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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dr.ssa DE NG ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 697/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19 luglio 1976, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Rosario Macaluso;
Email_1
attore
E con sede in Palermo, via Volturno n. 2 (C.F.: ), in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
CE PA;
Email_2 convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in c.da Franco, Termini Imerese, e del terreno circostante, ha rappresentato che in data 7 marzo 2015 si era verificata una rottura nella conduttura idrica dell'acquedotto LL di proprietà dell' e che a causa di tale rottura il CP_1 proprio fabbricato aveva subito alcuni danni.
Parte attrice ha riferito che nonostante avesse effettuato alcuni lavori (non ben specificati e in circostanze di tempo non indicate), a causa della continua perdita di acqua
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
era in atto un fenomeno di scivolamento da contenere con la realizzazione di una “doppia fila sfalsata di pali in c.l.s. collegati da una trave” per l'importo complessivo di € 51.000,00.
Ha, dunque, concluso chiedendo la condanna di controparte all'esecuzione dei lavori di consolidamento o al pagamento dell'importo di € 51.000,00 (pari al valore delle opere), nonché al risarcimento del danno patito all'immobile pari a € 11.500,00.
Si è costituita in giudizio che ha contestato la riconducibilità dei danni CP_1 lamentati da parte attrice alla condotta idrica, danni derivanti invece, secondo la prospettazione di parte convenuta, dai vizi di costruzione dell'immobile e dalla non corretta regimentazione delle acque di scolo del suolo e del sottosuolo.
Ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. affidata all'ing. . Persona_1
Sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 2 luglio u.s.
Tanto premesso, va rilevato che il nominato consulente ha acquisito, su accordo delle parti, gli atti relativi al giudizio r.g.n. 1433/2010 del Tribunale di Termini Imerese, definito con la sentenza depositata nel mese di dicembre 2015, anch'essa in atti.
Tale procedimento era stato intrapreso da - precedente Parte_2 proprietario dell'immobile per cui è causa - nei confronti di per chiedere il CP_1 ristoro dei danni patiti a causa delle perdite provocate dai ripetuti guasti della conduttura idrica di LL (Acquedotto Amap) dal novembre 2008 al febbraio 2010.
Dalla lettura della sentenza e dalla consultazione delle due c.t.u. espletate nel corso del giudizio r.g. n. 1433/2010 emerge che “le perdite d'acqua dell'acquedotto hanno certamente incrementato questi movimenti superficiali verso valle dell'area su cui è stato realizzato il fabbricato dell'attore ed hanno provocato alcuni dissesti ovvero il “graduale scalzamento al piede, nel tratto di versante sottostante il fabbricato, con conseguente riduzione del confindamento laterale al terreno fondale, turbando
l'equilibrio statico dell'immobile”.
Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto “che le ripetute e copiose perdite d'acqua dell'acquedotto LL abbiano determinato i dissesti riscontrati nell'immobile dell'attore, al quale per contro non può attribuirsi alcuna colpa nella determinazione dell'evento, essendo emersa la regolarità e
l'adeguatezza del sistema di realizzazione delle fondazioni del fabbricato”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, ritenuta la responsabilità della società convenuta per i danni subiti da parte attrice, ha condannato la stessa al pagamento dell'importo necessario per il ripristino delle
“condizioni statiche ordinarie del fabbricato” dell'attore pari a € 25.617,60, importo corrispondente a quanto necessario per la “realizzazione di pali trivellati da porre nella zona di valle a confine con la proprietà (cfr. relazione di c.t.u. ing, Malta pag. 8). Ha, invece, Parte_3 rigettato altre voci di danno non ritenendole adeguatamente provate.
Senonché, la prima domanda formulata dall'attore, relativa alla condanna all'equivalente pecuniario necessario per la realizzazione di opere volte a consolidare la stabilità del fabbricato, è una duplicazione di quella proposta da nel giudizio già Parte_2 definito con la citata sentenza.
Al suo accoglimento osta il principio del ne bis in idem poiché l'attore ha riproposto la medesima domanda nell'anno 2019 omettendo di specificare se le opere - al cui ristoro era già stata condannata nel mese di dicembre 2015 - fossero state o meno CP_1 eseguite da lui o dal suo dante causa.
Gli effetti del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e nella specie parte attrice non ha contestato il passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Pertanto, non può essere nuovamente condannata al ristoro di quanto CP_1 necessario per ripristinare la stabilità dell'immobile e la domanda va, dunque, rigettata.
Parte attrice ha anche richiesto il risarcimento dei danni relativi all'immobile, quali le lesioni e le fessurazioni venutesi a creare all'interno dell'immobile.
Secondo il C.T.U. nominato nel corso del presente procedimento, le lesioni (cfr. fotografie allegate alla relazione depositata in data 4 febbraio 2023) sono dovute al fenomeno di scivolamento, classificabile come dissesto superficiale o fenomeno della soliflussione, incrementato dalle perdite idriche dell'Acquedotto LL di proprietà dell' che si trova a valle rispetto al fabbricato di parte attrice, lato Nord, e CP_1 distante circa 25 ml.
Si legge nella relazione che “tali dissesti hanno provocato un graduale scalzamento al piede nella parte di versante sottostante il fabbricato di parte attrice, determinando una diminuzione del confinamento laterale del terreno di fondazione alterando l'equilibrio statico dell'intero immobile di parte attrice, e quindi determinando tutte le lesioni descritte precedentemente, e anche la rotazione verso valle dell'immobile in oggetto” (cfr. pag. 13 della relazione depositata il 4 febbraio 2023).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (così Cass. civ. n.
22864/2025).
Può dirsi acclarata, nel caso di specie, la responsabilità della società convenuta per i danni subiti da parte attrice;
nonostante le osservazioni critiche mosse alla relazione di c.t.u., parte convenuta non ha provato di avere nel tempo apportato le riparazioni alla condotta idrica in questione, né ha provato il caso fortuito (cfr. considerazioni sulle piogge nelle risposte alle osservazioni critiche); può, dunque, concordarsi con il c.t.u. che le continue perdite di acqua dalla condotta di proprietà della convenuta, posta a valle del fabbricato – già segnalate nel tempo anche dal precedente proprietario – abbiano causato il lento scivolamento del fabbricato.
Contestualmente però parte attrice, che ha intrapreso il presente procedimento nel 2019, non ha allegato che sono state realizzate le opere di contenimento di cui alla sentenza pubblicata nell'anno 2015; anzi, richiedendo l'importo corrispondente ha implicitamente ammesso che tali opere non sono state realizzate.
La condotta del danneggiato si ritiene configurare un concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che può essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis Cass. civ. n.
34886/2021); può ragionevolmente ritenersi, infatti, che, ove realizzate, tali opere avrebbero - se non evitato - quantomeno limitato i danni all'immobile.
In sede di quantificazione dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato, questo giudice ritiene che possa essere quantificato in una misura pari al 20%.
Per la quantificazione dei danni deve tenersi conto della stima operata dal consulente tecnico d'ufficio il quale ha stimato che i costi necessari per il ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile in oggetto ammontano all'importo di € 8.900,00 (cfr. relazione depositata il 4 febbraio 2023), che ai valori attuali corrisponde a € 9.113,60.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nessuno ulteriore importo può essere in tale sede riconosciuto posto che la ritenuta inclinazione dell'immobile avrebbe richiesto una più specifica allegazione di parte attrice, del tutto omessa negli atti difensivi, a cui avrebbe fatto seguito uno specifico quesito con accertamenti tecnici più accurati da sottoporre al c.t.u. (non basati sulla sola “bolla della livella”).
Conclusivamente, va condannata a pagare a il CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 7.290,50 (tenuto conto dell'apporto causale del danneggiato).
L'importo del risarcimento sopra indicato è in valori attuali e deve essere incrementato dagli interessi compensativi, ossia i frutti che la somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto.
Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata. Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a , con Parte_1 rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 8.153,09.
Su tale importo matureranno gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Nessun ulteriore può essere riconosciuto a titolo risarcitorio tenuto conto della tardività della produzione documentale effettata il 18 settembre 2025.
Rimane da provvedere sulle spese.
In considerazione della notevole divergenza tra le somme accordate e quelle oggetto della richiesta risarcitoria iniziale, si ritiene opportuno operare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, fermo restando il criterio della soccombenza con riferimento alla restante metà, da liquidare in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato dal valore della domanda come risultante all'esito della disamina giudiziale (art. 5 DM cit.).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
- condanna la convenuta al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 8.153,09 per le causali indicate in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta al rifusione delle restanti spese di lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 278,00 a titolo di spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato provvedimento.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
DE NG
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dr.ssa DE NG ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 697/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19 luglio 1976, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Rosario Macaluso;
Email_1
attore
E con sede in Palermo, via Volturno n. 2 (C.F.: ), in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
CE PA;
Email_2 convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in c.da Franco, Termini Imerese, e del terreno circostante, ha rappresentato che in data 7 marzo 2015 si era verificata una rottura nella conduttura idrica dell'acquedotto LL di proprietà dell' e che a causa di tale rottura il CP_1 proprio fabbricato aveva subito alcuni danni.
Parte attrice ha riferito che nonostante avesse effettuato alcuni lavori (non ben specificati e in circostanze di tempo non indicate), a causa della continua perdita di acqua
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
era in atto un fenomeno di scivolamento da contenere con la realizzazione di una “doppia fila sfalsata di pali in c.l.s. collegati da una trave” per l'importo complessivo di € 51.000,00.
Ha, dunque, concluso chiedendo la condanna di controparte all'esecuzione dei lavori di consolidamento o al pagamento dell'importo di € 51.000,00 (pari al valore delle opere), nonché al risarcimento del danno patito all'immobile pari a € 11.500,00.
Si è costituita in giudizio che ha contestato la riconducibilità dei danni CP_1 lamentati da parte attrice alla condotta idrica, danni derivanti invece, secondo la prospettazione di parte convenuta, dai vizi di costruzione dell'immobile e dalla non corretta regimentazione delle acque di scolo del suolo e del sottosuolo.
Ha concluso, dunque, chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. affidata all'ing. . Persona_1
Sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 2 luglio u.s.
Tanto premesso, va rilevato che il nominato consulente ha acquisito, su accordo delle parti, gli atti relativi al giudizio r.g.n. 1433/2010 del Tribunale di Termini Imerese, definito con la sentenza depositata nel mese di dicembre 2015, anch'essa in atti.
Tale procedimento era stato intrapreso da - precedente Parte_2 proprietario dell'immobile per cui è causa - nei confronti di per chiedere il CP_1 ristoro dei danni patiti a causa delle perdite provocate dai ripetuti guasti della conduttura idrica di LL (Acquedotto Amap) dal novembre 2008 al febbraio 2010.
Dalla lettura della sentenza e dalla consultazione delle due c.t.u. espletate nel corso del giudizio r.g. n. 1433/2010 emerge che “le perdite d'acqua dell'acquedotto hanno certamente incrementato questi movimenti superficiali verso valle dell'area su cui è stato realizzato il fabbricato dell'attore ed hanno provocato alcuni dissesti ovvero il “graduale scalzamento al piede, nel tratto di versante sottostante il fabbricato, con conseguente riduzione del confindamento laterale al terreno fondale, turbando
l'equilibrio statico dell'immobile”.
Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto “che le ripetute e copiose perdite d'acqua dell'acquedotto LL abbiano determinato i dissesti riscontrati nell'immobile dell'attore, al quale per contro non può attribuirsi alcuna colpa nella determinazione dell'evento, essendo emersa la regolarità e
l'adeguatezza del sistema di realizzazione delle fondazioni del fabbricato”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, ritenuta la responsabilità della società convenuta per i danni subiti da parte attrice, ha condannato la stessa al pagamento dell'importo necessario per il ripristino delle
“condizioni statiche ordinarie del fabbricato” dell'attore pari a € 25.617,60, importo corrispondente a quanto necessario per la “realizzazione di pali trivellati da porre nella zona di valle a confine con la proprietà (cfr. relazione di c.t.u. ing, Malta pag. 8). Ha, invece, Parte_3 rigettato altre voci di danno non ritenendole adeguatamente provate.
Senonché, la prima domanda formulata dall'attore, relativa alla condanna all'equivalente pecuniario necessario per la realizzazione di opere volte a consolidare la stabilità del fabbricato, è una duplicazione di quella proposta da nel giudizio già Parte_2 definito con la citata sentenza.
Al suo accoglimento osta il principio del ne bis in idem poiché l'attore ha riproposto la medesima domanda nell'anno 2019 omettendo di specificare se le opere - al cui ristoro era già stata condannata nel mese di dicembre 2015 - fossero state o meno CP_1 eseguite da lui o dal suo dante causa.
Gli effetti del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e nella specie parte attrice non ha contestato il passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Pertanto, non può essere nuovamente condannata al ristoro di quanto CP_1 necessario per ripristinare la stabilità dell'immobile e la domanda va, dunque, rigettata.
Parte attrice ha anche richiesto il risarcimento dei danni relativi all'immobile, quali le lesioni e le fessurazioni venutesi a creare all'interno dell'immobile.
Secondo il C.T.U. nominato nel corso del presente procedimento, le lesioni (cfr. fotografie allegate alla relazione depositata in data 4 febbraio 2023) sono dovute al fenomeno di scivolamento, classificabile come dissesto superficiale o fenomeno della soliflussione, incrementato dalle perdite idriche dell'Acquedotto LL di proprietà dell' che si trova a valle rispetto al fabbricato di parte attrice, lato Nord, e CP_1 distante circa 25 ml.
Si legge nella relazione che “tali dissesti hanno provocato un graduale scalzamento al piede nella parte di versante sottostante il fabbricato di parte attrice, determinando una diminuzione del confinamento laterale del terreno di fondazione alterando l'equilibrio statico dell'intero immobile di parte attrice, e quindi determinando tutte le lesioni descritte precedentemente, e anche la rotazione verso valle dell'immobile in oggetto” (cfr. pag. 13 della relazione depositata il 4 febbraio 2023).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (così Cass. civ. n.
22864/2025).
Può dirsi acclarata, nel caso di specie, la responsabilità della società convenuta per i danni subiti da parte attrice;
nonostante le osservazioni critiche mosse alla relazione di c.t.u., parte convenuta non ha provato di avere nel tempo apportato le riparazioni alla condotta idrica in questione, né ha provato il caso fortuito (cfr. considerazioni sulle piogge nelle risposte alle osservazioni critiche); può, dunque, concordarsi con il c.t.u. che le continue perdite di acqua dalla condotta di proprietà della convenuta, posta a valle del fabbricato – già segnalate nel tempo anche dal precedente proprietario – abbiano causato il lento scivolamento del fabbricato.
Contestualmente però parte attrice, che ha intrapreso il presente procedimento nel 2019, non ha allegato che sono state realizzate le opere di contenimento di cui alla sentenza pubblicata nell'anno 2015; anzi, richiedendo l'importo corrispondente ha implicitamente ammesso che tali opere non sono state realizzate.
La condotta del danneggiato si ritiene configurare un concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che può essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis Cass. civ. n.
34886/2021); può ragionevolmente ritenersi, infatti, che, ove realizzate, tali opere avrebbero - se non evitato - quantomeno limitato i danni all'immobile.
In sede di quantificazione dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato, questo giudice ritiene che possa essere quantificato in una misura pari al 20%.
Per la quantificazione dei danni deve tenersi conto della stima operata dal consulente tecnico d'ufficio il quale ha stimato che i costi necessari per il ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile in oggetto ammontano all'importo di € 8.900,00 (cfr. relazione depositata il 4 febbraio 2023), che ai valori attuali corrisponde a € 9.113,60.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nessuno ulteriore importo può essere in tale sede riconosciuto posto che la ritenuta inclinazione dell'immobile avrebbe richiesto una più specifica allegazione di parte attrice, del tutto omessa negli atti difensivi, a cui avrebbe fatto seguito uno specifico quesito con accertamenti tecnici più accurati da sottoporre al c.t.u. (non basati sulla sola “bolla della livella”).
Conclusivamente, va condannata a pagare a il CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 7.290,50 (tenuto conto dell'apporto causale del danneggiato).
L'importo del risarcimento sopra indicato è in valori attuali e deve essere incrementato dagli interessi compensativi, ossia i frutti che la somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto.
Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata. Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a , con Parte_1 rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 8.153,09.
Su tale importo matureranno gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Nessun ulteriore può essere riconosciuto a titolo risarcitorio tenuto conto della tardività della produzione documentale effettata il 18 settembre 2025.
Rimane da provvedere sulle spese.
In considerazione della notevole divergenza tra le somme accordate e quelle oggetto della richiesta risarcitoria iniziale, si ritiene opportuno operare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, fermo restando il criterio della soccombenza con riferimento alla restante metà, da liquidare in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato dal valore della domanda come risultante all'esito della disamina giudiziale (art. 5 DM cit.).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
- condanna la convenuta al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 8.153,09 per le causali indicate in parte motiva, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta al rifusione delle restanti spese di lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 278,00 a titolo di spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato provvedimento.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
DE NG
Tribunale di Termini Imerese sez. civile