbandonare del tetto coniugale nel maggio del 2022, senza dare alcuna spiegazione né alla resistente né alle due figlie. Inoltre, la resistente ha rappresentato di non percepire alcun compenso dal di lei padre per l'assistenza prestatagli, che sarebbe spontanea e totalmente gratuita, deducendo, quindi, di essere priva di redditi. Tanto premesso, la resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del di lei padre a sé; chiedendo di porre a carico del ricorrente, contributo a titolo del di lei mantenimento di almeno euro 200,00 mensili, e contributo mensile complessivo di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie maggiorenni, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Terni, con richiesta, infine, di ordinare ex art. 156 c.c. al datore di lavoro del ricorrente di accantonare la quota stabilita dal Giudice per il mantenimento della coniuge e delle figlie dallo stipendio che mensilmente viene erogato a
2 favore del ricorrente;
disponendo infine di essere autorizzata a riscuotere per intero l'assegno unico per le figlie;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente di Sezione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 22.02.2023: il ricorrente ha dichiarato di essere operaio specializzato con retribuzione mensile netta di 1500/1600 euro per 14 mensilità, di non avere proprietà immobiliari e di non sostenere costi abitativi vivendo in immobile in comodato gratuito di proprietà della sorella;
la resistente ha dichiarato di essere casalinga, di non percepire redditi, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in immobile di proprietà del di lei padre convivente, per il quale non sostiene costi abitativi.
A scioglimento della riserva assunta, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, assegnando la casa familiare alla resistente e determinando in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento delle due figlie, oltre Istat annuale e il 50% ciascuno Parte_1 delle spese straordinarie per le figlie e determinando il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente in 100,00 euro al mese, oltre Istat annuale.
Nel corso dell'istruttoria sono state ammesse le prove testimoniali ed escussi i testi sulle circostanze ammesse ed è stata disposta l'acquisizione della documentazione depositata.
All'udienza del 13.11.2024 dinanzi al Giudice Istruttore parte resistente ha chiesto pronuncia di sentenza parziale sullo status, cui il ricorrente non si è opposto.
Con sentenza parziale n.26/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
Nelle udienze successive, in accoglimento della richiesta della resistente è stato disposto ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente, preso atto del rilevante inadempimento dello stesso all'obbligo di corrispondere il mantenimento sia per le figlie, sia per la stessa resistente.
Compiuta l'istruttoria la decisione è stata rimessa al collegio acquisite le comparse e repliche conclusionali delle parti, contenenti le nuove conclusioni delle parti.
Dato atto che con sentenza parziale è stata pronunciata la sentenza di separazione tra le parti devono essere decise le ulteriori domande di mantenimento delle figlie e della stessa resistente.
Contributo al mantenimento delle figlie delle parti
Il ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva chiesto di partecipare al mantenimento delle figlie con importo mensile di € 200 per ciascuna, nel corso del procedimento ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, affermando che le ragazze, disoccupate, avrebbero rifiutato immotivatamente proposte di lavoro (come quella di commesse in supermercato) reperite dal padre. La resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, con i quali è stato posto a carico del padre contributo al mantenimento delle figlie, evidenziando problematiche delle ragazze (disfunzioni ormonali per
3 la figlia primogenita;
e problemi psicologici per la figlia secondogenita seguita da una psicologa), la mancanza di un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, la mancanza di formazione specifica, sottolineando gli sforzi delle figlie per reperire occupazione avendo le stesse in passato accettato lavori saltuari, e completato diligentemente le procedure di iscrizione all'Ufficio per l'impiego, e rilevando l'inadeguatezza della proposta dell'unica proposta di lavoro reperita dal padre.
I testi di parte ricorrente hanno genericamente riferito di aver appreso dallo stesso ricorrente e dalla lettura di un messaggio della figlia secondogenita la volontà delle ragazze di non volere recarsi al colloquio di lavoro procurato dal padre.
Per costante giurisprudenza, l'obbligo del genitore separato di partecipare al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma persiste finché non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa. L'espletamento di lavori precari, o la possibilità di svolgimento di tali lavori, non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, la quale richiede, una prospettiva concreta di continuità. Pertanto, non è sufficiente per far cessare l'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio, che questi abbia completato gli studi ovvero conseguito attività lavorative, ovvero abbia avuto la possibilità di svolgere attività lavorative, del tutto saltuarie e precarie, ma è necessario che si tratti di attività lavorative che, anche se non a tempo indeterminato, garantiscano comunque una prospettiva di continuità.
Nel caso di specie, dalla istruttoria espletata è emerso che le figlie delle parti, di 25 e 23 anni, hanno concluso gli studi, e non hanno specifica formazione. In passato le ragazze hanno svolto attività lavorative precarie (elemento che evidenzia l'impegno delle stesse ad accettare qualunque tipo di occupazione). Inoltre, occorre sottolineare che entrambe hanno avuto qualche difficoltà di salute (in particolare la secondogenita che ha seguito percorso psicologico) e risiedono in abitazione isolata, non avendo ancora conseguito la patente di guida, con notevoli difficoltà economiche per sostenere i costi dei corsi anche in considerazione del reiterato inadempimento da parte del padre agli obblighi di mantenimento (cfr. infra).
Il ricorrente ha affermato di aver cercato di reperire occupazione per le figlie (in particolare come commesse), la resistente ha evidenziato la difficoltà per le ragazze di raggiungere tale possibile luogo di lavoro (si trattava di semplice proposta per colloquio), essendo prive di mezzi di trasporto, e la resistenza delle figlie di accettare l'offerta del padre di essere dallo stesso accompagnate sul luogo di lavoro, ciò in considerazione dei difficili rapporti personali tra le ragazze e il ricorrente (perduranti da tempo, avendo il padre interrotto le relazioni con le figlie e omesso per lungo tempo di provvedere al mantenimento delle stesse). Le condotte paterne di grave inadempimento ad obblighi pur assistiti da sostegno giuridico (quale il pagamento del contributo al mantenimento) giustificano la diffidenza delle ragazze ad accettare la
4 collaborazione paterna per i trasferimenti da e per il possibile luogo di lavoro, avendo le figlie sperimentato, anche nel recente passato, l'incostanza e la mancanza di affidabilità del genitore.
Richiamando recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (per tutte, ordinanza n. 12121 del 08/05/2025): “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).”.
Nel caso di specie, la giovane età delle figlie, la mancanza di esperienza specifica, le difficoltà personali delle stesse, la ubicazione dell'abitazione, la notoria situazione del mercato del lavoro, soprattutto con riferimento alla occupazione giovanile e femminile, fanno ritenere che, allo stato, non risulta integrato il presupposto dell'inerzia delle stesse nella ricerca di un lavoro. Le pregresse esperienze lavorative (documentate in atti) saltuarie e a tempo determinato, nonché l'iscrizione delle figlie all'Ufficio per l'impego (parimenti documentate) evidenziano l'impegno delle ragazze nella ricerca di un'occupazione. La circostanza che non abbiano voluto seguire il suggerimento del padre, in considerazione della tensione dei rapporti (conseguenza della separazione, e delle condotte del ricorrente che pur obbligato per lungo tempo non ha partecipato al mantenimento delle figlie, imponendo alla resistente di esperire azioni esecutive) fa ritenere giustificata la resistenza a seguire le indicazioni del padre che nella concreta applicazione dei principi della genitorialità non ha dato prova di diligenza. A fronte di tali precedenti, risulta comprensibile la diffidenza delle figlie a seguire i suggerimenti del padre in merito a proposte lavorative, che, come detto, avrebbero comportato una partecipazione attiva dello stesso (negli accompagnamenti da e per il luogo di lavoro collocato a distanza dall'abitazione), potendo le ragazze temere che il padre, resistente finanche ad adempiere ad obblighi giuridici, quale il pagamento del contributo al mantenimento determinato nell'ambito del presente giudizio, non avrebbe rispettato l'impegno che si proponeva di assumere.
Compiuta tali premesse che fanno ritenere sussistente il diritto per le figlie di percepire un contributo per il loro mantenimento, occorre ricostruire la situazione economico patrimoniale delle parti per la determinazione del quantum di tale obbligo.
Il percepisce reddito netto mensile di € 1600/1700 come desumibile Parte_2 dall'esame dei conti correnti in atti e ha dichiarato i seguenti redditi:
Dichiarazione dei redditi 2022 reddito lordo annuo pari ad € 20.243;
Certificazione unica 2021 reddito lordo annuo pari ad € 17.179;
5 Certificazione unica 2020 reddito lordo annuo pari ad € 22.073 non ha allo stato costi abitativi risiedendo dalla sorella;
ha dichiarato di avere esposizioni debitorie con rata di € 302 mensili asseritamente per rimborso costi per rifacimento infissi della casa familiare, e di € 129,00 per finanziamento acceso in data successiva alla cessazione della convivenza matrimoniale. Il Collegio deve rilevare, richiamando i contenuti dell'ordinanza presidenziale che quanto alla rata di € 302 mensili dalla documentazione in atti emerge che questo finanziamento (per € 21.517 oltre interessi) è stato acceso nel 2014,e che l'allegazione della parte resistente che solo una parte di queste somme (circa € 10.000) sarebbe stata destinata all'acquisto degli infissi della casa familiare, non supera il rilievo della accensione del finanziamento quando ancora era presente la convivenza matrimoniale. Quanto al finanziamento di € 5.000, acceso in data 11.10.2022 (con rata mensile di € 129,00), il resistente a fronte della rata da pagare ha goduto del capitale ottenuto, senza documentarne l'eventuale destinazione.
La resistente casalinga per l'intero corso della vita matrimoniale non percepisce e non ha mai percepito redditi da lavoro. I testi assunti non hanno provato lo svolgimento di attività di colf, data la assoluta genericità delle dichiarazioni rese. E comunque anche a voler ritenere che la resistente abbia svolto lavori saltuari come colf, la stessa per età, situazione di salute ed assenza di specializzazione, non è in grado presumibilmente di reperire occupazione idonea a garantirle il tenore di vita matrimoniale, potendo beneficiare esclusivamente del sostegno economica del padre convivente che la resistente accudisce. La resistente ha la disponibilità di somme, pervenute per eredità materna nel 2020 che debbono essere considerate nel verificare la situazione economico reddituale delle parti, con le quali può far fronte alle necessità delle figlie pro quota.
Non è contestato che il ricorrente ha totalmente cessato i contatti con le figlie, con conseguente onere per il mantenimento ordinario delle ragazze integralmente a carico della resistente.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio richiamando i contenuti dell'ordinanza presidenziale, considerati i redditi delle parti, nonché la disponibilità della casa familiare (di proprietà del padre della stessa) assegnata alla resistente, considerato l'onere gravante sul ricorrente per il rimborso del prestito acceso nel 2014 (onere che non può essere modificato poiché contratto con l'istituto di credito soggetto terzo rispetto al presente procedimento), valutati i risparmi nella disponibilità delle resistente pervenuti per eredità, considerato che è la madre che contribuisce integralmente al mantenimento ordinario delle figlie, stima equo prevedere, al fine di consentire alle figlie di mantenere il modesto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma pari ad euro € 500 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), contributo determinato tenendo conto dei redditi delle parti come sopra indicati, delle presumibili esigenze economiche delle figlie, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori.
6 Tale contributo rilevato dovrà decorrere alla data della domanda, e pertanto dal mese di ottobre 2022, data del deposito del ricorso(oltre ISTAT annuale).
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per l'esatta determinazione delle spese straordinarie, il Collegio stima equo porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno tali spese.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare di proprietà del padre della resistente deve essere alla stessa assegnata in considerazione della convivenza con entrambe le figlie, maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Assegno di mantenimento della ricorrente
All'esito dell'istruttoria la situazione economica delle parti è stata accertata come illustrato nel punto precedente.
A norma dell'art.156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Occorre pertanto determinare il tenore di vita matrimoniale e le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti.
La resistente pur se dotata di capacità lavorativa, ha svolto nel corso del matrimonio attività casalinga, essendo onerata in via pressoché esclusiva dell'accudimento delle figlie, in considerazione del lavoro del resistente. Per quanto esposto nel corso della vita matrimoniale la resistente non ha potuto sviluppare la propria capacità lavorativa, al momento risulta priva di occupazione e di redditi o indennità e presumibilmente in considerazione dell'età e della difficile congiuntura economica non ha possibilità di reperire attività che possa garantirle reddito congruo, potendo reperire eventualmente redditi precari con scarsissima retribuzione.
Preso atto della situazione reddituale e patrimoniale sopra descritta, per la determinazione dell'assegno di mantenimento, valutati i redditi e le consistenze patrimoniali delle parti, il contributo da porre a carico del marito per il mantenimento della moglie deve essere quantificato in misura analoga a quanto era stato già determinato in sede di provvedimenti
7 presidenziali, considerando le somme pervenuta alla resistente dalla eredità materna e la decurtazione dei redditi del ricorrente in conseguenza del contributo corrisposto dallo stesso per il mantenimento delle figlie, e pertanto pari ad €100 mensili, con decorrenza dalla data della domanda formulata dalla resistente e pertanto dal mese di gennaio 2023, oltre adeguamento ISTAT.
Ordine diretto al datore di lavoro
La resistente ha chiesto che venga disposto ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente, in considerazione del reiterato inadempimento del all'obbligo di corrispondere il Parte_1 contributo per la stessa resistente e per le figlie. Già nel corso del giudizio preso atto di tale inadempimento, è stato disposto ordine diretto che deve essere confermato, indirizzando lo stesso al nuovo datore di lavoro del ricorrente (essendo nelle more intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con il precedente datore e la costituzione di nuovo rapporto).
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di separazione formulata da entrambe le parti, deve essere disposta la compensazione del 50% delle spese di procedimento;
dato atto, della soccombenza del ricorrente per le domande relative al contributo al mantenimento delle figlie e della resistente, il deve essere condannato a Parte_1 corrispondere alla resistente la restante quota delle spese di giudizio come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza non definitiva n.26/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti, disattesa ogni contraria istanza così dispone:
-assegna alla madre la casa familiare alla resistente;
-determina in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento Parte_1 delle due figlie, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2022, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che i genitori contribuiscano al 50% ciascuno per spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato in motivazione;
-determina in 100,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento Parte_1 della resistente, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
8 -visto l'art. 156 cc ordina alla Costruzioni Metalmeccaniche srl semplificata, datore di lavoro di nato il [...] di corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 500,00 (con rivalutazione ISTAT calcolata dal mese di ottobre 2023) quale contributo di mantenimento delle figlie, e di euro 100,00 quale contributo al mantenimento per la (con rivalutazione ISTAT calcolata dal mese di gennaio 2024) prelevando tale somma CP_1 dalla retribuzione e da qualunque importo a qualunque titolo dovuto al Parte_1
-spese compensate nella misura del 50%, condanna a corrispondere a Parte_1
il 50% delle spese di giudizio, quota che si liquida in € 3.000,00, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 2394/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. LUIGI FIOCCHI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
SA LOFFREDO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale udienza di precisazione delle conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.10.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dalla coniuge , esponendo che il matrimonio è stato Controparte_1 celebrato in Arrone (TR) in data 03.10.1999 e che dall'unione sono nate due figlie:
[...]
in data 12/09/2000 in Terni (TR), e in data 20/04/2002 in Narni Per_1 Persona_2
(TR), entrambe maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti e deducendo, a fondamento della domanda, che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avrebbero più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, sarebbe venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Il ricorrente ha rappresentato che la famiglia ha sempre risieduto in una abitazione di proprietà del padre della resistente, con loro convivente;
ha esposto, inoltre, di svolgere il lavoro di operaio, con un reddito mensile di euro 1.300,00, mentre la resistente, casalinga, assisterebbe il proprio padre ricevendo, da quest'ultimo, 600,00 euro al mese;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa del di lei padre alla CP_1 determinato in euro 200,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento di Parte_1 ciascuna delle figlie, oltre Istat annuale e ripartizione del 50% ciascuno delle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, chiedendo, infine, di non corrispondere alcun contributo a titolo di mantenimento per la resistente;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di separazione, Controparte_1 sussistendone i presupposti, ma contestando integralmente quanto dedotto dalla controparte ed esponendo che il venire meno della comunione materiale e spirituale tra le parti sarebbe imputabile ai comportamenti posti in essere dal ricorrente, avendo lo stesso violato costantemente i doveri coniugali, tanto da giungere ad un'assoluta mancanza di assistenza materiale e morale, sia nei confronti della moglie, ma soprattutto nei confronti delle due figlie, fino a decidere di abbandonare del tetto coniugale nel maggio del 2022, senza dare alcuna spiegazione né alla resistente né alle due figlie. Inoltre, la resistente ha rappresentato di non percepire alcun compenso dal di lei padre per l'assistenza prestatagli, che sarebbe spontanea e totalmente gratuita, deducendo, quindi, di essere priva di redditi. Tanto premesso, la resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del di lei padre a sé; chiedendo di porre a carico del ricorrente, contributo a titolo del di lei mantenimento di almeno euro 200,00 mensili, e contributo mensile complessivo di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie maggiorenni, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Terni, con richiesta, infine, di ordinare ex art. 156 c.c. al datore di lavoro del ricorrente di accantonare la quota stabilita dal Giudice per il mantenimento della coniuge e delle figlie dallo stipendio che mensilmente viene erogato a
2 favore del ricorrente;
disponendo infine di essere autorizzata a riscuotere per intero l'assegno unico per le figlie;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente di Sezione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 22.02.2023: il ricorrente ha dichiarato di essere operaio specializzato con retribuzione mensile netta di 1500/1600 euro per 14 mensilità, di non avere proprietà immobiliari e di non sostenere costi abitativi vivendo in immobile in comodato gratuito di proprietà della sorella;
la resistente ha dichiarato di essere casalinga, di non percepire redditi, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in immobile di proprietà del di lei padre convivente, per il quale non sostiene costi abitativi.
A scioglimento della riserva assunta, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, assegnando la casa familiare alla resistente e determinando in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento delle due figlie, oltre Istat annuale e il 50% ciascuno Parte_1 delle spese straordinarie per le figlie e determinando il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente in 100,00 euro al mese, oltre Istat annuale.
Nel corso dell'istruttoria sono state ammesse le prove testimoniali ed escussi i testi sulle circostanze ammesse ed è stata disposta l'acquisizione della documentazione depositata.
All'udienza del 13.11.2024 dinanzi al Giudice Istruttore parte resistente ha chiesto pronuncia di sentenza parziale sullo status, cui il ricorrente non si è opposto.
Con sentenza parziale n.26/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
Nelle udienze successive, in accoglimento della richiesta della resistente è stato disposto ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente, preso atto del rilevante inadempimento dello stesso all'obbligo di corrispondere il mantenimento sia per le figlie, sia per la stessa resistente.
Compiuta l'istruttoria la decisione è stata rimessa al collegio acquisite le comparse e repliche conclusionali delle parti, contenenti le nuove conclusioni delle parti.
Dato atto che con sentenza parziale è stata pronunciata la sentenza di separazione tra le parti devono essere decise le ulteriori domande di mantenimento delle figlie e della stessa resistente.
Contributo al mantenimento delle figlie delle parti
Il ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva chiesto di partecipare al mantenimento delle figlie con importo mensile di € 200 per ciascuna, nel corso del procedimento ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, affermando che le ragazze, disoccupate, avrebbero rifiutato immotivatamente proposte di lavoro (come quella di commesse in supermercato) reperite dal padre. La resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, con i quali è stato posto a carico del padre contributo al mantenimento delle figlie, evidenziando problematiche delle ragazze (disfunzioni ormonali per
3 la figlia primogenita;
e problemi psicologici per la figlia secondogenita seguita da una psicologa), la mancanza di un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, la mancanza di formazione specifica, sottolineando gli sforzi delle figlie per reperire occupazione avendo le stesse in passato accettato lavori saltuari, e completato diligentemente le procedure di iscrizione all'Ufficio per l'impiego, e rilevando l'inadeguatezza della proposta dell'unica proposta di lavoro reperita dal padre.
I testi di parte ricorrente hanno genericamente riferito di aver appreso dallo stesso ricorrente e dalla lettura di un messaggio della figlia secondogenita la volontà delle ragazze di non volere recarsi al colloquio di lavoro procurato dal padre.
Per costante giurisprudenza, l'obbligo del genitore separato di partecipare al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma persiste finché non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa. L'espletamento di lavori precari, o la possibilità di svolgimento di tali lavori, non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, la quale richiede, una prospettiva concreta di continuità. Pertanto, non è sufficiente per far cessare l'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio, che questi abbia completato gli studi ovvero conseguito attività lavorative, ovvero abbia avuto la possibilità di svolgere attività lavorative, del tutto saltuarie e precarie, ma è necessario che si tratti di attività lavorative che, anche se non a tempo indeterminato, garantiscano comunque una prospettiva di continuità.
Nel caso di specie, dalla istruttoria espletata è emerso che le figlie delle parti, di 25 e 23 anni, hanno concluso gli studi, e non hanno specifica formazione. In passato le ragazze hanno svolto attività lavorative precarie (elemento che evidenzia l'impegno delle stesse ad accettare qualunque tipo di occupazione). Inoltre, occorre sottolineare che entrambe hanno avuto qualche difficoltà di salute (in particolare la secondogenita che ha seguito percorso psicologico) e risiedono in abitazione isolata, non avendo ancora conseguito la patente di guida, con notevoli difficoltà economiche per sostenere i costi dei corsi anche in considerazione del reiterato inadempimento da parte del padre agli obblighi di mantenimento (cfr. infra).
Il ricorrente ha affermato di aver cercato di reperire occupazione per le figlie (in particolare come commesse), la resistente ha evidenziato la difficoltà per le ragazze di raggiungere tale possibile luogo di lavoro (si trattava di semplice proposta per colloquio), essendo prive di mezzi di trasporto, e la resistenza delle figlie di accettare l'offerta del padre di essere dallo stesso accompagnate sul luogo di lavoro, ciò in considerazione dei difficili rapporti personali tra le ragazze e il ricorrente (perduranti da tempo, avendo il padre interrotto le relazioni con le figlie e omesso per lungo tempo di provvedere al mantenimento delle stesse). Le condotte paterne di grave inadempimento ad obblighi pur assistiti da sostegno giuridico (quale il pagamento del contributo al mantenimento) giustificano la diffidenza delle ragazze ad accettare la
4 collaborazione paterna per i trasferimenti da e per il possibile luogo di lavoro, avendo le figlie sperimentato, anche nel recente passato, l'incostanza e la mancanza di affidabilità del genitore.
Richiamando recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (per tutte, ordinanza n. 12121 del 08/05/2025): “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).”.
Nel caso di specie, la giovane età delle figlie, la mancanza di esperienza specifica, le difficoltà personali delle stesse, la ubicazione dell'abitazione, la notoria situazione del mercato del lavoro, soprattutto con riferimento alla occupazione giovanile e femminile, fanno ritenere che, allo stato, non risulta integrato il presupposto dell'inerzia delle stesse nella ricerca di un lavoro. Le pregresse esperienze lavorative (documentate in atti) saltuarie e a tempo determinato, nonché l'iscrizione delle figlie all'Ufficio per l'impego (parimenti documentate) evidenziano l'impegno delle ragazze nella ricerca di un'occupazione. La circostanza che non abbiano voluto seguire il suggerimento del padre, in considerazione della tensione dei rapporti (conseguenza della separazione, e delle condotte del ricorrente che pur obbligato per lungo tempo non ha partecipato al mantenimento delle figlie, imponendo alla resistente di esperire azioni esecutive) fa ritenere giustificata la resistenza a seguire le indicazioni del padre che nella concreta applicazione dei principi della genitorialità non ha dato prova di diligenza. A fronte di tali precedenti, risulta comprensibile la diffidenza delle figlie a seguire i suggerimenti del padre in merito a proposte lavorative, che, come detto, avrebbero comportato una partecipazione attiva dello stesso (negli accompagnamenti da e per il luogo di lavoro collocato a distanza dall'abitazione), potendo le ragazze temere che il padre, resistente finanche ad adempiere ad obblighi giuridici, quale il pagamento del contributo al mantenimento determinato nell'ambito del presente giudizio, non avrebbe rispettato l'impegno che si proponeva di assumere.
Compiuta tali premesse che fanno ritenere sussistente il diritto per le figlie di percepire un contributo per il loro mantenimento, occorre ricostruire la situazione economico patrimoniale delle parti per la determinazione del quantum di tale obbligo.
Il percepisce reddito netto mensile di € 1600/1700 come desumibile Parte_2 dall'esame dei conti correnti in atti e ha dichiarato i seguenti redditi:
Dichiarazione dei redditi 2022 reddito lordo annuo pari ad € 20.243;
Certificazione unica 2021 reddito lordo annuo pari ad € 17.179;
5 Certificazione unica 2020 reddito lordo annuo pari ad € 22.073 non ha allo stato costi abitativi risiedendo dalla sorella;
ha dichiarato di avere esposizioni debitorie con rata di € 302 mensili asseritamente per rimborso costi per rifacimento infissi della casa familiare, e di € 129,00 per finanziamento acceso in data successiva alla cessazione della convivenza matrimoniale. Il Collegio deve rilevare, richiamando i contenuti dell'ordinanza presidenziale che quanto alla rata di € 302 mensili dalla documentazione in atti emerge che questo finanziamento (per € 21.517 oltre interessi) è stato acceso nel 2014,e che l'allegazione della parte resistente che solo una parte di queste somme (circa € 10.000) sarebbe stata destinata all'acquisto degli infissi della casa familiare, non supera il rilievo della accensione del finanziamento quando ancora era presente la convivenza matrimoniale. Quanto al finanziamento di € 5.000, acceso in data 11.10.2022 (con rata mensile di € 129,00), il resistente a fronte della rata da pagare ha goduto del capitale ottenuto, senza documentarne l'eventuale destinazione.
La resistente casalinga per l'intero corso della vita matrimoniale non percepisce e non ha mai percepito redditi da lavoro. I testi assunti non hanno provato lo svolgimento di attività di colf, data la assoluta genericità delle dichiarazioni rese. E comunque anche a voler ritenere che la resistente abbia svolto lavori saltuari come colf, la stessa per età, situazione di salute ed assenza di specializzazione, non è in grado presumibilmente di reperire occupazione idonea a garantirle il tenore di vita matrimoniale, potendo beneficiare esclusivamente del sostegno economica del padre convivente che la resistente accudisce. La resistente ha la disponibilità di somme, pervenute per eredità materna nel 2020 che debbono essere considerate nel verificare la situazione economico reddituale delle parti, con le quali può far fronte alle necessità delle figlie pro quota.
Non è contestato che il ricorrente ha totalmente cessato i contatti con le figlie, con conseguente onere per il mantenimento ordinario delle ragazze integralmente a carico della resistente.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio richiamando i contenuti dell'ordinanza presidenziale, considerati i redditi delle parti, nonché la disponibilità della casa familiare (di proprietà del padre della stessa) assegnata alla resistente, considerato l'onere gravante sul ricorrente per il rimborso del prestito acceso nel 2014 (onere che non può essere modificato poiché contratto con l'istituto di credito soggetto terzo rispetto al presente procedimento), valutati i risparmi nella disponibilità delle resistente pervenuti per eredità, considerato che è la madre che contribuisce integralmente al mantenimento ordinario delle figlie, stima equo prevedere, al fine di consentire alle figlie di mantenere il modesto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma pari ad euro € 500 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), contributo determinato tenendo conto dei redditi delle parti come sopra indicati, delle presumibili esigenze economiche delle figlie, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori.
6 Tale contributo rilevato dovrà decorrere alla data della domanda, e pertanto dal mese di ottobre 2022, data del deposito del ricorso(oltre ISTAT annuale).
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per l'esatta determinazione delle spese straordinarie, il Collegio stima equo porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno tali spese.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare di proprietà del padre della resistente deve essere alla stessa assegnata in considerazione della convivenza con entrambe le figlie, maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Assegno di mantenimento della ricorrente
All'esito dell'istruttoria la situazione economica delle parti è stata accertata come illustrato nel punto precedente.
A norma dell'art.156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Occorre pertanto determinare il tenore di vita matrimoniale e le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti.
La resistente pur se dotata di capacità lavorativa, ha svolto nel corso del matrimonio attività casalinga, essendo onerata in via pressoché esclusiva dell'accudimento delle figlie, in considerazione del lavoro del resistente. Per quanto esposto nel corso della vita matrimoniale la resistente non ha potuto sviluppare la propria capacità lavorativa, al momento risulta priva di occupazione e di redditi o indennità e presumibilmente in considerazione dell'età e della difficile congiuntura economica non ha possibilità di reperire attività che possa garantirle reddito congruo, potendo reperire eventualmente redditi precari con scarsissima retribuzione.
Preso atto della situazione reddituale e patrimoniale sopra descritta, per la determinazione dell'assegno di mantenimento, valutati i redditi e le consistenze patrimoniali delle parti, il contributo da porre a carico del marito per il mantenimento della moglie deve essere quantificato in misura analoga a quanto era stato già determinato in sede di provvedimenti
7 presidenziali, considerando le somme pervenuta alla resistente dalla eredità materna e la decurtazione dei redditi del ricorrente in conseguenza del contributo corrisposto dallo stesso per il mantenimento delle figlie, e pertanto pari ad €100 mensili, con decorrenza dalla data della domanda formulata dalla resistente e pertanto dal mese di gennaio 2023, oltre adeguamento ISTAT.
Ordine diretto al datore di lavoro
La resistente ha chiesto che venga disposto ordine diretto al datore di lavoro del ricorrente, in considerazione del reiterato inadempimento del all'obbligo di corrispondere il Parte_1 contributo per la stessa resistente e per le figlie. Già nel corso del giudizio preso atto di tale inadempimento, è stato disposto ordine diretto che deve essere confermato, indirizzando lo stesso al nuovo datore di lavoro del ricorrente (essendo nelle more intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con il precedente datore e la costituzione di nuovo rapporto).
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di separazione formulata da entrambe le parti, deve essere disposta la compensazione del 50% delle spese di procedimento;
dato atto, della soccombenza del ricorrente per le domande relative al contributo al mantenimento delle figlie e della resistente, il deve essere condannato a Parte_1 corrispondere alla resistente la restante quota delle spese di giudizio come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza non definitiva n.26/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti, disattesa ogni contraria istanza così dispone:
-assegna alla madre la casa familiare alla resistente;
-determina in 500,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento Parte_1 delle due figlie, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2022, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
-dispone che i genitori contribuiscano al 50% ciascuno per spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato in motivazione;
-determina in 100,00 euro il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento Parte_1 della resistente, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
8 -visto l'art. 156 cc ordina alla Costruzioni Metalmeccaniche srl semplificata, datore di lavoro di nato il [...] di corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 500,00 (con rivalutazione ISTAT calcolata dal mese di ottobre 2023) quale contributo di mantenimento delle figlie, e di euro 100,00 quale contributo al mantenimento per la (con rivalutazione ISTAT calcolata dal mese di gennaio 2024) prelevando tale somma CP_1 dalla retribuzione e da qualunque importo a qualunque titolo dovuto al Parte_1
-spese compensate nella misura del 50%, condanna a corrispondere a Parte_1
il 50% delle spese di giudizio, quota che si liquida in € 3.000,00, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
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