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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/09/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato seguente proprietà
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 185/2020 R.G.
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del socio accomandatario e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con Parte_1
sede in 39036 San Cassiano in Badia (BZ), Strada Micurà de
Rü 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Piccoli di
Bolzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
39100 Bolzano (BZ), Corso della Libertà 58
- appellante -
contro
1 , c.f. , in persona dei legali CP_1 P.IVA_2
rappresentanti e con sede Controparte_2 Controparte_3
in 39036 San Cassiano in Badia (BZ), Strada Micurà de Rü 6,
rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con domicilio eletto presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), Galleria Vintler 17,
giusta procura separata e allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale dd. 09.12.2020
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 455/2019 del
Tribunale di Bolzano di data 07.05.2019 e avverso la sentenza definitiva n. 246/2020 del Tribunale di
Bolzano di data 04.03.2020 / 05.03.2020 –
proprietà-
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione del termine perentorio del 17.02.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 10.03.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Contrariis rejectis,
In via preliminare:
1. Si insiste a che la Corte adita voglia sospendere il presente giudizio fino all'esito del giudizio pendente sub n. 250/2024
avanti la Corte di Cassazione, adita con il ricorso interposto contro la sentenza non definitiva n. 72/2023 del 14.3.2023 di
2 questa stessa Corte di merito (cfr. docc. da 37 a 40 prodotti in questo grado di giudizio), e ciò per evidenti ragioni di economia processuale ed anche a mente dell'art. 295 c.p.c.
2. Nel subordinato caso in cui il presente giudizio non fosse sospeso, si insiste a che le Corte adita voglia disporre la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Ing. sulle Persona_1
questioni prospettate in udienza del 10 gennaio 2024, inerenti l'esatta collocazione del punto J ( si riporta qui l'estratto del verbale della predetta udienza: “Il C.T.U., infatti, rileva nella
relazione integrativa depositata il 30.11.2023 che l'edificio originario edificato nel '68 del secolo scorso ha un'altezza CP_1
diversa e maggiore di quella del progetto oggetto di licenza edilizia (“le altezze sono sensibilmente maggiori di quelle
licenziate .. nella misura di circa cm. 80 .. circa m. 2,65”: così a pag.12) e soprattutto è posto a distanza dal confine con il fondo minore rispetto a quella del medesimo progetto oggetto di Pt_1
licenza (“nessun elemento del progetto permette di capire a quale
distanza questi elementi si collochino.. ed anzi nell'estratto di
mappa catastale contenuto il fabbricato è posizionato molto
distante rispetto al predetto confine ..”; così a pag. 14).Orbene,
siccome è stato stabilito, nella sentenza non definitiva di codesta Corte, di arretrare il punto J tenendo conto della distanza dell'ampliamento del 1993 dall'edificio Pt_1 CP_1
(come rilevato in via di fatto) ed atteso quanto ha rilevato l'Ing.
nei passaggi sopra riportati della sua relazione Persona_1
3 tecnica integrativa dd. 30.11.2023, dovrà ora il C.T.U. indicare dove si collocherebbe il predetto punto J ove l'edificio originario fosse collocato non nel luogo in cui è stato rilevato, ma CP_1
in quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere secondo la licenza edilizia del giugno 1968.).
Nel merito:
in via principale: voglia la Corte adita, contrariis rejectis, così
decidere:
1. preliminarmente: (a) dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, dell'eccezione, posta dall'appellata solo CP_1
in questa sede di appello, secondo la quale la appellante Pt_1
non avrebbe maturato il ventennio di possesso utile all'usucapione del diritto di mantenere la propria costruzione p.ed. 1045 C.C. Badia a distanza infralegale, ribadendosi dalla comparente, giusta verbale di udienza del 14.04.2021, di non accettare il contraddittorio sul punto;
(b) parimenti, dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, dell'eccezione dell'appellata in ordine ad un'assunta difformità CP_1
dell'ampliamento realizzato dalla parte appellante nel Pt_1
1993 dal progetto approvato, in quanto proposta in prime cure non con la comparsa di costituzione ed ampiamente spirati i termini di cui all'art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., ribadendosi dalla comparente, giusta verbale di udienza del 14.04.2021, di non accettare il contraddittorio sul punto;
(c) ancora, dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, delle domande
4 riconvenzionali proposte dall'appellata in primo grado CP_1
(ed in sede di appello fatte oggetto di appello incidentale)
relativamente ad assunte illegittimità dell'ampliamento qualitativo della pensione AL in costruzione dal 2017, in quanto non proposte in sede di comparsa di costituzione del
21.10.2016 in prime cure e proposte posteriormente allo spirare di ogni termine ex art. 183 c.p.c., e precisamente solo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio in primo grado,
sul che all'udienza del 29.11.2018 in quella sede questa difesa nell'opporsi alla richiesta avversaria di integrazione della Pt_1
consulenza tecnica sul punto, aveva già eccepito l'esorbitanza dell'indagine dall'oggetto di causa, rifiutando il contraddittorio,
e ribadendo l'assunto sia in sede di prima comparsa conclusionale in primo grado dd. 08.04.2019 (p. 26 punto 6)
che nella prima comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado dd. 24.4.2019 (pp. 14 ss., punto II), con ulteriore opposizione (anche per difetto di formale istanza di rimessione in termini per la produzione) alla produzione in giudizio della sentenza del TRGA di Bolzano n. 354/2018, seguita ex adverso
in via cartacea all'udienza del 7.12.2018 e poi in allegato alla prima comparsa conclusionale avversaria in primo grado;
sentenza peraltro integralmente riformata dal Consiglio di Stato
in senso del tutto favorevole alla comparente soc. con Pt_1
sentenza n. 07711/2020 pubblicata il 07.12.2020, prodotta quale doc. 5 con note scritte del 13.4.2021 per l'udienza del
5 14.4.2021, rinnovandosi qui la richiesta ivi posta di rimessione in termini per la produzione ex art. 153 secondo comma c.p.c.
per causa non imputabile alla parte (atteso che la data di pubblicazione del provvedimento, ovvero il 7.12.2020, è
posteriore sia alla notificazione dell'atto di citazione in appello dd. 18.11.2020, avvenuta il 24.11.2020, che all'iscrizione a ruolo della presente causa, seguita il 2.12.2020) e rinnovandosi qui anche il rifiuto di accettazione del contraddittorio come da predette note;
per l'effetto, respingersi tutte esse domande, eccezioni e
l'appello incidentale della soc. per tardività e CP_1
comunque per infondatezza in fatto ed in diritto;
2. in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, come dispiegata in primo grado e ribadita nel presente giudizio di appello, e in riforma della sentenza di primo grado appellata in
parte qua, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto della soc. a mantenere il muro dell'ampliamento Pt_1
qualitativo della sala da pranzo del 1993 nello stato di fatto in cui si trova e alla distanza come esistente dal confine e da qualsiasi manufatto di proprietà (anche considerando CP_1
che i manufatti originariamente eretti sul fondo risultano CP_1
o non legittimati da titolo abilitativo edilizio (il muro) o sostanzialmente difformi da detto titolo per posizione e altezza
(la casa)); comunque accertare e dichiarare tale ampliamento come consolidato, non avendo la società impugnato CP_1
6 detta concessione edilizia e in forza dell'esaurimento del rapporto, non toccato dagli effetti abrogativi della sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2012, anche avuto riguardo ai documenti prodotti sub nr. 33 e ss. da parte in prime Pt_1
cure, ed in particolare, il doc. 33, certificato di collaudo statico dd. 21.10.1994 facente fede per la sua datazione, per effetto del timbro ivi apposto dalla Provincia di Bolzano;
3. accertare e dichiarare che l'ampliamento con sopraelevazione dell'edificio ER compreso, realizzato tra gli anni 2009 CP_1
– 2011 (concessione edilizia n. 36/2010, con variante
16.8.2011), si trova a distanza dal confine con il fondo p. ed.
1045 inferiore a quella stabilita dal vigente art. 14 delle
N.A.P.U.C. di Badia (già art. 10 delle N.A.P.U.C. del 2009), ed altresì a distanza inferiore a quella di legge dalla casa che sorge sul fondo p. ed. 1045 (art 14 delle N.A.P.U.C di Badia e art. 9
del D.M. n. 1444 del 1968), essendo in particolare la sopraelevazione anche non rispettosa dell'indice di visuale libera (ove ritenuto applicabile) prescritto dall'art 77 quarto comma della legge urbanistica provinciale (L. P. n. 13 del 1977
nel testo vigente fino al 30 giugno 2020) come esposto sin in prime cure e ribadito nella narrativa dell'atto di citazione in appello ed anche per effetto del richiamato regolamento di esecuzione alla L.P. n. 21/1992 di cui al D.P.G.P. n. 33/1992,
art. 7, legittimante la posizione dell'ampliamento qualitativo avvenuto nel 1993; ordinare di conseguenza alla soc. Pt_1
7 la demolizione dei manufatti edilizi di cui anzi come da CP_1
Grafico B2 dell'allegato B alla C.T.U. dd.
6.11.2018 depositata in primo grado (oltre che dall'allegato della C.T.U.
integrativa dd. 30.11.2023, previa rettifica dell'altezza dell'edificio del 1991 alla misura di m. 9 anziché m. 9,30 CP_1
come infra meglio specificato); condannare altresì la società
al risarcimento del danno correlato all'illegittimità dello Pt_1
stato di fatto protrattosi fino alla demolizione, danno da liquidarsi in via equitativa per come determinato dal consulente tecnico Ing. di Bolzano nella prima delle Persona_1
consulenze tecniche depositate in prime cure;
4. in subordine: (a) previo accertamento che il muro (indicato quale “muro di contenimento” negli allegati e alla relazione tecnica integrativa del C.T.U. dd. 30.11.2023, e quale
“muro sostegno” nello stesso allegato alla relativa bozza
del 9.10.2023 e nei precedenti allegati , e
, alla perizia del C.T.U. dd. 20.02.2022) è
illegittimo, essendo privo di autorizzazioni (il C.T.U. ha attestato nella predetta relazione integrativa che esso non compare nel progetto per l'erezione dell'edificio del 1968, ovvero che CP_1
non risulta essere stato mai autorizzato, e che già le norme vigenti negli anni '60 e '70 rendevano necessaria una licenza edilizia anche per “l'innalzamento dei muri”); (b) previo accertamento che detto muro non è edificio, in quanto non determina alcun volume, nemmeno nel sottosuolo, né forma
8 superficie coperta, in quanto non copre né contiene alcun fabbricato e nemmeno alcun vano interrato, e quindi rispetto ad esso non va rispettata alcuna distanza in senso urbanistico, se non quella di m. 3 di cui all'art. 873 c. c. (salva l'ipotesi di costruzione in aderenza); (c) in subordine, previo accertamento dell'epoca di edificazione del detto muro, che risalirebbe agli anni '80 anche secondo le indagini del CTU in primo grado (pag.
17 perizia dd 06.11.2018), e più recentemente acclarato dalla difesa perfino come preesistente alla costruzione della CP_1
relativa casa nel 1968 (contraddicendo le testimoniante del teste , con la conseguenza, nel primo caso (anni '80), CP_2
che il muro, se edificio, non sarebbe urbanisticamente regolare per non rispettare la distanza di metri 5,25 dai confini prevista dalle NAPUC allora in vigore, e nel secondo caso (ante 1968) che il muro, per essere stato eretto prima della costruzione dell'edifico inequivocabilmente assumerebbe ab origine CP_1
la natura di muro posto a sostegno di un dislivello naturale,
quale costruzione senza alcuna connotazione di edificio;
previ, quindi, gli accertamenti di cui sopra ai punti (a), (b) o, in subordine (c) accertare e dichiarare la conformità
dell'ampliamento qualitativo ALIDOR del 1993 alla concessione edilizia, al certificato di collaudo e ai documenti tecnici progettuali prodotti sub n. 27, 28, 33, 34, 35 e 36 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio da questa difesa, anche in esito alla sostanziale conformità della costruzione al progetto
9 autorizzato, dichiarata dal CTU nella sua perizia integrativa dd.
30.11.2023; in particolare accertare e dichiarare che, anche per effetto del regolamento di esecuzione alla L.P. n. 21/1992 di cui al D.P.G.P. n. 33/1992, art. 7, comma 2, lett. c. e d. la distanza dai confini e dai fabbricati dell'ampliamento qualitativo Pt_1
del 1993 era rispettata (indipendentemente dal fatto che l'applicazione delle deroghe alle distanze, ammesse dal detto regolamento, non fosse stata espressamente dichiarata nel progetto, per esserne l'applicazione implicitamente assentita dalla titolazione del progetto quale “ampliamento qualitativo” -
con richiamo nel titolo abilitativo alla LP. n. 15/1972 per l'appunto integrata dalla L.P. n. 21/1992 - come confermato nella perizia integrativa di CTU dd 30.11.2023); difatti, nel caso di specie la distanza dal confine dell'ampliamento in parola doveva essere pari a metà dell'altezza, di m. 3, della sua facciata verso il confine, ovvero a non più di m. 1,50 quale prescrizione rispettata;
mentre la distanza dagli edifici, doveva essere almeno pari all'altezza dell'edificio più alto prospicente la costruzione in ampliamento, ovvero, nella specie, pari a m. 9
essendo questa l'altezza dello spigolo Q dell'edificio LA,
quale unico punto della facciata che sfiora frontalmente l'ampliamento e difatti la distanza tra lo spigolo Pt_1
dell'ampliamento, punto J, e lo spigolo dell'edificio LA,
punto Q, è di m. 9 e qualche manciata di centimetri, proprio secondo le misurazioni condotte dal CTU;
si richiamano al
10 riguardo anche le osservazioni e gli elaborati grafici alle pagg. 3-
5 delle note preliminari della CTP di che sono allegato Pt_1
alla perizia ultima integrativa di CTU del 30.11.2023;
nonché le pagg.
5-10 delle controdeduzioni della CTP di Pt_1
allegato alla surrichiamata perizia integrativa di CTU,
precisandosi ulteriormente che:
- il CTU ha condotto la verifica del rispetto delle distanze dell'ampliamento verso l'edificio secondo una Pt_1 CP_1
soggettiva interpretazione del testo normativo derogatorio di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), del regolamento DPGP n. 23/1992;
- l'altezza del punto Q (unico spigolo della facciata che CP_1
sfiora la traslazione in avanti della facciata “J-C”
dell'ampliamento era all'epoca di metri 9 anche secondo Pt_1
quanto accertato dal CTU a pag. 21 della sua prima perizia definitiva del 6.11.2018 in primo grado e trasposto nel relativo allegato sezione “F-Q”> pure con richiamo al doc. 18
prodotto da sempre in primo grado, e così confermata Pt_1
nell'allegato della successiva integrazione peritale del
13.11.2019, oggetto della sentenza definitiva di prime cure e ivi riprodotto quale allegato 1, non essendo quindi la facciata mai stata alta 9,30 metri, come invece poi erroneamente CP_1
indicato dal medesimo CTU a pag. 12 della sua ultima perizia integrativa dd, 30.11.2023 con relativo allegato (cfr.
anche nota n. 2, pag.
7. Controdeduzioni CTP AL, alleg.
perizia integrativa di CTU dd 30.11.2023);
11 - secondo il progetto approvato per la costruzione dell'edificio nel 1968, non solo questo avrebbe dovuto collocarsi a CP_1
maggiore distanza dal confine con ma pure l'altezza della Pt_1
sua intera facciata verso avrebbe comunque dovuto Pt_1
essere nettamente inferiore a metri 9, anche nel punto più alto in corrispondenza del colmo (come da disegno a pag. 7 delle note preliminari di parte che formano l'allegato Pt_1
all'ultima C.T.U. integrativa del 30.11.2023);
- il CTU ha ritenuto che le deroghe alle distanze dai fabbricati,
espressamente previste dal regolamento esecutivo di cui al
DPGP n. 23/1992 per il caso specifico degli ampliamenti qualitativi degli esercizi pubblici, non sarebbero comunque applicabili a mente del D.M. n. 1444/1968, ma ciò sulla base di una propria interpretazione giuridica di legittimità del regolamento, che è però cosa che non gli compete, dovendosi invece al riguardo anche considerare che, in tema di «deroghe in
materia di limiti di distanza tra fabbricati», l'art.
2- bis, co. 1 del
D.P.R. n. 380/2001 dispone che «le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e
regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. LL.PP. 2 aprile
1968, n. 1444» ;
5. in via subordinata, e salvo gravame, procedere a verificare la correttezza del posizionamento dell'ampliamento del Pt_1
1993 (e quindi anche di quello che è definito lo spigolo J nelle relazioni del CTU) ove l'edificio originario fosse collocato CP_1
12 non nel luogo in cui è stato rilevato, ma in quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere secondo la licenza edilizia del giugno 1968, e ciò con riguardo alle altezze ivi indicate, ma anche con riguardo al fatto oggettivo per cui il muro non è mai stato autorizzato;
il tanto secondo CP_1
quanto risulterà ad esito della chiamata a chiarimenti chiesta in via preliminare sub 2.
6. in via ulteriormente subordinata, alternativa, per il solo
muro quale descritto in narrativa sin dall'atto di citazione,
autorizzare l'appellante a costruire in aderenza allo Parte_2
stesso, quale facoltà prevista dall'art. 5, co. 1, lett. d), del
D.P.P. n. 55/2007, in concomitanza all'ampliamento quali-
quantitativo del 2016-2020 determinando la somma Pt_1
dovuta dall'attrice alla convenuta per il solo valore del suolo,
come disposto dall'art. 877 II co. cod. civ. e per come determinato dal consulente tecnico Ing. di Persona_1
Bolzano nella prima delle consulenze tecniche depositate in prime cure;
7. respingere comunque tutte le domande riconvenzionali svolte dalla soc. LA in comparsa di risposta in prime cure perché
infondate in fatto e diritto;
8. condannare la soc. LA alla integrale rifusione delle competenze e spese legali e peritali (CTU e CTP) di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali sulle voci gravate ed accessori di legge.
13 9. Con rifiuto di accettazione del contraddittorio su ogni domanda avversaria che fosse diversa da quelle ritualmente depositate.
Si chiede l'assegnazione dei termini per comparse
conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. ante
riforma Cartabia.
del procuratore di parte appellata:
Möge das , in Controparte_4 Controparte_5
Abänderung der angefochtenen Urteile bei Abweisung jeglichen
gegenteiligen Vorbringens und sämtlicher anderslautender
Anträge, Einreden, und wie folgt urteilen. CP_6 CP_7
1. Die Berufung der Berufungsklägerin AL KG der RA
AL GE wird abgewiesen.
2. Hilfsweise zu 1) und im Wege der bedingten
Anschlussberufung, für den Fall, dass der Berufung auch nur in
Teilen stattgegeben wird, wird festgestellt, dass die
Berufungsbeklagte LA MB im Sinne des Art. 938 ZGB das
Eigentum des auf der Bp. 1045 befindlichen Teils der Mauer und
der zugehörigen Grundfläche erworben hat, gegen Bezahlung
einer Entschädigung an die Berufungsklägerin in der vom Gericht
festzustellenden Ausmaß.
Im Wege der (nicht bedingten) Anschlussberufung:
3. In Abänderung des Punktes 5 des Schlussurteils des
Landesgerichts Bozen Nr. 246/2020, festgestellt, dass die von
der Berufungsbeklagten LA MB auf dem Gebäude Bp.
14 1155/1 KG Abtei durchgeführte bauliche Erweiterung den freien
Sichtwinkel zum Gebäude der Berufungsklägerin beachtet und
keine Grenz- oder Gebäudeabstände verletzt, wird der Antrag
der Berufungsklägerin AL AL KG der Parte_1
auf Abbruch bzw. Teilabbruch abgewiesen, hilfsweise
[...]
auf das vom Berufungsgericht festzustellende Ausmaß
beschränkt.
4. In Abänderung des Punktes 4 des Tenors des Zwischenurteils
des Landesgerichts Bozen Nr. 455/2019, festgestellt, dass der
von der Berufungsbeklagten LA MB auf dem Gebäude Bp.
1155/1 KG Abtei errichtete ER laut Anlage B des Gutachtens
des Amtssachverständigen im Einklang mit den
vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabständen errichtet
worden ist, wird der Antrag auf Abbruch des ERs abgewiesen.
5. Festgestellt, dass der Zubau an der Südseite der "Pension
AL" (Bp. 1045 KG Abtei) einschließlich der Erweiterung, die im
Zuge des Erstverfahrens realisiert worden ist, die vorgeschrieben
Grenz- und/oder Gebäudeabstände verletzt, wird die
Berufungsklägerin AL AL KG der Parte_1
verurteilt, den gesamten rechtswidrigen Zubau
[...]
abzubrechen und in der Weise zurückzuversetzen, dass der
gesetzliche Gebäudeabstand von 10 Metern gemessen von der
Mauer entlang der Linie RB laut Anlage B des Amtsgutachtens
samt Ergänzung des Amtsgutachtens im Berufungsverfahren
eingehalten wird, oder jedenfalls abzubrechen und in der Weise
15 zurückzuversetzen, dass jeder andere vom Gericht festgestellte
größere oder geringere vorgeschriebene Grenz- oder
Gebäudeabstand gegenüber dem Eigentum von LA MB
eingehalten und beachtet wird.
6. Die Verfahrenskosten trägt die Berufungsklägerin.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come già riportato nella sentenza non definitiva n. 72/2023, pronunciata da questa Corte, le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza non definitiva impugnata n.
455/2019, emessa in data 07.05.2019 dal Tribunale di
Bolzano.
La vertenza è stata poi definita dal Tribunale di Bolzano
con sentenza n. 246/2020, emessa in data 04.03.2020.
Entrambe le citate sentenze di primo grado sono state appellate da (in Parte_1
seguito anche semplicemente e in via incidentale da Pt_1
CP_8
Questa Corte ha deciso la questione nel merito con la sopra citata sentenza non definitiva n. 72/2023 e ha poi rimesso la causa in istruttoria al fine di riconvocare il CTU Ing.
affinché redigesse un grafico esplicativo Persona_1
cumulativo che illustrasse chiaramente l'area irregolare oggetto della condanna di demolizione sia per il pianterreno che per il
16 primo piano dell'edificio tenendo conto di entrambi gli Pt_1
ampliamenti oggetto di causa e, inoltre provvedesse a nuova misurazione dell'indice di visuale libera tra l'ER oggetto di causa e l'edificio AL tenendo conto del posizionamento del punto V' specificato nella sentenza non definitiva per determinare l'esatta entità della violazione delle distanze prescritte da parte di nei confronti dell'edificio AL. Il CP_1
tutto da illustrarsi con apposito grafico illustrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che quanto alla consulenza integrativa da ultimo depositata dall'Ing. si tratta di un Per_1
elaborato estremamente accurato, collegato ai suoi lavori precedenti, nel quale il CTU si è confrontato con tutte le osservazioni proposte dalle parti e, pertanto, non richiede ulteriori approfondimenti.
2. Quanto alle osservazioni delle parti e in particolare quelle svolte dall'appellante principale per criticare le Pt_1
decisioni prese con la sentenza non definitiva, questa Corte si è
già pronunciata e non ritiene di discostarsi dalle proprie statuizioni che vanno confermate.
3. Va comunque precisato che contrariamente a quanto richiesto da non è necessario che il CTU “sia richiamato a Pt_1
indicare dove si collocherebbe il punto J ove l'edificio originario
fosse collocato non nel luogo in cui è stato rilevato, ma in CP_1
quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere
17 secondo la licenza edilizia del giugno 1968”.
Infatti, ai fini delle distanze, trattandosi dell'edificio originario e non di un ampliamento, va tenuto conto di dove è
stato rilevato e non di dove si sarebbe dovuto trovare secondo il progetto originario. Nei fatti, la prima costruzione LA (a differenza del primo edificio realizzato da rispetta la Pt_1
distanza dal confine, anche se rispetto al progetto originario è
più vicino. In ogni caso, è conforme ai successivi progetti di ampliamento e una eventuale difformità rispetto al progetto originario potrebbe rilevare unicamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma non ai fini del rispetto delle distanze legali.
4. La stessa considerazione, per quanto riguarda il rispetto delle distanze, vale anche per il muro oggetto di causa
(nel tratto B-R di cui all'allegato B alla prima relazione dell'Ing.
, infatti, seppure non risulti esserci licenza edilizia per la Per_1
sua realizzazione, si tratta di una costruzione che, se anche fosse abusiva, esiste da prima del 1973.
5. L'appellante principale inoltre lamenta la Pt_1
mancata pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata di costruzione in aderenza al muro B-R, sottolineando in proposito che: “il diritto di costruire in aderenza ex art.875 è un
diritto inerente alla proprietà ed in quanto tale è imprescrittibile.
Così anche il diritto alla cessione coattiva della comunione ex art.
18 soggetto a prescrizione estintiva. Oggi, in base all'art. 877 c.c., il
costruttore in aderenza - anche in base all'art. 875 - ha la
possibilità di fabbricare in aderenza, senza appoggiare, tesi
questa avallata come visto anche dal consulente d'ufficio, al
preesistente muro contiguo, lungo tutto il suo decorso od in
subordine nell'area B – R – D pari a mq 17,43, senza bisogno di
acquistarne la comunione, né in tutto, né in parte…”.
Vista la situazione oggetto di esame attualmente esistente, l'ipotesi di costruzione in aderenza (seppure con la specificazione per cui non sarebbe necessario costruire in appoggio), non è più attuale né compatibile, di conseguenza la domanda non può essere accolta.
6. Per quanto riguarda il problema della visuale libera, il
CTU Ing. ha rilevato che “deve essere verificato anche Per_1
dopo l'accertamento della porzione di ER a distanza dal
confine inferiore a 5 metri, al fine di verificare la regolarità della
rimanente sopraelevazione La verifica viene fatta a CP_1
partire dal punto V' tanto per l'ER (punti p1-p2-p3) ridotto
quanto per lo spigolo Q dello stesso fabbricato” e ha concluso che: “che le distanze tra fabbricati sono maggiori di 10 metri e
che non vi è nessuna lesione dell'indice di visuale libera” e che pertanto non vi è violazione delle distanze da parte dell'edificio ad eccezione dell'ER come esposto nel grafico BC CP_1
integrato con il dettaglio ER ai punti P–P1-P2-P3 (allegato a questa sentenza).
19 7. Il CTU, inoltre, con il sopra citato allegato BC ha illustrato l'area irregolare oggetto della condanna di demolizione sia per il pianterreno che per il primo piano dell'edificio Pt_1
tenendo conto di entrambi gli ampliamenti oggetto di causa.
Detto allegato, come rilevato dall'Ing. “è composto Per_1
dalle due parti che mantengono la stessa consistenza e lo stesso
nome indicato dal quesito: in esso le porzioni di ampliamento
irregolari del fabbricato vengono evidenziate in pianta con Pt_1
tratteggio puntinato rosso con il seguente perimetro:
V' - J - I - h' piano sottostrada = ampliamento 93-94
V' - J - K - U piano terra, primo, secondo e terzo =
ampliamento 2018
Le misure sono riferite alla muratura al netto della più
recente coibentazione da16 cm;
la grafica è stata completata con
due Sezioni trasversali, utili a capire tanto il rapporto tra le
edificazioni frontistanti quanto il fatto che l'edificio si Pt_1
sviluppa su più piani: come richiesto e presentato nel proprio
allegato dal CT di CP_1
Le due sezioni QJ e BK rappresentano la situazione ai due
estremi della porzione di muro di contenimento esistente sul
fondo LA. La prima delle due intercetta i balconi di cui al
punto 11 pag. 21 della Sentenza 14.03.23: in questo caso occorre
la precisazione che la distanza dalla casa ha una CP_1
componente lineare (verde nel grafico) e una radiale (blu), come
già evidenziato in ALL alla prec. relazione di
20 CTU dd 6.11.2018. La seconda sezione evidenzia invece la
progressiva variazione di altezza del muro di contenimento da m
5,10 a m 1,30 nello spostamento verso monte.”.
Part
8. Anche il tratto di muro, indicato con le lettere nella perizia dell'Ing. dd.06.11.2018, che invade il fondo p.ed. Per_1
1045 CC Badia e dovrà essere a demolito e ricostruito da CP_8
sulla linea di confine indicata dalle lettere A-B è
[...]
chiaramente riportato nell'allegato BC del nuovo elaborato
(unito a questa sentenza).
9. Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio,
considerata la particolare complessità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca, la Corte ritiene giustificata una loro integrale compensazione tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da CP_8
quest'ultima avverso la sentenza non definitiva n. 455/2019
dd. 07.05.2019 e la sentenza definitiva n. 246/2020
dd. 04.03.2020 entrambe del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accerta e dichiara che il muro di contenimento indicato con le lettere B-R dal CTU ing. nelle sue consulenze, ha Per_2
natura di costruzione ai fini del computo delle distanze tra
21 edifici;
2. accerta e dichiara che entrambi gli ampliamenti eseguiti sull'edificio e oggetto della presente causa, non Pt_1
rispettano le prescrizioni sulle distanze tra costruzioni, che nel caso in esame, in applicazione del NAPUC 2003 prevedono la distanza di 10 metri dal muro di contenimento B-R;
3. condanna a eliminare le aree irregolari evidenziate Pt_1
nella planimetria denominata BC (allegata alla presente sentenza e che ne costituisce parte integrante) con tratteggio puntinato rosso con il seguente perimetro:
V' - J - I - h' piano sottostrada = ampliamento 93-94
V' - J - K - U piano terra, primo, secondo e terzo = ampliamento
2018
4. accerta e dichiara che il tratto di muro indicato con le lettere
S-B invade il fondo p.ed. 1045 CC Badia e condanna CP_8
a demolirlo e ricostruirlo sulla linea di confine indicata
[...]
dalle lettere A-B, sempre nella planimetria denominata BC e allegata alla presente sentenza;
5. condanna a rimuovere la porzione di ER CP_8
costruita in violazione della distanza di 5 m. dal confine, come evidenziata nel grafico BC nel dettaglio ER con il perimetro
; C.F._1
7. le spese di entrambi gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
inoltre, le spese di tutte le CTU, come liquidate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado sono
22 poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 7 maggio 2025
La Presidente Dott. Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
23 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
874 cc costituisce una mera facoltà legale, e come tale, non è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato seguente proprietà
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 185/2020 R.G.
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del socio accomandatario e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con Parte_1
sede in 39036 San Cassiano in Badia (BZ), Strada Micurà de
Rü 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Piccoli di
Bolzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
39100 Bolzano (BZ), Corso della Libertà 58
- appellante -
contro
1 , c.f. , in persona dei legali CP_1 P.IVA_2
rappresentanti e con sede Controparte_2 Controparte_3
in 39036 San Cassiano in Badia (BZ), Strada Micurà de Rü 6,
rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con domicilio eletto presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), Galleria Vintler 17,
giusta procura separata e allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale dd. 09.12.2020
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 455/2019 del
Tribunale di Bolzano di data 07.05.2019 e avverso la sentenza definitiva n. 246/2020 del Tribunale di
Bolzano di data 04.03.2020 / 05.03.2020 –
proprietà-
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione del termine perentorio del 17.02.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 10.03.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Contrariis rejectis,
In via preliminare:
1. Si insiste a che la Corte adita voglia sospendere il presente giudizio fino all'esito del giudizio pendente sub n. 250/2024
avanti la Corte di Cassazione, adita con il ricorso interposto contro la sentenza non definitiva n. 72/2023 del 14.3.2023 di
2 questa stessa Corte di merito (cfr. docc. da 37 a 40 prodotti in questo grado di giudizio), e ciò per evidenti ragioni di economia processuale ed anche a mente dell'art. 295 c.p.c.
2. Nel subordinato caso in cui il presente giudizio non fosse sospeso, si insiste a che le Corte adita voglia disporre la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Ing. sulle Persona_1
questioni prospettate in udienza del 10 gennaio 2024, inerenti l'esatta collocazione del punto J ( si riporta qui l'estratto del verbale della predetta udienza: “Il C.T.U., infatti, rileva nella
relazione integrativa depositata il 30.11.2023 che l'edificio originario edificato nel '68 del secolo scorso ha un'altezza CP_1
diversa e maggiore di quella del progetto oggetto di licenza edilizia (“le altezze sono sensibilmente maggiori di quelle
licenziate .. nella misura di circa cm. 80 .. circa m. 2,65”: così a pag.12) e soprattutto è posto a distanza dal confine con il fondo minore rispetto a quella del medesimo progetto oggetto di Pt_1
licenza (“nessun elemento del progetto permette di capire a quale
distanza questi elementi si collochino.. ed anzi nell'estratto di
mappa catastale contenuto il fabbricato è posizionato molto
distante rispetto al predetto confine ..”; così a pag. 14).Orbene,
siccome è stato stabilito, nella sentenza non definitiva di codesta Corte, di arretrare il punto J tenendo conto della distanza dell'ampliamento del 1993 dall'edificio Pt_1 CP_1
(come rilevato in via di fatto) ed atteso quanto ha rilevato l'Ing.
nei passaggi sopra riportati della sua relazione Persona_1
3 tecnica integrativa dd. 30.11.2023, dovrà ora il C.T.U. indicare dove si collocherebbe il predetto punto J ove l'edificio originario fosse collocato non nel luogo in cui è stato rilevato, ma CP_1
in quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere secondo la licenza edilizia del giugno 1968.).
Nel merito:
in via principale: voglia la Corte adita, contrariis rejectis, così
decidere:
1. preliminarmente: (a) dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, dell'eccezione, posta dall'appellata solo CP_1
in questa sede di appello, secondo la quale la appellante Pt_1
non avrebbe maturato il ventennio di possesso utile all'usucapione del diritto di mantenere la propria costruzione p.ed. 1045 C.C. Badia a distanza infralegale, ribadendosi dalla comparente, giusta verbale di udienza del 14.04.2021, di non accettare il contraddittorio sul punto;
(b) parimenti, dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, dell'eccezione dell'appellata in ordine ad un'assunta difformità CP_1
dell'ampliamento realizzato dalla parte appellante nel Pt_1
1993 dal progetto approvato, in quanto proposta in prime cure non con la comparsa di costituzione ed ampiamente spirati i termini di cui all'art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., ribadendosi dalla comparente, giusta verbale di udienza del 14.04.2021, di non accettare il contraddittorio sul punto;
(c) ancora, dichiararsi l'inammissibilità, per tardività e novità, delle domande
4 riconvenzionali proposte dall'appellata in primo grado CP_1
(ed in sede di appello fatte oggetto di appello incidentale)
relativamente ad assunte illegittimità dell'ampliamento qualitativo della pensione AL in costruzione dal 2017, in quanto non proposte in sede di comparsa di costituzione del
21.10.2016 in prime cure e proposte posteriormente allo spirare di ogni termine ex art. 183 c.p.c., e precisamente solo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio in primo grado,
sul che all'udienza del 29.11.2018 in quella sede questa difesa nell'opporsi alla richiesta avversaria di integrazione della Pt_1
consulenza tecnica sul punto, aveva già eccepito l'esorbitanza dell'indagine dall'oggetto di causa, rifiutando il contraddittorio,
e ribadendo l'assunto sia in sede di prima comparsa conclusionale in primo grado dd. 08.04.2019 (p. 26 punto 6)
che nella prima comparsa di replica ex art. 190 c.p.c. in primo grado dd. 24.4.2019 (pp. 14 ss., punto II), con ulteriore opposizione (anche per difetto di formale istanza di rimessione in termini per la produzione) alla produzione in giudizio della sentenza del TRGA di Bolzano n. 354/2018, seguita ex adverso
in via cartacea all'udienza del 7.12.2018 e poi in allegato alla prima comparsa conclusionale avversaria in primo grado;
sentenza peraltro integralmente riformata dal Consiglio di Stato
in senso del tutto favorevole alla comparente soc. con Pt_1
sentenza n. 07711/2020 pubblicata il 07.12.2020, prodotta quale doc. 5 con note scritte del 13.4.2021 per l'udienza del
5 14.4.2021, rinnovandosi qui la richiesta ivi posta di rimessione in termini per la produzione ex art. 153 secondo comma c.p.c.
per causa non imputabile alla parte (atteso che la data di pubblicazione del provvedimento, ovvero il 7.12.2020, è
posteriore sia alla notificazione dell'atto di citazione in appello dd. 18.11.2020, avvenuta il 24.11.2020, che all'iscrizione a ruolo della presente causa, seguita il 2.12.2020) e rinnovandosi qui anche il rifiuto di accettazione del contraddittorio come da predette note;
per l'effetto, respingersi tutte esse domande, eccezioni e
l'appello incidentale della soc. per tardività e CP_1
comunque per infondatezza in fatto ed in diritto;
2. in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, come dispiegata in primo grado e ribadita nel presente giudizio di appello, e in riforma della sentenza di primo grado appellata in
parte qua, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto della soc. a mantenere il muro dell'ampliamento Pt_1
qualitativo della sala da pranzo del 1993 nello stato di fatto in cui si trova e alla distanza come esistente dal confine e da qualsiasi manufatto di proprietà (anche considerando CP_1
che i manufatti originariamente eretti sul fondo risultano CP_1
o non legittimati da titolo abilitativo edilizio (il muro) o sostanzialmente difformi da detto titolo per posizione e altezza
(la casa)); comunque accertare e dichiarare tale ampliamento come consolidato, non avendo la società impugnato CP_1
6 detta concessione edilizia e in forza dell'esaurimento del rapporto, non toccato dagli effetti abrogativi della sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2012, anche avuto riguardo ai documenti prodotti sub nr. 33 e ss. da parte in prime Pt_1
cure, ed in particolare, il doc. 33, certificato di collaudo statico dd. 21.10.1994 facente fede per la sua datazione, per effetto del timbro ivi apposto dalla Provincia di Bolzano;
3. accertare e dichiarare che l'ampliamento con sopraelevazione dell'edificio ER compreso, realizzato tra gli anni 2009 CP_1
– 2011 (concessione edilizia n. 36/2010, con variante
16.8.2011), si trova a distanza dal confine con il fondo p. ed.
1045 inferiore a quella stabilita dal vigente art. 14 delle
N.A.P.U.C. di Badia (già art. 10 delle N.A.P.U.C. del 2009), ed altresì a distanza inferiore a quella di legge dalla casa che sorge sul fondo p. ed. 1045 (art 14 delle N.A.P.U.C di Badia e art. 9
del D.M. n. 1444 del 1968), essendo in particolare la sopraelevazione anche non rispettosa dell'indice di visuale libera (ove ritenuto applicabile) prescritto dall'art 77 quarto comma della legge urbanistica provinciale (L. P. n. 13 del 1977
nel testo vigente fino al 30 giugno 2020) come esposto sin in prime cure e ribadito nella narrativa dell'atto di citazione in appello ed anche per effetto del richiamato regolamento di esecuzione alla L.P. n. 21/1992 di cui al D.P.G.P. n. 33/1992,
art. 7, legittimante la posizione dell'ampliamento qualitativo avvenuto nel 1993; ordinare di conseguenza alla soc. Pt_1
7 la demolizione dei manufatti edilizi di cui anzi come da CP_1
Grafico B2 dell'allegato B alla C.T.U. dd.
6.11.2018 depositata in primo grado (oltre che dall'allegato della C.T.U.
integrativa dd. 30.11.2023, previa rettifica dell'altezza dell'edificio del 1991 alla misura di m. 9 anziché m. 9,30 CP_1
come infra meglio specificato); condannare altresì la società
al risarcimento del danno correlato all'illegittimità dello Pt_1
stato di fatto protrattosi fino alla demolizione, danno da liquidarsi in via equitativa per come determinato dal consulente tecnico Ing. di Bolzano nella prima delle Persona_1
consulenze tecniche depositate in prime cure;
4. in subordine: (a) previo accertamento che il muro (indicato quale “muro di contenimento” negli allegati e alla relazione tecnica integrativa del C.T.U. dd. 30.11.2023, e quale
“muro sostegno” nello stesso allegato alla relativa bozza
del 9.10.2023 e nei precedenti allegati , e
, alla perizia del C.T.U. dd. 20.02.2022) è
illegittimo, essendo privo di autorizzazioni (il C.T.U. ha attestato nella predetta relazione integrativa che esso non compare nel progetto per l'erezione dell'edificio del 1968, ovvero che CP_1
non risulta essere stato mai autorizzato, e che già le norme vigenti negli anni '60 e '70 rendevano necessaria una licenza edilizia anche per “l'innalzamento dei muri”); (b) previo accertamento che detto muro non è edificio, in quanto non determina alcun volume, nemmeno nel sottosuolo, né forma
8 superficie coperta, in quanto non copre né contiene alcun fabbricato e nemmeno alcun vano interrato, e quindi rispetto ad esso non va rispettata alcuna distanza in senso urbanistico, se non quella di m. 3 di cui all'art. 873 c. c. (salva l'ipotesi di costruzione in aderenza); (c) in subordine, previo accertamento dell'epoca di edificazione del detto muro, che risalirebbe agli anni '80 anche secondo le indagini del CTU in primo grado (pag.
17 perizia dd 06.11.2018), e più recentemente acclarato dalla difesa perfino come preesistente alla costruzione della CP_1
relativa casa nel 1968 (contraddicendo le testimoniante del teste , con la conseguenza, nel primo caso (anni '80), CP_2
che il muro, se edificio, non sarebbe urbanisticamente regolare per non rispettare la distanza di metri 5,25 dai confini prevista dalle NAPUC allora in vigore, e nel secondo caso (ante 1968) che il muro, per essere stato eretto prima della costruzione dell'edifico inequivocabilmente assumerebbe ab origine CP_1
la natura di muro posto a sostegno di un dislivello naturale,
quale costruzione senza alcuna connotazione di edificio;
previ, quindi, gli accertamenti di cui sopra ai punti (a), (b) o, in subordine (c) accertare e dichiarare la conformità
dell'ampliamento qualitativo ALIDOR del 1993 alla concessione edilizia, al certificato di collaudo e ai documenti tecnici progettuali prodotti sub n. 27, 28, 33, 34, 35 e 36 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio da questa difesa, anche in esito alla sostanziale conformità della costruzione al progetto
9 autorizzato, dichiarata dal CTU nella sua perizia integrativa dd.
30.11.2023; in particolare accertare e dichiarare che, anche per effetto del regolamento di esecuzione alla L.P. n. 21/1992 di cui al D.P.G.P. n. 33/1992, art. 7, comma 2, lett. c. e d. la distanza dai confini e dai fabbricati dell'ampliamento qualitativo Pt_1
del 1993 era rispettata (indipendentemente dal fatto che l'applicazione delle deroghe alle distanze, ammesse dal detto regolamento, non fosse stata espressamente dichiarata nel progetto, per esserne l'applicazione implicitamente assentita dalla titolazione del progetto quale “ampliamento qualitativo” -
con richiamo nel titolo abilitativo alla LP. n. 15/1972 per l'appunto integrata dalla L.P. n. 21/1992 - come confermato nella perizia integrativa di CTU dd 30.11.2023); difatti, nel caso di specie la distanza dal confine dell'ampliamento in parola doveva essere pari a metà dell'altezza, di m. 3, della sua facciata verso il confine, ovvero a non più di m. 1,50 quale prescrizione rispettata;
mentre la distanza dagli edifici, doveva essere almeno pari all'altezza dell'edificio più alto prospicente la costruzione in ampliamento, ovvero, nella specie, pari a m. 9
essendo questa l'altezza dello spigolo Q dell'edificio LA,
quale unico punto della facciata che sfiora frontalmente l'ampliamento e difatti la distanza tra lo spigolo Pt_1
dell'ampliamento, punto J, e lo spigolo dell'edificio LA,
punto Q, è di m. 9 e qualche manciata di centimetri, proprio secondo le misurazioni condotte dal CTU;
si richiamano al
10 riguardo anche le osservazioni e gli elaborati grafici alle pagg. 3-
5 delle note preliminari della CTP di che sono allegato Pt_1
alla perizia ultima integrativa di CTU del 30.11.2023;
nonché le pagg.
5-10 delle controdeduzioni della CTP di Pt_1
allegato alla surrichiamata perizia integrativa di CTU,
precisandosi ulteriormente che:
- il CTU ha condotto la verifica del rispetto delle distanze dell'ampliamento verso l'edificio secondo una Pt_1 CP_1
soggettiva interpretazione del testo normativo derogatorio di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), del regolamento DPGP n. 23/1992;
- l'altezza del punto Q (unico spigolo della facciata che CP_1
sfiora la traslazione in avanti della facciata “J-C”
dell'ampliamento era all'epoca di metri 9 anche secondo Pt_1
quanto accertato dal CTU a pag. 21 della sua prima perizia definitiva del 6.11.2018 in primo grado e trasposto nel relativo allegato sezione “F-Q”> pure con richiamo al doc. 18
prodotto da sempre in primo grado, e così confermata Pt_1
nell'allegato della successiva integrazione peritale del
13.11.2019, oggetto della sentenza definitiva di prime cure e ivi riprodotto quale allegato 1, non essendo quindi la facciata mai stata alta 9,30 metri, come invece poi erroneamente CP_1
indicato dal medesimo CTU a pag. 12 della sua ultima perizia integrativa dd, 30.11.2023 con relativo allegato (cfr.
anche nota n. 2, pag.
7. Controdeduzioni CTP AL, alleg.
perizia integrativa di CTU dd 30.11.2023);
11 - secondo il progetto approvato per la costruzione dell'edificio nel 1968, non solo questo avrebbe dovuto collocarsi a CP_1
maggiore distanza dal confine con ma pure l'altezza della Pt_1
sua intera facciata verso avrebbe comunque dovuto Pt_1
essere nettamente inferiore a metri 9, anche nel punto più alto in corrispondenza del colmo (come da disegno a pag. 7 delle note preliminari di parte che formano l'allegato Pt_1
all'ultima C.T.U. integrativa del 30.11.2023);
- il CTU ha ritenuto che le deroghe alle distanze dai fabbricati,
espressamente previste dal regolamento esecutivo di cui al
DPGP n. 23/1992 per il caso specifico degli ampliamenti qualitativi degli esercizi pubblici, non sarebbero comunque applicabili a mente del D.M. n. 1444/1968, ma ciò sulla base di una propria interpretazione giuridica di legittimità del regolamento, che è però cosa che non gli compete, dovendosi invece al riguardo anche considerare che, in tema di «deroghe in
materia di limiti di distanza tra fabbricati», l'art.
2- bis, co. 1 del
D.P.R. n. 380/2001 dispone che «le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e
regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. LL.PP. 2 aprile
1968, n. 1444» ;
5. in via subordinata, e salvo gravame, procedere a verificare la correttezza del posizionamento dell'ampliamento del Pt_1
1993 (e quindi anche di quello che è definito lo spigolo J nelle relazioni del CTU) ove l'edificio originario fosse collocato CP_1
12 non nel luogo in cui è stato rilevato, ma in quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere secondo la licenza edilizia del giugno 1968, e ciò con riguardo alle altezze ivi indicate, ma anche con riguardo al fatto oggettivo per cui il muro non è mai stato autorizzato;
il tanto secondo CP_1
quanto risulterà ad esito della chiamata a chiarimenti chiesta in via preliminare sub 2.
6. in via ulteriormente subordinata, alternativa, per il solo
muro quale descritto in narrativa sin dall'atto di citazione,
autorizzare l'appellante a costruire in aderenza allo Parte_2
stesso, quale facoltà prevista dall'art. 5, co. 1, lett. d), del
D.P.P. n. 55/2007, in concomitanza all'ampliamento quali-
quantitativo del 2016-2020 determinando la somma Pt_1
dovuta dall'attrice alla convenuta per il solo valore del suolo,
come disposto dall'art. 877 II co. cod. civ. e per come determinato dal consulente tecnico Ing. di Persona_1
Bolzano nella prima delle consulenze tecniche depositate in prime cure;
7. respingere comunque tutte le domande riconvenzionali svolte dalla soc. LA in comparsa di risposta in prime cure perché
infondate in fatto e diritto;
8. condannare la soc. LA alla integrale rifusione delle competenze e spese legali e peritali (CTU e CTP) di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali sulle voci gravate ed accessori di legge.
13 9. Con rifiuto di accettazione del contraddittorio su ogni domanda avversaria che fosse diversa da quelle ritualmente depositate.
Si chiede l'assegnazione dei termini per comparse
conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. ante
riforma Cartabia.
del procuratore di parte appellata:
Möge das , in Controparte_4 Controparte_5
Abänderung der angefochtenen Urteile bei Abweisung jeglichen
gegenteiligen Vorbringens und sämtlicher anderslautender
Anträge, Einreden, und wie folgt urteilen. CP_6 CP_7
1. Die Berufung der Berufungsklägerin AL KG der RA
AL GE wird abgewiesen.
2. Hilfsweise zu 1) und im Wege der bedingten
Anschlussberufung, für den Fall, dass der Berufung auch nur in
Teilen stattgegeben wird, wird festgestellt, dass die
Berufungsbeklagte LA MB im Sinne des Art. 938 ZGB das
Eigentum des auf der Bp. 1045 befindlichen Teils der Mauer und
der zugehörigen Grundfläche erworben hat, gegen Bezahlung
einer Entschädigung an die Berufungsklägerin in der vom Gericht
festzustellenden Ausmaß.
Im Wege der (nicht bedingten) Anschlussberufung:
3. In Abänderung des Punktes 5 des Schlussurteils des
Landesgerichts Bozen Nr. 246/2020, festgestellt, dass die von
der Berufungsbeklagten LA MB auf dem Gebäude Bp.
14 1155/1 KG Abtei durchgeführte bauliche Erweiterung den freien
Sichtwinkel zum Gebäude der Berufungsklägerin beachtet und
keine Grenz- oder Gebäudeabstände verletzt, wird der Antrag
der Berufungsklägerin AL AL KG der Parte_1
auf Abbruch bzw. Teilabbruch abgewiesen, hilfsweise
[...]
auf das vom Berufungsgericht festzustellende Ausmaß
beschränkt.
4. In Abänderung des Punktes 4 des Tenors des Zwischenurteils
des Landesgerichts Bozen Nr. 455/2019, festgestellt, dass der
von der Berufungsbeklagten LA MB auf dem Gebäude Bp.
1155/1 KG Abtei errichtete ER laut Anlage B des Gutachtens
des Amtssachverständigen im Einklang mit den
vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabständen errichtet
worden ist, wird der Antrag auf Abbruch des ERs abgewiesen.
5. Festgestellt, dass der Zubau an der Südseite der "Pension
AL" (Bp. 1045 KG Abtei) einschließlich der Erweiterung, die im
Zuge des Erstverfahrens realisiert worden ist, die vorgeschrieben
Grenz- und/oder Gebäudeabstände verletzt, wird die
Berufungsklägerin AL AL KG der Parte_1
verurteilt, den gesamten rechtswidrigen Zubau
[...]
abzubrechen und in der Weise zurückzuversetzen, dass der
gesetzliche Gebäudeabstand von 10 Metern gemessen von der
Mauer entlang der Linie RB laut Anlage B des Amtsgutachtens
samt Ergänzung des Amtsgutachtens im Berufungsverfahren
eingehalten wird, oder jedenfalls abzubrechen und in der Weise
15 zurückzuversetzen, dass jeder andere vom Gericht festgestellte
größere oder geringere vorgeschriebene Grenz- oder
Gebäudeabstand gegenüber dem Eigentum von LA MB
eingehalten und beachtet wird.
6. Die Verfahrenskosten trägt die Berufungsklägerin.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come già riportato nella sentenza non definitiva n. 72/2023, pronunciata da questa Corte, le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza non definitiva impugnata n.
455/2019, emessa in data 07.05.2019 dal Tribunale di
Bolzano.
La vertenza è stata poi definita dal Tribunale di Bolzano
con sentenza n. 246/2020, emessa in data 04.03.2020.
Entrambe le citate sentenze di primo grado sono state appellate da (in Parte_1
seguito anche semplicemente e in via incidentale da Pt_1
CP_8
Questa Corte ha deciso la questione nel merito con la sopra citata sentenza non definitiva n. 72/2023 e ha poi rimesso la causa in istruttoria al fine di riconvocare il CTU Ing.
affinché redigesse un grafico esplicativo Persona_1
cumulativo che illustrasse chiaramente l'area irregolare oggetto della condanna di demolizione sia per il pianterreno che per il
16 primo piano dell'edificio tenendo conto di entrambi gli Pt_1
ampliamenti oggetto di causa e, inoltre provvedesse a nuova misurazione dell'indice di visuale libera tra l'ER oggetto di causa e l'edificio AL tenendo conto del posizionamento del punto V' specificato nella sentenza non definitiva per determinare l'esatta entità della violazione delle distanze prescritte da parte di nei confronti dell'edificio AL. Il CP_1
tutto da illustrarsi con apposito grafico illustrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che quanto alla consulenza integrativa da ultimo depositata dall'Ing. si tratta di un Per_1
elaborato estremamente accurato, collegato ai suoi lavori precedenti, nel quale il CTU si è confrontato con tutte le osservazioni proposte dalle parti e, pertanto, non richiede ulteriori approfondimenti.
2. Quanto alle osservazioni delle parti e in particolare quelle svolte dall'appellante principale per criticare le Pt_1
decisioni prese con la sentenza non definitiva, questa Corte si è
già pronunciata e non ritiene di discostarsi dalle proprie statuizioni che vanno confermate.
3. Va comunque precisato che contrariamente a quanto richiesto da non è necessario che il CTU “sia richiamato a Pt_1
indicare dove si collocherebbe il punto J ove l'edificio originario
fosse collocato non nel luogo in cui è stato rilevato, ma in CP_1
quello, più distante dal confine, nel quale avrebbe dovuto essere
17 secondo la licenza edilizia del giugno 1968”.
Infatti, ai fini delle distanze, trattandosi dell'edificio originario e non di un ampliamento, va tenuto conto di dove è
stato rilevato e non di dove si sarebbe dovuto trovare secondo il progetto originario. Nei fatti, la prima costruzione LA (a differenza del primo edificio realizzato da rispetta la Pt_1
distanza dal confine, anche se rispetto al progetto originario è
più vicino. In ogni caso, è conforme ai successivi progetti di ampliamento e una eventuale difformità rispetto al progetto originario potrebbe rilevare unicamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma non ai fini del rispetto delle distanze legali.
4. La stessa considerazione, per quanto riguarda il rispetto delle distanze, vale anche per il muro oggetto di causa
(nel tratto B-R di cui all'allegato B alla prima relazione dell'Ing.
, infatti, seppure non risulti esserci licenza edilizia per la Per_1
sua realizzazione, si tratta di una costruzione che, se anche fosse abusiva, esiste da prima del 1973.
5. L'appellante principale inoltre lamenta la Pt_1
mancata pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata di costruzione in aderenza al muro B-R, sottolineando in proposito che: “il diritto di costruire in aderenza ex art.875 è un
diritto inerente alla proprietà ed in quanto tale è imprescrittibile.
Così anche il diritto alla cessione coattiva della comunione ex art.
18 soggetto a prescrizione estintiva. Oggi, in base all'art. 877 c.c., il
costruttore in aderenza - anche in base all'art. 875 - ha la
possibilità di fabbricare in aderenza, senza appoggiare, tesi
questa avallata come visto anche dal consulente d'ufficio, al
preesistente muro contiguo, lungo tutto il suo decorso od in
subordine nell'area B – R – D pari a mq 17,43, senza bisogno di
acquistarne la comunione, né in tutto, né in parte…”.
Vista la situazione oggetto di esame attualmente esistente, l'ipotesi di costruzione in aderenza (seppure con la specificazione per cui non sarebbe necessario costruire in appoggio), non è più attuale né compatibile, di conseguenza la domanda non può essere accolta.
6. Per quanto riguarda il problema della visuale libera, il
CTU Ing. ha rilevato che “deve essere verificato anche Per_1
dopo l'accertamento della porzione di ER a distanza dal
confine inferiore a 5 metri, al fine di verificare la regolarità della
rimanente sopraelevazione La verifica viene fatta a CP_1
partire dal punto V' tanto per l'ER (punti p1-p2-p3) ridotto
quanto per lo spigolo Q dello stesso fabbricato” e ha concluso che: “che le distanze tra fabbricati sono maggiori di 10 metri e
che non vi è nessuna lesione dell'indice di visuale libera” e che pertanto non vi è violazione delle distanze da parte dell'edificio ad eccezione dell'ER come esposto nel grafico BC CP_1
integrato con il dettaglio ER ai punti P–P1-P2-P3 (allegato a questa sentenza).
19 7. Il CTU, inoltre, con il sopra citato allegato BC ha illustrato l'area irregolare oggetto della condanna di demolizione sia per il pianterreno che per il primo piano dell'edificio Pt_1
tenendo conto di entrambi gli ampliamenti oggetto di causa.
Detto allegato, come rilevato dall'Ing. “è composto Per_1
dalle due parti che mantengono la stessa consistenza e lo stesso
nome indicato dal quesito: in esso le porzioni di ampliamento
irregolari del fabbricato vengono evidenziate in pianta con Pt_1
tratteggio puntinato rosso con il seguente perimetro:
V' - J - I - h' piano sottostrada = ampliamento 93-94
V' - J - K - U piano terra, primo, secondo e terzo =
ampliamento 2018
Le misure sono riferite alla muratura al netto della più
recente coibentazione da16 cm;
la grafica è stata completata con
due Sezioni trasversali, utili a capire tanto il rapporto tra le
edificazioni frontistanti quanto il fatto che l'edificio si Pt_1
sviluppa su più piani: come richiesto e presentato nel proprio
allegato dal CT di CP_1
Le due sezioni QJ e BK rappresentano la situazione ai due
estremi della porzione di muro di contenimento esistente sul
fondo LA. La prima delle due intercetta i balconi di cui al
punto 11 pag. 21 della Sentenza 14.03.23: in questo caso occorre
la precisazione che la distanza dalla casa ha una CP_1
componente lineare (verde nel grafico) e una radiale (blu), come
già evidenziato in ALL alla prec. relazione di
20 CTU dd 6.11.2018. La seconda sezione evidenzia invece la
progressiva variazione di altezza del muro di contenimento da m
5,10 a m 1,30 nello spostamento verso monte.”.
Part
8. Anche il tratto di muro, indicato con le lettere nella perizia dell'Ing. dd.06.11.2018, che invade il fondo p.ed. Per_1
1045 CC Badia e dovrà essere a demolito e ricostruito da CP_8
sulla linea di confine indicata dalle lettere A-B è
[...]
chiaramente riportato nell'allegato BC del nuovo elaborato
(unito a questa sentenza).
9. Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio,
considerata la particolare complessità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca, la Corte ritiene giustificata una loro integrale compensazione tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da CP_8
quest'ultima avverso la sentenza non definitiva n. 455/2019
dd. 07.05.2019 e la sentenza definitiva n. 246/2020
dd. 04.03.2020 entrambe del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accerta e dichiara che il muro di contenimento indicato con le lettere B-R dal CTU ing. nelle sue consulenze, ha Per_2
natura di costruzione ai fini del computo delle distanze tra
21 edifici;
2. accerta e dichiara che entrambi gli ampliamenti eseguiti sull'edificio e oggetto della presente causa, non Pt_1
rispettano le prescrizioni sulle distanze tra costruzioni, che nel caso in esame, in applicazione del NAPUC 2003 prevedono la distanza di 10 metri dal muro di contenimento B-R;
3. condanna a eliminare le aree irregolari evidenziate Pt_1
nella planimetria denominata BC (allegata alla presente sentenza e che ne costituisce parte integrante) con tratteggio puntinato rosso con il seguente perimetro:
V' - J - I - h' piano sottostrada = ampliamento 93-94
V' - J - K - U piano terra, primo, secondo e terzo = ampliamento
2018
4. accerta e dichiara che il tratto di muro indicato con le lettere
S-B invade il fondo p.ed. 1045 CC Badia e condanna CP_8
a demolirlo e ricostruirlo sulla linea di confine indicata
[...]
dalle lettere A-B, sempre nella planimetria denominata BC e allegata alla presente sentenza;
5. condanna a rimuovere la porzione di ER CP_8
costruita in violazione della distanza di 5 m. dal confine, come evidenziata nel grafico BC nel dettaglio ER con il perimetro
; C.F._1
7. le spese di entrambi gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
inoltre, le spese di tutte le CTU, come liquidate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado sono
22 poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 7 maggio 2025
La Presidente Dott. Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
23 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
874 cc costituisce una mera facoltà legale, e come tale, non è