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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1325/2022
TRA
, c.f. , n.q. di erede del sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, deceduto il 19 giugno 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trischitta, giusta Per_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 marzo 2022, esponeva: Parte_1
- che il sig. aveva presentato, in data 8 ottobre 2020, domanda per ottenere il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992;
- in esito a visita medica, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile gli aveva riconosciuto una percentuale del 100% ed i benefici previsti dal comma 1 dell' art. 3 L.
104/92;
- aveva, dunque, proposto istanza di ATP, presso questo Tribunale al R.G: n. 2984/2020, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti;
- intervenuto il decesso di si era costituita in giudizio ella ricorrente insistendo Persona_1 nelle domande presentate dal Per_1
- in esito al deposito della relazione da parte del ctu nominato, aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente non aveva saputo valutare correttamente l'insieme delle patologie che affliggevano limitandosi ad una Persona_1 breve relazione, omettendo gravi malattie evidenziate nella certificazione medica prodotta.
In particolare, rilevava che il ctu aveva preso in considerazione esclusivamente la patologia ischemica cerebrale con pregressi ictus cerebrali, l'infarto del miocardico e l'artrosi polidistrettuale ed evidenziava che tali condizioni, già di per sé, considerando anche l'età avanzata di 85 anni del risultavano sufficienti a giustificare il diritto all'indennità di Per_1 accompagnamento.
Osservava, inoltre, che il ctu non aveva valutato le seguenti patologie: obesità, BPCO con enfisema, vasculopatia cerebrale, tromboendoarteriectomia carotidea sinistra in soggetto dislipidemico, gonartrosi, coxo-artrosi bilaterale con difficoltà nella deambulazione, distiroidismo per noduli tiroidei, fibrillazione atriale parossistica e mieolopatia.
Rappresentava che il quadro clinico del era stato aggravato dalla frattura scomposta Per_1 dell'omero DX subita prima del decesso
Rilevava che il ctu non aveva preso in considerazione le degenerazioni del sistema osteoarticolare nel complesso (artrosi polidistrettuale, coxoartrosi, gonartrosi e frattura dell'omero destro), né
l'incidenza, in relazione alle altre gravissime patologie sopra menzionate, sulla capacità di deambulare autonomamente.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto il diritto di al riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore di ella CP_1 ricorrente dell'indennità di accompagnamento, oltre rivalutazione e interessi dalla scadenza sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu. 4.- L'udienza del 5 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
In particolare, ha promosso accertamento tecnico preventivo al fine di Persona_1 verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al
RG n. 2984/2020, acquisito e riunito alla presente controversia), il giudizio è stato proseguito da parte ricorrente e questo decidente, ritenuta la carenza d'interesse ad agire di Parte_1 relativamente all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, tenuto conto del decesso del ha limitato l'accertamento alla verifica della sussistenza delle Per_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo a . Persona_1
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della ctu. Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che era affetto da “esiti Persona_1 di infarto miocardio.fibrillazione atriale parossistica. dislipidemico , sovrappeso. esiti di ictus cerebrale. artrosi polidistrettuale a discreta incidenza broncopatia cronica distiroidismo”.
In particolare, il ctu, dopo avere analizzato le patologie, ha ritenuto che “è assai probabile che, tenuto conto della patologia vascolare della quale il paziente era affetto, l'exitus possa essere stato cagionato da un evento acuto”.
Il ctu ha, poi, osservato: “Il paziente a seguito di una caduta accidentale riporta la “ frattura scomposta pluriframmentaria e scomposta del III prossimale diafisario dell 'omero dx ” -luglio
2020 Gli veniva applicato un fissatore esterno che gli veniva rimosso in data 30 novembre 2020
Si ritiene pertanto che dalla data d i apposizione del fissatore esterno e sino alla sua rimozione - dal 16 luglio 2020 al 30 novembre 2020 - il paziente non fosse in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita -lavarsi , vestirsi, cucinarsi, tenedo altresì conto che la infermità riguardava l 'arto superiore destro”.
Il ctu ha concluso rilevando che “Tali infermità valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, erano di entità tale da non consentire alla paziente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a far data con ragionevole approssimazione -dal 16 luglio 2020 al
30 novembre 2020”.
Il ctu, successivamente richiamato, in ordine ai rilievi formulati da parte ricorrente, ha rilevato che
“l'osservazione della parte ricorrente .. non introduce alcun elemento che non sia stato già oggetto di attenta valutazione per le finalità della presente. Le stesse infatti, si limitano a richiamare alcune certificazioni mediche agli atti del fascicolo di causa-che sono state attentamente valutate ai fini della stesura dell'elaborato tecnico - sottolineando che le infermità riconosciute al paziente
, esistevano già in data antecedente al 16 luglio 2020 epoca indicata dallo scrivente ai fini del riconoscimento della condizione clinica che non rendeva possibile allo stesso lo svolgimento degli atti quotidiani della vita autonomamente.”
Il ctu ha, inoltre, precisato che “ dall'attento esame della documentazione relativa alle infermità citate dal legale della parte non si ricava alcun elemento che evidenzi la totale mancanza di autonomia del paziente nel corso dell'anno 2019….la cartella infermieristica relativa infatti al ricovero effettuato presso il Policlinico Universitario l'8 agosto 2019-UOC Cardiologia con utic richiamato nelle note del ricorrente annota che alla data di dimissioni il paziente “era indipendente camminava da solo la diuresi era normale, non viene annotata incontinenza ne urinaria ne fecale, la defecazione era anch'essa normale”…. E' pertanto certo che a quella data il paziente fosse autonomo”. Il ctu ha, altresì, evidenziato che “Non si rinvengono agli atti ulteriori documenti clinici che possano evidenziare la perdita di autonomia del paziente in epoca antecedente al luglio 2020 data in cui lo stesso fu sottoposto ad apposizione del fissatore esterno e sino alla sua rimozione - 30 novembre 2020” ed ha concluso rilevando che “dall'esame della documentazione agli atti del fascicolo è assai probabile che, tenuto conto della patologia vascolare della quale il paziente era affetto, l'exitus possa essere stato cagionato da un evento acuto”.
Il ctu ha, poi, precisato che “ per mero errore materiale nella relazione è stata indicata la data del
8 agosto 2019 in luogo di quella corretta che è quella del 8 luglio 2019”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del
1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trovava nelle Persona_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
16 luglio 2020 al 30 novembre 2020, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 16 luglio 2020 al 30 novembre 2020;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di un terzo delle spese di lite del CP_1 presente procedimento, che liquida nella somma già ridotta di € 436,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1325/2022
TRA
, c.f. , n.q. di erede del sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, deceduto il 19 giugno 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trischitta, giusta Per_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 marzo 2022, esponeva: Parte_1
- che il sig. aveva presentato, in data 8 ottobre 2020, domanda per ottenere il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992;
- in esito a visita medica, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile gli aveva riconosciuto una percentuale del 100% ed i benefici previsti dal comma 1 dell' art. 3 L.
104/92;
- aveva, dunque, proposto istanza di ATP, presso questo Tribunale al R.G: n. 2984/2020, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti;
- intervenuto il decesso di si era costituita in giudizio ella ricorrente insistendo Persona_1 nelle domande presentate dal Per_1
- in esito al deposito della relazione da parte del ctu nominato, aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente non aveva saputo valutare correttamente l'insieme delle patologie che affliggevano limitandosi ad una Persona_1 breve relazione, omettendo gravi malattie evidenziate nella certificazione medica prodotta.
In particolare, rilevava che il ctu aveva preso in considerazione esclusivamente la patologia ischemica cerebrale con pregressi ictus cerebrali, l'infarto del miocardico e l'artrosi polidistrettuale ed evidenziava che tali condizioni, già di per sé, considerando anche l'età avanzata di 85 anni del risultavano sufficienti a giustificare il diritto all'indennità di Per_1 accompagnamento.
Osservava, inoltre, che il ctu non aveva valutato le seguenti patologie: obesità, BPCO con enfisema, vasculopatia cerebrale, tromboendoarteriectomia carotidea sinistra in soggetto dislipidemico, gonartrosi, coxo-artrosi bilaterale con difficoltà nella deambulazione, distiroidismo per noduli tiroidei, fibrillazione atriale parossistica e mieolopatia.
Rappresentava che il quadro clinico del era stato aggravato dalla frattura scomposta Per_1 dell'omero DX subita prima del decesso
Rilevava che il ctu non aveva preso in considerazione le degenerazioni del sistema osteoarticolare nel complesso (artrosi polidistrettuale, coxoartrosi, gonartrosi e frattura dell'omero destro), né
l'incidenza, in relazione alle altre gravissime patologie sopra menzionate, sulla capacità di deambulare autonomamente.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto il diritto di al riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore di ella CP_1 ricorrente dell'indennità di accompagnamento, oltre rivalutazione e interessi dalla scadenza sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu. 4.- L'udienza del 5 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
In particolare, ha promosso accertamento tecnico preventivo al fine di Persona_1 verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al
RG n. 2984/2020, acquisito e riunito alla presente controversia), il giudizio è stato proseguito da parte ricorrente e questo decidente, ritenuta la carenza d'interesse ad agire di Parte_1 relativamente all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, tenuto conto del decesso del ha limitato l'accertamento alla verifica della sussistenza delle Per_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo a . Persona_1
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della ctu. Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che era affetto da “esiti Persona_1 di infarto miocardio.fibrillazione atriale parossistica. dislipidemico , sovrappeso. esiti di ictus cerebrale. artrosi polidistrettuale a discreta incidenza broncopatia cronica distiroidismo”.
In particolare, il ctu, dopo avere analizzato le patologie, ha ritenuto che “è assai probabile che, tenuto conto della patologia vascolare della quale il paziente era affetto, l'exitus possa essere stato cagionato da un evento acuto”.
Il ctu ha, poi, osservato: “Il paziente a seguito di una caduta accidentale riporta la “ frattura scomposta pluriframmentaria e scomposta del III prossimale diafisario dell 'omero dx ” -luglio
2020 Gli veniva applicato un fissatore esterno che gli veniva rimosso in data 30 novembre 2020
Si ritiene pertanto che dalla data d i apposizione del fissatore esterno e sino alla sua rimozione - dal 16 luglio 2020 al 30 novembre 2020 - il paziente non fosse in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita -lavarsi , vestirsi, cucinarsi, tenedo altresì conto che la infermità riguardava l 'arto superiore destro”.
Il ctu ha concluso rilevando che “Tali infermità valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, erano di entità tale da non consentire alla paziente di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a far data con ragionevole approssimazione -dal 16 luglio 2020 al
30 novembre 2020”.
Il ctu, successivamente richiamato, in ordine ai rilievi formulati da parte ricorrente, ha rilevato che
“l'osservazione della parte ricorrente .. non introduce alcun elemento che non sia stato già oggetto di attenta valutazione per le finalità della presente. Le stesse infatti, si limitano a richiamare alcune certificazioni mediche agli atti del fascicolo di causa-che sono state attentamente valutate ai fini della stesura dell'elaborato tecnico - sottolineando che le infermità riconosciute al paziente
, esistevano già in data antecedente al 16 luglio 2020 epoca indicata dallo scrivente ai fini del riconoscimento della condizione clinica che non rendeva possibile allo stesso lo svolgimento degli atti quotidiani della vita autonomamente.”
Il ctu ha, inoltre, precisato che “ dall'attento esame della documentazione relativa alle infermità citate dal legale della parte non si ricava alcun elemento che evidenzi la totale mancanza di autonomia del paziente nel corso dell'anno 2019….la cartella infermieristica relativa infatti al ricovero effettuato presso il Policlinico Universitario l'8 agosto 2019-UOC Cardiologia con utic richiamato nelle note del ricorrente annota che alla data di dimissioni il paziente “era indipendente camminava da solo la diuresi era normale, non viene annotata incontinenza ne urinaria ne fecale, la defecazione era anch'essa normale”…. E' pertanto certo che a quella data il paziente fosse autonomo”. Il ctu ha, altresì, evidenziato che “Non si rinvengono agli atti ulteriori documenti clinici che possano evidenziare la perdita di autonomia del paziente in epoca antecedente al luglio 2020 data in cui lo stesso fu sottoposto ad apposizione del fissatore esterno e sino alla sua rimozione - 30 novembre 2020” ed ha concluso rilevando che “dall'esame della documentazione agli atti del fascicolo è assai probabile che, tenuto conto della patologia vascolare della quale il paziente era affetto, l'exitus possa essere stato cagionato da un evento acuto”.
Il ctu ha, poi, precisato che “ per mero errore materiale nella relazione è stata indicata la data del
8 agosto 2019 in luogo di quella corretta che è quella del 8 luglio 2019”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del
1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trovava nelle Persona_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
16 luglio 2020 al 30 novembre 2020, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 16 luglio 2020 al 30 novembre 2020;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di un terzo delle spese di lite del CP_1 presente procedimento, che liquida nella somma già ridotta di € 436,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN