TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 194/2020
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 194 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Felice Marra e con Parte_1 C.F._1
l'abogado Gaetano Telegrafo
-parte attrice-
e
(C.F. Controparte_1
), in giudizio con l'avv. MODDE LOREDANA P.IVA_1
-parte convenuta-
OGGETTO: Comunione e impugnazione di delibera assembleare. Parte_2
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del
18/6/2025 (v. verbale dell'udienza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“
1. Dichiarare nulla la delibera assembleare del'8.8.2019 avendo la stessa preso la decisione
1 in violazione della previsione normativa ex art. 71 disp. att. c.c. e 1129, comma 12, c.c. e quindi contra legem;
2. Condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale del presente giudizio, oltre oneri come per legge”:
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: di essere comproprietaria di una unità immobiliare facente parte nella Multiproprietà Il
sito in Olbia, località (appartamento 0019, periodi 14 e 15, settimane 35 e CP_1 CP_1
36); di essere stata convocata all'assemblea condominiale del 8/8/2019 con raccomandata ricevuta il
22/6/2019, recante l'ordine del giorno e la richiesta di pagamento della quota di spettanza risultante dal rendiconto 2019/2020; che, per il tramite del proprio legale, aveva chiesto all'amministratore chiarimenti circa l'attività di recupero svolta dal condominio nei confronti dei morosi, le somme recuperate e la contabilizzazione delle stesse, l'esistenza di un c/c specifico e il relativo istituto bancario, gli estratti conto bancari ed altro;
che la predetta richiesta non aveva avuto risposta;
che con pec del 28/6/2019, dando atto di aver provveduto al versamento della quota di relativa spettanza aveva formulato richiesta della documentazione contabile e legale condominiale;
che tale richiesta rimaneva inevasa;
che con raccomandata PEC del 3/9/2019 aveva reiterato le richieste sopra indicate e
[...]
quale amministratrice della Multiproprietà, l'aveva invitata a recarsi nel suo Persona_1 ufficio per prendere visione della documentazione richiesta;
che in data 1/10/2019 le era stato comunicato il verbale dell'assemblea del 8/8/2019 nel quale, tra l'altro, al punto 3 si dava atto della nomina di quale amministratore della Persona_1
; CP_3 che l'incontro di mediazione proposto non dava alcun esito;
che la delibera assembleare del 8/8/2019 era nulla per violazione dei requisiti di cui all'art. 71 disp. att. c.c. e 1129, comma 12, c.c..
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e a sua volta formulando le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
2. nel merito respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto, e non provata.
3. Vittoria di spese diritti ed onorari”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 18/7/2024 in cui il Giudice, dato atto della non accettazione da parte attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., ha ritenuto la causa matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. ed ha fissato per la discussione orale l'udienza del 18/6/2025.
2 A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale redatta a verbale.
***
Le domande formulate da sono manifestamente infondate. Parte_1
A più riprese, e con orientamento costante, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato con precisione quali sono i motivi di inesistenza, di nullità e di annullamento della delibera condominiale.
Il fondamento della distinzione tra deliberazioni nulle e annullabili è rinvenibile, in particolare, nella sentenza n. 4806/2005 resa a Sezioni Unite in data 7.3.2005 dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto”; viceversa, sono annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in
Assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
In altre altrettanto chiare parole, la delibera assembleare condominiale è “inesistente” nel caso in cui difetti degli elementi essenziali, tanto che non sia possibile identificarla e qualificarla come atto giuridico.
È “nulla” la delibera contraria alla legge, con oggetto impossibile o illecito, cioè contrario alla legge o all'ordine pubblico, quella con oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, nonché la delibera che incide sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.
È “annullabile”, invece, la delibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza del quorum costitutivo o deliberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
Come è noto, solo questa ultima figura di vizio, ovvero l'annullabilità, è prevista dal legislatore all'articolo 1137 c.c., a mente del quale: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità Parte_2 giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
3 Ciò premesso, rileva il tribunale la estrema genericità e scarsa comprensibilità dell'atto di citazione di dalla quale non è dato comprendere il concreto profilo di nullità che Parte_1 inficerebbe la nomina (recte: la conferma) di quale amministratore della Persona_1
Multiproprietà . CP_1
Non si comprende, invero, se la dedotta nullità sia – secondo l'assunto di parte attrice – collegata alla mancanza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 71 bis disp. att. c.c., dei quali, tuttavia, la parte attrice non offre alcuna deduzione né alcuno spunto istruttorio;
o se la dedotta nullità sia riconducibile alla mancata indicazione da parte dell'amministratore confermato dei propri dati anagrafici ai sensi dell'art. 1129, comma 12, c.c., nel qual caso, come espressamente indicato dal medesimo articolo, trattasi di mera irregolarità e non anche di causa di nullità della delibera impugnata.
Del tutto irrilevanti e pacificamente improduttive di nullità della delibera impugnata le asserite mancate risposta da parte dell'amministratore alle istanze del 23/6/2019 e del 28/6/2019, in quanto, in primis, non sussiste alcun obbligo normativamente previsto per l'amministratore di inviare ai singoli condomini la documentazione contabile del condominio ma dovendosi limitare a mettere a disposizione del richiedente la documentazione per la compulsazione. In tale ottica è la stessa parte attrice ad affermare nel proprio laconico atto introduttivo del giudizio che in data 1/10/2019
l'amministratrice aveva invitato la richiedente a recarsi presso il suo ufficio per visionare la Pt_1 documentazione richiesta
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “Indeterminabile – complessità bassa”, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale).
Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 si ritiene di dover operare l'aumento di un terzo delle dette spese legali, data la manifesta infondatezza dell'azione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da nei Parte_1 confronti della , così Controparte_2 provvede:
1) RIGETTA le domande;
2) CONDANNA al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 5.065,97 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 18/6/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 194/2020
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 194 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Felice Marra e con Parte_1 C.F._1
l'abogado Gaetano Telegrafo
-parte attrice-
e
(C.F. Controparte_1
), in giudizio con l'avv. MODDE LOREDANA P.IVA_1
-parte convenuta-
OGGETTO: Comunione e impugnazione di delibera assembleare. Parte_2
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del
18/6/2025 (v. verbale dell'udienza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“
1. Dichiarare nulla la delibera assembleare del'8.8.2019 avendo la stessa preso la decisione
1 in violazione della previsione normativa ex art. 71 disp. att. c.c. e 1129, comma 12, c.c. e quindi contra legem;
2. Condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale del presente giudizio, oltre oneri come per legge”:
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: di essere comproprietaria di una unità immobiliare facente parte nella Multiproprietà Il
sito in Olbia, località (appartamento 0019, periodi 14 e 15, settimane 35 e CP_1 CP_1
36); di essere stata convocata all'assemblea condominiale del 8/8/2019 con raccomandata ricevuta il
22/6/2019, recante l'ordine del giorno e la richiesta di pagamento della quota di spettanza risultante dal rendiconto 2019/2020; che, per il tramite del proprio legale, aveva chiesto all'amministratore chiarimenti circa l'attività di recupero svolta dal condominio nei confronti dei morosi, le somme recuperate e la contabilizzazione delle stesse, l'esistenza di un c/c specifico e il relativo istituto bancario, gli estratti conto bancari ed altro;
che la predetta richiesta non aveva avuto risposta;
che con pec del 28/6/2019, dando atto di aver provveduto al versamento della quota di relativa spettanza aveva formulato richiesta della documentazione contabile e legale condominiale;
che tale richiesta rimaneva inevasa;
che con raccomandata PEC del 3/9/2019 aveva reiterato le richieste sopra indicate e
[...]
quale amministratrice della Multiproprietà, l'aveva invitata a recarsi nel suo Persona_1 ufficio per prendere visione della documentazione richiesta;
che in data 1/10/2019 le era stato comunicato il verbale dell'assemblea del 8/8/2019 nel quale, tra l'altro, al punto 3 si dava atto della nomina di quale amministratore della Persona_1
; CP_3 che l'incontro di mediazione proposto non dava alcun esito;
che la delibera assembleare del 8/8/2019 era nulla per violazione dei requisiti di cui all'art. 71 disp. att. c.c. e 1129, comma 12, c.c..
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e a sua volta formulando le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
2. nel merito respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto, e non provata.
3. Vittoria di spese diritti ed onorari”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 18/7/2024 in cui il Giudice, dato atto della non accettazione da parte attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., ha ritenuto la causa matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. ed ha fissato per la discussione orale l'udienza del 18/6/2025.
2 A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale redatta a verbale.
***
Le domande formulate da sono manifestamente infondate. Parte_1
A più riprese, e con orientamento costante, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato con precisione quali sono i motivi di inesistenza, di nullità e di annullamento della delibera condominiale.
Il fondamento della distinzione tra deliberazioni nulle e annullabili è rinvenibile, in particolare, nella sentenza n. 4806/2005 resa a Sezioni Unite in data 7.3.2005 dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto”; viceversa, sono annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in
Assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
In altre altrettanto chiare parole, la delibera assembleare condominiale è “inesistente” nel caso in cui difetti degli elementi essenziali, tanto che non sia possibile identificarla e qualificarla come atto giuridico.
È “nulla” la delibera contraria alla legge, con oggetto impossibile o illecito, cioè contrario alla legge o all'ordine pubblico, quella con oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, nonché la delibera che incide sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.
È “annullabile”, invece, la delibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza del quorum costitutivo o deliberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
Come è noto, solo questa ultima figura di vizio, ovvero l'annullabilità, è prevista dal legislatore all'articolo 1137 c.c., a mente del quale: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità Parte_2 giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
3 Ciò premesso, rileva il tribunale la estrema genericità e scarsa comprensibilità dell'atto di citazione di dalla quale non è dato comprendere il concreto profilo di nullità che Parte_1 inficerebbe la nomina (recte: la conferma) di quale amministratore della Persona_1
Multiproprietà . CP_1
Non si comprende, invero, se la dedotta nullità sia – secondo l'assunto di parte attrice – collegata alla mancanza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 71 bis disp. att. c.c., dei quali, tuttavia, la parte attrice non offre alcuna deduzione né alcuno spunto istruttorio;
o se la dedotta nullità sia riconducibile alla mancata indicazione da parte dell'amministratore confermato dei propri dati anagrafici ai sensi dell'art. 1129, comma 12, c.c., nel qual caso, come espressamente indicato dal medesimo articolo, trattasi di mera irregolarità e non anche di causa di nullità della delibera impugnata.
Del tutto irrilevanti e pacificamente improduttive di nullità della delibera impugnata le asserite mancate risposta da parte dell'amministratore alle istanze del 23/6/2019 e del 28/6/2019, in quanto, in primis, non sussiste alcun obbligo normativamente previsto per l'amministratore di inviare ai singoli condomini la documentazione contabile del condominio ma dovendosi limitare a mettere a disposizione del richiedente la documentazione per la compulsazione. In tale ottica è la stessa parte attrice ad affermare nel proprio laconico atto introduttivo del giudizio che in data 1/10/2019
l'amministratrice aveva invitato la richiedente a recarsi presso il suo ufficio per visionare la Pt_1 documentazione richiesta
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “Indeterminabile – complessità bassa”, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale).
Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 si ritiene di dover operare l'aumento di un terzo delle dette spese legali, data la manifesta infondatezza dell'azione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da nei Parte_1 confronti della , così Controparte_2 provvede:
1) RIGETTA le domande;
2) CONDANNA al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 5.065,97 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 18/6/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
4