Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 , recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260 .
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302 .
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260 .
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302 .
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463 .