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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Alla data del 15 Luglio 2025, ore 9.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, tramite collegamento da remoto, per la parte attrice compare l'Avv. CO PI, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. PI collegato da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore presente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e con la precisazione delle proprie conclusioni.
L'Avv. PI ribadisce come la convenuta, sino alla data odierna, non abbia corrisposto alcunchè di quanto domandato in giudizio pur continuando a mantenere la disponibilità
dell'immobile.
Quindi, espone le ragioni della parte propria rappresentata, concludendo come da memoria integrativa datata 20 Febbraio 2025.
Conclusa la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza ed alle ore 9.55 si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, conclusa la propria deliberazione, il giudice, alle ore 13.35, rientato nell'aula di udienza virtuale e richiamate le parti, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2490 / 2024 di Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SA NE e CO PI, entrambi del Foro di
Asti, in forza di procura speciale del 9 Settembre 2024, allegata alla intimazione di sfratto,
introduttiva del processo ed avente pari data.
- Attore -
contro
, contumace. Controparte_1
- Convenuta – Conclusioni di parte attrice: Reietta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, piaccia al Giudicante Ill.mo adito: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione tra le parti (contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data in data
01.05.2023 e registrato in data 26.08.2023 (Atto n. 4021 – Serie 3T) per inadempimento della conduttrice;
dichiarare tenuta, condannare e ordinare alla convenuta di rilasciare l'immobile oggetto di causa sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, 4 disposto su due livelli composto al piano terra da cucina e al piano prima da camera con bagno e balcone oltre a cantina, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di San Damiano d'Asti (AT), al F. 46
– Part. 247 – Z.C. U – Cat A/6 – Cl. 2 – 2,5 vani – Sup. Cat. 41,00 mq. - R.C. € 36,15 (doc.
1), per la durata di anni 4 dal 01.05.2023 al 30.04.2027, fissando termine minimo di Legge
per l'esecuzione; dichiarare inoltre tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di € 3.750,00 (= € 250,00 X 15) per i canoni di locazione relativi alle mensilità scadute alla data della notifica dell'intimazione di sfratto, nonché la condanna della convenuta anche al pagamento di tutti gli ulteriori canoni scaduti e a scadere da ottobre
2024 fino al rilascio effettivo dell'immobile, nella misura di € 250,00 per ciascuna mensilità,
oltre agli interessi di Legge dalle singole maturazioni al saldo;
con ogni provvedimento consequenziale e di Legge;
con il favore delle spese legali e degli onorari di patrocinio, anche per la precedente fase monitoria del giudizio;
con riserva di separato giudizio per il pagamento delle spese condominiali e degli oneri accessori e di tutti gli ulteriori crediti maturati e maturandi e degli eventuali danni riscontrati al momento dell'effettivo rilascio e per quelli derivanti dalla eventuale ritardata restituzione dell'immobile.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata svolta dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto dall'attore, IG. , con la Parte_1
forma monitoria della intimazione di sfratto per morosità, notificata nei confronti della conduttrice, IG.ra , per l'immobile sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Controparte_1
Fassio, n. 4, oggetto del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 1 Maggio 2023 e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate alla data del 26 Agoso 2023.
In sede di convalida, non essendo stato possibile accertare la conoscenza certa da parte della convenuta della iniziale intimazione di sfratto, per la irreperibilità della stessa, non si poteva definire il processo nella fase a cognizione sommaria, rendendosi, invece, necessaria la conversione del rito ai fini dell'accertamento nel merito delle ragioni dell'attore.
Veniva quindi mutato il rito ed alla udienza del 7 Luglio 2025, previa la disposizione di una precedente rinnovazione della notifica degli atti necessari alla conversione del rito, acclarata la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti, l'attore non formulava istanze istruttorie e chiedeva fissarsi udienza per la discussione del processo.
Alla data odierna il giudice invitava il Difensore comparso ad illustrare le proprie argomentazioni ed a precisare le conclusioni definitive e l'Avv. PI, dando conto del permanere della condotta inadempiente della conduttrice, esplicitava le ragioni della parte propria assistita e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportato.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio, le domande formulate dalla parte attrice appaiono correttamente proposte e da accogliersi secondo quanto in appresso specificato.
A seguito della conversione del rito da monitorio ad ordinario il IG. , Parte_1
oltre alla richiesta di restituzione del bene immobile concesso in locazione, ribadiva anche la domanda di pagamento dei canoni non corrisposti dalla conduttrice.
Nello specifico, risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in lite, in ragione della produzione agli atti del contratto di locazione sottoscritto dagli odierni litisconsorti in data 1 Maggio 2023 e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, il giorno 26 Agosto 2023 (doc. 1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv.ti
NE/PI del 9 Settembre 2024), contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad uso di abitazione sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, n.
4. Essendo attestata la sussistenza del contratto invocato dalla parte attrice, conseguentemente risulta legittima la formulazione della richiesta di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni per la fruizione del bene locato da parte della conduttrice convenuta.
Secondo l'ordinario schema di ripartizione dell'onere della prova sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie,
vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011;
Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile
2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Come detto, essendo dimostrato il diritto dell'attore a pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di canoni, in virtù del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento della conduttrice convenuta o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questa, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della parte conduttrice, conformemente a quanto domandato dalla attrice nelle proprie conclusioni odierne.
La IG.ra , infatti, risulta aver fruito dell'immobile concessole in locazione, CP_1
omettendo la corresponsione del canoni di locazione a partire dal mese di Luglio 2023 in avanti, accumulando così, alla data di redazione della originaria intimazione di sfratto (9
Settembre 2024) un debito pari ad Euro 3.750,00 (Euro 250,00 [vedasi canone previsto nel contratto di locazione in atti, alla pagina seconda, punto 7] moltiplicati per quindici mensilità).
Tale inadempimento si è ulteriormente protratto anche in relazione alle mensilità successive sino ad arrivare alla data odierna, come espressamente ribadito dalla parte attrice in udienza e quindi risulta aumentato di dieci mensilità per un valore di Euro 2.500,00, così ad ottenere un credito attuale, del IG. , di Euro 6.250,00 (3.750,00 + 2.500,00). Pt_1
La IG.ra si è resa, pertanto, inadempiente ai propri obblighi contrattuali per tale CP_1
importo, inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ad oggi, già compreso il mese di Luglio 2025, corrispondenti a venticinque mensilità), non appare possibile qualificare come di scarsa importanza.
Deve pertanto ritenersi provato il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della conduttrice convenuta, per le mensilità maturate sino ad oggi (11 Luglio 2025), condotta che,
come già rilevato in precedenza, configura un inadempimento non qualificabile come di scarsa importanza e pertanto idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La IG.ra , quindi, dovrà corrispondere a favore del IG. Controparte_1 Parte_1
, la somma di Euro 6.250,00.
[...]
Oltre alla somma di cui sopra, la parte attrice avrà diritto a percepire, ex art. 1591, c.c., anche le mensilità che in futuro matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ciascuna pari ad Euro 250,00. Infatti la Corte di Legittimità, in ordine a tale aspetto, ha ritenuto che la responsabilità del conduttore verso il locatore dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, abbia natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determini l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che invece permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, riconsegna che rimane inadempiuta ogni qualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché
danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 25
Luglio 2022).
La recente interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, sopra richiamata, interviene a conferma del proprio orientamento anche precedente secondo cui la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c..), costituisca ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trovi fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ.
secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 11603 del 31 Maggio 2005).
La IG.ra dovrà quindi versare al IG. la somma di Euro 250,00 per CP_1 Pt_1
ogni mese di occupazione dell'immobile successivo a Luglio 2025 sino al momento della reale restituzione dell'immobile.
Sono anche dovuti dalla conduttrice, al IG. , gli interessi nella misura legale sulle Pt_1
somme riconosciute, a decorrere dalla data del 1 Maggio 2025, data di perfezionamento della notificazione della rituale convocazione nel procedimento odierno della convenuta.
La accertata risoluzione del contratto di locazione implica per la conduttrice, IG.ra CP_1
, l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile de quo, libero da persone
[...] e cose, a favore del locatore, IG. . Parte_1
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'art. 56 della
Legge n. 392 del 1978 (norma che impone al giudice, unitamente alla emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anche di provvedere alla fissazione della data dell'esecuzione), riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione, e non appaia pertanto applicabile unicamente alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/78 (Cass. Civ.,
Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla fissazione del termine per il rilascio dell'immobile, termine che, considerato il cospicuo tempo già trascorso nella inadempienza della parte conduttrice (venticinque mesi) e considerata la non reperibilità della stessa all'interno dell'immobile de quo (vedasi notificazione del verbale per la instaurazione della fase di merito ai sensi dell'art. 143 c.p.c), appare corretto contenere alla data del 31
Luglio 2025.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata nella parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal
D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalla parte costituita e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti del processo, condanna la IG.ra a restituire al IG. , Controparte_1 Parte_1
l'immobile, libero da persone e cose, sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, n. 4, entro il termine del 31 Luglio 2025;
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore del IG. , Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 6.250,00, oltre ad Euro 250,00, per ogni mese di occupazione dell'immobile successivo a Luglio 2025, sino alla data di rilascio effettivo ed oltre interessi sul dovuto, al tasso legale, a decorrere dalla data del 1 Maggio 2025 sino al saldo effettivo;
- condanna la IG.ra al pagamento delle spese del giudizio a favore del Controparte_1
IG. , spese oggi liquidate in Euro 2.000,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre Parte_1
15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed in Euro 254,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Asti il 15 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
L'Avv. PI collegato da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore presente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e con la precisazione delle proprie conclusioni.
L'Avv. PI ribadisce come la convenuta, sino alla data odierna, non abbia corrisposto alcunchè di quanto domandato in giudizio pur continuando a mantenere la disponibilità
dell'immobile.
Quindi, espone le ragioni della parte propria rappresentata, concludendo come da memoria integrativa datata 20 Febbraio 2025.
Conclusa la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza ed alle ore 9.55 si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, conclusa la propria deliberazione, il giudice, alle ore 13.35, rientato nell'aula di udienza virtuale e richiamate le parti, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2490 / 2024 di Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SA NE e CO PI, entrambi del Foro di
Asti, in forza di procura speciale del 9 Settembre 2024, allegata alla intimazione di sfratto,
introduttiva del processo ed avente pari data.
- Attore -
contro
, contumace. Controparte_1
- Convenuta – Conclusioni di parte attrice: Reietta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, piaccia al Giudicante Ill.mo adito: dichiarare la risoluzione del contratto di locazione tra le parti (contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data in data
01.05.2023 e registrato in data 26.08.2023 (Atto n. 4021 – Serie 3T) per inadempimento della conduttrice;
dichiarare tenuta, condannare e ordinare alla convenuta di rilasciare l'immobile oggetto di causa sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, 4 disposto su due livelli composto al piano terra da cucina e al piano prima da camera con bagno e balcone oltre a cantina, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di San Damiano d'Asti (AT), al F. 46
– Part. 247 – Z.C. U – Cat A/6 – Cl. 2 – 2,5 vani – Sup. Cat. 41,00 mq. - R.C. € 36,15 (doc.
1), per la durata di anni 4 dal 01.05.2023 al 30.04.2027, fissando termine minimo di Legge
per l'esecuzione; dichiarare inoltre tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di € 3.750,00 (= € 250,00 X 15) per i canoni di locazione relativi alle mensilità scadute alla data della notifica dell'intimazione di sfratto, nonché la condanna della convenuta anche al pagamento di tutti gli ulteriori canoni scaduti e a scadere da ottobre
2024 fino al rilascio effettivo dell'immobile, nella misura di € 250,00 per ciascuna mensilità,
oltre agli interessi di Legge dalle singole maturazioni al saldo;
con ogni provvedimento consequenziale e di Legge;
con il favore delle spese legali e degli onorari di patrocinio, anche per la precedente fase monitoria del giudizio;
con riserva di separato giudizio per il pagamento delle spese condominiali e degli oneri accessori e di tutti gli ulteriori crediti maturati e maturandi e degli eventuali danni riscontrati al momento dell'effettivo rilascio e per quelli derivanti dalla eventuale ritardata restituzione dell'immobile.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata svolta dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto dall'attore, IG. , con la Parte_1
forma monitoria della intimazione di sfratto per morosità, notificata nei confronti della conduttrice, IG.ra , per l'immobile sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Controparte_1
Fassio, n. 4, oggetto del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 1 Maggio 2023 e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate alla data del 26 Agoso 2023.
In sede di convalida, non essendo stato possibile accertare la conoscenza certa da parte della convenuta della iniziale intimazione di sfratto, per la irreperibilità della stessa, non si poteva definire il processo nella fase a cognizione sommaria, rendendosi, invece, necessaria la conversione del rito ai fini dell'accertamento nel merito delle ragioni dell'attore.
Veniva quindi mutato il rito ed alla udienza del 7 Luglio 2025, previa la disposizione di una precedente rinnovazione della notifica degli atti necessari alla conversione del rito, acclarata la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti, l'attore non formulava istanze istruttorie e chiedeva fissarsi udienza per la discussione del processo.
Alla data odierna il giudice invitava il Difensore comparso ad illustrare le proprie argomentazioni ed a precisare le conclusioni definitive e l'Avv. PI, dando conto del permanere della condotta inadempiente della conduttrice, esplicitava le ragioni della parte propria assistita e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportato.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio, le domande formulate dalla parte attrice appaiono correttamente proposte e da accogliersi secondo quanto in appresso specificato.
A seguito della conversione del rito da monitorio ad ordinario il IG. , Parte_1
oltre alla richiesta di restituzione del bene immobile concesso in locazione, ribadiva anche la domanda di pagamento dei canoni non corrisposti dalla conduttrice.
Nello specifico, risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in lite, in ragione della produzione agli atti del contratto di locazione sottoscritto dagli odierni litisconsorti in data 1 Maggio 2023 e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, il giorno 26 Agosto 2023 (doc. 1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv.ti
NE/PI del 9 Settembre 2024), contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad uso di abitazione sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, n.
4. Essendo attestata la sussistenza del contratto invocato dalla parte attrice, conseguentemente risulta legittima la formulazione della richiesta di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni per la fruizione del bene locato da parte della conduttrice convenuta.
Secondo l'ordinario schema di ripartizione dell'onere della prova sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie,
vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011;
Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile
2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Come detto, essendo dimostrato il diritto dell'attore a pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di canoni, in virtù del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento della conduttrice convenuta o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questa, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della parte conduttrice, conformemente a quanto domandato dalla attrice nelle proprie conclusioni odierne.
La IG.ra , infatti, risulta aver fruito dell'immobile concessole in locazione, CP_1
omettendo la corresponsione del canoni di locazione a partire dal mese di Luglio 2023 in avanti, accumulando così, alla data di redazione della originaria intimazione di sfratto (9
Settembre 2024) un debito pari ad Euro 3.750,00 (Euro 250,00 [vedasi canone previsto nel contratto di locazione in atti, alla pagina seconda, punto 7] moltiplicati per quindici mensilità).
Tale inadempimento si è ulteriormente protratto anche in relazione alle mensilità successive sino ad arrivare alla data odierna, come espressamente ribadito dalla parte attrice in udienza e quindi risulta aumentato di dieci mensilità per un valore di Euro 2.500,00, così ad ottenere un credito attuale, del IG. , di Euro 6.250,00 (3.750,00 + 2.500,00). Pt_1
La IG.ra si è resa, pertanto, inadempiente ai propri obblighi contrattuali per tale CP_1
importo, inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ad oggi, già compreso il mese di Luglio 2025, corrispondenti a venticinque mensilità), non appare possibile qualificare come di scarsa importanza.
Deve pertanto ritenersi provato il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della conduttrice convenuta, per le mensilità maturate sino ad oggi (11 Luglio 2025), condotta che,
come già rilevato in precedenza, configura un inadempimento non qualificabile come di scarsa importanza e pertanto idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La IG.ra , quindi, dovrà corrispondere a favore del IG. Controparte_1 Parte_1
, la somma di Euro 6.250,00.
[...]
Oltre alla somma di cui sopra, la parte attrice avrà diritto a percepire, ex art. 1591, c.c., anche le mensilità che in futuro matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ciascuna pari ad Euro 250,00. Infatti la Corte di Legittimità, in ordine a tale aspetto, ha ritenuto che la responsabilità del conduttore verso il locatore dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, abbia natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determini l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che invece permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, riconsegna che rimane inadempiuta ogni qualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché
danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 25
Luglio 2022).
La recente interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, sopra richiamata, interviene a conferma del proprio orientamento anche precedente secondo cui la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c..), costituisca ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trovi fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ.
secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 11603 del 31 Maggio 2005).
La IG.ra dovrà quindi versare al IG. la somma di Euro 250,00 per CP_1 Pt_1
ogni mese di occupazione dell'immobile successivo a Luglio 2025 sino al momento della reale restituzione dell'immobile.
Sono anche dovuti dalla conduttrice, al IG. , gli interessi nella misura legale sulle Pt_1
somme riconosciute, a decorrere dalla data del 1 Maggio 2025, data di perfezionamento della notificazione della rituale convocazione nel procedimento odierno della convenuta.
La accertata risoluzione del contratto di locazione implica per la conduttrice, IG.ra CP_1
, l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile de quo, libero da persone
[...] e cose, a favore del locatore, IG. . Parte_1
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'art. 56 della
Legge n. 392 del 1978 (norma che impone al giudice, unitamente alla emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anche di provvedere alla fissazione della data dell'esecuzione), riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione, e non appaia pertanto applicabile unicamente alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/78 (Cass. Civ.,
Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla fissazione del termine per il rilascio dell'immobile, termine che, considerato il cospicuo tempo già trascorso nella inadempienza della parte conduttrice (venticinque mesi) e considerata la non reperibilità della stessa all'interno dell'immobile de quo (vedasi notificazione del verbale per la instaurazione della fase di merito ai sensi dell'art. 143 c.p.c), appare corretto contenere alla data del 31
Luglio 2025.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata nella parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal
D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalla parte costituita e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti del processo, condanna la IG.ra a restituire al IG. , Controparte_1 Parte_1
l'immobile, libero da persone e cose, sito in San Damiano d'Asti (AT), Via Fassio, n. 4, entro il termine del 31 Luglio 2025;
- condanna la IG.ra al pagamento, in favore del IG. , Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 6.250,00, oltre ad Euro 250,00, per ogni mese di occupazione dell'immobile successivo a Luglio 2025, sino alla data di rilascio effettivo ed oltre interessi sul dovuto, al tasso legale, a decorrere dalla data del 1 Maggio 2025 sino al saldo effettivo;
- condanna la IG.ra al pagamento delle spese del giudizio a favore del Controparte_1
IG. , spese oggi liquidate in Euro 2.000,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre Parte_1
15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed in Euro 254,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Asti il 15 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto