Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1963, n. 478
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 maggio 1963
Art. 11.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1939-40 (articolo 7).................. L. 14.861,25

Somme rimaste da riscuotere o da
versare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 9)............... L. -
--------------------
Residui attivi al 30 giugno 1940...... L. 14.861,25
Entrata in vigore il 2 maggio 1963