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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9673 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19319/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025
da 1) Parte_1 nato/a OR (ALBANIA) il 21/02/1989 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso il quale ha eletto domicilio telematico al seguente indirizzo PEC:
Email_1
nei confronti di 2) CP_1 nato/a NAPOLI il 28/11/1988 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena Pagani presso il quale ha eletto domicilio al seguente indirizzo PEC:
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile pagina 1 di 7 in Milano il 22/9/2014 (anno 2014 atto n. 1372 reg. 01 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 26/11/2019, omologato con decreto CRON. N. 704 del 16/1/2020, con successiva modifica parziale come da sentenza N. 2215/2025 del 18/3/2025;
Con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] il [...]; Per_1 C.F._3
- (C.F. , nato a [...] il [...]. Pt_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 21.05.2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni ivi indicate. In data 18.11.2025 si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 18/11/2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo della lite e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alle ulteriori difese. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato (per quanto non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 51 III c.p.c. In data 20.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1
in Milano il 22.09.2014 e iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al CP_1
n.1372, parte I, reg.01, anno 2014 ;
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Milano via Carbonia 3. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla pagina 2 di 7 residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli,
2) Al fine di conciliare gli impegni lavorativi del sig. , basato su turni giornalieri, con la CP_1
conservazione e tutela della relazione genitoriale con i figli minori, i genitori si accordano affinché il sig. possa vedere e tenere con sé i figli tutte le settimane per due giorni CP_1
infrasettimanali, con pernotto, nonché ogni due settimane per tre giorni con il pernotto.
Al fine di procedere all'organizzazione bisettimanale, il sig. si impegna a comunicare CP_1
alla sig.ra ogni due settimane entro il giovedì sera, i propri turni lavorativi. Pt_1
In caso di emergenza lavorativa, ciascun genitore, nel periodo di propria competenza, si impegna a reperire a proprie spese un aiuto a supporto nell'accompagnamento dei figli a scuola o all'attività sportiva.
Il sig. potrò inoltre tenere con sé i figli: CP_1
- quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. Analogo periodo verrà trascorso dai minori con la madre. Entro il 30 aprile di ogni anno le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza prescelto ed il luogo di villeggiatura con i relativi recapiti.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
- Durante le vacanze natalizie dal primo giorno di vacanza fino al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre sino al rientro a scuola negli anni pari
- durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con i giorni di vacanza scolastica antecedenti e il giorno di Pasquetta con i giorni di vacanza successivi. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra con decorrenza dal giugno CP_1 Pt_1
2025, a titolo di concorso al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro piena pagina 3 di 7 indipendenza economica, l'importo mensile di euro 407,00= (duecento euro iniziali, con prima rivalutazione già applicata, per ciascun figlio) in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese (iniziando dal mese di dicembre 2025 con la dazione dell'importo rivalutato di € 407,00 -
vedi punto 6)
Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione con decorrenza dal marzo 2025, in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT (prossima rivalutazione marzo 2026).
4) L'assegno unico ad oggi di euro 402,00= mensili per i figli continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5) Ciascuno dei genitori concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli e precisamente:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista se non coperti dal SSN;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per pagina 4 di 7 attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato BES;
e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei).
Al proposito i genitori suddivideranno tra loro in pari misura il costo dello sport praticato dai figli presso strutture convenzionate, enti territoriali e oratori. In considerazione della particolare attitudine sportiva di i genitori concorderanno di volta in volta la rispettiva Pt_2
proporzione di somme da investire per eventuali sport agonistici del figlio;
d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 5 di 7 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche per vie brevi ad es. Whats App) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche per questo valgono le vie brevi) nell'immediatezza della richiesta (max 10
giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Salvo diversi accordi di volta in volta assunti dai genitori, gli stessi concordano che provvederanno a mettere in via anticipata la quota di loro competenza a disposizione del genitore che materialmente effettuerà il pagamento della spesa, senza che quest'ultima abbia obbligo di anticipazione di detta quota. Il genitore che esegue materialmente il pagamento dovuto a terzi per l'erogazione della spesa straordinaria dovrà immediatamente documentare all'altro genitore, che gli ha corrisposto la propria quota in via anticipata, l'effettivo pagamento della stessa
6) I ricorrenti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'erogazione di un assegno divorzile a carico e/o a favore dell'una o dell'altra parte e di aver regolato ogni questione patrimoniale sia conseguente all'intercorso rapporto di coniugio, sia in relazione alle obbligazioni sottoscritte nel verbale di separazione consensuale e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra scritto. Le parti dichiarano, al proposito, di ritenere compensati i seguenti crediti reciproci: il credito vantato dalla signora a titolo di rivalutazione Istat sull'assegno dei minori non versata dal sig. sino al Pt_1 CP_1
novembre 2025 e il credito vantato dal sig. a titolo di rimborso pro quota delle spese CP_1
straordinarie relative allo studio del caso dentistico di e Pt_2 Per_1
7) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
8) Spese legali e di giustizia compensate tra le parti.
9) Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza. pagina 6 di 7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 22/9/2014 tra i sig.ri
[...]
e (anno 2014, atto n. 1372, parte I); Pt_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025
da 1) Parte_1 nato/a OR (ALBANIA) il 21/02/1989 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso il quale ha eletto domicilio telematico al seguente indirizzo PEC:
Email_1
nei confronti di 2) CP_1 nato/a NAPOLI il 28/11/1988 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena Pagani presso il quale ha eletto domicilio al seguente indirizzo PEC:
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile pagina 1 di 7 in Milano il 22/9/2014 (anno 2014 atto n. 1372 reg. 01 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 26/11/2019, omologato con decreto CRON. N. 704 del 16/1/2020, con successiva modifica parziale come da sentenza N. 2215/2025 del 18/3/2025;
Con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] il [...]; Per_1 C.F._3
- (C.F. , nato a [...] il [...]. Pt_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 21.05.2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni ivi indicate. In data 18.11.2025 si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 18/11/2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo della lite e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alle ulteriori difese. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato (per quanto non depositata) al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 51 III c.p.c. In data 20.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1
in Milano il 22.09.2014 e iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al CP_1
n.1372, parte I, reg.01, anno 2014 ;
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Milano via Carbonia 3. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla pagina 2 di 7 residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli,
2) Al fine di conciliare gli impegni lavorativi del sig. , basato su turni giornalieri, con la CP_1
conservazione e tutela della relazione genitoriale con i figli minori, i genitori si accordano affinché il sig. possa vedere e tenere con sé i figli tutte le settimane per due giorni CP_1
infrasettimanali, con pernotto, nonché ogni due settimane per tre giorni con il pernotto.
Al fine di procedere all'organizzazione bisettimanale, il sig. si impegna a comunicare CP_1
alla sig.ra ogni due settimane entro il giovedì sera, i propri turni lavorativi. Pt_1
In caso di emergenza lavorativa, ciascun genitore, nel periodo di propria competenza, si impegna a reperire a proprie spese un aiuto a supporto nell'accompagnamento dei figli a scuola o all'attività sportiva.
Il sig. potrò inoltre tenere con sé i figli: CP_1
- quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. Analogo periodo verrà trascorso dai minori con la madre. Entro il 30 aprile di ogni anno le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza prescelto ed il luogo di villeggiatura con i relativi recapiti.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
- Durante le vacanze natalizie dal primo giorno di vacanza fino al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre sino al rientro a scuola negli anni pari
- durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con i giorni di vacanza scolastica antecedenti e il giorno di Pasquetta con i giorni di vacanza successivi. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra con decorrenza dal giugno CP_1 Pt_1
2025, a titolo di concorso al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro piena pagina 3 di 7 indipendenza economica, l'importo mensile di euro 407,00= (duecento euro iniziali, con prima rivalutazione già applicata, per ciascun figlio) in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese (iniziando dal mese di dicembre 2025 con la dazione dell'importo rivalutato di € 407,00 -
vedi punto 6)
Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione con decorrenza dal marzo 2025, in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT (prossima rivalutazione marzo 2026).
4) L'assegno unico ad oggi di euro 402,00= mensili per i figli continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5) Ciascuno dei genitori concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli e precisamente:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista se non coperti dal SSN;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per pagina 4 di 7 attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato BES;
e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei).
Al proposito i genitori suddivideranno tra loro in pari misura il costo dello sport praticato dai figli presso strutture convenzionate, enti territoriali e oratori. In considerazione della particolare attitudine sportiva di i genitori concorderanno di volta in volta la rispettiva Pt_2
proporzione di somme da investire per eventuali sport agonistici del figlio;
d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia o all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 5 di 7 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche per vie brevi ad es. Whats App) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche per questo valgono le vie brevi) nell'immediatezza della richiesta (max 10
giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Salvo diversi accordi di volta in volta assunti dai genitori, gli stessi concordano che provvederanno a mettere in via anticipata la quota di loro competenza a disposizione del genitore che materialmente effettuerà il pagamento della spesa, senza che quest'ultima abbia obbligo di anticipazione di detta quota. Il genitore che esegue materialmente il pagamento dovuto a terzi per l'erogazione della spesa straordinaria dovrà immediatamente documentare all'altro genitore, che gli ha corrisposto la propria quota in via anticipata, l'effettivo pagamento della stessa
6) I ricorrenti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'erogazione di un assegno divorzile a carico e/o a favore dell'una o dell'altra parte e di aver regolato ogni questione patrimoniale sia conseguente all'intercorso rapporto di coniugio, sia in relazione alle obbligazioni sottoscritte nel verbale di separazione consensuale e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto sopra scritto. Le parti dichiarano, al proposito, di ritenere compensati i seguenti crediti reciproci: il credito vantato dalla signora a titolo di rivalutazione Istat sull'assegno dei minori non versata dal sig. sino al Pt_1 CP_1
novembre 2025 e il credito vantato dal sig. a titolo di rimborso pro quota delle spese CP_1
straordinarie relative allo studio del caso dentistico di e Pt_2 Per_1
7) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
8) Spese legali e di giustizia compensate tra le parti.
9) Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza. pagina 6 di 7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 22/9/2014 tra i sig.ri
[...]
e (anno 2014, atto n. 1372, parte I); Pt_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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