TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5568/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clara C.F._1
Cirillo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e nata a [...] il 26 Controparte_1
aprile 1975 (c.f..: ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Manuela Amorosi del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 14 ottobre 2001 a IN
(Verona), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.22 Parte I Serie Anno 2001, optando per il regime della separazione dei beni, tra nata il 26 Controparte_1
aprile 1975 a Bologna (BO), C.F.: , e C.F._2
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
coniugati con matrimonio contratto a C.F._1
norma del codice civile il giorno 14 ottobre 2001 in IN
(VE), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di IN atto n. 22 Parte I Serie –Anno 2001;
- ordinare all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di
IN di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- prendere atto che in base all'accordo tra le parti rimangono operanti le seguenti condizioni:
1) La figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, continuerà a vivere con il padre nell'abitazione già residenza coniugale.
2) Il Sig. si impegna a provvedere integralmente al Pt_1
mantenimento ordinario della figlia fino al Per_1
raggiungimento della sua autosufficienza economica.
2 3) Le spese straordinarie, relative alla figlia , verranno Per_1
ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, applicando il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna anche sulla necessità del preventivo accordo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
Tuttavia, considerato che, partire dal mese di ottobre 2024, la figlia si è trasferita a Milano per completare gli studi Per_1
universitari, si precisa che, per questo periodo, nel caso in cui gli eventuali compensi mensili percepiti dalla Sig.ra siano CP_1
inferiori a 3.000 euro mensili, netti, il Sig. riconosce alla Pt_1
Sig.ra 400 euro mensili a titolo di maggior contribuzione CP_1
alle spese straordinarie della figlia (che in generale restano comunque fissate al 50% come detto sopra)”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 3 maggio 2024, i coniugi CP_1
e chiedevano al Tribunale, ai sensi
[...] Parte_1
degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 bis.51 c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14
3 ottobre 2001 a IN (Verona), dal quale era nata a [...] il [...] la figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Con sentenza parziale n. 684/2024, resa il 20 novembre
2024 e pubblicata il 19 dicembre 2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 22 ottobre 2024, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 20 novembre 2024, il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del 15 luglio 2025, alle ore 9,30.
A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, prendeva atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e per consentire ai ricorrenti di integrare la documentazione prodotta, rinviava la causa ad una successiva udienza, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni ex art. 127 ter
c.p.c. Preso atto, infine, del tempestivo deposito dei documenti e delle note, il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 Rileva il Tribunale che, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e sopra riportate, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
IN (Verona) il 14 ottobre 2001 dai coniugi Pt_1
5 nato a [...] il [...] e Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 22, parte I, dell'anno 2001, alle condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di IN di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 11 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
6