Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2443/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Andrea Giovanni Cartella)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità civile, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per ATP CP_1 CP_ per omessa notifica all' del ricorso introduttivo e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell' di inammissibilità del ricorso per ATP, iscritto CP_1 al nr. Rg. 555/2022, in quanto il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati, a cura del precedente difensore, all' istituto previdenziale in data 25.03.2022
(cfr. alleg. alle note del 17.01.2024).
Nel merito, la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben
1
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 19.02.2025
Il Giudice
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