Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 09985/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9985 del 2021, proposto da
AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NT RI AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano n. 10388 dell'11 agosto 2021, a firma del Dirigente p.t., ed annesso Elenco che ne forma parte integrante, avente ad oggetto: “decreto di esclusione dalle GPS della Provincia di Milano ex artt. 7, comma 8, e 8, commi 7 e 9, dell'O.M. n. 60/2020”, che ha escluso la docente AN AN dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia (e dalle Graduatorie d'Istituto di II Fascia), per la Provincia di Milano, relativamente alle classi di concorso AAAA – Scuola dell'Infanzia ed EEEE – Scuola Primaria; Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ed annessa Tabella A/1 dei titoli valutabili per le GPS di I Fascia nella Scuola dell'Infanzia e Primaria, in particolare agli artt. 3, 7 comma 8, 7 comma 9, 8, comma 7 e 8 comma 9, dell'Ordinanza n. 60/2020 ed alla sezione A - A.1 - lett. b), della Tabella A/1, in applicazione di cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare: Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia (e Graduatorie d'Istituto di II Fascia), per il biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Milano, relative alle classi di concorso AAAA – EEEE, e relativo Decreto di approvazione n. 11174 del 27 agosto 2021, avente ad oggetto: “Sostituzione del D.D. prot. n. 10286 del 10/08/2021 e pubblicazione Graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano: I fasce ed elenchi aggiuntivi I fasce”, con cui sono state ripubblicate le graduatorie a seguito dei controlli effettuati, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; nonché: Decreto Ambito Territoriale di Milano n. 10286 del 10.8.2021 e relative graduatorie ripubblicate per le classi AAAA – EEEE; Decreto Ambito Territoriale di Milano n. 7683 del 16.6.2021; Nota prot. 3306/U del 31.5.2021 dell'I.C. “D. Alighieri” di Opera (MI); e per la condanna del Ministero, in forma specifica, a disporre l'inserimento a titolo definitivo della docente AN AN nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuale II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, nell'Ambito di Milano, nelle classe concorsuali AAAA – Scuola dell'Infanzia ed EEEE – Scuola Primaria, e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenute la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile e, almeno ad un sommario esame, la fondatezza del ricorso, in aderenza all’orientamento già espresso da questa Sezione (cfr. sentenza 8 settembre 2021 n. 9599),
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO