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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16030/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marfella;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva all'avviso di addebito 328 2024 00043892 08 000 nella misura in cui deduceva che la notifica dell'atto impugnato è avvenuta in data 20 novembre 2024 e per la rata n. 4, relativa ai contributi dovuti alla gestione commercianti dall'ottobre al dicembre 2022, risulta scaduto il termine di decadenza previsto dall'art. 25 D. lgs 46/99. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'avviso di addebito notificato. La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico, l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
1 L'opposizione è proposta al fine di contestare la violazione dell'art. 25 del D. lgs n. 46 del 1999 intitolato “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” che prevede nella formulazione vigente ratione temporis:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Nella fattispecie che ci occupa la quarta rata dei contributi dovuti alla gestione commercianti sul minimale di reddito doveva essere pagata entro il 16 febbraio 2023 e l'avviso di addebito opposto è stato formato il 24-10-2024. Pertanto non vi è stata la violazione dell'art. 25 del D. lgs n. 46 del 1999. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso il 24.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
2
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16030/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Marfella;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva all'avviso di addebito 328 2024 00043892 08 000 nella misura in cui deduceva che la notifica dell'atto impugnato è avvenuta in data 20 novembre 2024 e per la rata n. 4, relativa ai contributi dovuti alla gestione commercianti dall'ottobre al dicembre 2022, risulta scaduto il termine di decadenza previsto dall'art. 25 D. lgs 46/99. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'avviso di addebito notificato. La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico, l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
1 L'opposizione è proposta al fine di contestare la violazione dell'art. 25 del D. lgs n. 46 del 1999 intitolato “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” che prevede nella formulazione vigente ratione temporis:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Nella fattispecie che ci occupa la quarta rata dei contributi dovuti alla gestione commercianti sul minimale di reddito doveva essere pagata entro il 16 febbraio 2023 e l'avviso di addebito opposto è stato formato il 24-10-2024. Pertanto non vi è stata la violazione dell'art. 25 del D. lgs n. 46 del 1999. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso il 24.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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