CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CK IG KE nato il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 luglio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado con la quale SE BA SE era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di SE, eccependo: 1.1 nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. per erronea indicazione nel decreto che dispone il giudizio della data di udienza: come si evinceva dal decreto di citazione per il giudizio di appello del 6 maggio 2025 la Corte di appello aveva fissato udienza in camera di consiglio per l’8 luglio 2024, data anteriore rispetto a quella della notifica;
sul punto, la Corte di appello aveva totalmente ignorato la relativa eccezione proposta dal difensore;
1.2 errata applicazione dell’art. 648, commi 2 e 4 cod. pen.: malgrado l’evidente esiguità del valore economico della merce di cui al capo di imputazione, la Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 2243 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2026 2 di appello aveva escluso l’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui alle citate norme;
1.3 motivazione apparente sulla gravità della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo l’orientamento di legittimità cui occorre dare seguito (espresso in un caso in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente) “non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva” (Sez. 5, n. 9669 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263257; vedi anche Sez.5 n. 25064 del 28/04/2023, n.m., Sez.5, n. 34508 del 06/06/2022, n.m.): quando sia possibile determinare agevolmente l'errore dal contesto dell'atto notificato, non si verifica quindi alcuna nullità, e tale è il caso in esame, in cui l’errore cadeva soltanto sull’anno, ma erano indicati giorno e mese successivi a quelli contenuti nella data di emissione del decreto di citazione;
era infatti impossibile che fosse stata fissata una udienza con decreto del 6 maggio 2025 per una data di un anno precedente (8 luglio 2024), per cui era evidente che vi era stato un errore semplicemente nella indicazione dell’anno, come tale facilmente riconoscibile. Peraltro, l’errore era stato riconosciuto dallo stesso difensore, che aveva presentato conclusioni scritte per l’udienza dell’8 luglio 2025, sia pure per eccepire la suddetta nullità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto che il considerevole numero di oggetti contraffatti impedisse di ritenere esiguo il valore della merce e quindi ravvisabile l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 4 cod. pen., con considerazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede di legittimità 1.3 Relativamente alla misura della pena, si deve rilevare che la stessa è stata contenuta nel minimo edittale. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente EP CI IO RD
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 luglio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado con la quale SE BA SE era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di SE, eccependo: 1.1 nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. per erronea indicazione nel decreto che dispone il giudizio della data di udienza: come si evinceva dal decreto di citazione per il giudizio di appello del 6 maggio 2025 la Corte di appello aveva fissato udienza in camera di consiglio per l’8 luglio 2024, data anteriore rispetto a quella della notifica;
sul punto, la Corte di appello aveva totalmente ignorato la relativa eccezione proposta dal difensore;
1.2 errata applicazione dell’art. 648, commi 2 e 4 cod. pen.: malgrado l’evidente esiguità del valore economico della merce di cui al capo di imputazione, la Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 2243 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/01/2026 2 di appello aveva escluso l’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui alle citate norme;
1.3 motivazione apparente sulla gravità della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo l’orientamento di legittimità cui occorre dare seguito (espresso in un caso in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente) “non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva” (Sez. 5, n. 9669 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263257; vedi anche Sez.5 n. 25064 del 28/04/2023, n.m., Sez.5, n. 34508 del 06/06/2022, n.m.): quando sia possibile determinare agevolmente l'errore dal contesto dell'atto notificato, non si verifica quindi alcuna nullità, e tale è il caso in esame, in cui l’errore cadeva soltanto sull’anno, ma erano indicati giorno e mese successivi a quelli contenuti nella data di emissione del decreto di citazione;
era infatti impossibile che fosse stata fissata una udienza con decreto del 6 maggio 2025 per una data di un anno precedente (8 luglio 2024), per cui era evidente che vi era stato un errore semplicemente nella indicazione dell’anno, come tale facilmente riconoscibile. Peraltro, l’errore era stato riconosciuto dallo stesso difensore, che aveva presentato conclusioni scritte per l’udienza dell’8 luglio 2025, sia pure per eccepire la suddetta nullità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto che il considerevole numero di oggetti contraffatti impedisse di ritenere esiguo il valore della merce e quindi ravvisabile l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 4 cod. pen., con considerazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede di legittimità 1.3 Relativamente alla misura della pena, si deve rilevare che la stessa è stata contenuta nel minimo edittale. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente EP CI IO RD