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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2359/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16644/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032747024000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2107/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione con importo di € 9.949,78 (tassa automobilistica per il 2018 relativa a diversi veicoli), notificata in data 27.8.2025.
Il provvedimento richiama n. 23 ruoli ed avvisi di accertamento notificati in data 25.10.2021.
A sostegno del gravame l'istante deduce l'omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento) e l'estinzione del credito per decorso del termine triennale di prescrizione ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
Con successiva memoria depositata il 16.1.2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso evidenziando la mancata produzione di atti interruttivi del termine di prescrizione che, pertanto, sarebbe decorso invano nel periodo intercorrente tra le notifiche degli avvisi di accertamento (25.10.2021) e della cartella di cui si controverte (27.8.2025).
Resiste in giudizio la Regione Campania che afferma di aver tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento nel termine triennale prescritto, eccependo l'inoppugnabilità della pretesa creditoria in quanto non contestata in via giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, nel caso in esame coglie nel segno la censura con cui si deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (25.10.2021), in assenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Per l'effetto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza con distrazione ai procuratori antistatari che hanno avanzato rituale istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Regione Campania e Ag.entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 con distrazione agli avvocati antistatari.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16644/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032747024000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2107/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione con importo di € 9.949,78 (tassa automobilistica per il 2018 relativa a diversi veicoli), notificata in data 27.8.2025.
Il provvedimento richiama n. 23 ruoli ed avvisi di accertamento notificati in data 25.10.2021.
A sostegno del gravame l'istante deduce l'omessa notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento) e l'estinzione del credito per decorso del termine triennale di prescrizione ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
Con successiva memoria depositata il 16.1.2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso evidenziando la mancata produzione di atti interruttivi del termine di prescrizione che, pertanto, sarebbe decorso invano nel periodo intercorrente tra le notifiche degli avvisi di accertamento (25.10.2021) e della cartella di cui si controverte (27.8.2025).
Resiste in giudizio la Regione Campania che afferma di aver tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento nel termine triennale prescritto, eccependo l'inoppugnabilità della pretesa creditoria in quanto non contestata in via giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, nel caso in esame coglie nel segno la censura con cui si deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (25.10.2021), in assenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982.
Per l'effetto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza con distrazione ai procuratori antistatari che hanno avanzato rituale istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Regione Campania e Ag.entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 con distrazione agli avvocati antistatari.