Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
2401 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2401 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLÌ in data 11/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. MALTONI FRANCA e dall' avv. GIACOMUCCI MARCO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 12/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLÌ in data
11/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLÌ al n. 71, Parte
II, serie A, anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
12/11/2024, che integralmente si riportano:
1. Il IG. continuerà a risiedere nella ex casa familiare di cui è CP_1
proprietario esclusivo, sita in Forlì (FC) Via Arsiero n. 13, già assegnatagli in sede separazione consensuale e che gli viene assegnata anche in questa sede. La IG.ra continuerà a risiedere insieme ai figli presso l'abitazione dei di lei Controparte_2
genitori in Forlì (FC), Via Correcchio n. 1.
2. Quanto al regime di affidamento dei figli minori, i genitori manifestano la volontà di adottare l'istituto dell'affido condiviso;
le modalità di affidamento dei figli
2 saranno le medesime già previste dalle parti in sede separazione consensuale, ovvero:
- il padre, in base ai propri impegni di lavoro e verificate anche le volontà dei figli sul punto, potrà tenere e stare con i suddetti minori ogni qual volta gli sarà possibile dai propri impegni, salvo accordo con la madre;
- il padre si impegna a mantenere un continuativo rapporto con i figli, attraverso almeno n. 2 incontri settimanali, nelle giornate che attualmente vengono fissate nel martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17.30, orario in cui il padre esce dal lavoro, alle
7.45 del giorno successivo, quando il padre li riaccompagnerà alle rispettive scuole
(entrata odierna ore 8.10; ritrovo punto bus ore 7.10). Il padre avrà Per_1 Per_2
anche la possibilità di rimanere con i figli nei fine settimana, alternati con quelli della madre, dal sabato alle 13.30 alla domenica sera alle 21.00.
3.Per il resto le parti, fermo restando che i genitori avranno la più ampia facoltà, sin d'ora riconosciuta, di poter vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta lo desidereranno o ne avranno la possibilità, e quindi anche al di fuori dagli schemi prefissati (ma sempre previo accordo con l'altro genitore), si danno reciprocamente atto che:
- rispetto al periodo feriale estivo, avranno diritto a tenere con sé i figli per n. 7 giorni anche non consecutivi nei periodi da concordarsi in anticipo, ossia entro il 30 aprile di ogni anno;
- rispetto alle vacanze scolastiche relative alle festività del Natale, ed indipendentemente dalla settimana di appartenenza in cui dette giornate verranno a cadere, il padre potrà stare con i figli 5 giorni anche non consecutivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno; il giorno di Natale dell'anno 2024 i figli staranno con il padre;
- rispetto alle festività della Pasqua, il padre potrà stare con i figli 3 giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il giorno di Pasqua dell'anno 2025 i figli staranno con il padre. Il tutto
3 compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e l'attività scolastica, sportiva e ricreativa dei figli minori.
4. Il padre, IG. , si obbliga a corrispondere alla madre, IG.ra CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minorenni delle Controparte_2
parti, l'importo, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
I.S.T.A.T., di € 175,00 mensili per ciascun figlio - e, quindi, di complessivi € 350,00 mensili - mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
5. Entrambi i genitori risponderanno nella misura del 50% delle spese straordinarie che di volta in volta dovranno affrontare per i figli. Rispetto alla individuazione della natura delle spese affrontate per i minori di tipo straordinario, i coniugi intendono adottare quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che depositano e che dichiarano di avere letto e compreso.
6. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e titolari di adeguati redditi propri e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile o a prestazioni alimentari per sé.
7. Quanto al resto, le parti dichiarano di aver già regolato ogni aspetto economico passato e presente tra loro, dichiarando di nulla avere a che pretendere, per nessun titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altra.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLÌ per quanto di competenza.
Forlì, 16/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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