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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 843/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sciutto Cristina, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Garesio Paola e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Molino Elena, appellato appellante incidentale
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.06.2025)
pagina 1 di 24 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettato l'appello incidentale,
- accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di
Alessandria, Giudice Monocratico D.ssa Antonella Dragotto, in data 27/12/2023 pubblicata in data 11 gennaio 2024, non notificata,
- conseguentemente in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare la responsabilità
CP_ esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del fuoristrada, sig. per le motivazioni esposte in narrativa o comunque dichiarare il concorso di colpa di Parte_1
in misura pari al 25%, condannando conseguentemente gli appellati, in solido o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
nella quantificazione emersa nel giudizio di primo grado sulla base della diversa graduazione della colpa, in aggiunta alla somma liquidata dalla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (8/09/2018);
- in parziale riforma della sentenza impugnata riconoscere il diritto del al rimborso Parte_1
delle spese mediche sostenute per le gravi lesioni riportate nel sinistro pari ad euro 1.974,41, riconosciute in primo grado solo nella misura di euro 321,14, risultando le stesse sufficientemente documentate e congrue;
- in parziale riforma della sentenza impugnata riconoscere il diritto del all'integrale Parte_1 rimborso della parcella per l'assistenza legale stragiudiziale saldata dal e prodotta nel Parte_1
giudizio di primo grado (prod.n.24) con la conseguente condanna dei convenuti a versare l'ulteriore importo pari ad euro 2.668,72.
Confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado in Memoria istruttoria n.2 ex art.183
c.p.c. e non ammesse, con i testi ivi indicati.
Con la vittoria nelle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 2 di 24 - Preso atto che per effetto della sentenza di primo grado n.33/2024 del Tribunale di Alessandria,
ha tempestivamente corrisposto (gennaio 2024) al Sig. Controparte_4 [...]
€ 58.888.80 in punto sorte capitale ed € 14.237,53 per compensi professionali Parte_1 all'Avv. Cristina Sciutto (imponibile € 12.958,20 + cpa € 518,33 + spese non imponibili € 761,00
– operazione non soggetta ad iva ai sensi dell'art. 1 commi 58-59 legge n 190/2014 e succ. mod),
Preliminarmente
- Anche d'ufficio accertare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per quanto in narrativa argomentato e per ogni altra ravvisata motivazione con ogni conseguenza di legge anche in punto spese di lite
Nel merito
- Rigettare in toto l'appello proposto dal Sig. contro la sentenza n. 33/2024 pubblicata Parte_1
in data 11.01.2024 del Tribunale di Alessandria, confermando in punto an debeatur la determinazione nel 50% del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, accogliendo incidentalmente quanto argomentato dalla scrivente difesa nella presente comparsa in ordine alla motivazione che ha condotto alla pronuncia di primo grado relativamente alla percentuale di responsabilità.
- Rigettare in punto quantum sia la richiesta di rimborso delle spese mediche nell'ammontare di euro 1.974,41 che la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali nell'ammontare di
€ 2.668,72 confermando le determinazioni in proposito della pronuncia di primo grado,
- Accogliere in via incidentale l'appello in punto “danno patrimoniale da minor reddito” di impresa per i due anni successivi al sinistro in disamina e conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 33/2024, ritenere assente e/o non provato il nesso di causalità tra la contrazione dei ricavi della società partecipata dal Sig. e il sinistro de Parte_1 quo e pertanto non dovuto l'importo ivi liquidato a tale titolo di € 13.434,00 – già interamente corrisposto al Sig. fin dal gennaio 2024 con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 rimborso (in toto e/o nella misura ritenuta) ad – interessi e rivalutazione come per CP_4
legge;
- Accogliere altresì l'appello incidentale in punto “ detrazione dell'offerta stragiudiziale” corrisposta dall' Assicuratore al Sig. fin dall' ottobre 2020 in misura pari ad Parte_1
€ 58.564,70, maggiorando la stessa, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n.
33/2024, di interessi e rivalutazione maturati in favore del percipiente dal momento della pagina 3 di 24 corresponsione ad oggi: in caso di accoglimento condannare il al rimborso ad Parte_1 CP_4
delle somme maggiormente percepite;
- Inammissibili le istanze istruttorie avverse per ogni ritenuta motivazione e in ogni caso perché trattasi di riproposizione generica con mero rinvio agli atti di primo grado (Cass 16420/23);
Vinte le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
esponeva che: in data 6 settembre 2018 si trovava alla guida del proprio Parte_1
motociclo Triumph e stava percorrendo la SP 200 da Trisobbio ad Ovada quando, all'uscita da una curva destrorsa, si era trovato improvvisamente davanti il veicolo Nissan Navara di proprietà della assicurato con condotto ed utilizzato da Controparte_3 Controparte_4 [...]
, che occupava la corsia di pertinenza del suo motociclo;
non riuscendo ad CP_2 evitare l'impatto aveva urtato con la parte anteriore sinistra della sua moto contro la parte posteriore sinistra dell'automobile; per effetto del sinistro aveva riportato “politrauma con frattura del femore sinistro, trattata con chiodo endomidollare, dissezione focale/ematoma di parete dell'arteria femorale, ferita inguinale complicata da ascesso, cedimento di D 10” con un'I.T.T. al
100%, di gg. 60, al 75% di gg. 90, al 50% di mesi undici, ed un'I.P. del 30%; aveva anche subito un danno patrimoniale da lucro cessante quanto meno sino alla primavera 2020 (rappresentando di essere coltivatore diretto nell'azienda agricola familiare, occupandosi in particolare della guida dei trattori e del trasporto e consegna ai clienti del vino prodotto) ed un danno patrimoniale futuro da diminuzione della capacità lavorativa specifica;
nonostante i gravi danni subiti aveva ricevuto a titolo di ristoro solo € 5.000,00 per il danno al motociclo (da parte di quale CP_5 mandataria di , € 2.500,00 per spese legali stragiudiziali ed altri € 58.564.70 a titolo di CP_4
rimborso spese mediche e danno non patrimoniale da somma accettata a Controparte_4
titolo di acconto sul maggior dovuto, ma considerata insufficiente a coprire i danni effettivamente riportati.
Dichiarata contumace la proprietaria del mezzo ( , si costituiva Controparte_3 [...]
la quale eccepiva il concorso di colpa quanto meno paritario dell'attore, non Controparte_4
pagina 4 di 24 avendo tenuto rigorosamente la destra durante la marcia col motociclo. Parte_1
Riteneva ampiamente satisfattive le somme già liquidate e concludeva per il rigetto delle domande.
si costituiva autonomamente assumendo analoga posizione difensiva. Controparte_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 33/2024 pubblicata l'11.01.2024, il Tribunale di Alessandria:
- condannava ed Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
in solido fra loro, a corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno,
[...] Parte_1
l'ulteriore somma di € 58.388,80, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- poneva le spese di CTU a carico delle parti convenute;
- condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_4 Controparte_2
Il Tribunale rilevava che il sinistro non aveva lasciato tracce utili ai fini della ricostruzione della dinamica ed osservava che aveva basato le proprie difese sulle dichiarazioni Parte_1 rese da nell'immediatezza dei fatti. Controparte_2
Aggiungeva che tali dichiarazioni dovevano essere ritenute attendibili nella loro interezza (non solo nella parte afferente all'auto-incolpazione).
Dai rilievi dei Carabinieri intervenuti un possibile punto d'urto era stato individuato nella corsia di marcia del motociclo condotto dall'attore (in corrispondenza di un pezzetto di plastica proveniente da uno dei due veicoli).
Dalla stessa ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal consulente di parte attrice, risultava che la manovra di immissione nella stradata provinciale da parte del veicolo Nissan
Navara non potesse essere effettuata se non invadendo la corsia percorsa da Parte_1
(pur ammettendo lo stesso CTP che tale manovra aveva lasciato almeno cm 170 di spazio libero sulla corsia di marcia del motociclo).
Sempre nell'immediatezza dei fatti aveva dichiarato di essersi spostato a Parte_1 destra per evitare l'impatto, segno evidente che non stava già viaggiando mantenendo rigorosamente la destra.
pagina 5 di 24 Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva la paritetica responsabilità in ordine alla causazione del sinistro in quanto:
- neppure aveva contestato che, nell'intraprendere la manovra di svolta a Controparte_2
destra per immettersi nella strada laterale ivi esistente, si era allargato sulla sua sinistra finendo con l'impegnare anche parte della corsia di marcia opposta alla sua, ove stava sopraggiungendo a bordo del motociclo;
Parte_1
- non stava tenendo rigorosamente la sua destra ed al contrario marciava in Parte_1
prossimità della linea di mezzeria della carreggiata.
Era inoltre probabile che pur avendo appena impegnato una curva destrorsa a visuale Parte_1
chiusa, non stesse tenendo una velocità moderata, così come prescritto dall'art. 141 del Codice della Strada. Anzi era proprio la mancanza totale di segni di frenata e la perdita di controllo del motociclo da parte del conducente a rendere evidente che lo stesso stava tenendo una velocità eccessiva per le condizioni della strada, tale da non consentirgli neppure di tentare di mettere in atto una manovra utile per evitare l'urto.
Il Tribunale quantificava il danno non patrimoniale in complessivi € 205.547,36, avuto riguardo agli esiti permanenti stimati dal CTU (IP 27%, ITT, personalizzazione del 20% per cenestesi lavorativa, con applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021). Computando gli interessi legali in applicazione dei principi pronunciati dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione
n. 1712/95), giungeva all'importo finale di € 219.175,86.
Riconosceva quale danno patrimoniale l'importo di € 1.297,14 (di cui € 321,14 per spese mediche come quantificate dal CTU ed € 976,00 per CTP medico legale).
Rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro.
Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, il Tribunale dava atto che quanto meno fino alla primavera 2021 l'attore non aveva potuto svolgere la sua attività di coltivatore nell'azienda agricola gestita assieme al fratello e detenuta al 50% da ciascun fratello.
Non potendo stimarsi il danno sulla base della dichiarazione dei redditi della società (essendo consentito per le aziende agricole redigere la dichiarazione sulla base dei redditi catastali dei terreni coltivati) in corso di causa era stato escusso il commercialista dell'azienda che Pt_2 Pt_3
aveva dato contezza della contrazione dei ricavi limitatamente agli anni 2019 e 2020.
pagina 6 di 24 In particolare, l'azienda agricola nei quattro anni precedenti aveva prodotto in media ricavi annuali per circa € 30.000, nel 2019 i ricavi erano stati pari a soli € 19.898,81, mentre nel 2020 erano scesi ancora ad € 17.410,17.
Ad avviso del Tribunale poteva ritenersi dimostrato che la contrazione dei ricavi nel biennio
2019-2020 fosse stata conseguente all'infortunio oggetto di causa.
I dati riferiti dal commercialista consentivano di stimare una flessione del reddito di impresa in complessivi € 22.000,00 ed il danno doveva poi essere parametrato alla quota di perdita ascrivibile al solo attore (50%) limitatamente al periodo compreso dalla data dell'infortunio sino al 31.12.2020, di talché il Tribunale liquidava tale voce di danno € 13.434,00.
Nulla poteva essere riconosciuto per le spese stragiudiziali, essendo congruo l'importo di
€ 2.500,00 già corrisposto stragiudizialmente dall'assicurazione.
Gli importi complessivamente riconosciuti (€ 219.175,86 + 1.297,14 + 13.434,00) dovevano poi essere ridotti del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attore, risultando dovuti € 109.587,93 per danno non patrimoniale ed € 7.365,57 per danno patrimoniale, con un totale di € 116.953,50.
A questa somma il Tribunale sottraeva € 58.564.70 già pacificamente corrisposti dalla compagnia di assicurazioni, così giungendo all'importo residuo di € 58.388,80, posto a carico dei convenuti in solido tra loro ex art. 2054 c.c. quanto alla proprietaria dell'auto e degli artt. 144 et 148 d. lgs.
n. 209/2005 quanto alla compagnia di assicurazioni.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha determinato nel 50% il concorso dell'attore nella causazione del sinistro.
Ribadisce che ha riconosciuto di avere invaso l'opposta corsia di marcia al Controparte_2
fine di intraprendere la svolta a destra e che a carico di tale conducente sono state contestate due violazioni del codice della strada.
Si duole che il Tribunale abbia posto sullo stesso piano e stimato causalmente equivalenti le condotte di guida dei due soggetti coinvolti pur a fronte di una pacifica invasione della corsia opposta da parte dell'autista, avvenuta per di più nei pressi di una curva “a visuale chiusa” o comunque “a visibilità limitata” ove era presente anche un dosso.
Rileva che non sia affatto prevedibile l'ipotesi di un'invasione di corsia all'uscita di una curva a pagina 7 di 24 visuale chiusa, ragione per la quale l'assenza di tracce di frenata, nelle specifiche circostanze di luogo, non potrebbe essere indice di eccesso di velocità (nemmeno ipotizzata dai Carabinieri intervenuti). Aggiunge che qualunque motociclista, in situazioni analoghe, non avrebbe inchiodato (così rischiando di perdere il controllo del mezzo) ma avrebbe cercato di schivare l'ostacolo sterzando sulla destra, come effettivamente accaduto.
In relazione all'addebito di non aver tenuto una “destra rigorosa” cita giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 143 co. 3 Cds secondo cui tale concetto dovrebbe interpretato alla luce delle concrete condizioni dei luoghi.
Richiama quindi le n. 8 fotografie prodotte in primo grado, deducendo che dalle stesse risulterebbe evidente che l'avvicinarsi eccessivamente, da parte del motociclista, al margine destro della carreggiata, sarebbe stato pericoloso a causa del manto stradale sconnesso.
Con il medesimo motivo si duole che il Tribunale non abbia motivato alcunché né abbia dato rilievo al fatto che , quale soggetto che ha gestito il sinistro in nome e per conto di CP_5
relativamente ai danni materiali e previo benestare della stessa ha risarcito CP_4 CP_4
integralmente i danni materiali al motociclo con ciò riconoscendo la responsabilità esclusiva del proprio assicurato.
Rileva che il pagamento dei danni materiali da parte dell'impresa mandataria di non è CP_4 neanche avvenuto a titolo transattivo (difettando su tale voce di danno anche le “reciproche concessioni”).
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in punto liquidazione delle spese mediche.
Ritiene che le stesse debbano essere quantificate in € 1.974,41 e non in € 321,14 e si duole che il
Tribunale nulla abbia motivato in proposito pur a fronte delle contestazioni svolte in relazione alle conclusioni del CTU.
Propone quindi osservazioni critiche in relazione alle varie voci di spesa non accolte in sede di
CTU.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'integrale rimborso delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
pagina 8 di 24 Deduce che si tratterebbe di spese necessarie e giustificate (corposo scambio di corrispondenza –
a mezzo mail e pec – con l'impresa di assicurazioni ed attività di ricerca di un medico legale).
IV) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 Controparte_4
c.p.c sostenendo che lo stesso sia “confusionario”, trattando motivi non corrispondenti ai titoli.
Quanto al primo motivo di appello principale ed all'asserito superamento della linea di mezzeria da parte dell'automobilista, ritiene che lo stesso sia irrilevante ai fini della decisione e tutt'altro che pacifico.
CP_ Osserva innanzitutto che in sede di spontanee dichiarazioni non aveva ammesso di avere oltrepassato la linea di mezzeria ma aveva affermato che tale superamento fosse “possibile”, senza peraltro averne certezza.
Aggiunge che l'eventuale superamento della linea di mezzeria sarebbe privo di rilevanza causale CP_ ai fini della decisione in quanto: il veicolo condotto da era un enorme fuoristrada e la svolta a destra non avrebbe che potuto avvenire previo “allargamento” del mezzo a sinistra;
il sinistro non si era verificato in tale prima fase (altrimenti vi sarebbe stato uno scontro frontale) bensì quando la manovra di immissione nella strada provinciale era pressocché terminata (tanto che era stata attinta la parte posteriore sinistra dell'autoveicolo; i Carabinieri avevano individuato i punto d'urto nella corsia di pertinenza dell'automobilista, non nella corsia di marcia della moto (come erroneamente ritenuto dal Tribunale).
Sostiene quindi che la manovra dell'automobilista non può avere interferito con la moto nel momento in cui la stessa è sopraggiunta.
Quanto alla velocità del motociclo ed alla mano da tenere, deduce la correttezza della motivazione del Tribunale specificando che nel caso di specie si trattava di curva destrorsa con incrocio segnalato.
Ritiene priva di valore probatorio la relazione tecnica di parte anche in quanto ripetutamente contestata e considera errata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter prendere in considerazione tale perizia.
Contesta infine le deduzioni concernenti l'integrale risarcimento del danno materiale operato da in regime di indennizzo diretto, deducendo che in forza della Convenzione Card, CP_5
non potrebbe ritenersi vincolata dalle liquidazioni effettuate da in ragione CP_4 CP_5
pagina 9 di 24 di tale titolo.
Contesta la fondatezza del secondo motivo inerente alla liquidazione delle pese mediche, condividendo in toto le conclusioni ed i chiarimenti sul punto del CTU.
In relazione al terzo motivo ed alla dedotta non congruità della liquidazione delle spese per assistenza legale stragiudiziale, condivide le conclusioni del Tribunale venendo in rilievo spese non provate e non necessarie.
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha quantificato in € 13.434,00 il danno patrimoniale da minori redditi.
Ritiene che il Tribunale sia giunto alla suddetta determinazione prendendo a riferimento il mero dato numerico dell'asserita flessione dei ricavi dell'azienda agricola e si duole che il Tribunale non abbia considerato le possibili cause sottese alla fluttuazione dei ricavi (alea normale che interessa qualsiasi impresa, i fattori ambientali/ climatici, pandemia Covid-19).
Sotto altro profilo osserva che (ai fini di evitare/ridurre la perdita di redditività dell'azienda agricola) sarebbe bastata la sostituzione del danneggiato con altro lavoratore, visto che lo stesso si occupava prevalentemente della guida del trattore e della distribuzione del prodotto finito.
Sostiene infine che il Tribunale ha potuto calcolare il danno solo dopo avere sopperito alle carenze probatorie dell'attore ed in particolare avendo acquisito d'ufficio il conto economico
2017 cui si era riferito il commercialista dell'azienda agricola nel corso della sua escussione testimoniale.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato il danno con gli acconti liquidati senza avere prima “reso omogenee” le due poste.
V) Decisione della Corte.
1) Deve essere disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c. di Controparte_1
Contrariamente a quanto dedotto, l'atto di appello nel suo complesso, contiene un'adeguata individuazione dei capi censurati con corrispondente illustrazione dei motivi di gravame.
2) ha formulato conclusioni istruttorie chiedendo che venga ammessa la prova Parte_1
pagina 10 di 24 dedotta nel primo grado, richiamando in particolar modo le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
L'istanza, così come formulata, non può essere esaminata nel merito.
Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
3) Il primo motivo di appello principale è nel suo complesso infondato.
3.1) In diritto si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054, 2° comma, c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei veicoli coinvolti, salvo prova contraria.
Secondo la giurisprudenza “[…] La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019). “[…] Ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la pagina 11 di 24 S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura)” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014).
3.2) Occorre premettere costituendosi in appello ha dedotto Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale:
- ha ritenuto che il possibile punto d'urto sia da individuarsi all'interno della corsia del motociclo;
- ha ritenuto non contestata ed anzi ammessa dallo stesso l'invasione della Controparte_2
corsia di marcia percorsa dal motociclo;
- ha utilizzato ai fini della decisione la CTP attorea, pur se valevole solo quale allegazione difensiva tecnica.
Indipendentemente dalla necessità o meno di proporre appello incidentale da parte di
[...]
si osserva che: Controparte_1
- il Tribunale ha fatto riferimento ad un “possibile” punto d'urto individuato dagli operanti intervenuti sul posto e l'esame della planimetria dagli stessi redatta rende evidente che più che un punto d'urto è stata individuata una “possibile area i contatto” che si colloca per l'appunto a cavallo dei due sensi di marcia;
- le “ammissioni” stragiudiziali di devono essere apprezzate tenendo anche Controparte_2
conto del suo contegno processuale (sul punto si ritornerà nel prosieguo);
- la relazione tecnica del consulente di parte attrice, a ben vedere, contiene elementi di natura tecnica financo favorevoli all'appellata (come verrà meglio specificato nel prosieguo).
3.3) Ciò detto, questa Corte ritiene che la concreta graduazione delle responsabilità operata dal
Tribunale sia corretta avuto riguardo alle concrete evidenze istruttorie in atti. Ad ogni modo, pur volendo ritenere “dubbia” la dinamica del sinistro, le doglianze di parte appellante non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° comma. c.c..
pagina 12 di 24 Il Tribunale ha compiutamente e correttamente descritto la condotta di guida di CP_2
In proposito deve rilevarsi che:
[...]
- in sede stragiudiziale il conducente ha ritenuto “possibile” l'invasione di Controparte_2 corsia da parte sua nell'intraprendere la manovra di svolta a destra;
CP_
- costituendosi nel giudizio di primo grado, lo stesso non ha contestato specificamente l'invasione di corsia, avendo piuttosto dedotto il concorso di colpa dell'attore.
Le dichiarazioni stragiudiziali ed il contegno processuale del conducente in merito all'invasione dell'opposta corsia di marcia (dichiarazioni liberamente apprezzabili ai fini della decisione nei confronti dell'Assicuratore del responsabile civile e del responsabile civile) sono del tutto plausibili.
In effetti, tenendo conto del pacifico ingombro dell'autoveicolo da lui condotto (Nissan Navarra) la manovra di svolta a destra (corrispondente sostanzialmente ad un'inversione ad “U”) non avrebbe ragionevolmente potuto essere effettuata se non previo iniziale “allargamento” dell'autoveicolo a sinistra ovverosia mediante un iniziale spostamento a sinistra con successiva svolta a destra.
A ben vedere la stessa riconosce che tale deve necessariamente essere Controparte_1
stata la manovra intrapresa da per potersi immettere nella strada laterale. Controparte_2
3.4) Neanche la condotta di guida di è peraltro esente da censure. Parte_1
Pur dovendosi dare atto che la relazione tecnica di parte prodotta dall'attore (sub doc. 2) non ha valore di prova, venendo in rilievo una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, non può non rilevarsi che dalla stessa relazione è chiaro che il motociclista non stesse tenendo la destra.
In effetti il perito di parte ha ipotizzato tre diverse modalità attraverso le quali l'autista avrebbe potuto intraprendere la manovra di svolta a destra e pur attingendo all'ipotesi più favorevole a
(terza ipotesi sub pag. 10) il perito ha dovuto riconoscere che anche in tale Parte_1
caso al motociclista sarebbe residuato uno spazio di circa cm. 170 per transitare nella propria corsia, senza rischiare la collisione o il contatto con l'automobile.
Considerato che ai rilievi di PG risulta che la carreggiata era larga mt 6,60, che quindi ciascuna corsia era di mt 3,30, nell'ipotesi più favorevole all'attore lo stesso aveva a disposizione almeno metà corsia libera.
pagina 13 di 24 Non sono condivisibili i rilievi di parte appellante in merito all'impossibilità di tenere
“rigorosamente” la destra avuto riguardo alle condizioni del manto stradale.
Avuto riguardo alle rappresentazioni fotografiche che ritraggono la corsia percorsa da Parte_1
(prima del presumibile punto d'urto) risulta evidente che il manto stradale, pur
[...]
presentando fessurazioni longitudinali e latitudinali in prossimità del margine destro, non era caratterizzato da irregolarità (quali buche profonde e/o rilevanti sconnessioni) tali da giustificare una deroga alla regola della c.d. destra rigorosa.
3.5) Non corrisponde al vero che non vi siano sufficienti elementi di prova che dimostrano l'eccessiva velocità di marcia del motociclo rispetto alle condizioni dei luoghi.
Depone innanzitutto in tal senso la circostanza che non siano state rinvenute tracce di frenata.
L'assenza di tali tracce, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe giustificabile solamente perché nessun motociclista si avventurerebbe in un'improvvisa “inchiodata” quanto piuttosto in un tentativo di schivare l'ostacolo. La tesi dell'appellante non è peraltro condivisibile ponendosi in contrasto con il dato di comune esperienza in tema di sinistri stradali che vedono coinvolti anche motoveicoli e non esigendosi comunque dal motocilista un' “inchiodata” tale da fare perdere il controllo del mezzo.
Deve poi rilevarsi che la distanza tra il presumibile punto d'impatto ed il punto di quiete del motociclo è stimabile, approssimativamente, in mt 15 (misura non indicata espressamente dagli operanti nella planimetria in atti ma ragionevolmente evincibile sulla base delle misurazioni ivi riportate con particolare riferimento alla distanza mediana tra i punti A e B, il punto C ed il punto
5 indicante la moto).
Sempre ai fini dell'apprezzamento dell'eccesso di velocità del motociclo si osserva che il
Tribunale ha espressamente rilevato che in tal senso depongono anche le spontanee dichiarazioni
CP_ rilasciate dall'automobilista le cui dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili non solo nella parte in cui lo stesso ha riconosciuto come possibile l'invasione di corsia ma anche nella parte in cui ha dato contezza della elevata velocità di marcia del motociclo in quanto “non appare CP_ ragionevole ritenere che solo per le dichiarazioni in cui si autoincolpa il sia attendibile, mentre per tutto il resto non lo sia”
Tale specifico passaggio motivazionale non è stato censurato, con la conseguenza che le
CP_ dichiarazioni di riscontrano ulteriormente la tesi dell'eccesso di velocità.
pagina 14 di 24 Da ultimo si rileva che, guardando le fotografie prodotte in atti, con particolare riferimento a quelle ritraenti la corsia percorsa dal motociclo nel tratto antecedente all'incrocio, non corrisponde al vero che nell'appropinquarsi non potesse avvedersi della Parte_1 presenza dell'autoveicolo che a bassa velocità si allargava per intraprendere la manovra di svolta a destra, atteso che l'incrocio risulta chiaramente visibile.
Accertato quindi che vi sono in atti sufficienti elementi che depongono per l'eccesso di velocità rispetto allo stato dei luoghi, è del tutto irrilevante che i Carabinieri intervenuti non abbiano sanzionato anche per tale infrazione. Parte_1
3.6) La circostanza che (assicuratrice del motociclo) abbia integralmente risarcito il CP_5
danno al motociclo in sede di risarcimento diretto ex art. 149 D.lvo n. 209/2005, non integra riconoscimento da parte di del responsabile civile o del conducente Controparte_1 non proprietario dell'esclusiva o prevalente responsabilità dell'autista in ordine alla causazione del sinistro. A ben vedere la liquidazione del danno al mezzo in sede di indennizzo diretto non costituisce nemmeno elemento di prova.
sostiene che la liquidazione del danno in sede di risarcimento diretto ex Parte_1
art. 149 D.lvo n. 209/2005 sia avvenuta previo assenso (quindi riconoscimento della responsabilità nell'an) da parte di o che comunque la gestionaria Controparte_1
( ) abbia agito quale mandataria in virtù della c.d. convenzione Card intercorsa tra le CP_5
parti.
In proposito si rileva che non è in atti la convenzione Card menzionata dall'appellante, ragione per la quale non è positivamente riscontrata l'esistenza di un mandato con rappresentanza in favore di . CP_5
La circostanza che il personale incaricato da abbia dato atto che la stessa CP_5 CP_5
ha agito su mandato (doc. 11 attore) o ancora previa “autorizzazione” (rectius previa ricezione di un “flusso congruente”, doc. 13 attore) di non integra prova contro Controparte_1
soprattutto considerando che la giurisprudenza è incline ad affermare che l'azione diretta CP_1 di cui all'art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge ed ha “soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di pagina 15 di 24 accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21896 del 20/09/2017).
Più nello specifico viene in rilievo “una sorta di accollo liberatorio ex lege” Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20374 del 09/10/2015), ragione per la quale il pagamento operato dalla in sede di indennizzo diretto, salva diversa prova (che nel caso di specie non è stata CP_6 adeguatamente offerta) è priva di rilievo decisorio contro le altre parti coinvolte nell'azione ex art. 144 D.lvo n. 209/2005.
Da ultimo è vero che in sede stragiudiziale la stessa ha offerto una Controparte_1
somma a titolo risarcitorio per i danni complessivamente subiti da , ma ciò non Parte_1 comporta che sia stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro, venendo in rilievo una mera “offerta” risarcitoria, peraltro neanche satisfattiva.
3.7) Concludendo sull'articolato motivo di gravame, avuto riguardo alla condotta di guida tenuta da entrambe i conducenti, nei limiti della prova acquisita all'esito dell'odierno procedimento, si stima corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla pari responsabilità dei veicoli coinvolti.
Entrambe le parti hanno commesso plurime violazioni idonee a cagionare il sinistro e ciascuno di loro, tenendo una condotta maggiormente conforme a quella dovuta in relazione allo stato dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente scongiurare il sinistro.
4) Il secondo motivo, attinente al mancato riconoscimento di alcune spese mediche, è parzialmente fondato.
In proposito è opportuno rilevare che con il motivo di appello, si è per lo più Parte_1
limitato a riproporre le osservazioni critiche già sollevate in sede di CTU, cui il consulente ha compiutamente già risposto, con conseguente inammissibilità della mera reiterazione di censure già motivatamente disattese in primo grado (dapprima dal CTU e quindi dal Tribunale che ha aderito alle valutazioni del consulente).
pagina 16 di 24 4.1) Quanto alle spese mediche per l'acquisto di un secondo integratore alimentare durante l'assunzione della terapia antibiotica (in aggiunta alla spesa già liquidata per l'acquisto di
Gardiolife) il CTU ha già risposto alle osservazioni critiche del CTP attoreo dando atto che si tratta di “parafarmaco integratore che non ha le caratteristiche di terapia in rapporto all'uso di antibiotica” (relazione CTU pag. 27).
Indipendentemente dalla non contestazione di si deve rilevare che si Controparte_1
tratta di spese che non si pongono in rapporto causale con le lesioni subite da . Parte_1
La difesa di sulle specifiche conclusioni del CTU nulla ha obiettato, essendosi Parte_1
piuttosto limitata a ribadire le medesime osservazioni del proprio CTP cui il CTU aveva già risposto.
4.2) Il CTU ha parimenti spiegato l'evidente ragione per la quale non sono causalmente riconducibili al sinistro le spese documentate con scontrini che non riportano il nome e/o il codice del farmaco acquistato o ancora che riportano un codice fiscale non riferibile a Parte_1
, essendo irrilevante che (secondo la tesi attorea) l'errore nell'indicazione del farmaco o
[...]
del codice fiscale sia attribuibile al farmacista.
4.3) La spesa ortopedica per € 285,00 (che parte attrice-appellante ha prodotto in copia sostenendo di non avere a disposizione l'originale in quanto asseritamente consegnato ad
[...]
è stata correttamente rigettata dapprima dal CTU e successivamente dal Controparte_1
Tribunale perché documentata mediante produzione di una fattura scansionata unitamente ad altri scontrini posti proprio in corrispondenza della “causale” della fattura, causale che quindi è rimasta del tutto illeggibile, ragione per la quale non è dato comprendere a cosa si riferisca.
4.4) Sono condivisibili le censure afferenti alla spesa di € 82,00 sostenuta per effettuare presso una struttura privata un'ecografia alla coscia (anziché presso la ASL).
Sarà anche vero che in sede di CTU non sia stato documentato il tentativo di Parte_1 di prenotare l'esame presso una struttura pubblica.
Peraltro, non può non considerarsi che nel caso di specie è pacifico che l'esame dovesse essere effettuato con assoluta celerità, in quanto prescritto in sede di visita Ambulatoriale Ortopedica del
02/04/2019 in previsione della successiva visita fissata dopo soli sette giorni.
pagina 17 di 24 In proposito è notorio che i tempi di attesa presso le strutture pubbliche e/o convenzionate con il servizio sanitario nazionale già in allora fossero incompatibili con un così breve la lasso di tempo.
D'altro canto, non è stata neanche eccepita l'eccessività della spesa.
5) Il terzo motivo, afferente alla mancata integrale liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale (“parzialmente” riconosciute e corrisposte dall'assicurazione prima dell'istaurazione del contenzioso mediante dazione di € 2.500,00), è infondato.
La spesa per l'assistenza stragiudiziale è documentata mediante produzione della fattura quietanzata dallo stesso Avv. Cristina Sciutto (doc. 24 attore) dell'importo lordo di € 5.168,72 (di cui € 4.320,00 per competenze quantificate attingendo alla tabella in vigore sino all'ottobre 2022 per assistenza stragiudiziale, scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00).
Si rileva in proposito che le spese per l'assistenza stragiudiziale integrano una voce di danno emergente (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 30/05/2023), con la conseguenza che anche tale voce di danno deve essere ridotta del 50% in ragione del concorso ascritto a . Parte_1
Si osserva inoltre che, a fronte dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale (di cui infra) il corretto “scaglione” di riferimento per quantificare le spese di assistenza stragiudiziale avrebbe dovuto essere quello inferiore, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
Ragione per la quale non può che condividersi la valutazione di congruità operata dal Tribunale in relazione all'importo di € 2.500,00, corrisponde sostanzialmente al 50% di quanto fatturato per l'assistenza stragiudiziale (totale lordo fatturato € 5.168,72).
6) Il primo motivo di appello incidentale, afferente alla liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di appello incidentale, la decisione del Tribunale non è stata fondata esclusivamente su documentazione tardivamente prodotta.
In effetti ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 i conti economici e/o Parte_1
pagina 18 di 24 le dichiarazioni Iva afferenti alle annualità dal 2015 al 2019. Solamente il conto economico del
2017 è stato acquisito nel corso della deposizione del commercialista dott. che comunque Pt_3
in sede di deposizione ha illustrato il contenuto del documento, ha spiegato che il conto economico viene redatto sulla base della contabilità ufficiale (fatture e registri iva obbligatori che a loro volta “confluiscono” della dichiarazione Iva).
E' quindi condivisibile l'accertamento operato dal Tribunale in ordine alla prova dell'esistenza di una contrazione dei redditi della società e quindi di relativamente agli anni Parte_1
2019 e 2020 (sinistro del settembre 2018).
Non si condivide piuttosto l'accertamento del nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa ed il danno patrimoniale lamentato.
Come in effetti evidenziato da non vi sono elementi di sorta che Controparte_1 consentono di affermare che la contrazione del reddito d'impresa sia dipesa dal sinistro anziché ad altrettanto plausibili fluttuazioni del mercato e/o a fattori ambientali-climatici (che notoriamente hanno ripercussioni sulla produttività delle aziende agricole) e/o ancora alla pandemia Covid-19 che ha significativamente colpito anche il mercato vitivinicolo a causa della chiusura delle attività di ristorazione.
Si rileva poi che non è stato chiarito in che termini la società non potesse ragionevolmente sostituire (secondo le sue allegazioni addetto alla guida di trattori ed alla Parte_1
consegna ai clienti del prodotto finito) mediante assunzioni a tempo determinato.
7) E' infine fondato il secondo motivo di appello incidentale con cui Controparte_1
si duole della compensazione del danno con gli acconti senza che prima siano state rese omogenee le due poste, avendo l'Assicurazione dedotto che sia il danno che gli acconti debbano essere stimati alla data della sentenza e poi compensati.
E' fondato il principio di diritto affermato dall'Assicurazione, relativo alla necessità di stimare acconti e risarcimento del danno alla stessa data prima di procedere alla compensazione. La Corte di Cassazione indica peraltro diverse modalità sulla base delle quali deve essere operata predetta compensazione.
In particolare il giudice, dovendo procedere alla compensazione del risarcimento del danno con pagina 19 di 24 gli acconti risarcitori già corrisposti ed “al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione tra valori resi omogenei in termini di valore reale.
A tal fine può procedere come segue: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno e dall'epoca del versamento quella corrisposta in acconto;
b) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare;
c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; d) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia - ad esempio quella della decisione di primo grado - e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005).
4) Concludendo, l'appello principale proposto da deve essere accolto Parte_1 limitatamente al riconoscimento di € 82,00 (pari alla spesa sostenuta per l'effettuazione di una ecografia in struttura privata, importo ancora da ridurre del 50%).
L'appello incidentale deve essere accolto decurtando dall'importo dovuto la somma di
€ 13.434,00 liquidata dal Tribunale a titolo di danno patrimoniale.
8) Prima di procedere nuovamente alla liquidazione del danno ed alla compensazione, è opportuno chiarire che, al di là dell'appello incidentale relativo alle modalità con le quali deve essere operata la compensazione tra risarcimento ed acconti, svariati “passaggi” dei calcoli operati dal Tribunale non sono stati oggetto di appello principale o incidentale.
In particolare, non vi è impugnazione sui seguenti passaggi “potenzialmente critici” in cui il
Tribunale:
- ha utilizzato le tabelle di Milano aggiornate al 2021 e ciononostante ha considerato il danno stimato alla data della pubblicazione della sentenza (2024) in € 205.547,36 oltre interessi compensativi per un totale di € 219.175,86;
- ha liquidato il danno patrimoniale (spese mediche) considerandolo stimato alla data della sentenza e non alla data dei singoli esborsi.
pagina 20 di 24 9) Ferma l'intangibilità di tali punti della sentenza, devono quindi essere nuovamente effettuati i
“calcoli conclusivi” (riportati dal Tribunale a pagina 9 della sentenza).
Il danno complessivo stimato alla data della sentenza di primo grado è composto da € 205.547,36
(per danno non patrimoniale senza computo degli interessi legali maturati dalla data dell'illecito alla data della sentenza), € 1.297,14 + € 82,00 (per spese mediche) per un totale di € 206.926,50 da ridurre ad € 103.463,25 in ragione del concorso di colpa del 50%.
Tale importo deve essere compensato con gli acconti corrisposti da Controparte_1 per complessivi € 58.564,70 in data 12.10.2020 (doc. 22 attrice) e rivalutati alla data della sentenza di primo grado (11.01.2024) in € 68.520,70.
Operata la compensazione, residua l'importo di € 34.942,55.
Su tale importo devono essere computati gli interessi compensativi secondo i criteri già illustrati dal Tribunale, ovverosia con devalutazione alla data del sinistro del 08.09.2018 (€ 29.993,61) e computo degli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado (€ 37.424,21 di cui € 2.481,65 per interessi).
Conformemente a quanto già disposto dal Tribunale, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
10) Per effetto della riforma della sentenza questa Corte deve provvedere d'ufficio alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio (Corte di Cassazione, sez. III, 13/06/2024,
n. 16526).
All'esito del contenzioso è comunque vittorioso, dovendosi peraltro Parte_1 valorizzare il suo concorso di colpa, la sostanziale infondatezza dell'appello principale (accolto per € 41,00 netti) nonché la fondatezza dei motivi di appello incidentale con particolare riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Conseguentemente si ritiene che le spese del doppio grado debbano essere compensate in ragione del 50%, dovendo il residuo 50% essere posto a carico di parti convenute-appellate.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado cambia lo scaglione di riferimento (valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00).
pagina 21 di 24 10.1) Relativamente al primo grado di giudizio sono dovute in favore di parte attrice la fase studio, fase introduttiva, fase trattazione – istruttoria, fase decisionale.
Attesa la costituzione di e di deve essere Controparte_1 Controparte_1 riconosciuto l'aumento per la difesa contro più parti (art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014) nella misura contenuta del 10% stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese assunte da assicurazione e conducente.
Sono documentate spese per € 786,00 (di cui € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 27,00 per CU) da ridurre del 50% ad € 393,00.
Le spese della CTU medico legale (in quanto finalizzate all'accertamento del danno biologico) vengono mantenute a carico di di e di Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
10.2) Relativamente al secondo grado sono dovute la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale.
Sono documentate spese per € 1.165,50 (€ 27,00 per diritti di cancelleria ed € 1.138,50) da ridurre del 50% ad € 582,75.
Per entrambe i gradi la liquidazione avviene conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
10.3) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado non devono per contro essere rideterminate le spese di lite poste a carico di ed in favore di Controparte_1 [...]
che il Tribunale ha liquidato quali spese di resistenza ex art. 1917 c.c., CP_2
dovendosi rilevare che rispetto alle stesse non è stato proposto alcun motivo di impugnazione e non opera il principio della rivalutazione d'ufficio elaborato dalla giurisprudenza in relazione all'art. 91 c.p.c..
11) Costituendosi in appello ha dato atto di avere già dato esecuzione alla sentenza di CP_1
primo grado, avendo corrisposto nel mese di gennaio 2024 la somma di € 58.880,80 per sorte capitale a e l'importo di € 14.237,53 per compensi professionali al difensore Parte_1
pagina 22 di 24 Avv. Sciutto Cristina.
nell'ipotesi di accoglimento del motivo di appello incidentale inerente al risarcimento del CP_1 danno da lucro cessante (quantificato dal Tribunale in € 13.434,00) ha chiesto che l'appellante venga condannato alla restituzione del medesimo importo. Per contro nulla è stato richiesto in restituzione relativamente alle spese di lite.
L'avvenuto pagamento non è stato oggetto di contestazione alcuna ed il pagamento è sostanzialmente coevo alla sentenza di primo grado, ragione per la quale non è necessaria un'ulteriore rielaborazione dei conteggi già effettuati.
deve quindi essere condannato alla restituzione in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 13.434,00 oltre interessi legali dal mese di gennaio 2024 Controparte_1
sino al saldo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 33/2024 pubblicata l'11.01.2024, così provvede:
1) condanna ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento del danno in favore di che liquida in € 37.424,21 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al saldo;
2) condanna alla restituzione in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 13.434,00 oltre interessi legali dal mese di gennaio 2024 sino al saldo;
3) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite del primo grado di giudizio tra
(da una parte) e parti convenute e terze chiamate (dall'altra) e condanna Parte_1
CP_
ed a Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rimborsare a il residuo 50%, che si liquida (già nella predetta misura) in Parte_1
€ 393,00 per esposti, € 4.188,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite del presente gravame tra parte appellante e parti appellate e condanna ed Controparte_1 Controparte_2
pagina 23 di 24 a rimborsare a il residuo 50%, che si liquida Controparte_3 Parte_1
(già nella predetta misura) in € 582,75 per esposti, € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 843/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sciutto Cristina, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Garesio Paola e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Molino Elena, appellato appellante incidentale
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.06.2025)
pagina 1 di 24 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettato l'appello incidentale,
- accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di
Alessandria, Giudice Monocratico D.ssa Antonella Dragotto, in data 27/12/2023 pubblicata in data 11 gennaio 2024, non notificata,
- conseguentemente in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare la responsabilità
CP_ esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del fuoristrada, sig. per le motivazioni esposte in narrativa o comunque dichiarare il concorso di colpa di Parte_1
in misura pari al 25%, condannando conseguentemente gli appellati, in solido o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
nella quantificazione emersa nel giudizio di primo grado sulla base della diversa graduazione della colpa, in aggiunta alla somma liquidata dalla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (8/09/2018);
- in parziale riforma della sentenza impugnata riconoscere il diritto del al rimborso Parte_1
delle spese mediche sostenute per le gravi lesioni riportate nel sinistro pari ad euro 1.974,41, riconosciute in primo grado solo nella misura di euro 321,14, risultando le stesse sufficientemente documentate e congrue;
- in parziale riforma della sentenza impugnata riconoscere il diritto del all'integrale Parte_1 rimborso della parcella per l'assistenza legale stragiudiziale saldata dal e prodotta nel Parte_1
giudizio di primo grado (prod.n.24) con la conseguente condanna dei convenuti a versare l'ulteriore importo pari ad euro 2.668,72.
Confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado in Memoria istruttoria n.2 ex art.183
c.p.c. e non ammesse, con i testi ivi indicati.
Con la vittoria nelle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 2 di 24 - Preso atto che per effetto della sentenza di primo grado n.33/2024 del Tribunale di Alessandria,
ha tempestivamente corrisposto (gennaio 2024) al Sig. Controparte_4 [...]
€ 58.888.80 in punto sorte capitale ed € 14.237,53 per compensi professionali Parte_1 all'Avv. Cristina Sciutto (imponibile € 12.958,20 + cpa € 518,33 + spese non imponibili € 761,00
– operazione non soggetta ad iva ai sensi dell'art. 1 commi 58-59 legge n 190/2014 e succ. mod),
Preliminarmente
- Anche d'ufficio accertare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per quanto in narrativa argomentato e per ogni altra ravvisata motivazione con ogni conseguenza di legge anche in punto spese di lite
Nel merito
- Rigettare in toto l'appello proposto dal Sig. contro la sentenza n. 33/2024 pubblicata Parte_1
in data 11.01.2024 del Tribunale di Alessandria, confermando in punto an debeatur la determinazione nel 50% del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, accogliendo incidentalmente quanto argomentato dalla scrivente difesa nella presente comparsa in ordine alla motivazione che ha condotto alla pronuncia di primo grado relativamente alla percentuale di responsabilità.
- Rigettare in punto quantum sia la richiesta di rimborso delle spese mediche nell'ammontare di euro 1.974,41 che la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali nell'ammontare di
€ 2.668,72 confermando le determinazioni in proposito della pronuncia di primo grado,
- Accogliere in via incidentale l'appello in punto “danno patrimoniale da minor reddito” di impresa per i due anni successivi al sinistro in disamina e conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 33/2024, ritenere assente e/o non provato il nesso di causalità tra la contrazione dei ricavi della società partecipata dal Sig. e il sinistro de Parte_1 quo e pertanto non dovuto l'importo ivi liquidato a tale titolo di € 13.434,00 – già interamente corrisposto al Sig. fin dal gennaio 2024 con conseguente condanna dello stesso al Parte_1 rimborso (in toto e/o nella misura ritenuta) ad – interessi e rivalutazione come per CP_4
legge;
- Accogliere altresì l'appello incidentale in punto “ detrazione dell'offerta stragiudiziale” corrisposta dall' Assicuratore al Sig. fin dall' ottobre 2020 in misura pari ad Parte_1
€ 58.564,70, maggiorando la stessa, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n.
33/2024, di interessi e rivalutazione maturati in favore del percipiente dal momento della pagina 3 di 24 corresponsione ad oggi: in caso di accoglimento condannare il al rimborso ad Parte_1 CP_4
delle somme maggiormente percepite;
- Inammissibili le istanze istruttorie avverse per ogni ritenuta motivazione e in ogni caso perché trattasi di riproposizione generica con mero rinvio agli atti di primo grado (Cass 16420/23);
Vinte le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
esponeva che: in data 6 settembre 2018 si trovava alla guida del proprio Parte_1
motociclo Triumph e stava percorrendo la SP 200 da Trisobbio ad Ovada quando, all'uscita da una curva destrorsa, si era trovato improvvisamente davanti il veicolo Nissan Navara di proprietà della assicurato con condotto ed utilizzato da Controparte_3 Controparte_4 [...]
, che occupava la corsia di pertinenza del suo motociclo;
non riuscendo ad CP_2 evitare l'impatto aveva urtato con la parte anteriore sinistra della sua moto contro la parte posteriore sinistra dell'automobile; per effetto del sinistro aveva riportato “politrauma con frattura del femore sinistro, trattata con chiodo endomidollare, dissezione focale/ematoma di parete dell'arteria femorale, ferita inguinale complicata da ascesso, cedimento di D 10” con un'I.T.T. al
100%, di gg. 60, al 75% di gg. 90, al 50% di mesi undici, ed un'I.P. del 30%; aveva anche subito un danno patrimoniale da lucro cessante quanto meno sino alla primavera 2020 (rappresentando di essere coltivatore diretto nell'azienda agricola familiare, occupandosi in particolare della guida dei trattori e del trasporto e consegna ai clienti del vino prodotto) ed un danno patrimoniale futuro da diminuzione della capacità lavorativa specifica;
nonostante i gravi danni subiti aveva ricevuto a titolo di ristoro solo € 5.000,00 per il danno al motociclo (da parte di quale CP_5 mandataria di , € 2.500,00 per spese legali stragiudiziali ed altri € 58.564.70 a titolo di CP_4
rimborso spese mediche e danno non patrimoniale da somma accettata a Controparte_4
titolo di acconto sul maggior dovuto, ma considerata insufficiente a coprire i danni effettivamente riportati.
Dichiarata contumace la proprietaria del mezzo ( , si costituiva Controparte_3 [...]
la quale eccepiva il concorso di colpa quanto meno paritario dell'attore, non Controparte_4
pagina 4 di 24 avendo tenuto rigorosamente la destra durante la marcia col motociclo. Parte_1
Riteneva ampiamente satisfattive le somme già liquidate e concludeva per il rigetto delle domande.
si costituiva autonomamente assumendo analoga posizione difensiva. Controparte_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 33/2024 pubblicata l'11.01.2024, il Tribunale di Alessandria:
- condannava ed Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
in solido fra loro, a corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno,
[...] Parte_1
l'ulteriore somma di € 58.388,80, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- poneva le spese di CTU a carico delle parti convenute;
- condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_4 Controparte_2
Il Tribunale rilevava che il sinistro non aveva lasciato tracce utili ai fini della ricostruzione della dinamica ed osservava che aveva basato le proprie difese sulle dichiarazioni Parte_1 rese da nell'immediatezza dei fatti. Controparte_2
Aggiungeva che tali dichiarazioni dovevano essere ritenute attendibili nella loro interezza (non solo nella parte afferente all'auto-incolpazione).
Dai rilievi dei Carabinieri intervenuti un possibile punto d'urto era stato individuato nella corsia di marcia del motociclo condotto dall'attore (in corrispondenza di un pezzetto di plastica proveniente da uno dei due veicoli).
Dalla stessa ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal consulente di parte attrice, risultava che la manovra di immissione nella stradata provinciale da parte del veicolo Nissan
Navara non potesse essere effettuata se non invadendo la corsia percorsa da Parte_1
(pur ammettendo lo stesso CTP che tale manovra aveva lasciato almeno cm 170 di spazio libero sulla corsia di marcia del motociclo).
Sempre nell'immediatezza dei fatti aveva dichiarato di essersi spostato a Parte_1 destra per evitare l'impatto, segno evidente che non stava già viaggiando mantenendo rigorosamente la destra.
pagina 5 di 24 Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva la paritetica responsabilità in ordine alla causazione del sinistro in quanto:
- neppure aveva contestato che, nell'intraprendere la manovra di svolta a Controparte_2
destra per immettersi nella strada laterale ivi esistente, si era allargato sulla sua sinistra finendo con l'impegnare anche parte della corsia di marcia opposta alla sua, ove stava sopraggiungendo a bordo del motociclo;
Parte_1
- non stava tenendo rigorosamente la sua destra ed al contrario marciava in Parte_1
prossimità della linea di mezzeria della carreggiata.
Era inoltre probabile che pur avendo appena impegnato una curva destrorsa a visuale Parte_1
chiusa, non stesse tenendo una velocità moderata, così come prescritto dall'art. 141 del Codice della Strada. Anzi era proprio la mancanza totale di segni di frenata e la perdita di controllo del motociclo da parte del conducente a rendere evidente che lo stesso stava tenendo una velocità eccessiva per le condizioni della strada, tale da non consentirgli neppure di tentare di mettere in atto una manovra utile per evitare l'urto.
Il Tribunale quantificava il danno non patrimoniale in complessivi € 205.547,36, avuto riguardo agli esiti permanenti stimati dal CTU (IP 27%, ITT, personalizzazione del 20% per cenestesi lavorativa, con applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021). Computando gli interessi legali in applicazione dei principi pronunciati dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione
n. 1712/95), giungeva all'importo finale di € 219.175,86.
Riconosceva quale danno patrimoniale l'importo di € 1.297,14 (di cui € 321,14 per spese mediche come quantificate dal CTU ed € 976,00 per CTP medico legale).
Rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro.
Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, il Tribunale dava atto che quanto meno fino alla primavera 2021 l'attore non aveva potuto svolgere la sua attività di coltivatore nell'azienda agricola gestita assieme al fratello e detenuta al 50% da ciascun fratello.
Non potendo stimarsi il danno sulla base della dichiarazione dei redditi della società (essendo consentito per le aziende agricole redigere la dichiarazione sulla base dei redditi catastali dei terreni coltivati) in corso di causa era stato escusso il commercialista dell'azienda che Pt_2 Pt_3
aveva dato contezza della contrazione dei ricavi limitatamente agli anni 2019 e 2020.
pagina 6 di 24 In particolare, l'azienda agricola nei quattro anni precedenti aveva prodotto in media ricavi annuali per circa € 30.000, nel 2019 i ricavi erano stati pari a soli € 19.898,81, mentre nel 2020 erano scesi ancora ad € 17.410,17.
Ad avviso del Tribunale poteva ritenersi dimostrato che la contrazione dei ricavi nel biennio
2019-2020 fosse stata conseguente all'infortunio oggetto di causa.
I dati riferiti dal commercialista consentivano di stimare una flessione del reddito di impresa in complessivi € 22.000,00 ed il danno doveva poi essere parametrato alla quota di perdita ascrivibile al solo attore (50%) limitatamente al periodo compreso dalla data dell'infortunio sino al 31.12.2020, di talché il Tribunale liquidava tale voce di danno € 13.434,00.
Nulla poteva essere riconosciuto per le spese stragiudiziali, essendo congruo l'importo di
€ 2.500,00 già corrisposto stragiudizialmente dall'assicurazione.
Gli importi complessivamente riconosciuti (€ 219.175,86 + 1.297,14 + 13.434,00) dovevano poi essere ridotti del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attore, risultando dovuti € 109.587,93 per danno non patrimoniale ed € 7.365,57 per danno patrimoniale, con un totale di € 116.953,50.
A questa somma il Tribunale sottraeva € 58.564.70 già pacificamente corrisposti dalla compagnia di assicurazioni, così giungendo all'importo residuo di € 58.388,80, posto a carico dei convenuti in solido tra loro ex art. 2054 c.c. quanto alla proprietaria dell'auto e degli artt. 144 et 148 d. lgs.
n. 209/2005 quanto alla compagnia di assicurazioni.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha determinato nel 50% il concorso dell'attore nella causazione del sinistro.
Ribadisce che ha riconosciuto di avere invaso l'opposta corsia di marcia al Controparte_2
fine di intraprendere la svolta a destra e che a carico di tale conducente sono state contestate due violazioni del codice della strada.
Si duole che il Tribunale abbia posto sullo stesso piano e stimato causalmente equivalenti le condotte di guida dei due soggetti coinvolti pur a fronte di una pacifica invasione della corsia opposta da parte dell'autista, avvenuta per di più nei pressi di una curva “a visuale chiusa” o comunque “a visibilità limitata” ove era presente anche un dosso.
Rileva che non sia affatto prevedibile l'ipotesi di un'invasione di corsia all'uscita di una curva a pagina 7 di 24 visuale chiusa, ragione per la quale l'assenza di tracce di frenata, nelle specifiche circostanze di luogo, non potrebbe essere indice di eccesso di velocità (nemmeno ipotizzata dai Carabinieri intervenuti). Aggiunge che qualunque motociclista, in situazioni analoghe, non avrebbe inchiodato (così rischiando di perdere il controllo del mezzo) ma avrebbe cercato di schivare l'ostacolo sterzando sulla destra, come effettivamente accaduto.
In relazione all'addebito di non aver tenuto una “destra rigorosa” cita giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 143 co. 3 Cds secondo cui tale concetto dovrebbe interpretato alla luce delle concrete condizioni dei luoghi.
Richiama quindi le n. 8 fotografie prodotte in primo grado, deducendo che dalle stesse risulterebbe evidente che l'avvicinarsi eccessivamente, da parte del motociclista, al margine destro della carreggiata, sarebbe stato pericoloso a causa del manto stradale sconnesso.
Con il medesimo motivo si duole che il Tribunale non abbia motivato alcunché né abbia dato rilievo al fatto che , quale soggetto che ha gestito il sinistro in nome e per conto di CP_5
relativamente ai danni materiali e previo benestare della stessa ha risarcito CP_4 CP_4
integralmente i danni materiali al motociclo con ciò riconoscendo la responsabilità esclusiva del proprio assicurato.
Rileva che il pagamento dei danni materiali da parte dell'impresa mandataria di non è CP_4 neanche avvenuto a titolo transattivo (difettando su tale voce di danno anche le “reciproche concessioni”).
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in punto liquidazione delle spese mediche.
Ritiene che le stesse debbano essere quantificate in € 1.974,41 e non in € 321,14 e si duole che il
Tribunale nulla abbia motivato in proposito pur a fronte delle contestazioni svolte in relazione alle conclusioni del CTU.
Propone quindi osservazioni critiche in relazione alle varie voci di spesa non accolte in sede di
CTU.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'integrale rimborso delle spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale.
pagina 8 di 24 Deduce che si tratterebbe di spese necessarie e giustificate (corposo scambio di corrispondenza –
a mezzo mail e pec – con l'impresa di assicurazioni ed attività di ricerca di un medico legale).
IV) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 Controparte_4
c.p.c sostenendo che lo stesso sia “confusionario”, trattando motivi non corrispondenti ai titoli.
Quanto al primo motivo di appello principale ed all'asserito superamento della linea di mezzeria da parte dell'automobilista, ritiene che lo stesso sia irrilevante ai fini della decisione e tutt'altro che pacifico.
CP_ Osserva innanzitutto che in sede di spontanee dichiarazioni non aveva ammesso di avere oltrepassato la linea di mezzeria ma aveva affermato che tale superamento fosse “possibile”, senza peraltro averne certezza.
Aggiunge che l'eventuale superamento della linea di mezzeria sarebbe privo di rilevanza causale CP_ ai fini della decisione in quanto: il veicolo condotto da era un enorme fuoristrada e la svolta a destra non avrebbe che potuto avvenire previo “allargamento” del mezzo a sinistra;
il sinistro non si era verificato in tale prima fase (altrimenti vi sarebbe stato uno scontro frontale) bensì quando la manovra di immissione nella strada provinciale era pressocché terminata (tanto che era stata attinta la parte posteriore sinistra dell'autoveicolo; i Carabinieri avevano individuato i punto d'urto nella corsia di pertinenza dell'automobilista, non nella corsia di marcia della moto (come erroneamente ritenuto dal Tribunale).
Sostiene quindi che la manovra dell'automobilista non può avere interferito con la moto nel momento in cui la stessa è sopraggiunta.
Quanto alla velocità del motociclo ed alla mano da tenere, deduce la correttezza della motivazione del Tribunale specificando che nel caso di specie si trattava di curva destrorsa con incrocio segnalato.
Ritiene priva di valore probatorio la relazione tecnica di parte anche in quanto ripetutamente contestata e considera errata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter prendere in considerazione tale perizia.
Contesta infine le deduzioni concernenti l'integrale risarcimento del danno materiale operato da in regime di indennizzo diretto, deducendo che in forza della Convenzione Card, CP_5
non potrebbe ritenersi vincolata dalle liquidazioni effettuate da in ragione CP_4 CP_5
pagina 9 di 24 di tale titolo.
Contesta la fondatezza del secondo motivo inerente alla liquidazione delle pese mediche, condividendo in toto le conclusioni ed i chiarimenti sul punto del CTU.
In relazione al terzo motivo ed alla dedotta non congruità della liquidazione delle spese per assistenza legale stragiudiziale, condivide le conclusioni del Tribunale venendo in rilievo spese non provate e non necessarie.
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha quantificato in € 13.434,00 il danno patrimoniale da minori redditi.
Ritiene che il Tribunale sia giunto alla suddetta determinazione prendendo a riferimento il mero dato numerico dell'asserita flessione dei ricavi dell'azienda agricola e si duole che il Tribunale non abbia considerato le possibili cause sottese alla fluttuazione dei ricavi (alea normale che interessa qualsiasi impresa, i fattori ambientali/ climatici, pandemia Covid-19).
Sotto altro profilo osserva che (ai fini di evitare/ridurre la perdita di redditività dell'azienda agricola) sarebbe bastata la sostituzione del danneggiato con altro lavoratore, visto che lo stesso si occupava prevalentemente della guida del trattore e della distribuzione del prodotto finito.
Sostiene infine che il Tribunale ha potuto calcolare il danno solo dopo avere sopperito alle carenze probatorie dell'attore ed in particolare avendo acquisito d'ufficio il conto economico
2017 cui si era riferito il commercialista dell'azienda agricola nel corso della sua escussione testimoniale.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato il danno con gli acconti liquidati senza avere prima “reso omogenee” le due poste.
V) Decisione della Corte.
1) Deve essere disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c. di Controparte_1
Contrariamente a quanto dedotto, l'atto di appello nel suo complesso, contiene un'adeguata individuazione dei capi censurati con corrispondente illustrazione dei motivi di gravame.
2) ha formulato conclusioni istruttorie chiedendo che venga ammessa la prova Parte_1
pagina 10 di 24 dedotta nel primo grado, richiamando in particolar modo le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
L'istanza, così come formulata, non può essere esaminata nel merito.
Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
3) Il primo motivo di appello principale è nel suo complesso infondato.
3.1) In diritto si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054, 2° comma, c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei veicoli coinvolti, salvo prova contraria.
Secondo la giurisprudenza “[…] La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019). “[…] Ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la pagina 11 di 24 S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura)” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014).
3.2) Occorre premettere costituendosi in appello ha dedotto Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale:
- ha ritenuto che il possibile punto d'urto sia da individuarsi all'interno della corsia del motociclo;
- ha ritenuto non contestata ed anzi ammessa dallo stesso l'invasione della Controparte_2
corsia di marcia percorsa dal motociclo;
- ha utilizzato ai fini della decisione la CTP attorea, pur se valevole solo quale allegazione difensiva tecnica.
Indipendentemente dalla necessità o meno di proporre appello incidentale da parte di
[...]
si osserva che: Controparte_1
- il Tribunale ha fatto riferimento ad un “possibile” punto d'urto individuato dagli operanti intervenuti sul posto e l'esame della planimetria dagli stessi redatta rende evidente che più che un punto d'urto è stata individuata una “possibile area i contatto” che si colloca per l'appunto a cavallo dei due sensi di marcia;
- le “ammissioni” stragiudiziali di devono essere apprezzate tenendo anche Controparte_2
conto del suo contegno processuale (sul punto si ritornerà nel prosieguo);
- la relazione tecnica del consulente di parte attrice, a ben vedere, contiene elementi di natura tecnica financo favorevoli all'appellata (come verrà meglio specificato nel prosieguo).
3.3) Ciò detto, questa Corte ritiene che la concreta graduazione delle responsabilità operata dal
Tribunale sia corretta avuto riguardo alle concrete evidenze istruttorie in atti. Ad ogni modo, pur volendo ritenere “dubbia” la dinamica del sinistro, le doglianze di parte appellante non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° comma. c.c..
pagina 12 di 24 Il Tribunale ha compiutamente e correttamente descritto la condotta di guida di CP_2
In proposito deve rilevarsi che:
[...]
- in sede stragiudiziale il conducente ha ritenuto “possibile” l'invasione di Controparte_2 corsia da parte sua nell'intraprendere la manovra di svolta a destra;
CP_
- costituendosi nel giudizio di primo grado, lo stesso non ha contestato specificamente l'invasione di corsia, avendo piuttosto dedotto il concorso di colpa dell'attore.
Le dichiarazioni stragiudiziali ed il contegno processuale del conducente in merito all'invasione dell'opposta corsia di marcia (dichiarazioni liberamente apprezzabili ai fini della decisione nei confronti dell'Assicuratore del responsabile civile e del responsabile civile) sono del tutto plausibili.
In effetti, tenendo conto del pacifico ingombro dell'autoveicolo da lui condotto (Nissan Navarra) la manovra di svolta a destra (corrispondente sostanzialmente ad un'inversione ad “U”) non avrebbe ragionevolmente potuto essere effettuata se non previo iniziale “allargamento” dell'autoveicolo a sinistra ovverosia mediante un iniziale spostamento a sinistra con successiva svolta a destra.
A ben vedere la stessa riconosce che tale deve necessariamente essere Controparte_1
stata la manovra intrapresa da per potersi immettere nella strada laterale. Controparte_2
3.4) Neanche la condotta di guida di è peraltro esente da censure. Parte_1
Pur dovendosi dare atto che la relazione tecnica di parte prodotta dall'attore (sub doc. 2) non ha valore di prova, venendo in rilievo una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, non può non rilevarsi che dalla stessa relazione è chiaro che il motociclista non stesse tenendo la destra.
In effetti il perito di parte ha ipotizzato tre diverse modalità attraverso le quali l'autista avrebbe potuto intraprendere la manovra di svolta a destra e pur attingendo all'ipotesi più favorevole a
(terza ipotesi sub pag. 10) il perito ha dovuto riconoscere che anche in tale Parte_1
caso al motociclista sarebbe residuato uno spazio di circa cm. 170 per transitare nella propria corsia, senza rischiare la collisione o il contatto con l'automobile.
Considerato che ai rilievi di PG risulta che la carreggiata era larga mt 6,60, che quindi ciascuna corsia era di mt 3,30, nell'ipotesi più favorevole all'attore lo stesso aveva a disposizione almeno metà corsia libera.
pagina 13 di 24 Non sono condivisibili i rilievi di parte appellante in merito all'impossibilità di tenere
“rigorosamente” la destra avuto riguardo alle condizioni del manto stradale.
Avuto riguardo alle rappresentazioni fotografiche che ritraggono la corsia percorsa da Parte_1
(prima del presumibile punto d'urto) risulta evidente che il manto stradale, pur
[...]
presentando fessurazioni longitudinali e latitudinali in prossimità del margine destro, non era caratterizzato da irregolarità (quali buche profonde e/o rilevanti sconnessioni) tali da giustificare una deroga alla regola della c.d. destra rigorosa.
3.5) Non corrisponde al vero che non vi siano sufficienti elementi di prova che dimostrano l'eccessiva velocità di marcia del motociclo rispetto alle condizioni dei luoghi.
Depone innanzitutto in tal senso la circostanza che non siano state rinvenute tracce di frenata.
L'assenza di tali tracce, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe giustificabile solamente perché nessun motociclista si avventurerebbe in un'improvvisa “inchiodata” quanto piuttosto in un tentativo di schivare l'ostacolo. La tesi dell'appellante non è peraltro condivisibile ponendosi in contrasto con il dato di comune esperienza in tema di sinistri stradali che vedono coinvolti anche motoveicoli e non esigendosi comunque dal motocilista un' “inchiodata” tale da fare perdere il controllo del mezzo.
Deve poi rilevarsi che la distanza tra il presumibile punto d'impatto ed il punto di quiete del motociclo è stimabile, approssimativamente, in mt 15 (misura non indicata espressamente dagli operanti nella planimetria in atti ma ragionevolmente evincibile sulla base delle misurazioni ivi riportate con particolare riferimento alla distanza mediana tra i punti A e B, il punto C ed il punto
5 indicante la moto).
Sempre ai fini dell'apprezzamento dell'eccesso di velocità del motociclo si osserva che il
Tribunale ha espressamente rilevato che in tal senso depongono anche le spontanee dichiarazioni
CP_ rilasciate dall'automobilista le cui dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili non solo nella parte in cui lo stesso ha riconosciuto come possibile l'invasione di corsia ma anche nella parte in cui ha dato contezza della elevata velocità di marcia del motociclo in quanto “non appare CP_ ragionevole ritenere che solo per le dichiarazioni in cui si autoincolpa il sia attendibile, mentre per tutto il resto non lo sia”
Tale specifico passaggio motivazionale non è stato censurato, con la conseguenza che le
CP_ dichiarazioni di riscontrano ulteriormente la tesi dell'eccesso di velocità.
pagina 14 di 24 Da ultimo si rileva che, guardando le fotografie prodotte in atti, con particolare riferimento a quelle ritraenti la corsia percorsa dal motociclo nel tratto antecedente all'incrocio, non corrisponde al vero che nell'appropinquarsi non potesse avvedersi della Parte_1 presenza dell'autoveicolo che a bassa velocità si allargava per intraprendere la manovra di svolta a destra, atteso che l'incrocio risulta chiaramente visibile.
Accertato quindi che vi sono in atti sufficienti elementi che depongono per l'eccesso di velocità rispetto allo stato dei luoghi, è del tutto irrilevante che i Carabinieri intervenuti non abbiano sanzionato anche per tale infrazione. Parte_1
3.6) La circostanza che (assicuratrice del motociclo) abbia integralmente risarcito il CP_5
danno al motociclo in sede di risarcimento diretto ex art. 149 D.lvo n. 209/2005, non integra riconoscimento da parte di del responsabile civile o del conducente Controparte_1 non proprietario dell'esclusiva o prevalente responsabilità dell'autista in ordine alla causazione del sinistro. A ben vedere la liquidazione del danno al mezzo in sede di indennizzo diretto non costituisce nemmeno elemento di prova.
sostiene che la liquidazione del danno in sede di risarcimento diretto ex Parte_1
art. 149 D.lvo n. 209/2005 sia avvenuta previo assenso (quindi riconoscimento della responsabilità nell'an) da parte di o che comunque la gestionaria Controparte_1
( ) abbia agito quale mandataria in virtù della c.d. convenzione Card intercorsa tra le CP_5
parti.
In proposito si rileva che non è in atti la convenzione Card menzionata dall'appellante, ragione per la quale non è positivamente riscontrata l'esistenza di un mandato con rappresentanza in favore di . CP_5
La circostanza che il personale incaricato da abbia dato atto che la stessa CP_5 CP_5
ha agito su mandato (doc. 11 attore) o ancora previa “autorizzazione” (rectius previa ricezione di un “flusso congruente”, doc. 13 attore) di non integra prova contro Controparte_1
soprattutto considerando che la giurisprudenza è incline ad affermare che l'azione diretta CP_1 di cui all'art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge ed ha “soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di pagina 15 di 24 accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21896 del 20/09/2017).
Più nello specifico viene in rilievo “una sorta di accollo liberatorio ex lege” Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20374 del 09/10/2015), ragione per la quale il pagamento operato dalla in sede di indennizzo diretto, salva diversa prova (che nel caso di specie non è stata CP_6 adeguatamente offerta) è priva di rilievo decisorio contro le altre parti coinvolte nell'azione ex art. 144 D.lvo n. 209/2005.
Da ultimo è vero che in sede stragiudiziale la stessa ha offerto una Controparte_1
somma a titolo risarcitorio per i danni complessivamente subiti da , ma ciò non Parte_1 comporta che sia stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro, venendo in rilievo una mera “offerta” risarcitoria, peraltro neanche satisfattiva.
3.7) Concludendo sull'articolato motivo di gravame, avuto riguardo alla condotta di guida tenuta da entrambe i conducenti, nei limiti della prova acquisita all'esito dell'odierno procedimento, si stima corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla pari responsabilità dei veicoli coinvolti.
Entrambe le parti hanno commesso plurime violazioni idonee a cagionare il sinistro e ciascuno di loro, tenendo una condotta maggiormente conforme a quella dovuta in relazione allo stato dei luoghi, avrebbe potuto agevolmente scongiurare il sinistro.
4) Il secondo motivo, attinente al mancato riconoscimento di alcune spese mediche, è parzialmente fondato.
In proposito è opportuno rilevare che con il motivo di appello, si è per lo più Parte_1
limitato a riproporre le osservazioni critiche già sollevate in sede di CTU, cui il consulente ha compiutamente già risposto, con conseguente inammissibilità della mera reiterazione di censure già motivatamente disattese in primo grado (dapprima dal CTU e quindi dal Tribunale che ha aderito alle valutazioni del consulente).
pagina 16 di 24 4.1) Quanto alle spese mediche per l'acquisto di un secondo integratore alimentare durante l'assunzione della terapia antibiotica (in aggiunta alla spesa già liquidata per l'acquisto di
Gardiolife) il CTU ha già risposto alle osservazioni critiche del CTP attoreo dando atto che si tratta di “parafarmaco integratore che non ha le caratteristiche di terapia in rapporto all'uso di antibiotica” (relazione CTU pag. 27).
Indipendentemente dalla non contestazione di si deve rilevare che si Controparte_1
tratta di spese che non si pongono in rapporto causale con le lesioni subite da . Parte_1
La difesa di sulle specifiche conclusioni del CTU nulla ha obiettato, essendosi Parte_1
piuttosto limitata a ribadire le medesime osservazioni del proprio CTP cui il CTU aveva già risposto.
4.2) Il CTU ha parimenti spiegato l'evidente ragione per la quale non sono causalmente riconducibili al sinistro le spese documentate con scontrini che non riportano il nome e/o il codice del farmaco acquistato o ancora che riportano un codice fiscale non riferibile a Parte_1
, essendo irrilevante che (secondo la tesi attorea) l'errore nell'indicazione del farmaco o
[...]
del codice fiscale sia attribuibile al farmacista.
4.3) La spesa ortopedica per € 285,00 (che parte attrice-appellante ha prodotto in copia sostenendo di non avere a disposizione l'originale in quanto asseritamente consegnato ad
[...]
è stata correttamente rigettata dapprima dal CTU e successivamente dal Controparte_1
Tribunale perché documentata mediante produzione di una fattura scansionata unitamente ad altri scontrini posti proprio in corrispondenza della “causale” della fattura, causale che quindi è rimasta del tutto illeggibile, ragione per la quale non è dato comprendere a cosa si riferisca.
4.4) Sono condivisibili le censure afferenti alla spesa di € 82,00 sostenuta per effettuare presso una struttura privata un'ecografia alla coscia (anziché presso la ASL).
Sarà anche vero che in sede di CTU non sia stato documentato il tentativo di Parte_1 di prenotare l'esame presso una struttura pubblica.
Peraltro, non può non considerarsi che nel caso di specie è pacifico che l'esame dovesse essere effettuato con assoluta celerità, in quanto prescritto in sede di visita Ambulatoriale Ortopedica del
02/04/2019 in previsione della successiva visita fissata dopo soli sette giorni.
pagina 17 di 24 In proposito è notorio che i tempi di attesa presso le strutture pubbliche e/o convenzionate con il servizio sanitario nazionale già in allora fossero incompatibili con un così breve la lasso di tempo.
D'altro canto, non è stata neanche eccepita l'eccessività della spesa.
5) Il terzo motivo, afferente alla mancata integrale liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale (“parzialmente” riconosciute e corrisposte dall'assicurazione prima dell'istaurazione del contenzioso mediante dazione di € 2.500,00), è infondato.
La spesa per l'assistenza stragiudiziale è documentata mediante produzione della fattura quietanzata dallo stesso Avv. Cristina Sciutto (doc. 24 attore) dell'importo lordo di € 5.168,72 (di cui € 4.320,00 per competenze quantificate attingendo alla tabella in vigore sino all'ottobre 2022 per assistenza stragiudiziale, scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00).
Si rileva in proposito che le spese per l'assistenza stragiudiziale integrano una voce di danno emergente (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 30/05/2023), con la conseguenza che anche tale voce di danno deve essere ridotta del 50% in ragione del concorso ascritto a . Parte_1
Si osserva inoltre che, a fronte dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale (di cui infra) il corretto “scaglione” di riferimento per quantificare le spese di assistenza stragiudiziale avrebbe dovuto essere quello inferiore, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
Ragione per la quale non può che condividersi la valutazione di congruità operata dal Tribunale in relazione all'importo di € 2.500,00, corrisponde sostanzialmente al 50% di quanto fatturato per l'assistenza stragiudiziale (totale lordo fatturato € 5.168,72).
6) Il primo motivo di appello incidentale, afferente alla liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di appello incidentale, la decisione del Tribunale non è stata fondata esclusivamente su documentazione tardivamente prodotta.
In effetti ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 i conti economici e/o Parte_1
pagina 18 di 24 le dichiarazioni Iva afferenti alle annualità dal 2015 al 2019. Solamente il conto economico del
2017 è stato acquisito nel corso della deposizione del commercialista dott. che comunque Pt_3
in sede di deposizione ha illustrato il contenuto del documento, ha spiegato che il conto economico viene redatto sulla base della contabilità ufficiale (fatture e registri iva obbligatori che a loro volta “confluiscono” della dichiarazione Iva).
E' quindi condivisibile l'accertamento operato dal Tribunale in ordine alla prova dell'esistenza di una contrazione dei redditi della società e quindi di relativamente agli anni Parte_1
2019 e 2020 (sinistro del settembre 2018).
Non si condivide piuttosto l'accertamento del nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa ed il danno patrimoniale lamentato.
Come in effetti evidenziato da non vi sono elementi di sorta che Controparte_1 consentono di affermare che la contrazione del reddito d'impresa sia dipesa dal sinistro anziché ad altrettanto plausibili fluttuazioni del mercato e/o a fattori ambientali-climatici (che notoriamente hanno ripercussioni sulla produttività delle aziende agricole) e/o ancora alla pandemia Covid-19 che ha significativamente colpito anche il mercato vitivinicolo a causa della chiusura delle attività di ristorazione.
Si rileva poi che non è stato chiarito in che termini la società non potesse ragionevolmente sostituire (secondo le sue allegazioni addetto alla guida di trattori ed alla Parte_1
consegna ai clienti del prodotto finito) mediante assunzioni a tempo determinato.
7) E' infine fondato il secondo motivo di appello incidentale con cui Controparte_1
si duole della compensazione del danno con gli acconti senza che prima siano state rese omogenee le due poste, avendo l'Assicurazione dedotto che sia il danno che gli acconti debbano essere stimati alla data della sentenza e poi compensati.
E' fondato il principio di diritto affermato dall'Assicurazione, relativo alla necessità di stimare acconti e risarcimento del danno alla stessa data prima di procedere alla compensazione. La Corte di Cassazione indica peraltro diverse modalità sulla base delle quali deve essere operata predetta compensazione.
In particolare il giudice, dovendo procedere alla compensazione del risarcimento del danno con pagina 19 di 24 gli acconti risarcitori già corrisposti ed “al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione tra valori resi omogenei in termini di valore reale.
A tal fine può procedere come segue: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno e dall'epoca del versamento quella corrisposta in acconto;
b) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare;
c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; d) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia - ad esempio quella della decisione di primo grado - e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005).
4) Concludendo, l'appello principale proposto da deve essere accolto Parte_1 limitatamente al riconoscimento di € 82,00 (pari alla spesa sostenuta per l'effettuazione di una ecografia in struttura privata, importo ancora da ridurre del 50%).
L'appello incidentale deve essere accolto decurtando dall'importo dovuto la somma di
€ 13.434,00 liquidata dal Tribunale a titolo di danno patrimoniale.
8) Prima di procedere nuovamente alla liquidazione del danno ed alla compensazione, è opportuno chiarire che, al di là dell'appello incidentale relativo alle modalità con le quali deve essere operata la compensazione tra risarcimento ed acconti, svariati “passaggi” dei calcoli operati dal Tribunale non sono stati oggetto di appello principale o incidentale.
In particolare, non vi è impugnazione sui seguenti passaggi “potenzialmente critici” in cui il
Tribunale:
- ha utilizzato le tabelle di Milano aggiornate al 2021 e ciononostante ha considerato il danno stimato alla data della pubblicazione della sentenza (2024) in € 205.547,36 oltre interessi compensativi per un totale di € 219.175,86;
- ha liquidato il danno patrimoniale (spese mediche) considerandolo stimato alla data della sentenza e non alla data dei singoli esborsi.
pagina 20 di 24 9) Ferma l'intangibilità di tali punti della sentenza, devono quindi essere nuovamente effettuati i
“calcoli conclusivi” (riportati dal Tribunale a pagina 9 della sentenza).
Il danno complessivo stimato alla data della sentenza di primo grado è composto da € 205.547,36
(per danno non patrimoniale senza computo degli interessi legali maturati dalla data dell'illecito alla data della sentenza), € 1.297,14 + € 82,00 (per spese mediche) per un totale di € 206.926,50 da ridurre ad € 103.463,25 in ragione del concorso di colpa del 50%.
Tale importo deve essere compensato con gli acconti corrisposti da Controparte_1 per complessivi € 58.564,70 in data 12.10.2020 (doc. 22 attrice) e rivalutati alla data della sentenza di primo grado (11.01.2024) in € 68.520,70.
Operata la compensazione, residua l'importo di € 34.942,55.
Su tale importo devono essere computati gli interessi compensativi secondo i criteri già illustrati dal Tribunale, ovverosia con devalutazione alla data del sinistro del 08.09.2018 (€ 29.993,61) e computo degli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado (€ 37.424,21 di cui € 2.481,65 per interessi).
Conformemente a quanto già disposto dal Tribunale, su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
10) Per effetto della riforma della sentenza questa Corte deve provvedere d'ufficio alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio (Corte di Cassazione, sez. III, 13/06/2024,
n. 16526).
All'esito del contenzioso è comunque vittorioso, dovendosi peraltro Parte_1 valorizzare il suo concorso di colpa, la sostanziale infondatezza dell'appello principale (accolto per € 41,00 netti) nonché la fondatezza dei motivi di appello incidentale con particolare riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Conseguentemente si ritiene che le spese del doppio grado debbano essere compensate in ragione del 50%, dovendo il residuo 50% essere posto a carico di parti convenute-appellate.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado cambia lo scaglione di riferimento (valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00).
pagina 21 di 24 10.1) Relativamente al primo grado di giudizio sono dovute in favore di parte attrice la fase studio, fase introduttiva, fase trattazione – istruttoria, fase decisionale.
Attesa la costituzione di e di deve essere Controparte_1 Controparte_1 riconosciuto l'aumento per la difesa contro più parti (art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014) nella misura contenuta del 10% stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese assunte da assicurazione e conducente.
Sono documentate spese per € 786,00 (di cui € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 27,00 per CU) da ridurre del 50% ad € 393,00.
Le spese della CTU medico legale (in quanto finalizzate all'accertamento del danno biologico) vengono mantenute a carico di di e di Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
10.2) Relativamente al secondo grado sono dovute la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale.
Sono documentate spese per € 1.165,50 (€ 27,00 per diritti di cancelleria ed € 1.138,50) da ridurre del 50% ad € 582,75.
Per entrambe i gradi la liquidazione avviene conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
10.3) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado non devono per contro essere rideterminate le spese di lite poste a carico di ed in favore di Controparte_1 [...]
che il Tribunale ha liquidato quali spese di resistenza ex art. 1917 c.c., CP_2
dovendosi rilevare che rispetto alle stesse non è stato proposto alcun motivo di impugnazione e non opera il principio della rivalutazione d'ufficio elaborato dalla giurisprudenza in relazione all'art. 91 c.p.c..
11) Costituendosi in appello ha dato atto di avere già dato esecuzione alla sentenza di CP_1
primo grado, avendo corrisposto nel mese di gennaio 2024 la somma di € 58.880,80 per sorte capitale a e l'importo di € 14.237,53 per compensi professionali al difensore Parte_1
pagina 22 di 24 Avv. Sciutto Cristina.
nell'ipotesi di accoglimento del motivo di appello incidentale inerente al risarcimento del CP_1 danno da lucro cessante (quantificato dal Tribunale in € 13.434,00) ha chiesto che l'appellante venga condannato alla restituzione del medesimo importo. Per contro nulla è stato richiesto in restituzione relativamente alle spese di lite.
L'avvenuto pagamento non è stato oggetto di contestazione alcuna ed il pagamento è sostanzialmente coevo alla sentenza di primo grado, ragione per la quale non è necessaria un'ulteriore rielaborazione dei conteggi già effettuati.
deve quindi essere condannato alla restituzione in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 13.434,00 oltre interessi legali dal mese di gennaio 2024 Controparte_1
sino al saldo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 33/2024 pubblicata l'11.01.2024, così provvede:
1) condanna ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento del danno in favore di che liquida in € 37.424,21 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al saldo;
2) condanna alla restituzione in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 13.434,00 oltre interessi legali dal mese di gennaio 2024 sino al saldo;
3) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite del primo grado di giudizio tra
(da una parte) e parti convenute e terze chiamate (dall'altra) e condanna Parte_1
CP_
ed a Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rimborsare a il residuo 50%, che si liquida (già nella predetta misura) in Parte_1
€ 393,00 per esposti, € 4.188,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite del presente gravame tra parte appellante e parti appellate e condanna ed Controparte_1 Controparte_2
pagina 23 di 24 a rimborsare a il residuo 50%, che si liquida Controparte_3 Parte_1
(già nella predetta misura) in € 582,75 per esposti, € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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