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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4381/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Enrico Francesca, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Stato - Napoli) Controparte_1 parte appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza di discussione del 3/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza nr.
329/2022 del Giudice di Pace di con riferimento alla compensazione delle spese di lite. CP_1
Nel proporre il gravame riproponeva anche il motivo di opposizione relativo alla mancata prova di taratura e funzionamento dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità, motivo non esaminato dal giudice di prime cure. Non riproponeva anche gli altri motivi di opposizione. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, come in atti motivato, e proponendo impugnazione incidentale per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, con rigetto dell'opposizione.
2. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale di accertamento della violazione al
Codice della Strada gli agenti accertatori – pubblici ufficiali – hanno attestato che la postazione di
p. 1/4 controllo era segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa. L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente,
e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 23566/2017). Ed ancora, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 24166/2023).
Tale principio è stato affermato ancor più di recente dalla corte di legittimità, che ha anche ribadito che il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante (Cassazione, sez. II, sent. nr. 30129/2024), di modo che solo “in mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 1661/2019).
Sul punto, peraltro, è recentissimo secondo cui nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. È, dunque, sufficiente per la regolare
p. 2/4 rilevazione della velocità che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili (Cassazione, Sez. II, sent. nr.
2857/2025).
3. Riguardo l'omologazione, la Cassazione, sempre nella pronuncia nr. 2857/2025, ha affermato che è sufficiente la verifica della sussistenza delle certificazioni comprovanti la corretta taratura dell'apparecchio, oltre che il suo regolare funzionamento. Nel caso di specie, parte appellata ha fornito prova della taratura dell'autovelox producendo in giudizio il relativo certificato, emesso in data 28/10/2019 da un centro autorizzato (cfr. documento in allegato alla produzione difensiva di primo grado). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato (nr. 2956D) – che è stato sottoposto a verifica di taratura in data 17/10/2019, dunque, neppure un anno prima della violazione commessa dalla parte appellante il 7/8/2020 – coincide con quello indicato nel verbale di accertamento. In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro, meno di un anno prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte appellante. Sul punto, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). In atti è stata depositato anche il certificato del 24/10/2019 di verifica di funzionalità dell'apparecchiatura matr. 2956D (nel fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellante).
4. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello incidentale ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente.
5. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo a in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1100, valori medi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
p. 3/4 - rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in €.670 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori, se dovuti;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co 1 quater Dlgs.
115/2002.
Benevento, 3 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4381/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Enrico Francesca, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Stato - Napoli) Controparte_1 parte appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza di discussione del 3/6/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza nr.
329/2022 del Giudice di Pace di con riferimento alla compensazione delle spese di lite. CP_1
Nel proporre il gravame riproponeva anche il motivo di opposizione relativo alla mancata prova di taratura e funzionamento dell'apparecchiatura per la rilevazione della velocità, motivo non esaminato dal giudice di prime cure. Non riproponeva anche gli altri motivi di opposizione. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, come in atti motivato, e proponendo impugnazione incidentale per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, con rigetto dell'opposizione.
2. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale di accertamento della violazione al
Codice della Strada gli agenti accertatori – pubblici ufficiali – hanno attestato che la postazione di
p. 1/4 controllo era segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa. L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente,
e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 23566/2017). Ed ancora, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 24166/2023).
Tale principio è stato affermato ancor più di recente dalla corte di legittimità, che ha anche ribadito che il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante (Cassazione, sez. II, sent. nr. 30129/2024), di modo che solo “in mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 1661/2019).
Sul punto, peraltro, è recentissimo secondo cui nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. È, dunque, sufficiente per la regolare
p. 2/4 rilevazione della velocità che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili (Cassazione, Sez. II, sent. nr.
2857/2025).
3. Riguardo l'omologazione, la Cassazione, sempre nella pronuncia nr. 2857/2025, ha affermato che è sufficiente la verifica della sussistenza delle certificazioni comprovanti la corretta taratura dell'apparecchio, oltre che il suo regolare funzionamento. Nel caso di specie, parte appellata ha fornito prova della taratura dell'autovelox producendo in giudizio il relativo certificato, emesso in data 28/10/2019 da un centro autorizzato (cfr. documento in allegato alla produzione difensiva di primo grado). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato (nr. 2956D) – che è stato sottoposto a verifica di taratura in data 17/10/2019, dunque, neppure un anno prima della violazione commessa dalla parte appellante il 7/8/2020 – coincide con quello indicato nel verbale di accertamento. In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro, meno di un anno prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte appellante. Sul punto, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). In atti è stata depositato anche il certificato del 24/10/2019 di verifica di funzionalità dell'apparecchiatura matr. 2956D (nel fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellante).
4. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello incidentale ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente.
5. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo a in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1100, valori medi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
p. 3/4 - rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in €.670 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori, se dovuti;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co 1 quater Dlgs.
115/2002.
Benevento, 3 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
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