Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2026, proposto da
EL SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Bruna Modaffari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte dell’istanza del 25.2.2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Va preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604).
3.- Ciò posto, osserva il Collegio, quanto al termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito all’estero, che l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
4.- Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
5.- Fermo l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. IV, 11.04.2023, n. 6150; TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.10.2024, n. 17740).
6.- Entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.
Deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”;
- e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;
- con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze OU e FE de LA, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
7.- Dalle suesposte considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, fin da ora disponendosi, per il caso di perdurante inadempienza dell'Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, e con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 120, di cui al precedente punto 5.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
b) dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di €500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario in epigrafe .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
LU ER, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LU ER | NA ZE |
IL SEGRETARIO