TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3682 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Carlo Guarnieri P.IVA_1
-attrice-
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Fabio Controparte_1 P.IVA_2
Postorino
-convenuta-
avente ad oggetto: finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 6/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ha evocato in giudizio la Parte_2 Controparte_1 esponendo di essere stato ammesso al finanziamento di € 1.500.000,00, finalizzato alla realizzazione di interventi di mitigazione e riduzione del rischio frana nel territorio dell'Ente
(Località Sciolle); di avere, quindi, affidato i lavori, a seguito di gara d'appalto bandita ai
Pag. 1 a 4 sensi dell'art. 57, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 (in considerazione dell'eccezionale gravità ed incontrovertibile pericolosità dei movimenti in atto), all'impresa F.LL AL s.r.l.; che, a seguito della suddetta gara, l'importo complessivo del finanziamento veniva rimodulato in
€ 1.284.584,05; che, dopo la stipulazione del contratto di appalto, la , in Controparte_1 data 13/7/2011, comunicava all'Amministrazione attrice di aver verificato, a seguito di apposita istruttoria, il mancato rispetto di un grado adeguato di trasparenza nelle procedure utilizzate per l'aggiudicazione dei lavori, sì da comportare una decurtazione del 25% del finanziamento concesso, disposta con decreto dirigenziale n. 2528/2015; che, dunque, essendo l'importo complessivo dei soli lavori, così come desumibile dalla relazione dello stato finale approvata con determina n. 156/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune attore, pari ad € 1.031.787,40, la decurtazione del 25% disposta dalla ha CP comportato un mancato introito, per l'Ente locale, pari ad € 257.946,85, di cui il ha Pt_2 chiesto il pagamento;
che, inoltre, la mancata completa erogazione del finanziamento ha cagionato l'impossibilità di completare gli interventi di assestamento del territorio comunale, previsti dalla perizia di variante approvata con determina n. 71/2012, per un ammontare complessivo di € 51.542,31, di cui viene chiesto in questa sede il ristoro;
che siffatti pregiudizi sono addebitabili esclusivamente alla condotta della , Controparte_1 essendo insussistente il presupposto della revoca parziale del finanziamento, dal momento che il alla luce dell'urgenza dei lavori da effettuare, non Parte_2 avrebbe potuto procedere ad esperire una gara pubblica, sicché correttamente ha affidato i lavori finanziati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
Previa istruzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Ciò premesso, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, deve ritenersi che la domanda attorea sia manifestamente infondata nel merito, ritenendosi
Pag. 2 a 4 quindi questo Tribunale esonerato dall'esame dalle eccezioni preliminari poste dalla parte convenuta.
Ed invero, giova osservare che, tra le odierne parti processuali, la questione della legittimità della revoca del 25% del finanziamento, operata dalla è coperta dal Controparte_1 giudicato formatosi in base alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 174/2018, prodotta dalla convenuta.
Detta pronuncia è stata resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal contro la F.LL AL s.r.l. (affidataria dei Parte_2 lavori), nel cui ambito l'opponente ha evocato – quale terza chiamata – proprio la CP
, ritenuta unica legittimata passiva dalla domanda di pagamento promossa
[...] dall'impresa.
Nella richiamata sentenza, è dato leggere, proprio con riferimento all'odierna questione controversa, che “la domanda dell'opponente…non può tuttavia essere accolta, siccome infondata. In primo luogo, in ragione del richiamato art. 9 del Disciplinare di finanziamento
(decreto n. 2982/2010), che escludeva esplicitamente la possibilità per l'ente attuatore di rivalersi nei confronti della In secondo luogo, ed in maniera invero assorbente, CP perché il per pretendere la manleva e, prima ancora, l'erogazione, avrebbe dovuto Pt_2 dedurre e dimostrare il completo adempimento, da parte sua, delle condizioni stabilite per il trasferimento delle risorse, mentre invece, nel caso di specie, è stata la a dare CP piena contezza delle irregolarità addebitabili all'ente nella relativa procedura, in primo luogo per aver commissionato l'appalto senza un adeguato grado di pubblicità e trasparenza nelle procedure utilizzate per l'aggiudicazione dei lavori, come peraltro contestato alla committente nella nota del 12.07.2011, redatta dal Dipartimento 9 della in seguito al verbale di verifica in sito del 05.07.2011. L'appalto, infatti, è stato CP aggiudicato senza previa pubblicazione di un bando di gara” (cfr. pag. 4).
Ne consegue che l'esame della sussistenza dei presupposti per l'aggiudicazione dei lavori in virtù di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è ormai preclusa dal giudicato formatosi tra le parti sul punto (posto che, in ogni caso, anche nel presente giudizio l'urgenza che ha impedito al attore di prescindere dalla Pt_2 pubblicazione di un bando di gara è stata soltanto affermata, ma non altrimenti dimostrata).
Pag. 3 a 4 Le domande proposte devono essere, pertanto, respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 309.489,16), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.023,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 28/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4