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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3410/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Preiti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Preiti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in San Leucio del Sannio (BN) il 13.07.2019 (nr. 6 parte II – anno 2019, serie C)
-In separazione dei beni-
□ separati consensualmente con sentenza n. 1543/2025 pubbl. il 18.04.2025 (passata in giudicato) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale alla moglie, sino alla vendita dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza di divorzio;
2) disporre che sino alla vendita della casa coniugale le rate di mutuo vengano suddivise al 50% tra i coniugi;
3)disporre che eventuali spese condominiali arretrate vengano sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4) disporre che il ricavato della vendita, una volta saldato il residuo del mutuo, venga suddiviso tra i signori e , rispettivamente nella misura di 2/3 in favore del marito e di 1/3 in favore Pt_1 Parte_2 della moglie;
5) disporre che alla sig.ra , anche a seguito della vendita della casa coniugale, rimangano Parte_2 assegnati tutti i mobili e suppellettili dell'immobile de quo. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del marito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto San Leucio del Sannio (BN) il 13.07.2019 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Prende atto che le spese di procedura resteranno a carico del sig. ; Pt_1 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio (BN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Preiti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Preiti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in San Leucio del Sannio (BN) il 13.07.2019 (nr. 6 parte II – anno 2019, serie C)
-In separazione dei beni-
□ separati consensualmente con sentenza n. 1543/2025 pubbl. il 18.04.2025 (passata in giudicato) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale alla moglie, sino alla vendita dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza di divorzio;
2) disporre che sino alla vendita della casa coniugale le rate di mutuo vengano suddivise al 50% tra i coniugi;
3)disporre che eventuali spese condominiali arretrate vengano sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4) disporre che il ricavato della vendita, una volta saldato il residuo del mutuo, venga suddiviso tra i signori e , rispettivamente nella misura di 2/3 in favore del marito e di 1/3 in favore Pt_1 Parte_2 della moglie;
5) disporre che alla sig.ra , anche a seguito della vendita della casa coniugale, rimangano Parte_2 assegnati tutti i mobili e suppellettili dell'immobile de quo. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del marito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto San Leucio del Sannio (BN) il 13.07.2019 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Prende atto che le spese di procedura resteranno a carico del sig. ; Pt_1 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio (BN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG