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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 339/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenza RT CodiceFiscale_1
Carriero del foro di OD APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Paola Fontana CP_1 CodiceFiscale_2 del foro di Reggio Emilia
INVESTIMENTI P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Greco del CP_2 P.IVA_1 foro di OD
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del curatore fallimentare, dott. CONTUMACE Controparte_5 APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello in materia di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI Per “Nel merito, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna dichiarare – in RT riforma della sentenza n. 840/2020 emessa dal Tribunale di OD e pubblicata in data 14 luglio 2020
- il Verbale di assemblea dei soci della , del 13 ottobre 2015, con cui è Controparte_4 stata deliberata la riduzione del compenso di amministratore del sig. in € 800,00 netti CP_1 mensili, inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 Pt_1 c.c. e segg., accogliendo l'azione revocatoria ordinaria esperita con ogni effetto di legge e, conseguentemente, rendere efficace, in suo luogo, il verbale ad esso precedente in cui si statuiva l'importo della retribuzione dell'amministratore in € 3.500,00, con effetto a far data dal CP_1 13 ottobre 2015; condannare “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
pagina 1 di 18 tempore, con sede legale a Milano, Via Molino delle Armi, 11, C.F. , a corrispondere alla P.IVA_2 sig.ra la differenza tra la retribuzione revocata e quella effettiva, a far data dal 13 ottobre 2015; Pt_1 dichiarare l'atto di Cessione delle quote, stipulato in data 2 marzo 2016, a rogito Notaio Per_1
n. Rep. 565/204 inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo ai sensi e per gli
[...] Pt_1 effetti dell'art. 2901 c.c. e segg., accogliendo l'azione revocatoria ordinaria esperita, con ogni effetto di legge;
condannare “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede in Carpi (MO) via A. Manzoni 22, P.IVA , a restituire al sig. le quote P.IVA_1 CP_4 societarie indebitamente detenute per il titolo dedotto;
ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c., l'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, oltre che la pubblicazione della stessa in perlomeno n. 3 (tre) testate giornalistiche di tiratura nazionale e n. 3 (tre) di tiratura locale, su Milano e su OD. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. di entrambe le fasi del giudizio”.
Per “Voglia la Corte di Appello rigettare l'istanza cautelare di sospensione della CP_1 esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. perché infondata e per la totale mancanza di elementi a supporto del periculum, del fumus e di qualsivoglia irreparabile pregiudizio per l'appellante che devono concorrere congiuntamente;
b) dichiarare la inammissibilità e o tardività ed improcedibilità dell'appello ex adverso proposto;
c) nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta procedibilità rigettare comunque l'appello in quando infondato;
d) con vittoria di spese e compenso dei quali il difensore si dichiara antistatario”.
Per Investimenti Futuri S.r.l.: “In rito, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi la estinzione del giudizio per i motivi detti ovvero per la nullità della (notifica della) prima e della seconda riassunzione, ex art. 291/3 c.p.c. Ancora in rito, dichiararsi improcedibile l'appello per tardività della iscrizione a ruolo (23 febbraio 2021 anziché 22 febbraio); nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata per le ragioni espresse in comparsa di risposta con vittoria di spese e compenso, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OD RT CP_1 CP_6
e nel procedimento iscritto al n.r.g. 4112/2017 al fine di
[...] Controparte_4
“sentir dichiarare inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art.2901 c.c. il verbale di assemblea dei soci della società del 13 ottobre 2015, con cui era stata deliberata la Controparte_4 riduzione del compenso di amministratore del sig. in €800,00 netti mensili;
condannare CP_1
a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la Controparte_4 RT retribuzione revocata e quella effettiva, a far data dal 13 ottobre 2015; dichiarare l'atto di cessione delle quote, stipulato in data 2 marzo 2016, a rogito Notaio n. Rep. 565/204 Persona_1 inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo ai sensi e per gli effetti dell'art. RT
2901 c.c.; condannare a restituire al sig. le quote societarie Controparte_6 CP_1 indebitamente detenute per il titolo dedotto;
ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c.,
pagina 2 di 18 l'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, oltre che la pubblicazione della stessa in almeno tre testate giornalistiche di tiratura nazionale e tre di tiratura locale, su Milano e su OD”.
Esponeva di aver intrapreso infruttuosamente plurime esecuzioni forzate per soddisfare il credito vantato nei confronti di di euro 68.862,95, a titolo di mantenimento dell'ex coniuge in Parte_2 forza dell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del 16.11.2015 di modifica delle condizioni patrimoniali della separazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inesistenza del debito nei confronti dell'ex coniuge CP_1
e la non incidenza negativa degli atti dispositivi sulle ragioni creditorie di quest'ultima, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituivano altresì le società (già ) ed Controparte_3 Controparte_4
eccependo la carenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. e chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda attorea.
2. Con sentenza n. 840/2020 pubblicata il 14 luglio 2020 il Tribunale di OD respingeva le domande attoree e la richiesta ex art.96 c.p.c. nei confronti dell'attrice, condannando RT
a rimborsare le spese di lite ai convenuti, distraendo in favore dell'Avv. Fabio Greco e dell'avv. Anna
Paola Fontana i compensi e le spese che i procuratori dichiaravano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato.
Osservava il giudice che doveva ritenersi provato il credito di nei confronti di RT CP_1 avente titolo nell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del 16.11.2015, confermata con la
[...] sentenza n.1431 dell'8.6.2016 dal Tribunale di OD e con la sentenza n.49 del 14.9.2018 dalla
Corte di Appello di Bologna, mentre nessun credito era allegato nei confronti di Controparte_4 di tal che era superfluo l'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della
[...] revocatoria della delibera assembleare di riduzione del compenso dovuto ad in ordine alla Parte_2 cessione delle quote sociali, perfezionata il 2.3.2016 da quest'ultimo in favore di Controparte_6
pur sussistendo gli altri elementi costitutivi della tutela pauliana, difettava la prova della
[...] partecipatio fraudis dell'acquirente ossia della consapevolezza del pregiudizio causato al creditore.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello hanno resistito gli appellati. RT
Con ordinanza del 20.4.2021 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza ex art.283 cpc proposta dall'appellante il 3.3.2021.
Con sentenza del 22.04.2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società
[...]
(già , di tal che, su istanza di la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza dell'1 ottobre 2021, ha dichiarato l'interruzione del processo. pagina 3 di 18 In data 15.11.2021 la difesa dell'appellante ha depositato tempestivo ricorso per la riassunzione del giudizio.
Fissata ai sensi dell'art.303 c.p.c. l'udienza del 10.05.2022 per la prosecuzione del giudizio e concesso il termine per la notifica fino al 31.12.2021, la Corte con ordinanza del 10.5.2022 ha disposto che l'appellante procedesse a nuova notificazione del ricorso per riassunzione al Controparte_3 entro il termine del 30 giugno 2022, rinviando all'udienza del 25 ottobre 2022, posto
[...] che la notifica all'appellato fallito era stata eseguita mediante notificazione a mezzo del servizio postale in data successiva al termine del 31 dicembre 2021, indicato nel decreto presidenziale 23 novembre
2021 e che l'avviso di ricevimento della notifica era illeggibile e non consentiva, dunque, di stabilire se essa fosse stata regolarmente ricevuta dal curatore.
Nelle note depositate in data 19 ottobre 2022 per la trattazione dell'udienza cartolare del 25.10.2022,
l'appellato ha eccepito la nullità della notificazione dell'appello al CP_1 [...] disposta con ordinanza 10 maggio 2022; ha chiesto Controparte_3 Controparte_6 la declaratoria di estinzione del giudizio a causa della nullità della notificazione dell'appello e comunque di improcedibilità per la tardiva notifica della citazione.
Con ordinanza del 25.10.2022, la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso per riassunzione eseguita a mezzo posta in data 20 maggio 2022, fissando nuova udienza di prima comparizione ed assegnando all'appellante termine perentorio ex art. 291 c.p.c. per la notifica al curatore fallimentare entro il 7 novembre 2022.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
4. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate dagli appellati e CP_1
Controparte_6
In relazione alla contestata tardività dell'impugnazione, la Corte osserva che il termine semestrale per la notificazione dell'impugnazione, decorrente dal 14 luglio 2020, data di pubblicazione della sentenza impugnata, scadeva il 14 febbraio 2021. Trattandosi di una domenica, ossia un giorno festivo che, ex lege, comporta di diritto la proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo (art. 155
c.p.c.), è stata tempestiva la notificazione avvenuta lunedì 15 febbraio 2021, mediante consegna delle copie dell'atto da notificare all'ufficio postale.
5. Ancora in via preliminare, e hanno eccepito la tardività CP_1 Controparte_6 dell'iscrizione a ruolo dell'appello, avvenuta il 23.2.2021 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni pagina 4 di 18 decorrenti dalla prima notifica, assumendo – ai fini di tale contestazione e diversamente da quanto dedotto per dimostrare la tardività dell'impugnazione – che la prima notifica era stata effettuata il
12.2.2021 e non il 15.2.2021. Hanno chiesto pertanto la declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt.347, 165 e 348 c.p.c..
Orbene, ai sensi dell'art.347 c.p.c., “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata”. Ai sensi dell'art.348 c.p.c., se l'appellante non si costituisce nei termini, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio”.
L'eccezione, pur formulata ex novo dagli appellati solo nelle note per l'udienza cartolare del
25.10.2022, non può ritenersi tardiva in quanto l'improcedibilità dell'appello può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice ai sensi della norma appena citata.
Essa è tuttavia infondata.
Come correttamente osservato da e “nel giudizio di appello con CP_1 Controparte_6 pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.,
l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello” (Cass. Sez. 6 -
3, ordinanza n.6963 del 11/03/2019; Cass.Civ.10864/2011).
Tale termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art.347 c.p.c., in relazione all'art.165
c.p.c., tuttavia decorre “dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass.Civ.Sez.3 n. 9329/2010; Cass.
Sez.
1 - n.4020 del 15/02/2017; Cass. Sez. 2 - , n.30038 del 30/10/2023). Inoltre, qualora, come nel caso di specie, “venga notificato un atto di appello e successivamente l'appellante, ritenendo che la notificazione sia affetta da nullità, provveda spontaneamente alla notificazione di un nuovo atto di appello, nel rispetto del termine di impugnazione, il giudice dell'impugnazione, ove l'appellante (pur avendone l'onere, sia nel caso di insussistenza della nullità del primo appello, sia - in ragione della efficacia "ex tunc" della rinnovazione - nel caso di nullità) non si sia costituito nei termini in relazione alla prima notificazione, non può dichiarare improcedibile l'appello per difetto di tempestiva pagina 5 di 18 costituzione del medesimo, ove l'improcedibilità dell'appello proposto con la prima notificazione non risulti dichiarata al momento della seconda notificazione, trovando viceversa applicazione l'art. 358 cod. proc. civ.” (Cass.Sez. 3, Sentenza n.14538 del 22/06/2009; Cass.Sez. 3, n.20313 del 19/09/2006).
In applicazione di tali principi, l'appello non può essere dichiarato improcedibile per difetto di tempestiva costituzione dell'appellante, posto che al momento della seconda notificazione avvenuta il
15.2.2021 (e rispetto alla quale la costituzione in giudizio dell'appellante in data 23.2.2021 è tempestiva, come risulta per tabulas e mai contestato dalle parti), la Corte di Appello non si era pronunciata sull'improcedibilità dell'appello proposto con la prima notificazione del 12.2.2021.
6. Analogamente è infondata l'eccezione di estinzione del presente processo, sollevata dall'appellata in ragione della nullità della notificazione del ricorso in riassunzione disposta Controparte_6 con ordinanza 10 maggio 2022.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte già nel provvedimento del 25.10.2022, infatti, “il termine per la riassunzione del giudizio interrotto è stato osservato mediante il deposito del ricorso della in data 19 novembre 2021 (Cass. Civ. n. 14854/2006)”. Pt_1
7. Quanto alla nullità della notificazione del ricorso in riassunzione al Controparte_3 disposta in data 10 maggio 2022, la Corte – nella medesima e condivisibile ordinanza del
[...]
25.10.2022 – ha evidenziato di aver assegnato il termine del 30 giugno 2022 per procedere alla rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza 25 ottobre 2022; ha dunque rilevato “che l'appellante in data 4 agosto 2022 ha depositato la prova della notificazione predetta;
che, tuttavia, l'atto notificato era mancante della pagina n° 2 dell'ordinanza 10 maggio 2022 (contenente la menzione del rinvio all'odierna udienza) e, comunque, carente di ogni vocatio in ius del CP_3 Controparte_3
[... per l'udienza del 25 ottobre 2022; che l'atto stesso era privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cpc); con la nota del 19 ottobre 2022
l'appellante – onde superare l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalle controparti – ha dichiarato di offrire “in comunicazione l'originale dell'atto notificato” a mezzo posta (sub doc. n° 12), evidenziando che in esso sarebbe presente il testo integrale dell'ordinanza 10 maggio 2022; secondo
l'appellante, “la mancanza della pagina [dell'ordinanza 10 maggio 2022] risulta solo per mero errore nella scansione dell'atto notificato e poi depositato in Pct”, come si desumerebbe dal fatto che entrambi gli atti (quello notificato a mezzo posta e quello depositato a pct) avrebbero lo stesso numero di pagine (62), come attestato dal difensore;
che tale circostanza non sembrava desumibile dal confronto dei due atti, dal quale invece emergeva che nel pdf depositato il 4 agosto 2022 era presente una pagina in bianco (la n° 44), mentre nel pdf depositato il 19 ottobre 2022 tale pagina era stata soppressa ed era stata aggiunta la pagina n° 2 dell'ordinanza 10 maggio 2022; in ogni modo, la copia pagina 6 di 18 digitale offerta in comunicazione il 19 ottobre 2022 era priva della attestazione di conformità (ex artt.
16-decies e 16-undecies del dl n° 179/2012) all'originale analogico spedito a mezzo posta”.
In ragione di tali considerazioni, la Corte ha dunque dichiarato la nullità della notificazione del ricorso per riassunzione eseguita a mezzo posta in data 20 maggio 2022, rinviando all'udienza del 28 febbraio
2023 ed assegnando all'appellante, ex art. 291 cpc, il termine perentorio per la notifica entro il 7 novembre 2022 (Cass. Su 14854/2006, successivamente seguita da altre pronunce).
In ottemperanza a tale ordine, l'appellante ha notificato il ricorso per la riassunzione del processo interrotto in data 3.11.2022. Contrariamente a quanto eccepito dagli appellati e CP_1
tale atto è valido in quanto conforme all'art.125 disp.attuaz.c.c., contenendo Controparte_6 anche l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art.166 c.p.c. (cfr. pag.30 ricorso notificato il
3.11.2022) e l'ordinanza della Corte di Appello con l'indicazione della data dell'udienza del 28.2.2023.
Da tali considerazioni discende il rigetto della predetta eccezione.
8.A. Ciò chiarito in via preliminare e di rito, con il primo motivo di appello ha RT impugnato il capo n. 1 della sentenza del Tribunale di OD n. 840/2020 per violazione degli artt.
112, 115, primo e secondo comma, e 116, primo comma, c.p.c., nella parte in cui ha rigettato la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto il verbale di assemblea dei soci della
[...]
del 13 ottobre 2015 a mezzo del quale si è autoridotto il Controparte_4 CP_1 compenso mensile fino ad allora percepito in qualità di socio amministratore, errando non solo nell'interpretazione dell'oggetto della domanda avanzata da parte attrice, bensì anche nella valutazione delle prove formulate dalla stessa. Il giudice di prime cure, pur ritenendo provato ai fini dell'azione pauliana il credito vantato da nei confronti di avrebbe erroneamente RT CP_1 ritenuto “superfluo l'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della revocatoria della sua delibera di modifica della retribuzione di non configurandosi contro la società una CP_1 ragione di credito suscettibile di tutela pauliana”, laddove (oggi Controparte_4
) non è stata chiamata in causa in quanto “debitrice” di Controparte_3
ma quale soggetto terzo che ha consentito con scienza e coscienza al debitore RT
(allora socio amministratore della Società ) l'atto CP_1 Controparte_4 dispositivo di riduzione del compenso, di cui è stata domandata la revocazione.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità e improcedibilità di tale azione revocatoria in quanto afferente ad una delibera assembleare societaria e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti normativi previsti dall'art.2901 c.c..
8B. Con il secondo motivo di appello ha impugnato il capo 4) della sentenza, per RT violazione del primo comma dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la pagina 7 di 18 domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la cessione delle quote societarie, pari al
45% del capitale sociale, stipulata il 2 marzo 2016 tra il dante causa e l'acquirente CP_1
con atto notarile a firma del dott. errando nel giudizio di Controparte_6 Persona_2 valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo non accertata la “partecipatio fraudis”, in spregio ai comprovati elementi dedotti dalla sig.ra ed al dettato normativo. In particolare, ad avviso Pt_1 dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che la prova, nella specie ammessa anche per presunzioni, era desumibile da tre elementi indiziari allegati e documentati fin dall'atto di citazione, ossia che la società fosse stata costituita solo otto giorni prima della Controparte_6 cessione e quindi, che con altissima probabilità, proprio per procedere, sebbene solo formalmente, a tale acquisto (cfr.all.15); che da quel momento fosse rimasta inattiva;
che la società acquirente fosse partecipata interamente dalla , avente quale oggetto sociale quello tipico Parte_3 delle imprese fiduciarie.
Gli appellati hanno eccepito che l'atto dispositivo non era lesivo delle ragioni creditorie, ma rappresentava una doverosa tutela patrimoniale, al fine di consentire ad di monetizzare CP_1 quel cespite a condizioni eque, preservando nei limiti del possibile la sua già precaria situazione economica.
8.C. Con il terzo motivo, ha impugnato il capo 5) nella parte in cui l'ha condannata al RT pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, peraltro distraendole in favore dei rispettivi difensori delle parti, nonostante lo stesso Giudice di prime cure avesse ritenuto raggiunta la prova di due dei tre presupposti ex lege previsti dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia il credito e
l'eventus damni o scientia damni. Nella prospettazione dell'appellante, tale conclusione avrebbe perlomeno meritato la compensazione delle spese. Aggiungeva che l'autorizzazione alla distrazione delle spese aveva permesso ai due debitori, e di oberare CP_1 Controparte_4
l'attrice di un pagamento, nonostante la stessa fosse titolare di un credito assai più cospicuo nei loro confronti, che in mancanza di distrazione sarebbe di certo stato compensato.
Sul punto, gli appellati, oltre a richiamare il generale criterio della soccombenza, hanno stigmatizzato la pluralità di iniziative giudiziarie instaurate da sottolineando la sussistenza dei RT presupposti per la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
9. In ordine al primo motivo di appello, la Corte, pur condividendo la prospettazione dell'appellante, secondo cui (già risulta chiamata in causa non Controparte_3 Controparte_4 in quanto “debitrice” ma quale soggetto terzo unitamente al quale debitore di CP_1 RT
avrebbe agito in frode alla creditrice, ritiene necessario esaminare preliminarmente, per il suo
[...] carattere assorbente e a prescindere da ogni approfondimento sull'ammissibilità della tutela pauliana in pagina 8 di 18 relazione ad un atto societario, la questione della procedibilità di tale azione a seguito della declaratoria di apertura del fallimento della società convenuta con sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 22.04.2021 e, dunque, successivamente alla proposizione dell'appello per cui è causa.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12576/2020, in conformità all'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, hanno confermato la natura costitutiva dell'azione revocatoria e ribadito il principio, desumibile dalla lettura degli artt. 42, 44,45,51 3 52
l.fall., della cristallizzazione dell'asse fallimentare (il patrimonio, e dunque l'attivo) alla data del fallimento.
Tuttavia, nello sforzo di individuare un equo contemperamento degli interessi in gioco tra il suindicato principio di cristallizzazione dell'attivo, posto a salvaguardia degli interessi dei creditori del fallito acquirente (convenuto in revocatoria) e le esigenze di tutela dei creditori dell'alienante, hanno evidenziato che «il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l'atto di alienazione, vale a dire dopo l'atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l'azione revocatoria sia esercitata, impedisce solo l'esercizio dell'azione costitutiva, non anche invece
l'esercizio di quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Il fallimento del terzo acquirente, prevenuto all'azione costitutiva, rende
l'azione suddetta inammissibile perché non è consentito incidere sul patrimonio del menzionato fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante: e quindi perché non è dato di sottrarre quel bene all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento”. Esso “impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l'azione esecutiva, non di insinuarsi al passivo di quel fallimento per il corrispondente controvalore”, secondo le regole della concorsualità, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.
Tali principi trovano applicazione anche qualora il fallimento venga dichiarato nelle more del giudizio di revocatoria ordinaria, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio di appello.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, nella citata sentenza n.12576/2020 hanno evidenziato che in tal caso l'azione revocatoria ordinaria diviene improcedibile, posto che
“l'obbligazione restitutoria si converte sempre, sia che l'azione revocatoria sia iniziata nei confronti di un fallimento sia che la stessa sia promossa contro l'accipiens in bonis, successivamente fallito nel corso del giudizio, nel debito corrispondente al valore del bene alla data dell'atto revocato”. Ed invero, “in mancanza di restituzione del bene nella sua materialità, bene che non può più essere distratto dall'attivo fallimentare dell'accipiens, resta assoggettata al concorso la pretesa restitutoria, il cui antecedente logico-giuridico è costituito dalla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della pagina 9 di 18 revocatoria;
l'insinuazione ha così per oggetto il controvalore che il creditore dell'alienante deve azionare, cioè chiedere sia ammesso, in sede di verifica dei crediti anche se il fallimento sia stato dichiarato nel corso del giudizio di revocatoria esperita in via ordinaria”.
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato improcedibile l'azione revocatoria ordinaria per essere intervenuto il fallimento del terzo acquirente nelle more del procedimento, affermando che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva” (Cass. Sez. 1 - , n.29369 del 13/11/2024 (Rv. 673188 - 01).
Dall'applicazione dei predetti principi alla fattispecie in esame discende l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto la delibera dell'assemblea dei soci del 13.10.2015, in ragione della declaratoria di fallimento di (già nelle Controparte_3 Controparte_4 more del presente giudizio con sentenza del Tribunale di Milano del 22.4.2021, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Resta salva la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento di che, Controparte_3 peraltro, nella fattispecie in esame l'appellante – a prescindere da ogni delibazione della pregiudiziale costitutiva da parte del giudice delegato – ha il diritto di esercitare, detratto l'importo di €.13.217,69 assegnatole nella procedura esecutiva radicata dinanzi al Tribunale di Milano, rubricata al n. 1153/2017
R.G.E., già in forza dell'impegno assunto dalla predetta società, sin dal 7.10.2026, di corrispondere direttamente alla creditrice le somme dovute e debende al sig. a titolo di compenso di CP_1 amministratore.
Come allegato e documentato dalla stessa appellante, risulta infatti per tabulas che - nella procedura esecutiva rubricata al n. 1097/2016 R.G.E. azionata per la somma di € 68.862,95, oltre interessi e compensi legali, avente fonte nell'ordinanza del Tribunale di OD n. 9345 del 16 novembre 2015,
(doc.2 fasc. nonché dell'atto di precetto del 16.11.2016 e successivo atto di pignoramento Pt_1 presso terzi (doc.8 fasc. - il Giudice dell'Esecuzione, con verbale del 16.09.2016, aveva Pt_1 assegnato in pagamento al creditore procedente , “salvo esazione, con esigibilità alle RT singole scadenze, la quota di ½ di tutta la retribuzione per stipendio o salario e voci accessorie dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato , in relazione al Controparte_4 CP_1
pagina 10 di 18 rapporto di lavoro subordinato attualmente in corso o, nell'eventualità che esso dovesse cessare, la quota di ½ del trattamento di fine rapporto, nonché di ogni altra somma che debba essere corrisposta in occasione ad a causa di detta cessazione;
il tutto calcolato al netto delle sole ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Tale pagamento è dovuto, a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di notificazione del pignoramento (30/03/2016), in avanti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 67.190,08, ivi comprese le spese per la redazione del precetto e per la presente procedura, che vengono riconosciute in €.0,00 per esborsi ed € 4.025,00 per compensi (già comprensivi del 15% per spese generali) importo da maggiorarsi di: a) spese di registrazione della presente ordinanza;
b) interessi al tasso legale via via vigente maturati dalle singole scadenze e maturandi, a scalare, fino al saldo effettivo, sulla somma capitale di €.63.165,09 ” (all.9)
La società , dopo aver dichiarato in data 19.4.2016 di corrispondere Controparte_4 all'amministratore il compenso mensile di euro 800,00, con successiva pec del CP_1
7.10.2016, aveva comunicato la sua disponibilità ad accantonare le somme dovute e debende al sig.
a titolo di compenso di amministratore, nel momento in cui sarebbero maturate, CP_1 assumendo che al medesimo non era stato ancora liquidato alcun corrispettivo attesa l'impossibilità dello stesso ad attendere ai propri compiti di amministratore" (all.11) per riferiti problemi di salute.
Dunque, la stessa società, citata in giudizio quale soggetto terzo dell'atto dispositivo e fallita nelle more del giudizio, era già debitrice di quando era in bonis sia pure limitatamente alle RT somme dovute e debende ad e al periodo di durata della sua carica di amministratore, CP_1 cessata dal 28 aprile 2017 (doc.5 fasc. . CP_4
10. Con riferimento al secondo motivo di appello, concernente la cessione di quote sociali stipulata il
2.3.2016 tra e giova premettere, a livello teorico e sistematico, CP_1 Controparte_6 che secondo l'art.2901 c.c. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione a titolo oneroso del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purchè il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e a condizione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (ultimo comma).
L'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita pagina 11 di 18 vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia promossa, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva (Cass. Sez. 2, n.13972 del 14/06/2007; Cass. Sez. 1, n.11491 del 23/05/2014).
10.A.Come correttamente affermato dal giudice di prime cure e contrariamente a quanto eccepito anche in sede di appello da e da deve ritenersi provato ai fini CP_1 Controparte_6 dell'azione pauliana il primo presupposto normativo, ossia la sussistenza del credito di RT nei confronti dell'ex coniuge, avente titolo nell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del
[...]
16.11.2015 (doc.1 fasc. , confermata con la sentenza n.1431 dell'8.6.2016 dal Tribunale di Pt_1
OD (doc.2 fasc. e con la sentenza n.49 del 14.9.2018 dalla Corte di Appello di Bologna Pt_1
(doc.11 fasc. . CP_4
In senso contrario non vale eccepire che il Tribunale di OD nella sentenza 1431/2016 dell'8.6.2016 pronunciata nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.2133/2012 ha revocato l'ordinanza del 16.11.2015 con la quale il Giudice istruttore aveva stabilito un contributo al mantenimento dell'ex moglie a carico di di importo pari ad euro 800,00, rivalutabili CP_1 secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'agosto 2009. Tale revoca – come chiaramente indicato nella motivazione della sentenza - è infatti intervenuta “stante il novellato assetto dei rapporti patrimoniali” con effetto ex nunc “salva la sua efficacia per il periodo indicato nel dispositivo dell'ordinanza stessa e fino alla pubblicazione della presente sentenza” (doc.2 fasc. . Pt_1
Anche nel giudizio di secondo grado, concluso con la sentenza n.49/2018, ha trovato conferma tale statuizione concernente l'obbligo di mantenimento dell'ex moglie, che dunque non può in alcun modo considerarsi caducato ex tunc o dirsi inesistente, trattandosi al contrario di un credito certo, liquido, determinato ed esigibile.
10.B. Analogamente, come correttamente affermato dal giudice di prime cure e diversamente da quanto eccepito dagli appellati, risultano provati l'eventus damni e la scientia damni.
L'evento dannoso viene inteso in maniera piuttosto estensiva dalla giurisprudenza, in armonia con la finalità cautelare e conservativa del diritto di credito propria dell'azione revocatoria, poiché non è richiesto che per l'esperibilità dell'azione sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o difficoltosa la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 29.3.1999 n.2971; Cass. 06/03/2018 n.5269).
In particolare, tale danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze pagina 12 di 18 nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 16221/2019; n. 19207/2018; n. 11902/2015; n.
1892/2012; n. 7767/2007; n. 16986/2006).
In proposito, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass.,
15265/2006).
In particolare, è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri beni immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente da garantire i creditori.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe su coloro che eccepiscano, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. 23907/2019; Cass. 1902/2015; Cass. 7767/2007).
Dunque, aveva l'onere di provare che il residuo valore del suo patrimonio fosse CP_1 sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori, e segnatamente dell'ex coniuge.
Quanto alla cd. scientia damni, costante giurisprudenza interpreta tale concetto nel senso di ritenere necessaria e sufficiente in capo al debitore la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi; tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori. Alla conoscenza di arrecare pregiudizio va altresì equiparata la agevole conoscibilità sia in capo al debitore sia, nel caso di atti a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica.
Orbene, nel caso di specie, la cessione delle quote societarie è successiva alla notifica del primo precetto, avvenuta il 26.1.2016 e comunque al sorgere del credito in forza dell'ordinanza n.9345 del
16.11.2015.
La vendita da parte del debitore dell'unico cespite di cui poteva disporre ha senz'altro arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice che agisce in revocatoria, benché contestualmente l'appellato abbia inteso limitare il suo indebitamento.
Né ha assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare che il residuo valore del suo CP_1 patrimonio fosse sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori e segnatamente dell'ex coniuge. pagina 13 di 18 La conoscenza in capo ad della natura pregiudizievole dell'atto è agevolmente ricavabile CP_1 dalla narrativa della comparsa di risposta sia in primo grado sia in appello, ove lo stesso ha ammesso di aver depauperato uno actu il suo patrimonio con la cessione dell'unico cespite di cui era titolare. Anche negli atti difensivi depositati dall'appellato nel giudizio di appello si legge “il Signor è stato CP_4 costretto a cederla a terzi ottenendo in cambio le somme necessarie per il suo sostentamento e per estinguere almeno in parte i debiti accumulati” (…) “di qui la scelta di cedere a terzi l'unico cespite di cui poteva disporre e cercare di limitare l'indebitamento, non con la signora ma con altri Pt_1 soggetti creditori” (...) “proprio per far fronte alle problematiche di salute ed alle difficoltà correlate alle plurime infondate aggressioni del suo patrimonio il Signor è stato costretto a cederla a terzi CP_4 ottenendo in cambio le somme appena necessarie per il suo sostentamento e per estinguere almeno in parte i debiti accumulati. La quota è stata ceduta anche perché il Signor non era in grado di far CP_4 fronte con il proprio patrimonio personale alle garanzie che le Banche chiedevano per mantenere le linee di credito accordate alla , rendendo evidente – con tali Controparte_4 dichiarazioni – sia la sussistenza dell'evento dannoso sia della scientia damni.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “in tal modo, quindi, ha CP_1 sicuramente cagionato una reale e sensibile contrazione della garanzia generica del patrimonio, acuendo il pericolo, in parte già inveratosi, dell'incapienza dei propri beni e di infruttuosità di un'azione esecutiva nella consapevolezza di ledere le denegate ragioni dell'ex coniuge”.
10.C. Passando quindi all'elemento soggettivo in capo al terzo, che è diverso a seconda che l'atto sia a titolo oneroso ovvero gratuito, va ricordato che, nell'ipotesi di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere del credito, qual è quello in esame, l'art.2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando il debitore e il terzo erano consapevoli del pregiudizio che avrebbe cagionato al creditore.
La sentenza impugnato ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo.
L'appellante ha censurato tale decisione, ritenendola erronea laddove il giudice di prime cure ha identificato tale presupposto nella “dolosa preordinazione di alla lesione della Controparte_6 garanzia patrimoniale generica di , requisito richiesto solo nel caso di atti a titolo CP_1 oneroso anteriori al sorgere del credito e non nella fattispecie oggetto di causa, ove era sufficiente la prova anche presuntiva della scientia fraudis.
Premesso che nella sentenza impugnata mai si legge “dolosa preordinazione”, ma “dolosa partecipazione” al rigo 13 di pag.8 e che anche il giudice di prime cure ha ben delineato il perimetro interpretativo della “partecipatio fraudis” del terzo nelle ipotesi di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere del credito, la Corte ribadisce – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante pagina 14 di 18 sottrazione della garanzia patrimoniale, non esige una volontà concertata col debitore, essendo sufficiente la mera scientia fraudis, rappresentata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assumano rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. Sez. 3 - , n.28423 del 15/10/2021).
La scientia fraudis dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino la generica conoscenza del pregiudizio dell'atto posto in essere dal debitore
(Cass. n. 22591 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, va preliminarmente dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il documento 7 – peraltro prodotto da non in allegato all'atto di citazione in appello del RT
23.2.2021 ma in data 1.9.2021 - contenente la visura camerale di del Controparte_6
07.04.2021, da cui risulta che dal 30.4.2020 è proprietario, in ragione del 49,5%, delle CP_1 quote sociali di Controparte_6
Ed invero, il dato ivi contenuto era conoscibile fin dal 4.5.2020, come può desumersi dalla lettura della visura e, dunque, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. del 14.7.2020 e della scadenza del termine finale per depositare le note conclusive (30.6.2020) nel giudizio di primo grado, quando l'appellante ben avrebbe potuto domandare la rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire la predetta produzione documentale.
Gli elementi tempestivamente dedotti da in primo grado (e ribaditi dall'appellante nel RT presente giudizio), come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art.2729 c.c. idonee a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad non già perché ai fini della presente Controparte_6 azione pauliana sia richiesta la prova di una collusione tra debitore e terzo o della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito di o ancora dell'intenzione fraudolenta del debitore, RT ma in quanto essi sono insufficienti e non depongono univocamente per l'esistenza di una scientia fraudis in capo all'acquirente.
pagina 15 di 18 E' pur vero che la società era stata costituita solo otto giorni prima della Controparte_6 cessione, era partecipata unicamente da una società fiduciaria ( ed era Parte_3 inattiva (cfr.doc.15 e doc.16 fasc. e che tali elementi possono far presumere che essa sia stata Pt_1 costituita solo al fine di rendersi cessionaria di tali quote.
Tuttavia, è altresì documentato che l'acquirente aveva corrisposto il prezzo di Controparte_6 vendita di euro 100.000,00 a favore di (doc.
8-9 fasc. e la CP_1 Controparte_6 congruità di tale corrispettivo non è stata mai contestata, neppure in sede di appello, anche tenuto conto che si trattava di una quota societaria di minoranza. Inoltre, l'oggetto sociale di Parte_3
socia unica di come desumibile dalla lettura della visura camerale, era
[...] Controparte_6 proprio quello di “acquistare assets ritenuti strategicamente interessanti e redditizi” (doc.9), versando l'adeguato corrispettivo.
A fronte di tali elementi indiziari non univoci, sulla quale gravava il relativo onere, Controparte_7 non ha allegato né provato la sussistenza di ulteriori circostanze soggettive (ad esempio, una qualche relazione di parentela tra ed il socio unico della cessionaria o l'identità/collegamento tra CP_1 alienante e socio/ rappresentante legale della società acquirente) o oggettive (ad esempio, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene o la natura anomala e abnorme dell'operazione contrattuale e commercia) idonee a provare, unitamente alle presunzioni già documentate, la consapevolezza – all'epoca della cessione - del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dell'acquirente, tanto più che il fallimento di (poi Controparte_4 Controparte_3
è sopravvenuto in data 22.4.2021 e dunque a distanza di cinque anni dalla predetta cessione.
[...]
In senso contrario, irrilevante è la circostanza che non abbia indicato nel presente CP_1 giudizio (né tantomeno nel procedimento di divorzio) la destinazione di tale somma, risultando per tabulas che lo stesso ha ricevuto l'importo di euro 100.000,00 quale corrispettivo della vendita e che esso è entrato a far parte della garanzia patrimoniale generica del debitore, aggredibile in sede esecutiva dalla creditrice appellante.
Non avendo quest'ultima assolto all'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art.2901 c.c. e dell'art.2729 c.c. di provare che sia stato genericamente consapevole del fatto Controparte_6 che, attraverso la cessione delle quote societarie, il debitore diminuiva la propria garanzia CP_1 patrimoniale, mettendo in pericolo il soddisfacimento dei creditori complessivamente considerati, la
Corte ritiene infondato il secondo motivo di appello.
11. Di conseguenza, va respinto anche il terzo motivo di appello di relativo alla RT condanna alle spese processuali del primo grado, correttamente ripartite dal giudice di prime cure secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., a nulla rilevando che è stata raggiunta pagina 16 di 18 la prova di due dei tre presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, posto che la domanda attorea è stata comunque integralmente rigettata.
Sussistevano altresì anche in primo grado i presupposti per la pronuncia ex art.93 c.p.c., posto che l'avv.Anna Paola Fontana e l'avv.Fabio Greco hanno proposto rituale istanza di distrazione delle spese, dichiarando rispettivamente di non avere riscosso e di aver anticipato.
In proposito, giova ricordare che la richiesta di distrazione è proposta dal difensore in via eventuale, proprio in quanto subordinata alla condanna alle spese della parte avversaria a quella rappresentata dall'avvocato richiedente. Essa non introduce nel giudizio nei confronti della parte avversaria una domanda nuova ed autonoma, dalla quale derivi la formulazione di un capo della decisione in senso tecnico, in quanto tale istanza non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass.10/9062; Cass. S.U. 10/16037).
In applicazione di tali principi, la legittimazione ad impugnare la pronuncia ex art.93 c.p.c. spetta al difensore distrattario o alla parte vittoriosa.
Il primo assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale.
La parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore, è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (Cass.
Sez. 3 - , n.13516 del 30/05/2017).
se certamente ben può proporre appello avverso il capo della sentenza concernente la RT condanna alle spese processuali, alla quale è seguita la pronuncia di distrazione, è priva di legittimazione ad impugnare tale ultima statuizione, che invero la stessa, in sede di gravame, non ha neppure contestato nell'an e nel quantum, dolendosi solo di aver perso l'opportunità di compensare le reciproche ragioni creditorie e debitorie verso CP_1
12. Le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, soccombente, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020).
In favore dell'avv.Anna Paola Fontana e dell'avv.Fabio Greco vanno distratti i compensi e le spese del secondo grado di giudizio, che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato. pagina 17 di 18 Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da RT contro la sentenza n. 840/2020 del Tribunale di OD.
[...]
Condanna l'appellante a rifondere ad e ad le spese di lite del CP_1 Controparte_6 presente grado, che liquida per ciascuno in € 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Distrae in favore dell'Avv.Fabio Greco e dell'avv.Anna Paola Fontana i compensi e le spese che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di avere anticipato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 24 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano Il Presidente
dott.ssa Manuela Velotti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 339/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenza RT CodiceFiscale_1
Carriero del foro di OD APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Paola Fontana CP_1 CodiceFiscale_2 del foro di Reggio Emilia
INVESTIMENTI P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Greco del CP_2 P.IVA_1 foro di OD
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del curatore fallimentare, dott. CONTUMACE Controparte_5 APPELLATI
Oggetto: giudizio di appello in materia di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI Per “Nel merito, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna dichiarare – in RT riforma della sentenza n. 840/2020 emessa dal Tribunale di OD e pubblicata in data 14 luglio 2020
- il Verbale di assemblea dei soci della , del 13 ottobre 2015, con cui è Controparte_4 stata deliberata la riduzione del compenso di amministratore del sig. in € 800,00 netti CP_1 mensili, inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 Pt_1 c.c. e segg., accogliendo l'azione revocatoria ordinaria esperita con ogni effetto di legge e, conseguentemente, rendere efficace, in suo luogo, il verbale ad esso precedente in cui si statuiva l'importo della retribuzione dell'amministratore in € 3.500,00, con effetto a far data dal CP_1 13 ottobre 2015; condannare “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
pagina 1 di 18 tempore, con sede legale a Milano, Via Molino delle Armi, 11, C.F. , a corrispondere alla P.IVA_2 sig.ra la differenza tra la retribuzione revocata e quella effettiva, a far data dal 13 ottobre 2015; Pt_1 dichiarare l'atto di Cessione delle quote, stipulato in data 2 marzo 2016, a rogito Notaio Per_1
n. Rep. 565/204 inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo ai sensi e per gli
[...] Pt_1 effetti dell'art. 2901 c.c. e segg., accogliendo l'azione revocatoria ordinaria esperita, con ogni effetto di legge;
condannare “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede in Carpi (MO) via A. Manzoni 22, P.IVA , a restituire al sig. le quote P.IVA_1 CP_4 societarie indebitamente detenute per il titolo dedotto;
ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c., l'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, oltre che la pubblicazione della stessa in perlomeno n. 3 (tre) testate giornalistiche di tiratura nazionale e n. 3 (tre) di tiratura locale, su Milano e su OD. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. di entrambe le fasi del giudizio”.
Per “Voglia la Corte di Appello rigettare l'istanza cautelare di sospensione della CP_1 esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. perché infondata e per la totale mancanza di elementi a supporto del periculum, del fumus e di qualsivoglia irreparabile pregiudizio per l'appellante che devono concorrere congiuntamente;
b) dichiarare la inammissibilità e o tardività ed improcedibilità dell'appello ex adverso proposto;
c) nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta procedibilità rigettare comunque l'appello in quando infondato;
d) con vittoria di spese e compenso dei quali il difensore si dichiara antistatario”.
Per Investimenti Futuri S.r.l.: “In rito, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi la estinzione del giudizio per i motivi detti ovvero per la nullità della (notifica della) prima e della seconda riassunzione, ex art. 291/3 c.p.c. Ancora in rito, dichiararsi improcedibile l'appello per tardività della iscrizione a ruolo (23 febbraio 2021 anziché 22 febbraio); nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata per le ragioni espresse in comparsa di risposta con vittoria di spese e compenso, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OD RT CP_1 CP_6
e nel procedimento iscritto al n.r.g. 4112/2017 al fine di
[...] Controparte_4
“sentir dichiarare inefficace nei propri confronti ai sensi dell'art.2901 c.c. il verbale di assemblea dei soci della società del 13 ottobre 2015, con cui era stata deliberata la Controparte_4 riduzione del compenso di amministratore del sig. in €800,00 netti mensili;
condannare CP_1
a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la Controparte_4 RT retribuzione revocata e quella effettiva, a far data dal 13 ottobre 2015; dichiarare l'atto di cessione delle quote, stipulato in data 2 marzo 2016, a rogito Notaio n. Rep. 565/204 Persona_1 inefficace nei confronti della sig.ra revocandolo ai sensi e per gli effetti dell'art. RT
2901 c.c.; condannare a restituire al sig. le quote societarie Controparte_6 CP_1 indebitamente detenute per il titolo dedotto;
ordinarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c.,
pagina 2 di 18 l'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri, oltre che la pubblicazione della stessa in almeno tre testate giornalistiche di tiratura nazionale e tre di tiratura locale, su Milano e su OD”.
Esponeva di aver intrapreso infruttuosamente plurime esecuzioni forzate per soddisfare il credito vantato nei confronti di di euro 68.862,95, a titolo di mantenimento dell'ex coniuge in Parte_2 forza dell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del 16.11.2015 di modifica delle condizioni patrimoniali della separazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inesistenza del debito nei confronti dell'ex coniuge CP_1
e la non incidenza negativa degli atti dispositivi sulle ragioni creditorie di quest'ultima, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituivano altresì le società (già ) ed Controparte_3 Controparte_4
eccependo la carenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. e chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda attorea.
2. Con sentenza n. 840/2020 pubblicata il 14 luglio 2020 il Tribunale di OD respingeva le domande attoree e la richiesta ex art.96 c.p.c. nei confronti dell'attrice, condannando RT
a rimborsare le spese di lite ai convenuti, distraendo in favore dell'Avv. Fabio Greco e dell'avv. Anna
Paola Fontana i compensi e le spese che i procuratori dichiaravano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato.
Osservava il giudice che doveva ritenersi provato il credito di nei confronti di RT CP_1 avente titolo nell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del 16.11.2015, confermata con la
[...] sentenza n.1431 dell'8.6.2016 dal Tribunale di OD e con la sentenza n.49 del 14.9.2018 dalla
Corte di Appello di Bologna, mentre nessun credito era allegato nei confronti di Controparte_4 di tal che era superfluo l'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della
[...] revocatoria della delibera assembleare di riduzione del compenso dovuto ad in ordine alla Parte_2 cessione delle quote sociali, perfezionata il 2.3.2016 da quest'ultimo in favore di Controparte_6
pur sussistendo gli altri elementi costitutivi della tutela pauliana, difettava la prova della
[...] partecipatio fraudis dell'acquirente ossia della consapevolezza del pregiudizio causato al creditore.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello hanno resistito gli appellati. RT
Con ordinanza del 20.4.2021 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza ex art.283 cpc proposta dall'appellante il 3.3.2021.
Con sentenza del 22.04.2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società
[...]
(già , di tal che, su istanza di la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza dell'1 ottobre 2021, ha dichiarato l'interruzione del processo. pagina 3 di 18 In data 15.11.2021 la difesa dell'appellante ha depositato tempestivo ricorso per la riassunzione del giudizio.
Fissata ai sensi dell'art.303 c.p.c. l'udienza del 10.05.2022 per la prosecuzione del giudizio e concesso il termine per la notifica fino al 31.12.2021, la Corte con ordinanza del 10.5.2022 ha disposto che l'appellante procedesse a nuova notificazione del ricorso per riassunzione al Controparte_3 entro il termine del 30 giugno 2022, rinviando all'udienza del 25 ottobre 2022, posto
[...] che la notifica all'appellato fallito era stata eseguita mediante notificazione a mezzo del servizio postale in data successiva al termine del 31 dicembre 2021, indicato nel decreto presidenziale 23 novembre
2021 e che l'avviso di ricevimento della notifica era illeggibile e non consentiva, dunque, di stabilire se essa fosse stata regolarmente ricevuta dal curatore.
Nelle note depositate in data 19 ottobre 2022 per la trattazione dell'udienza cartolare del 25.10.2022,
l'appellato ha eccepito la nullità della notificazione dell'appello al CP_1 [...] disposta con ordinanza 10 maggio 2022; ha chiesto Controparte_3 Controparte_6 la declaratoria di estinzione del giudizio a causa della nullità della notificazione dell'appello e comunque di improcedibilità per la tardiva notifica della citazione.
Con ordinanza del 25.10.2022, la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso per riassunzione eseguita a mezzo posta in data 20 maggio 2022, fissando nuova udienza di prima comparizione ed assegnando all'appellante termine perentorio ex art. 291 c.p.c. per la notifica al curatore fallimentare entro il 7 novembre 2022.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
4. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate dagli appellati e CP_1
Controparte_6
In relazione alla contestata tardività dell'impugnazione, la Corte osserva che il termine semestrale per la notificazione dell'impugnazione, decorrente dal 14 luglio 2020, data di pubblicazione della sentenza impugnata, scadeva il 14 febbraio 2021. Trattandosi di una domenica, ossia un giorno festivo che, ex lege, comporta di diritto la proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo (art. 155
c.p.c.), è stata tempestiva la notificazione avvenuta lunedì 15 febbraio 2021, mediante consegna delle copie dell'atto da notificare all'ufficio postale.
5. Ancora in via preliminare, e hanno eccepito la tardività CP_1 Controparte_6 dell'iscrizione a ruolo dell'appello, avvenuta il 23.2.2021 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni pagina 4 di 18 decorrenti dalla prima notifica, assumendo – ai fini di tale contestazione e diversamente da quanto dedotto per dimostrare la tardività dell'impugnazione – che la prima notifica era stata effettuata il
12.2.2021 e non il 15.2.2021. Hanno chiesto pertanto la declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt.347, 165 e 348 c.p.c..
Orbene, ai sensi dell'art.347 c.p.c., “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata”. Ai sensi dell'art.348 c.p.c., se l'appellante non si costituisce nei termini, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio”.
L'eccezione, pur formulata ex novo dagli appellati solo nelle note per l'udienza cartolare del
25.10.2022, non può ritenersi tardiva in quanto l'improcedibilità dell'appello può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice ai sensi della norma appena citata.
Essa è tuttavia infondata.
Come correttamente osservato da e “nel giudizio di appello con CP_1 Controparte_6 pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.,
l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello” (Cass. Sez. 6 -
3, ordinanza n.6963 del 11/03/2019; Cass.Civ.10864/2011).
Tale termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art.347 c.p.c., in relazione all'art.165
c.p.c., tuttavia decorre “dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass.Civ.Sez.3 n. 9329/2010; Cass.
Sez.
1 - n.4020 del 15/02/2017; Cass. Sez. 2 - , n.30038 del 30/10/2023). Inoltre, qualora, come nel caso di specie, “venga notificato un atto di appello e successivamente l'appellante, ritenendo che la notificazione sia affetta da nullità, provveda spontaneamente alla notificazione di un nuovo atto di appello, nel rispetto del termine di impugnazione, il giudice dell'impugnazione, ove l'appellante (pur avendone l'onere, sia nel caso di insussistenza della nullità del primo appello, sia - in ragione della efficacia "ex tunc" della rinnovazione - nel caso di nullità) non si sia costituito nei termini in relazione alla prima notificazione, non può dichiarare improcedibile l'appello per difetto di tempestiva pagina 5 di 18 costituzione del medesimo, ove l'improcedibilità dell'appello proposto con la prima notificazione non risulti dichiarata al momento della seconda notificazione, trovando viceversa applicazione l'art. 358 cod. proc. civ.” (Cass.Sez. 3, Sentenza n.14538 del 22/06/2009; Cass.Sez. 3, n.20313 del 19/09/2006).
In applicazione di tali principi, l'appello non può essere dichiarato improcedibile per difetto di tempestiva costituzione dell'appellante, posto che al momento della seconda notificazione avvenuta il
15.2.2021 (e rispetto alla quale la costituzione in giudizio dell'appellante in data 23.2.2021 è tempestiva, come risulta per tabulas e mai contestato dalle parti), la Corte di Appello non si era pronunciata sull'improcedibilità dell'appello proposto con la prima notificazione del 12.2.2021.
6. Analogamente è infondata l'eccezione di estinzione del presente processo, sollevata dall'appellata in ragione della nullità della notificazione del ricorso in riassunzione disposta Controparte_6 con ordinanza 10 maggio 2022.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte già nel provvedimento del 25.10.2022, infatti, “il termine per la riassunzione del giudizio interrotto è stato osservato mediante il deposito del ricorso della in data 19 novembre 2021 (Cass. Civ. n. 14854/2006)”. Pt_1
7. Quanto alla nullità della notificazione del ricorso in riassunzione al Controparte_3 disposta in data 10 maggio 2022, la Corte – nella medesima e condivisibile ordinanza del
[...]
25.10.2022 – ha evidenziato di aver assegnato il termine del 30 giugno 2022 per procedere alla rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza 25 ottobre 2022; ha dunque rilevato “che l'appellante in data 4 agosto 2022 ha depositato la prova della notificazione predetta;
che, tuttavia, l'atto notificato era mancante della pagina n° 2 dell'ordinanza 10 maggio 2022 (contenente la menzione del rinvio all'odierna udienza) e, comunque, carente di ogni vocatio in ius del CP_3 Controparte_3
[... per l'udienza del 25 ottobre 2022; che l'atto stesso era privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cpc); con la nota del 19 ottobre 2022
l'appellante – onde superare l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalle controparti – ha dichiarato di offrire “in comunicazione l'originale dell'atto notificato” a mezzo posta (sub doc. n° 12), evidenziando che in esso sarebbe presente il testo integrale dell'ordinanza 10 maggio 2022; secondo
l'appellante, “la mancanza della pagina [dell'ordinanza 10 maggio 2022] risulta solo per mero errore nella scansione dell'atto notificato e poi depositato in Pct”, come si desumerebbe dal fatto che entrambi gli atti (quello notificato a mezzo posta e quello depositato a pct) avrebbero lo stesso numero di pagine (62), come attestato dal difensore;
che tale circostanza non sembrava desumibile dal confronto dei due atti, dal quale invece emergeva che nel pdf depositato il 4 agosto 2022 era presente una pagina in bianco (la n° 44), mentre nel pdf depositato il 19 ottobre 2022 tale pagina era stata soppressa ed era stata aggiunta la pagina n° 2 dell'ordinanza 10 maggio 2022; in ogni modo, la copia pagina 6 di 18 digitale offerta in comunicazione il 19 ottobre 2022 era priva della attestazione di conformità (ex artt.
16-decies e 16-undecies del dl n° 179/2012) all'originale analogico spedito a mezzo posta”.
In ragione di tali considerazioni, la Corte ha dunque dichiarato la nullità della notificazione del ricorso per riassunzione eseguita a mezzo posta in data 20 maggio 2022, rinviando all'udienza del 28 febbraio
2023 ed assegnando all'appellante, ex art. 291 cpc, il termine perentorio per la notifica entro il 7 novembre 2022 (Cass. Su 14854/2006, successivamente seguita da altre pronunce).
In ottemperanza a tale ordine, l'appellante ha notificato il ricorso per la riassunzione del processo interrotto in data 3.11.2022. Contrariamente a quanto eccepito dagli appellati e CP_1
tale atto è valido in quanto conforme all'art.125 disp.attuaz.c.c., contenendo Controparte_6 anche l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art.166 c.p.c. (cfr. pag.30 ricorso notificato il
3.11.2022) e l'ordinanza della Corte di Appello con l'indicazione della data dell'udienza del 28.2.2023.
Da tali considerazioni discende il rigetto della predetta eccezione.
8.A. Ciò chiarito in via preliminare e di rito, con il primo motivo di appello ha RT impugnato il capo n. 1 della sentenza del Tribunale di OD n. 840/2020 per violazione degli artt.
112, 115, primo e secondo comma, e 116, primo comma, c.p.c., nella parte in cui ha rigettato la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto il verbale di assemblea dei soci della
[...]
del 13 ottobre 2015 a mezzo del quale si è autoridotto il Controparte_4 CP_1 compenso mensile fino ad allora percepito in qualità di socio amministratore, errando non solo nell'interpretazione dell'oggetto della domanda avanzata da parte attrice, bensì anche nella valutazione delle prove formulate dalla stessa. Il giudice di prime cure, pur ritenendo provato ai fini dell'azione pauliana il credito vantato da nei confronti di avrebbe erroneamente RT CP_1 ritenuto “superfluo l'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della revocatoria della sua delibera di modifica della retribuzione di non configurandosi contro la società una CP_1 ragione di credito suscettibile di tutela pauliana”, laddove (oggi Controparte_4
) non è stata chiamata in causa in quanto “debitrice” di Controparte_3
ma quale soggetto terzo che ha consentito con scienza e coscienza al debitore RT
(allora socio amministratore della Società ) l'atto CP_1 Controparte_4 dispositivo di riduzione del compenso, di cui è stata domandata la revocazione.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità e improcedibilità di tale azione revocatoria in quanto afferente ad una delibera assembleare societaria e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti normativi previsti dall'art.2901 c.c..
8B. Con il secondo motivo di appello ha impugnato il capo 4) della sentenza, per RT violazione del primo comma dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la pagina 7 di 18 domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la cessione delle quote societarie, pari al
45% del capitale sociale, stipulata il 2 marzo 2016 tra il dante causa e l'acquirente CP_1
con atto notarile a firma del dott. errando nel giudizio di Controparte_6 Persona_2 valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo non accertata la “partecipatio fraudis”, in spregio ai comprovati elementi dedotti dalla sig.ra ed al dettato normativo. In particolare, ad avviso Pt_1 dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che la prova, nella specie ammessa anche per presunzioni, era desumibile da tre elementi indiziari allegati e documentati fin dall'atto di citazione, ossia che la società fosse stata costituita solo otto giorni prima della Controparte_6 cessione e quindi, che con altissima probabilità, proprio per procedere, sebbene solo formalmente, a tale acquisto (cfr.all.15); che da quel momento fosse rimasta inattiva;
che la società acquirente fosse partecipata interamente dalla , avente quale oggetto sociale quello tipico Parte_3 delle imprese fiduciarie.
Gli appellati hanno eccepito che l'atto dispositivo non era lesivo delle ragioni creditorie, ma rappresentava una doverosa tutela patrimoniale, al fine di consentire ad di monetizzare CP_1 quel cespite a condizioni eque, preservando nei limiti del possibile la sua già precaria situazione economica.
8.C. Con il terzo motivo, ha impugnato il capo 5) nella parte in cui l'ha condannata al RT pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, peraltro distraendole in favore dei rispettivi difensori delle parti, nonostante lo stesso Giudice di prime cure avesse ritenuto raggiunta la prova di due dei tre presupposti ex lege previsti dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia il credito e
l'eventus damni o scientia damni. Nella prospettazione dell'appellante, tale conclusione avrebbe perlomeno meritato la compensazione delle spese. Aggiungeva che l'autorizzazione alla distrazione delle spese aveva permesso ai due debitori, e di oberare CP_1 Controparte_4
l'attrice di un pagamento, nonostante la stessa fosse titolare di un credito assai più cospicuo nei loro confronti, che in mancanza di distrazione sarebbe di certo stato compensato.
Sul punto, gli appellati, oltre a richiamare il generale criterio della soccombenza, hanno stigmatizzato la pluralità di iniziative giudiziarie instaurate da sottolineando la sussistenza dei RT presupposti per la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
9. In ordine al primo motivo di appello, la Corte, pur condividendo la prospettazione dell'appellante, secondo cui (già risulta chiamata in causa non Controparte_3 Controparte_4 in quanto “debitrice” ma quale soggetto terzo unitamente al quale debitore di CP_1 RT
avrebbe agito in frode alla creditrice, ritiene necessario esaminare preliminarmente, per il suo
[...] carattere assorbente e a prescindere da ogni approfondimento sull'ammissibilità della tutela pauliana in pagina 8 di 18 relazione ad un atto societario, la questione della procedibilità di tale azione a seguito della declaratoria di apertura del fallimento della società convenuta con sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 22.04.2021 e, dunque, successivamente alla proposizione dell'appello per cui è causa.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12576/2020, in conformità all'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, hanno confermato la natura costitutiva dell'azione revocatoria e ribadito il principio, desumibile dalla lettura degli artt. 42, 44,45,51 3 52
l.fall., della cristallizzazione dell'asse fallimentare (il patrimonio, e dunque l'attivo) alla data del fallimento.
Tuttavia, nello sforzo di individuare un equo contemperamento degli interessi in gioco tra il suindicato principio di cristallizzazione dell'attivo, posto a salvaguardia degli interessi dei creditori del fallito acquirente (convenuto in revocatoria) e le esigenze di tutela dei creditori dell'alienante, hanno evidenziato che «il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l'atto di alienazione, vale a dire dopo l'atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l'azione revocatoria sia esercitata, impedisce solo l'esercizio dell'azione costitutiva, non anche invece
l'esercizio di quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Il fallimento del terzo acquirente, prevenuto all'azione costitutiva, rende
l'azione suddetta inammissibile perché non è consentito incidere sul patrimonio del menzionato fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante: e quindi perché non è dato di sottrarre quel bene all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento”. Esso “impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l'azione esecutiva, non di insinuarsi al passivo di quel fallimento per il corrispondente controvalore”, secondo le regole della concorsualità, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.
Tali principi trovano applicazione anche qualora il fallimento venga dichiarato nelle more del giudizio di revocatoria ordinaria, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio di appello.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, nella citata sentenza n.12576/2020 hanno evidenziato che in tal caso l'azione revocatoria ordinaria diviene improcedibile, posto che
“l'obbligazione restitutoria si converte sempre, sia che l'azione revocatoria sia iniziata nei confronti di un fallimento sia che la stessa sia promossa contro l'accipiens in bonis, successivamente fallito nel corso del giudizio, nel debito corrispondente al valore del bene alla data dell'atto revocato”. Ed invero, “in mancanza di restituzione del bene nella sua materialità, bene che non può più essere distratto dall'attivo fallimentare dell'accipiens, resta assoggettata al concorso la pretesa restitutoria, il cui antecedente logico-giuridico è costituito dalla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della pagina 9 di 18 revocatoria;
l'insinuazione ha così per oggetto il controvalore che il creditore dell'alienante deve azionare, cioè chiedere sia ammesso, in sede di verifica dei crediti anche se il fallimento sia stato dichiarato nel corso del giudizio di revocatoria esperita in via ordinaria”.
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato improcedibile l'azione revocatoria ordinaria per essere intervenuto il fallimento del terzo acquirente nelle more del procedimento, affermando che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva” (Cass. Sez. 1 - , n.29369 del 13/11/2024 (Rv. 673188 - 01).
Dall'applicazione dei predetti principi alla fattispecie in esame discende l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto la delibera dell'assemblea dei soci del 13.10.2015, in ragione della declaratoria di fallimento di (già nelle Controparte_3 Controparte_4 more del presente giudizio con sentenza del Tribunale di Milano del 22.4.2021, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
Resta salva la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento di che, Controparte_3 peraltro, nella fattispecie in esame l'appellante – a prescindere da ogni delibazione della pregiudiziale costitutiva da parte del giudice delegato – ha il diritto di esercitare, detratto l'importo di €.13.217,69 assegnatole nella procedura esecutiva radicata dinanzi al Tribunale di Milano, rubricata al n. 1153/2017
R.G.E., già in forza dell'impegno assunto dalla predetta società, sin dal 7.10.2026, di corrispondere direttamente alla creditrice le somme dovute e debende al sig. a titolo di compenso di CP_1 amministratore.
Come allegato e documentato dalla stessa appellante, risulta infatti per tabulas che - nella procedura esecutiva rubricata al n. 1097/2016 R.G.E. azionata per la somma di € 68.862,95, oltre interessi e compensi legali, avente fonte nell'ordinanza del Tribunale di OD n. 9345 del 16 novembre 2015,
(doc.2 fasc. nonché dell'atto di precetto del 16.11.2016 e successivo atto di pignoramento Pt_1 presso terzi (doc.8 fasc. - il Giudice dell'Esecuzione, con verbale del 16.09.2016, aveva Pt_1 assegnato in pagamento al creditore procedente , “salvo esazione, con esigibilità alle RT singole scadenze, la quota di ½ di tutta la retribuzione per stipendio o salario e voci accessorie dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato , in relazione al Controparte_4 CP_1
pagina 10 di 18 rapporto di lavoro subordinato attualmente in corso o, nell'eventualità che esso dovesse cessare, la quota di ½ del trattamento di fine rapporto, nonché di ogni altra somma che debba essere corrisposta in occasione ad a causa di detta cessazione;
il tutto calcolato al netto delle sole ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Tale pagamento è dovuto, a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di notificazione del pignoramento (30/03/2016), in avanti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 67.190,08, ivi comprese le spese per la redazione del precetto e per la presente procedura, che vengono riconosciute in €.0,00 per esborsi ed € 4.025,00 per compensi (già comprensivi del 15% per spese generali) importo da maggiorarsi di: a) spese di registrazione della presente ordinanza;
b) interessi al tasso legale via via vigente maturati dalle singole scadenze e maturandi, a scalare, fino al saldo effettivo, sulla somma capitale di €.63.165,09 ” (all.9)
La società , dopo aver dichiarato in data 19.4.2016 di corrispondere Controparte_4 all'amministratore il compenso mensile di euro 800,00, con successiva pec del CP_1
7.10.2016, aveva comunicato la sua disponibilità ad accantonare le somme dovute e debende al sig.
a titolo di compenso di amministratore, nel momento in cui sarebbero maturate, CP_1 assumendo che al medesimo non era stato ancora liquidato alcun corrispettivo attesa l'impossibilità dello stesso ad attendere ai propri compiti di amministratore" (all.11) per riferiti problemi di salute.
Dunque, la stessa società, citata in giudizio quale soggetto terzo dell'atto dispositivo e fallita nelle more del giudizio, era già debitrice di quando era in bonis sia pure limitatamente alle RT somme dovute e debende ad e al periodo di durata della sua carica di amministratore, CP_1 cessata dal 28 aprile 2017 (doc.5 fasc. . CP_4
10. Con riferimento al secondo motivo di appello, concernente la cessione di quote sociali stipulata il
2.3.2016 tra e giova premettere, a livello teorico e sistematico, CP_1 Controparte_6 che secondo l'art.2901 c.c. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione a titolo oneroso del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purchè il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e a condizione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (ultimo comma).
L'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita pagina 11 di 18 vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia promossa, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva (Cass. Sez. 2, n.13972 del 14/06/2007; Cass. Sez. 1, n.11491 del 23/05/2014).
10.A.Come correttamente affermato dal giudice di prime cure e contrariamente a quanto eccepito anche in sede di appello da e da deve ritenersi provato ai fini CP_1 Controparte_6 dell'azione pauliana il primo presupposto normativo, ossia la sussistenza del credito di RT nei confronti dell'ex coniuge, avente titolo nell'ordinanza del Tribunale di OD n.9345 del
[...]
16.11.2015 (doc.1 fasc. , confermata con la sentenza n.1431 dell'8.6.2016 dal Tribunale di Pt_1
OD (doc.2 fasc. e con la sentenza n.49 del 14.9.2018 dalla Corte di Appello di Bologna Pt_1
(doc.11 fasc. . CP_4
In senso contrario non vale eccepire che il Tribunale di OD nella sentenza 1431/2016 dell'8.6.2016 pronunciata nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.2133/2012 ha revocato l'ordinanza del 16.11.2015 con la quale il Giudice istruttore aveva stabilito un contributo al mantenimento dell'ex moglie a carico di di importo pari ad euro 800,00, rivalutabili CP_1 secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'agosto 2009. Tale revoca – come chiaramente indicato nella motivazione della sentenza - è infatti intervenuta “stante il novellato assetto dei rapporti patrimoniali” con effetto ex nunc “salva la sua efficacia per il periodo indicato nel dispositivo dell'ordinanza stessa e fino alla pubblicazione della presente sentenza” (doc.2 fasc. . Pt_1
Anche nel giudizio di secondo grado, concluso con la sentenza n.49/2018, ha trovato conferma tale statuizione concernente l'obbligo di mantenimento dell'ex moglie, che dunque non può in alcun modo considerarsi caducato ex tunc o dirsi inesistente, trattandosi al contrario di un credito certo, liquido, determinato ed esigibile.
10.B. Analogamente, come correttamente affermato dal giudice di prime cure e diversamente da quanto eccepito dagli appellati, risultano provati l'eventus damni e la scientia damni.
L'evento dannoso viene inteso in maniera piuttosto estensiva dalla giurisprudenza, in armonia con la finalità cautelare e conservativa del diritto di credito propria dell'azione revocatoria, poiché non è richiesto che per l'esperibilità dell'azione sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o difficoltosa la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 29.3.1999 n.2971; Cass. 06/03/2018 n.5269).
In particolare, tale danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze pagina 12 di 18 nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 16221/2019; n. 19207/2018; n. 11902/2015; n.
1892/2012; n. 7767/2007; n. 16986/2006).
In proposito, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass.,
15265/2006).
In particolare, è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri beni immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente da garantire i creditori.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe su coloro che eccepiscano, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. 23907/2019; Cass. 1902/2015; Cass. 7767/2007).
Dunque, aveva l'onere di provare che il residuo valore del suo patrimonio fosse CP_1 sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori, e segnatamente dell'ex coniuge.
Quanto alla cd. scientia damni, costante giurisprudenza interpreta tale concetto nel senso di ritenere necessaria e sufficiente in capo al debitore la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi; tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori. Alla conoscenza di arrecare pregiudizio va altresì equiparata la agevole conoscibilità sia in capo al debitore sia, nel caso di atti a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica.
Orbene, nel caso di specie, la cessione delle quote societarie è successiva alla notifica del primo precetto, avvenuta il 26.1.2016 e comunque al sorgere del credito in forza dell'ordinanza n.9345 del
16.11.2015.
La vendita da parte del debitore dell'unico cespite di cui poteva disporre ha senz'altro arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice che agisce in revocatoria, benché contestualmente l'appellato abbia inteso limitare il suo indebitamento.
Né ha assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare che il residuo valore del suo CP_1 patrimonio fosse sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori e segnatamente dell'ex coniuge. pagina 13 di 18 La conoscenza in capo ad della natura pregiudizievole dell'atto è agevolmente ricavabile CP_1 dalla narrativa della comparsa di risposta sia in primo grado sia in appello, ove lo stesso ha ammesso di aver depauperato uno actu il suo patrimonio con la cessione dell'unico cespite di cui era titolare. Anche negli atti difensivi depositati dall'appellato nel giudizio di appello si legge “il Signor è stato CP_4 costretto a cederla a terzi ottenendo in cambio le somme necessarie per il suo sostentamento e per estinguere almeno in parte i debiti accumulati” (…) “di qui la scelta di cedere a terzi l'unico cespite di cui poteva disporre e cercare di limitare l'indebitamento, non con la signora ma con altri Pt_1 soggetti creditori” (...) “proprio per far fronte alle problematiche di salute ed alle difficoltà correlate alle plurime infondate aggressioni del suo patrimonio il Signor è stato costretto a cederla a terzi CP_4 ottenendo in cambio le somme appena necessarie per il suo sostentamento e per estinguere almeno in parte i debiti accumulati. La quota è stata ceduta anche perché il Signor non era in grado di far CP_4 fronte con il proprio patrimonio personale alle garanzie che le Banche chiedevano per mantenere le linee di credito accordate alla , rendendo evidente – con tali Controparte_4 dichiarazioni – sia la sussistenza dell'evento dannoso sia della scientia damni.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “in tal modo, quindi, ha CP_1 sicuramente cagionato una reale e sensibile contrazione della garanzia generica del patrimonio, acuendo il pericolo, in parte già inveratosi, dell'incapienza dei propri beni e di infruttuosità di un'azione esecutiva nella consapevolezza di ledere le denegate ragioni dell'ex coniuge”.
10.C. Passando quindi all'elemento soggettivo in capo al terzo, che è diverso a seconda che l'atto sia a titolo oneroso ovvero gratuito, va ricordato che, nell'ipotesi di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere del credito, qual è quello in esame, l'art.2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando il debitore e il terzo erano consapevoli del pregiudizio che avrebbe cagionato al creditore.
La sentenza impugnato ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo.
L'appellante ha censurato tale decisione, ritenendola erronea laddove il giudice di prime cure ha identificato tale presupposto nella “dolosa preordinazione di alla lesione della Controparte_6 garanzia patrimoniale generica di , requisito richiesto solo nel caso di atti a titolo CP_1 oneroso anteriori al sorgere del credito e non nella fattispecie oggetto di causa, ove era sufficiente la prova anche presuntiva della scientia fraudis.
Premesso che nella sentenza impugnata mai si legge “dolosa preordinazione”, ma “dolosa partecipazione” al rigo 13 di pag.8 e che anche il giudice di prime cure ha ben delineato il perimetro interpretativo della “partecipatio fraudis” del terzo nelle ipotesi di atti a titolo oneroso posteriori al sorgere del credito, la Corte ribadisce – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante pagina 14 di 18 sottrazione della garanzia patrimoniale, non esige una volontà concertata col debitore, essendo sufficiente la mera scientia fraudis, rappresentata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assumano rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. Sez. 3 - , n.28423 del 15/10/2021).
La scientia fraudis dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino la generica conoscenza del pregiudizio dell'atto posto in essere dal debitore
(Cass. n. 22591 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, va preliminarmente dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il documento 7 – peraltro prodotto da non in allegato all'atto di citazione in appello del RT
23.2.2021 ma in data 1.9.2021 - contenente la visura camerale di del Controparte_6
07.04.2021, da cui risulta che dal 30.4.2020 è proprietario, in ragione del 49,5%, delle CP_1 quote sociali di Controparte_6
Ed invero, il dato ivi contenuto era conoscibile fin dal 4.5.2020, come può desumersi dalla lettura della visura e, dunque, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. del 14.7.2020 e della scadenza del termine finale per depositare le note conclusive (30.6.2020) nel giudizio di primo grado, quando l'appellante ben avrebbe potuto domandare la rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire la predetta produzione documentale.
Gli elementi tempestivamente dedotti da in primo grado (e ribaditi dall'appellante nel RT presente giudizio), come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art.2729 c.c. idonee a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad non già perché ai fini della presente Controparte_6 azione pauliana sia richiesta la prova di una collusione tra debitore e terzo o della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito di o ancora dell'intenzione fraudolenta del debitore, RT ma in quanto essi sono insufficienti e non depongono univocamente per l'esistenza di una scientia fraudis in capo all'acquirente.
pagina 15 di 18 E' pur vero che la società era stata costituita solo otto giorni prima della Controparte_6 cessione, era partecipata unicamente da una società fiduciaria ( ed era Parte_3 inattiva (cfr.doc.15 e doc.16 fasc. e che tali elementi possono far presumere che essa sia stata Pt_1 costituita solo al fine di rendersi cessionaria di tali quote.
Tuttavia, è altresì documentato che l'acquirente aveva corrisposto il prezzo di Controparte_6 vendita di euro 100.000,00 a favore di (doc.
8-9 fasc. e la CP_1 Controparte_6 congruità di tale corrispettivo non è stata mai contestata, neppure in sede di appello, anche tenuto conto che si trattava di una quota societaria di minoranza. Inoltre, l'oggetto sociale di Parte_3
socia unica di come desumibile dalla lettura della visura camerale, era
[...] Controparte_6 proprio quello di “acquistare assets ritenuti strategicamente interessanti e redditizi” (doc.9), versando l'adeguato corrispettivo.
A fronte di tali elementi indiziari non univoci, sulla quale gravava il relativo onere, Controparte_7 non ha allegato né provato la sussistenza di ulteriori circostanze soggettive (ad esempio, una qualche relazione di parentela tra ed il socio unico della cessionaria o l'identità/collegamento tra CP_1 alienante e socio/ rappresentante legale della società acquirente) o oggettive (ad esempio, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene o la natura anomala e abnorme dell'operazione contrattuale e commercia) idonee a provare, unitamente alle presunzioni già documentate, la consapevolezza – all'epoca della cessione - del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dell'acquirente, tanto più che il fallimento di (poi Controparte_4 Controparte_3
è sopravvenuto in data 22.4.2021 e dunque a distanza di cinque anni dalla predetta cessione.
[...]
In senso contrario, irrilevante è la circostanza che non abbia indicato nel presente CP_1 giudizio (né tantomeno nel procedimento di divorzio) la destinazione di tale somma, risultando per tabulas che lo stesso ha ricevuto l'importo di euro 100.000,00 quale corrispettivo della vendita e che esso è entrato a far parte della garanzia patrimoniale generica del debitore, aggredibile in sede esecutiva dalla creditrice appellante.
Non avendo quest'ultima assolto all'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art.2901 c.c. e dell'art.2729 c.c. di provare che sia stato genericamente consapevole del fatto Controparte_6 che, attraverso la cessione delle quote societarie, il debitore diminuiva la propria garanzia CP_1 patrimoniale, mettendo in pericolo il soddisfacimento dei creditori complessivamente considerati, la
Corte ritiene infondato il secondo motivo di appello.
11. Di conseguenza, va respinto anche il terzo motivo di appello di relativo alla RT condanna alle spese processuali del primo grado, correttamente ripartite dal giudice di prime cure secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., a nulla rilevando che è stata raggiunta pagina 16 di 18 la prova di due dei tre presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, posto che la domanda attorea è stata comunque integralmente rigettata.
Sussistevano altresì anche in primo grado i presupposti per la pronuncia ex art.93 c.p.c., posto che l'avv.Anna Paola Fontana e l'avv.Fabio Greco hanno proposto rituale istanza di distrazione delle spese, dichiarando rispettivamente di non avere riscosso e di aver anticipato.
In proposito, giova ricordare che la richiesta di distrazione è proposta dal difensore in via eventuale, proprio in quanto subordinata alla condanna alle spese della parte avversaria a quella rappresentata dall'avvocato richiedente. Essa non introduce nel giudizio nei confronti della parte avversaria una domanda nuova ed autonoma, dalla quale derivi la formulazione di un capo della decisione in senso tecnico, in quanto tale istanza non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass.10/9062; Cass. S.U. 10/16037).
In applicazione di tali principi, la legittimazione ad impugnare la pronuncia ex art.93 c.p.c. spetta al difensore distrattario o alla parte vittoriosa.
Il primo assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale.
La parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore, è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (Cass.
Sez. 3 - , n.13516 del 30/05/2017).
se certamente ben può proporre appello avverso il capo della sentenza concernente la RT condanna alle spese processuali, alla quale è seguita la pronuncia di distrazione, è priva di legittimazione ad impugnare tale ultima statuizione, che invero la stessa, in sede di gravame, non ha neppure contestato nell'an e nel quantum, dolendosi solo di aver perso l'opportunità di compensare le reciproche ragioni creditorie e debitorie verso CP_1
12. Le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, soccombente, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020).
In favore dell'avv.Anna Paola Fontana e dell'avv.Fabio Greco vanno distratti i compensi e le spese del secondo grado di giudizio, che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di aver anticipato. pagina 17 di 18 Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da RT contro la sentenza n. 840/2020 del Tribunale di OD.
[...]
Condanna l'appellante a rifondere ad e ad le spese di lite del CP_1 Controparte_6 presente grado, che liquida per ciascuno in € 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Distrae in favore dell'Avv.Fabio Greco e dell'avv.Anna Paola Fontana i compensi e le spese che i procuratori dichiarano rispettivamente di non aver riscosso e di avere anticipato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 24 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Carmela Italiano Il Presidente
dott.ssa Manuela Velotti
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