TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 08/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 29392/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti CHECCHI DANIELE e D'OVIDIO ANTONELLA, per mandato in atti;
ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 29/07/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con sentenza n. 836/2024 del 24.1.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.10.22, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 836/2024 del 24.1.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi. Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento e relativi interessi legali maturati dall'1.10.22, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 09/01/2025.
IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 08/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 29392/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti CHECCHI DANIELE e D'OVIDIO ANTONELLA, per mandato in atti;
ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 29/07/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con sentenza n. 836/2024 del 24.1.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.10.22, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 836/2024 del 24.1.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi. Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento e relativi interessi legali maturati dall'1.10.22, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 09/01/2025.
IL GIUDICE