Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4981 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
04.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e PA C.F._1 difesa dall'avv. Debora Tenuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Aversa (CE) alla via San Girolamo n. 10, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Debora Tenuto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via
San Girolamo n.10, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. 1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 25.07.2003 e che dalla loro unione erano nati due figli, , maggiorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente, e , minorenne, chiedevano pronunziarsi la Per_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
1)i figli vivranno prevalentemente con la propria madre, la sig.ra PA
presso l'abitazione familiare;
[...]
2)la casa familiare rimarrà la stessa ove ad oggi risiedono i figli della coppia sita in via della Maiella n. 1 Napoli ove risiederà insieme ai di loro figli la sig.ra PA
;
[...]
3)il sig. , trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito in Napoli CP_1 alla via Ponti Rossi n. 210 in quanto immobile di proprietà di quest'ultimo;
4)il sig. verserà ogni 5 del mese sul conto intestato alla sig.ra CP_1 [...]
la somma pari ad euro 500.00 ogni mese soggetta a PA rivalutazione monetaria, a titolo di mantenimento pari ad euro 250,00 per ciascun figlio ossia e , dal mese di febbraio 2025; Per_1 Per_2
5)nulla sarà dovuto in favore della sig.ra a titolo di PA assegno di mantenimento;
6)entrambi i figli potranno decidere liberamente e senza alcun vincolo, i giorni le ore ed i periodi festivi da trascorrere con il proprio genitore;
7)le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
2 trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ Specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
8)spese mediche che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche,ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
9)spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di i stituti pubblici;
b) libri di testo;
c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
10) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazioni di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;e) alloggio presso la sede universitaria;
11)spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
12) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei);d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)per il mezzo di trasporto dei figli.
13) A titolo di contributo al mantenimento di e il sig. Per_1 Per_2 CP_1 verserà entro il 5 di ogni mese sul conto intestato alla sig.ra PA
la somma pari ad euro 250,00 per ciascun figlio, pertanto, la somma
[...] complessiva sarà pari ad euro 500,00 dal mese di febbraio 2025, che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e costo vita.
3 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei figli, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: PA
) e (c.f.: ) ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.121, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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