Art. 2. 1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, approva il programma delle opere da realizzare nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna, idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.
2. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorita' in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.
2. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorita' in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.