Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/1989, n. 2468
CASS
Sentenza 23 maggio 1989

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Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, di cui all'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., è applicabile in favore di chi rivesta la qualifica di lavoratore, qualifica cui è collegato l'Obbligo dell'Assicurazione sociale. Consegue che la soccombenza nel giudizio proposto per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero suddetto quando derivi dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituisce indefettibile presupposto del diritto alle prestazioni richieste. ( V 3135/87, mass n 452229; ( Conf 2192/86, mass n 445349).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/1989, n. 2468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2468
    Data del deposito : 23 maggio 1989

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