Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' di quanto disposto nello scambio di lettere.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' di quanto disposto nello scambio di lettere.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.