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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 833 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. IANNI' ANTONINA C.F._1
E
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ALVARO CARMELITA C.F._2 ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2025 e Controparte_1 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.18 , parte II serie A anno 2020) e che dall'unione è nato il figlio (25/01/2021), hanno riferito Persona_1 che con provvedimento del 04/12/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- “1) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
1 responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che Persona_1 lo vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di
Capodanno con l'altro”;
- 3) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in
LM (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata Controparte_1
a quest'ultima quale genitore collocataria;
- 4) il padre da qualche settimana non espleta alcuna attività lavorativa poiché i titolari dell'azienda presso la quale era dipendente sono stati raggiunti da una misura cautelare restrittiva e, pertanto, è in attesa di un eventuale provvedimento dell' A.G. che gli consenta di ritornare a lavorare. In attesa di tale determinazione continuerà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni Persona_1 mese, oltre rivalutazione Istat come per legge, già stabilito nei pregressi accordi di separazione, riservandosi di aumentare detto importo non appena percepirà uno stipendio maggiore di quello attuale. Le spese straordinarie sono ripartite al
50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché Parte_1 la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il Controparte_1 figlio minore . Persona_1
- prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e della rinuncia degli stessi alla presenza in udienza e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Controparte_1 Parte_1 data 10 settembre 2020, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di LM all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
- prendere atto e omologare integralmente le condizioni concordate nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, nonché agli aspetti patrimoniali, confermando in toto quanto già stabilito nella sentenza di separazione n. 775/2024;
- - disporre la trasmissione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LM per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge ai sensi dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.”
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
2 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 18, parte II serie A anno 2020) e che dall'unione è nato il figlio (25/01/2021), Persona_1 hanno riferito che con provvedimento del 04/12/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.18, parte II serie A anno 2020) alle seguenti condizioni:
- “1) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che Persona_1 lo vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di
3 visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di
Capodanno con l'altro”;
- 3) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in
LM (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata Controparte_1
a quest'ultima quale genitore collocataria;
- 4) il padre da qualche settimana non espleta alcuna attività lavorativa poiché i titolari dell'azienda presso la quale era dipendente sono stati raggiunti da una misura cautelare restrittiva e, pertanto, è in attesa di un eventuale provvedimento dell' A.G. che gli consenta di ritornare a lavorare. In attesa di tale determinazione continuerà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni Persona_1 mese, oltre rivalutazione Istat come per legge, già stabilito nei pregressi accordi di separazione, riservandosi di aumentare detto importo non appena percepirà uno stipendio maggiore di quello attuale. Le spese straordinarie sono ripartite al
50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché Parte_1 la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il Controparte_1 figlio minore . Persona_1
- prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e della rinuncia degli stessi alla presenza in udienza e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Controparte_1 Parte_1 data 10 settembre 2020, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di LM all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
- prendere atto e omologare integralmente le condizioni concordate nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, nonché agli aspetti patrimoniali, confermando in toto quanto già stabilito nella sentenza di separazione n. 775/2024;
- - disporre la trasmissione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LM per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge ai sensi dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.”
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA AT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. IANNI' ANTONINA C.F._1
E
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ALVARO CARMELITA C.F._2 ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2025 e Controparte_1 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.18 , parte II serie A anno 2020) e che dall'unione è nato il figlio (25/01/2021), hanno riferito Persona_1 che con provvedimento del 04/12/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- “1) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
1 responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che Persona_1 lo vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di
Capodanno con l'altro”;
- 3) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in
LM (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata Controparte_1
a quest'ultima quale genitore collocataria;
- 4) il padre da qualche settimana non espleta alcuna attività lavorativa poiché i titolari dell'azienda presso la quale era dipendente sono stati raggiunti da una misura cautelare restrittiva e, pertanto, è in attesa di un eventuale provvedimento dell' A.G. che gli consenta di ritornare a lavorare. In attesa di tale determinazione continuerà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni Persona_1 mese, oltre rivalutazione Istat come per legge, già stabilito nei pregressi accordi di separazione, riservandosi di aumentare detto importo non appena percepirà uno stipendio maggiore di quello attuale. Le spese straordinarie sono ripartite al
50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché Parte_1 la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il Controparte_1 figlio minore . Persona_1
- prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e della rinuncia degli stessi alla presenza in udienza e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Controparte_1 Parte_1 data 10 settembre 2020, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di LM all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
- prendere atto e omologare integralmente le condizioni concordate nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, nonché agli aspetti patrimoniali, confermando in toto quanto già stabilito nella sentenza di separazione n. 775/2024;
- - disporre la trasmissione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LM per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge ai sensi dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.”
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
2 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 18, parte II serie A anno 2020) e che dall'unione è nato il figlio (25/01/2021), Persona_1 hanno riferito che con provvedimento del 04/12/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
10/09/2020 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.18, parte II serie A anno 2020) alle seguenti condizioni:
- “1) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che Persona_1 lo vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di
3 visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di
Capodanno con l'altro”;
- 3) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in
LM (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata Controparte_1
a quest'ultima quale genitore collocataria;
- 4) il padre da qualche settimana non espleta alcuna attività lavorativa poiché i titolari dell'azienda presso la quale era dipendente sono stati raggiunti da una misura cautelare restrittiva e, pertanto, è in attesa di un eventuale provvedimento dell' A.G. che gli consenta di ritornare a lavorare. In attesa di tale determinazione continuerà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni Persona_1 mese, oltre rivalutazione Istat come per legge, già stabilito nei pregressi accordi di separazione, riservandosi di aumentare detto importo non appena percepirà uno stipendio maggiore di quello attuale. Le spese straordinarie sono ripartite al
50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché Parte_1 la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il Controparte_1 figlio minore . Persona_1
- prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e della rinuncia degli stessi alla presenza in udienza e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Controparte_1 Parte_1 data 10 settembre 2020, trascritto presso i Registri dello Stato Civile di LM all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
- prendere atto e omologare integralmente le condizioni concordate nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, nonché agli aspetti patrimoniali, confermando in toto quanto già stabilito nella sentenza di separazione n. 775/2024;
- - disporre la trasmissione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LM per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge ai sensi dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.”
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
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