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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4810/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
nella persona del giudice, dott. Antonio Cirma,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 4810 relativo all'anno 2023 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi avente a oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 963/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 7.03.2023, notificato il 22.03.2023 e vertente tra:
(C.F. indicato: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Atripaldi, giusta procura alle liti sottoscritta su foglio separato ed allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. indicato: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura conferita su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Piergiuseppe Di Nola (C.F.: )con domicilio C.F._3
digitale indicato in atti;
OPPOSTO
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Conclusioni delle parti
Per : “A) In via preliminare: 1) revocare l'ordinanza resa dal Tribunale, fuori Parte_1
udienza, il 18.6.2024; 2) ammettere i mezzi istruttori articolati da parte opponente ovvero si
chiede l'ammissione della prova per testi sul seguente capo: “Vero è che i canoni di locazione
di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) mensili, relativi all'appartamento, con annesse
pertinenze, sito in Napoli, alla Via San RO a Patierno, Via Prov. Di Caserta, n. 138, sono
stati da lei corrisposti direttamente nelle mani di in moneta legale, dal mese Controparte_1
di febbraio 2002 sino al mese di aprile 2019”. Si indica quale testimone la sig.ra Tes_1
nata a [...], il [...], , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_4
alla via sito in Napoli, alla Via Prov. Di Caserta, 138. B) Nel merito: 3) revocare il decreto n.
963/2023 (r.g. 1277/2023) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa
Lucia Esposito, il 6.3.2023, pubblicato il 7.3.2023 e notificato il 22.3.2023, perché emesso in
assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; 4)rigettare la richiesta di restituzione della
somma di euro 100.000,00 perché infondata e non provata anche in riferimento al fatto
costitutivo della pretesa;
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare
l'esistenza del credito vantato da nei confronti del per euro Parte_1 Controparte_1
72.600,00 per le ragioni dedotte;
6) condannare il al pagamento della somma Controparte_1
di euro 72.600,00 in favore oltre interessi legali;
7)nella denegata ipotesi di Parte_1
condanna al pagamento pronunciata nei confronti di disporre, anche in Parte_1
ragione dell'eccezione formulata, la compensazione dei crediti ovvero compensare l'importo
oggetto dell'eventuale condanna con il credito di euro 72.600 vantato dallo stesso Pt_1
nei confronti di ;
[...] Controparte_1
per “a. in via preliminare, quanto all'avversa eccezione e/o domanda Controparte_1
riconvenzionale, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito impropriamente
arrogatosi dal sig. in relazione alla riscossione dei canoni di locazione maturati Parte_1
in relazione all'immobile di Via San RO a Patierno, Napoli, quantomeno per quelli
maturati sino alla data del 01.05.2018, e dunque per l'importo di € 52.800,00 (pari al canone
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mensile di € 1.320,00 maturato dal mese di dicembre 2014 e sino a tutto il mese di aprile
2018, per un totale di 40 canoni mensili). In ogni caso, si chiede rigettarsi l'avversa eccezione
e/o domanda riconvenzionale, previo accertamento negativo del diritto di credito pari ad €
72.600,00 infondatamente dedotto dal sig. per la prima volta con l'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
b. in via principale, confermare l'ingiunzione di
pagamento contenuta nel D.I. n. 963/2023 del 07.03.2023, per l'intero importo di €
100.000,00 (euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di interessi moratori ex
art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida di pagamento
(9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino all'effettivo soddisfo,
oltre rivalutazione monetaria. Il tutto, previa revoca dell'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
tenuto conto che la durata nel tempo e le sorti dell'Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter
c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono
strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva (com'è noto, infatti, siffatta
Ordinanza “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178,
primo comma”; pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l'Ordinanza in
questione è destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla Sentenza che definisce il giudizio a
cognizione piena e, precisamente, nel caso di Sentenza di accoglimento, quest'ultima, in virtù
della provvisoria esecutorietà conferitale dall'art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l'efficacia
esecutiva che eventualmente era già dell'Ordinanza); c. in via subordinata, accertata la
natura di finanziamento familiare del pagamento effettuato in data 23.10.2017 nonché
l'esigibilità del credito da restituzione ai sensi del primo comma dell'art. 1184 c.c.,
condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di
interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida
di pagamento (9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino
all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
d. in via ulteriormente subordinata,
accertata la natura di finanziamento di scopo sottesa al pagamento effettuato in data
23.10.2017 nonché l'omesso raggiungimento e/o l'impossibilità di conseguimento dello stesso,
condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
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dell'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di
interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida
di pagamento (9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino
all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
e. ancora, in subordine, verificata
l'assenza di qualsivoglia titolo giustificativo del pagamento di € 100.000,00 (euro
centomila/00) ricevuto dal sig. condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. Parte_1
2033 c.c., al pagamento, in favore del sig. dell'importo di € 100.000,00 Controparte_1
(euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di interessi moratori ex art. 1284,
co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida di pagamento (9.02.2022)
ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino all'effettivo soddisfo, oltre
rivalutazione monetaria;
f. in via di ultimo subordine, accertare e dichiarare l'ingiustificato
arricchimento che è derivato sig. per effetto del pagamento di € 100.000,00 Parte_1
ricevuto ed il conseguente diritto del sig. di ottenere dall'odierno opponente Controparte_1
un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale sofferta. Per l'effetto, condannare il sig.
al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 100.000,00 Parte_1 Controparte_1
(euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di interessi moratori ex art. 1284,
co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida di pagamento (9.02.2022)
ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino all'effettivo soddisfo, oltre
rivalutazione monetaria;
g. in ogni caso, accertare il diritto di credito del sig. CP_1
dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento
[...] Parte_1
dell'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), a titolo di sorta capitale, maggiorata di
interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida
di pagamento (9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino
all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria”;
FATTI RILEVANTI
1.Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 633 c.p.c., deduceva di aver Controparte_1
prestato somme di danaro in favore del fratello, , per la complessiva somma Parte_1
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di € 200.000,00, mediante tre distinti bonifici bancari: il primo, in data 19.03.2012,
dell'importo di € 50.000,00; il secondo, in data 22.06.2016, dell'importo di € 50.000,00
ed il terzo, in data 23.10.2017, dell'importo di € 100.000,00, di cui il fratello aveva omesso la restituzione del minor importo di € 100.000,00.
Il Tribunale di Napoli nord, con decreto ingiuntivo n. 963/2023, ingiungeva a Pt_1
di pagare, in favore di , la somma complessiva di euro
[...] Controparte_1
100.000,00, oltre interessi come richiesti, oltre le spese della procedura monitoria con attribuzione.
, interposta opposizione con atto di citazione notificato il 2.05.2023, Parte_1
domandava al Tribunale di Napoli nord di : “1) revocare il decreto n. 963/2023 (r.g.
1277/2023) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lucia Esposito, il
6.3.2023, pubblicato il 7.3.2023 e notificato il 22.3.2023, perché emesso in assenza dei
requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; 2)rigettare in ogni caso la richiesta di restituzione della
somma di euro 100.000,00 perché infondata e non provata anche in riferimento al fatto
costitutivo della pretesa;
3) accertare l'esistenza del credito vantato da nei Parte_1
confronti del per euro 72.600,00 per le ragioni dedotte;
4) condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di euro 72.600,00 in favore oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali;
5)nella denegata ipotesi di condanna al pagamento pronunciata nei confronti
di disporre, anche in ragione dell'eccezione formulata, la compensazione dei Parte_1
crediti ovvero compensare l'importo oggetto dell'eventuale condanna con il credito di euro
72.600 vantato dallo stesso nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Nel dettaglio, deduceva che: Parte_1
- non era stato provato il titolo della pretesa;
- la somma di euro 100.000,00 non era stata versata quale prestito, ma era destinata ad avviare i lavori di ristrutturazione dell'ampio “fabbricato di famiglia”, composto da più unità immobiliari, posto in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara n°40: unico immobile rimasto in proprietà comune tra i GE , e Pt_1 CP_1 Per_1
, lavori non ancora avviati per ragioni burocratiche e dissidi tra i fratelli;
[...]
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– con atto del notaio del 23.9.2014, e Persona_2 Controparte_1 Parte_1
avevano proceduto alla divisone di gran parte dei beni in comunione Persona_1
provenienti da un lato dalla successione ab intestato del padre RO e dall'altro ricevuti dalla madre del Prete in donazione;
Per_3
- in virtù di tale atto, era divenuto proprietario esclusivo Parte_1
dell'immobile ubicato in Napoli alla via San RO a Patierno, via Prov. di Caserta n°
138 composto da un appartamento oltre pertinenze esterne di oltre 1000 mq, concesso in locazione alla sig.ra la quale, da dicembre 2014 a maggio Testimone_1
2019, aveva continuato a corrispondere il canone di locazione a per Controparte_1
un ammontare complessivo di euro 72.600,00;
- e verbalmente si erano accordati nel senso che CP_1 Parte_1 Pt_1
avrebbe trattenuto la somma di euro 100.000,00 per euro 72.600,00 in
[...]
compensazione del credito per i canoni di locazione e per euro 27.400,00 per i lavori a farsi.
, costituitosi in giudizio, eccepiva che lo stesso opponente Controparte_1
riconosceva di aver ricevuto un finanziamento, anche se ne individuava lo scopo nell'avvio dei lavori relativi ad un immobile in comune tra i fratelli . Quanto Pt_1
al credito eccepito in compensazione, deduceva che, per accordi intervenuti tra i signori , era stato previsto che la madre degli stessi continuasse a percepire i Pt_1
canoni di locazione anche dopo la divisione e che egli era il mero riscossore del canone. In ogni caso, eccepiva la prescrizione dei canoni maturati sino all'1.05.2018 e l'insussistenza dei presupposti per la compensazione. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, accertarsi la prescrizione dei canoni anteriori all'1.05.2018; in via principale il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, la condanna al pagamento dell'importo di € 100.000,00, a titolo di sorta capitale, maggiorata di interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida di pagamento (9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c.; in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento dell'importo di € 100.000,00, a
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titolo di sorta capitale, maggiorata di interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.p.c., da computarsi a far data dalla notifica della diffida di pagamento (9.02.2022) ovvero della domanda per ingiunzione di pagamento e sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c
Il precedente giudice, con ordinanza del 20.12.2023 negava la provvisoria esecutività
al titolo monitorio e fissava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Su istanza ex art. 186 ter c.p.c. di parte opposta, il giudice, con ordinanza del
18.06.2024 disponeva nel seguente modo: “Il Tribunale ritiene, allo stato, fondata la
domanda di In particolare, questo giudicante osserva: - che è fatto Controparte_1
incontestato tra le parti e comprovato dalla distinta di bonifico depositata in giudizio da
che questi ha consegnato a la somma di euro 100.000; -che Controparte_1 Parte_1
appare fondata la deduzione di assenza di causa da parte di che ha formulato Controparte_1
anche domanda a titolo di ripetizione di indebito. ha dedotto che la somma die Parte_1
uro 100.000 è stata consegnata per effettuare i lavori di ristrutturazione dell'ampio
“fabbricato di famiglia”, posto in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara n°40; -l'impossibilità
di eseguire i lavori. Le difese svolte da sono dirette a rappresentare un diverso Parte_1
titolo giustificativo della dazione della somma di euro 100.000. Il Tribunale osserva tuttavia
che: -violando quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. non ha provato tale titolo giustificativo
della dazione della somma di euro 100.000, con la conseguenza che la prestazione di CP_1
risulta essere “sine causa”; -ha comunque dedotto il venir meno della “causa” (avvio
[...]
dei lavori), con la conseguenza che la prestazione di sarebbe “ob causa Controparte_1
finitam” e, quindi, non vi è contestazione sulla attuale assenza di giustificazione
dell'attribuzione patrimoniale oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'attuale opposto.
Questo giudicante rileva, peraltro, che, allo stato, l'eccezione di compensazione formulata da
non è fondata, atteso che -il credito dedotto in compensazione è oggetto di Parte_1
contestazione con la conseguenza che non è certo;
ha contestato espressamente Parte_1
“l'esistenza di accordi o prassi familiari che autorizzassero il fratello a incassare e CP_1
trattenere le somme”, ma non ha contestato specificamente che il credito rappresentato dai
canoni di locazione era stato “ceduto” alla madre o ce comunque i proventi dovevano essere a
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lei destinati, come dedotto da parte opposta.
2.Provvedimento su istanze istruttorie Il
Tribunale rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata da e Parte_1 CP_1
in ragione delle osservazione svolte nel paragrafo 1, con la conseguenza che la causa è
[...]
matura per la decisione.
P.Q.M.
-ordina a di pagare la somma di euro 100.000 Parte_1
a -dichiara la provvisoria esecutività della presente ordinanza;
-fissa per la Controparte_1
precisazione delle conclusioni l'udienza del 24 ottobre 2024 ore 10.00”.
L'udienza veniva poi rinviata al 20.02.2025.
La causa veniva assegnata allo scrivente il 18.11.2024 e all'udienza fissata, di cui veniva disposta la trattazione scritta, veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'atto di opposizione avverso il titolo monitorio introduce dinanzi al Tribunale, nell'ambito del giudizio di cognizione promosso con ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c., un fase nell'ambito della quale il giudice ha cognizione sia delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo,
confermandolo eventualmente con successiva sentenza, sia la fondatezza nel merito della pretesa del creditore istante.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il tribunale non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Qualora il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi
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nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese processuali relative alla fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione il giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (cfr. Cass. 6514/07: “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di
ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti
costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all'emissione del
decreto ingiuntivo, conseguentemente il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo
parzialmente, la eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o
nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione,
sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui
importi del credito. Tale principio trova del resto testuale riscontro nell'art. 653 c.p.c., comma
2, secondo cui "se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito
esclusivamente dalla sentenza"; Cass. Civ. S.S.U.U. sentenza 7448/93 ha affermato:
“Nella composizione del contrasto le sezioni unite ritengono di dover adottare quest'ultima
soluzione, in sintonia con la natura giuridica del procedimento di opposizione
all'ingiunzione, costruito dal sistema codicistico di rito, non come mero giudizio di
accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione
che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in se, sia l'azione sommaria, sia quella
ordinaria”).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione)
e quella di convenuto al debitore opponente. Conseguentemente possono essere affermati due corollari: l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione;
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dall'altro, di fronte all'exceptio de soluto spiegata dal debitore, vien meno la persistenza del credito, anche se vantato al momento del decreto, sicché ove il diritto di credito, azionato con la richiesta del decreto, risulti soddisfatto e l'obbligazione in tutto o in parte adempiuta, l'accoglimento parziale dell'opposizione non può non travolgere il decreto ingiuntivo, sebbene all'epoca validamente emesso. Il
sovrapporsi dell'opposizione come giudizio di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, non quale giudizio autonomo,
ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, è concordemente sostenuto dalla giurisprudenza tanto da ammettere che il giudice, ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata perfino la causa petendi
(Cass.8 aprile 1989, n.1690; 3 novembre 1987, n.8082; 5 settembre 1987, n.7224; 9
maggio 1987, n.4298; 11 aprile 1987, n.3628; 28 gennaio 1985, n.475; 6 dicembre 1983,
n.7275; 25 luglio 1983, n.5119; 20 giugno 1983, n.4234; 24 novembre 1981, n.6244; 13
luglio 1981, n.4571; 26 ottobre 1974, n.3175; 12 novembre 1974, n.3565; 20 marzo 1973,
n.782). Sotto questo profilo si è ritenuto che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisce al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, avendo il giudice dell'opposizione l'obbligo di pronunciare non solo sulle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche sulla fondatezza e sul merito della domanda, nel senso che deve accoglierla, qualora ritenga provato il credito dedotto. L'accoglimento si presenta quindi del tutto indipendente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. Alla stregua di queste considerazioni il giudizio di opposizione, dunque, non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità
originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio
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acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria. Poiché le condizioni dell'azione vanno accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, il giudice dell'opposizione deve ritenere fondata la pretesa del creditore, se i fatti costitutivi di essa, ancorché non esistenti al momento dell'emissione del decreto, sussistano invece al momento della decisione sull'opposizione, confinando il problema della validità, regolarità e sufficienza del decreto ingiuntivo sul piano delle spese processuali”).
2. È documentato che in data 23.10.2017 ha emesso bonifico di euro Controparte_1
100.000,00 in favore di . Parte_1
La causale del bonifico era “prestito a familiare infruttifero”.
contesta che il versamento fosse un prestito, affermando che si trattava Parte_1
di somma destinata ad avviare i lavori di ristrutturazione dell'unico bene rimasto in comune tra i GE , e . Pt_1 CP_1 Persona_1
Orbene, anche se la causale della dazione della somma fosse individuabile nella fornitura della provvista per dare avvio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile comune, tale dazione sarebbe in ogni caso suscettibile di restituzione in quanto la causa è venuta meno, non essendosi mai dato inizio ai lavori.
3. Quanto all'eccezione di compensazione formulata da del credito Parte_1
ingiunto con il credito relativo ai canoni dell'immobile di sua proprietà riscossi da da dicembre 2014 ad aprile 2019, si rileva come la compensazione Controparte_1
non possa essere pronunziata nel presente giudizio.
Come noto, “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio
instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito
opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella
giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del
controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su
un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il
relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la
possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda
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principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via
generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza
della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (cfr. Cass. Sez. U., 15/11/2016, n. 23225).
Nel caso di specie, l'esistenza del controcredito è contestata in quanto
[...]
eccepisce la prescrizione dei canoni maturati fino all'1.05.2018 e deduce CP_1
che, per accordi intervenuti tra i fratelli, si era stabilito che i canoni sarebbero stati percepiti dalla madre e che egli si limitava alla mera riscossione Controparte_2
materiale degli stessi, come sarebbe comprovato dal fatto che la riscossione sarebbe avvenuta fino alla morte della madre.
4. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con attribuzione in favore dell'Avv. Piergiuseppe Di Nola, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 963/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
7.03.2023 e lo dichiara esecutivo;
- revoca l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.;
- condanna a pagare in favore di a titolo di rimborso Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, la somma di euro 8.433,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e Iva come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.
Piergiuseppe Di Nola, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Aversa il 27.06.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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