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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8327/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8327/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Romano Canavese (TO), Via Sant'Isidoro C.F._1
n. 11, presso lo studio dell'avv. DE RENZO MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Giarre (CT), C.so Lombardia n. C.F._2
1 55, presso lo studio dell'avv. VASTA MIRIAM, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto ad CI EN (CT) in data 21.6.1996 con
. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 9.5.1998, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 9.3.2006. Persona_2
Giova premettere che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 30.4.2019, successivamente modificato con decreto pronunciato dal Tribunale di Ivrea il 18.9.2021, con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia all'epoca minorenne, al resistente e del pagamento a Persona_2
carico della ricorrente di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 175,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e con la previsione di contenere le spese di viaggio entro l'importo annuo di Euro 750,00, allorquando la figlia si sarebbe recata dalla ricorrente in Piemonte.
Ha aggiunto che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le sopra menzionate statuizioni, chiedendo in aggiunta di condannare il resistente al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile in Zafferana Etnea (CT), del quale è unica proprietaria.
Si è costituito in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Ha chiesto di porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia dell'importo di Euro 350,00, oltre il Persona_2
50% delle spese straordinarie, e ha chiesto di disporre in suo favore il pagamento in via esclusiva del c.d. assegno unico;
infine, ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento integrale delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del detto immobile in Zafferana Etnea
(CT), di revocare la previsione del pagamento del 50% dell'I.M.U. a suo carico e di ordinare alla ricorrente di trasferire in suo favore la metà indivisa di un garage sito in CIreale (CT),
località Stazzo.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La figlia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, e pertanto Persona_2
nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Appare, comunque, incontestata la circostanza che la stessa sia economicamente non autosufficiente.
Il resistente ha esposto che affronta in via esclusiva le spese universitarie della figlia, che frequenta l'accademia a Milano
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente è una insegnante scolastica e vive attualmente a Ciriè (TO).
3 Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 23.963,00 (anno 2019), Euro 23.922,00 (anno 2020), Euro
23.669,45 (anno 2021), Euro 27.475,10 (anno 2024), mentre il resistente ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 11.467,00 (anno 2019), Euro 21.511,00 (anno 2020), Euro
25.978,00 (anno 2021), Euro 25.978,00 (anno 2022), Euro 25.070,00 (anno 2023), e Euro
30.193,00 (anno 2024).
Ebbene, appare opportuno porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza: appare,
infatti, evidente che le esigenze della figlia siano accresciute in ragione della età e del percorso di studi scelto, dovendo considerare l'importo dell'assegno stesso a tutt'oggi alquanto modesto,
se si considera che l'importo dei redditi delle parti è sostanzialmente simile.
Va, poi, disposto che il resistente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia Persona_2
Infine, le ulteriori domande di entrambe le parti appaino inammissibili, poiché confliggenti con la natura e l'oggetto del presente procedimento, trattandosi di domande inerenti a problematiche di natura divisoria.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad CI EN (CT) in data 21.6.1996, tra e Parte_1 Per_2 Parte_2
[...
[...] , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
CI EN (CT) dell'anno 1996 al N. 23 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, Persona_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che il resistente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia Persona_2
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI EN (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8327/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Romano Canavese (TO), Via Sant'Isidoro C.F._1
n. 11, presso lo studio dell'avv. DE RENZO MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Giarre (CT), C.so Lombardia n. C.F._2
1 55, presso lo studio dell'avv. VASTA MIRIAM, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto ad CI EN (CT) in data 21.6.1996 con
. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 9.5.1998, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 9.3.2006. Persona_2
Giova premettere che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 30.4.2019, successivamente modificato con decreto pronunciato dal Tribunale di Ivrea il 18.9.2021, con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia all'epoca minorenne, al resistente e del pagamento a Persona_2
carico della ricorrente di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 175,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e con la previsione di contenere le spese di viaggio entro l'importo annuo di Euro 750,00, allorquando la figlia si sarebbe recata dalla ricorrente in Piemonte.
Ha aggiunto che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le sopra menzionate statuizioni, chiedendo in aggiunta di condannare il resistente al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile in Zafferana Etnea (CT), del quale è unica proprietaria.
Si è costituito in giudizio , aderendo Controparte_1
alla domanda volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Ha chiesto di porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia dell'importo di Euro 350,00, oltre il Persona_2
50% delle spese straordinarie, e ha chiesto di disporre in suo favore il pagamento in via esclusiva del c.d. assegno unico;
infine, ha chiesto di condannare la ricorrente al pagamento integrale delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del detto immobile in Zafferana Etnea
(CT), di revocare la previsione del pagamento del 50% dell'I.M.U. a suo carico e di ordinare alla ricorrente di trasferire in suo favore la metà indivisa di un garage sito in CIreale (CT),
località Stazzo.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La figlia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, e pertanto Persona_2
nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Appare, comunque, incontestata la circostanza che la stessa sia economicamente non autosufficiente.
Il resistente ha esposto che affronta in via esclusiva le spese universitarie della figlia, che frequenta l'accademia a Milano
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente è una insegnante scolastica e vive attualmente a Ciriè (TO).
3 Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 23.963,00 (anno 2019), Euro 23.922,00 (anno 2020), Euro
23.669,45 (anno 2021), Euro 27.475,10 (anno 2024), mentre il resistente ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 11.467,00 (anno 2019), Euro 21.511,00 (anno 2020), Euro
25.978,00 (anno 2021), Euro 25.978,00 (anno 2022), Euro 25.070,00 (anno 2023), e Euro
30.193,00 (anno 2024).
Ebbene, appare opportuno porre a carico della ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza: appare,
infatti, evidente che le esigenze della figlia siano accresciute in ragione della età e del percorso di studi scelto, dovendo considerare l'importo dell'assegno stesso a tutt'oggi alquanto modesto,
se si considera che l'importo dei redditi delle parti è sostanzialmente simile.
Va, poi, disposto che il resistente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia Persona_2
Infine, le ulteriori domande di entrambe le parti appaino inammissibili, poiché confliggenti con la natura e l'oggetto del presente procedimento, trattandosi di domande inerenti a problematiche di natura divisoria.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad CI EN (CT) in data 21.6.1996, tra e Parte_1 Per_2 Parte_2
[...
[...] , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
CI EN (CT) dell'anno 1996 al N. 23 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, Persona_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dispone che il resistente percepisca integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia Persona_2
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI EN (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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