Versione
28 gennaio 1958
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1 marzo 1986
1 marzo 1986
Art. 28. (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti)
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi))
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi))
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RILEVATO CHE 1. Biagio G. sosteneva di aver lavorato alle dipendenze di V. Paolo Francesco presso l'esercizio "bar tabacchi" gestito dal V. in Sessa Aurunca, dal 30 settembre 2009 al 3 giugno 2012 con mansioni di barista, inquadrabili nel 5° livello CCNL pubblici esercizi. Assumeva di aver lavorato da lunedì alla domenica dalle ore 04,30 alle ore 12,30 e il martedì per metà giornata. Adìva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna del V. al pagamento della complessiva somma di euro 64.941,44 a titolo di differenze retributive e di t.f.r. 2. Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali …
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Giurisprudenza • 178
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/10/2022, n. 9108Provvedimento: […] Come ricostruito in fatto dall'appellante, in data 25/03/2015, la sig.ra -OMISSIS-, odierna appellata, coadiutore della rivendita e madre del -OMISSIS-, presentava istanza ex art. 28 della legge n. 1293/1957, al fine di subentrare nella gestione della rivendita. […] Osserva il Collegio che, ai fini della definizione della controversia, assume centrale rilevanza la nota con la quale il 16 maggio del 2017 l'odierna appellata, dando atto dell'intervenuta estinzione del debito, ha chiesto di subentrare nella gestione della ricevitoria secondo quanto previsto dall'art. 28 della più volte richiamata legge n. 1293/1957.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- subentro nella gestione della rivendita·
- archiviazione istanza di subentro·
- provvedimento di soppressione·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- revoca concessione ricevitoria lotto·
- principio del giusto provvedimento·
- art. 28 legge n. 1293/1957