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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'assistenza e difesa dell'avv. CAROPPO NICOLA;
Per_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. TRAVI RAFFAELLA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 - premesso di Persona_1 avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dall'1.03.1998 al 09.12.2021 (data di
[...] collocamento in quiescenza), con profilo professionale di Infermiere e con inquadramento ai sensi del CCNL del Comparto Sanità Pubblica - ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, di essere stato richiamato in servizio dall'Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli era stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto
Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della
Amministrazione resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo non fruito, per il complessivo importo di Euro 3.208,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Con memoria depositata in data 29.01.2024 si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
1 (nelle more deceduto) insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei
[...] crediti azionati e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
----------
La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre delineare la normativa di settore vigente.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta
2 disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore
3 effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
---------
Ciò posto, il ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da ottobre 2013 a gennaio
2021.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
4 Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
----------
Nella specie, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo compensativo per i seguenti turni di reperibilità effettuati: 1 turno nel 2013; 9 turni nel 2014; 7 turni nel 2015; 10 turni nel 2016; 8 turni nel 2017; 3 turni nel 2018; 2 turni nel 2019; 7 turni nel 2020 ed, infine, 2 turni nel 2021 (per un totale di 49 turni).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Parte_1 quanto il ricorrente ha goduto del riposo compensativo, con riguardo ai turni di lavoro effettuati in pronta disponibilità del 27 luglio 2014 e del 25 dicembre 2020.
---------
In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
---------
Sulla prescrizione.
L'eccezione di prescrizione (decennale) è infondata.
Ed invero, il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto dall'atto di diffida trasmesso a mezzo pec, alla Amministrazione resistente, in data 17.07.2023 (cfr. doc. 3 “lettera di diffida”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
-----------
Ne deriva, quindi, che a spetta il risarcimento del danno Persona_1 quantificato in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto e, dunque, l convenuta va condannata al pagamento CP_1 dell'importo di Euro 3.023,79 (49 turni x 61,71), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
5 --------------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1 nei confronti dell' Controparte_1
, così Provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al pagamento al pagamento dell'importo di Euro 3.023,79 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, quantificato nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, il 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, con l'assistenza e difesa dell'avv. CAROPPO NICOLA;
Per_1
e
con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. TRAVI RAFFAELLA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 - premesso di Persona_1 avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 dall'1.03.1998 al 09.12.2021 (data di
[...] collocamento in quiescenza), con profilo professionale di Infermiere e con inquadramento ai sensi del CCNL del Comparto Sanità Pubblica - ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, di essere stato richiamato in servizio dall'Azienda datrice di lavoro nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli era stato concesso il riposo compensativo previsto dal Contratto
Collettivo succitato.
Tanto premesso la parte ricorrente ha chiesto la condanna della
Amministrazione resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo compensativo non fruito, per il complessivo importo di Euro 3.208,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Con memoria depositata in data 29.01.2024 si costituivano in giudizio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
1 (nelle more deceduto) insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei
[...] crediti azionati e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
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La domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre delineare la normativa di settore vigente.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di
“un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo.
La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7,
C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40 che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18,
D.P.R. n. 270 del 1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta
2 disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa
(reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
“spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n.
6491/2016; n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n.
5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore
3 effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall' art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20, C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 6491/2016).
Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
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Ciò posto, il ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva senza fruire del relativo riposo compensativo, per il periodo da ottobre 2013 a gennaio
2021.
E' evidente, quindi, che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica, pertanto, la domanda di risarcimento.
4 Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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Nella specie, facendo applicazione dei su esposti principi, consegue il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo compensativo per i seguenti turni di reperibilità effettuati: 1 turno nel 2013; 9 turni nel 2014; 7 turni nel 2015; 10 turni nel 2016; 8 turni nel 2017; 3 turni nel 2018; 2 turni nel 2019; 7 turni nel 2020 ed, infine, 2 turni nel 2021 (per un totale di 49 turni).
Diversamente, non sussiste il diritto del al risarcimento, in Parte_1 quanto il ricorrente ha goduto del riposo compensativo, con riguardo ai turni di lavoro effettuati in pronta disponibilità del 27 luglio 2014 e del 25 dicembre 2020.
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In merito, poi, al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di utilizzare quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
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Sulla prescrizione.
L'eccezione di prescrizione (decennale) è infondata.
Ed invero, il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto dall'atto di diffida trasmesso a mezzo pec, alla Amministrazione resistente, in data 17.07.2023 (cfr. doc. 3 “lettera di diffida”, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
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Ne deriva, quindi, che a spetta il risarcimento del danno Persona_1 quantificato in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto e, dunque, l convenuta va condannata al pagamento CP_1 dell'importo di Euro 3.023,79 (49 turni x 61,71), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
5 --------------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1 nei confronti dell' Controparte_1
, così Provvede:
[...]
- accoglie, in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_1 resistente al pagamento al pagamento dell'importo di Euro 3.023,79 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, quantificato nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre accessori come per legge.
Bari, il 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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