Articolo 8 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1994
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Versione
1 gennaio 2013
Art. 8. 1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validita' del registro di cui al comma 1 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante e' iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e' annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.
(( 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. )) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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