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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10768 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile avente ad oggetto giudizio di divisione endo-esecutiva iscritto al n.
10657 del ruolo dell'anno 2009, promosso da
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Longari, come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25.2.2025 attore/procedente
e
e (aventi causa di , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
(aventi causa di , Controparte_4 Persona_2 Persona_2 Controparte_5
, , e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(eredi di ) sotto tutela della madre Persona_3 Parte_2 CP_11
(avente causa di Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
, Persona_4 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Parte_3
(avente causa di , (di seguito anche Parte_4 Persona_5 CP_19 solo i “ ), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Tonucci, come da procura in atti CP_20 attori/procedenti
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelia n. 480 int. 515, C.F. , nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o C.F._1 erede di rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sindona, come da procura in atti Persona_6 convenuta nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Controparte_22
, nella sua qualità di chiamato all'eredità e/o erede di C.F._2 Persona_6
1 convenuto - contumace nonché
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] int. 1, C.F. CP_23
, nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o erede di C.F._3 Persona_6
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tullio Maria Rubera, come C.F._4 da procura in atti convenuta
nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] int. 5, Controparte_24
C.F. , nella sua qualità di chiamato all'eredità e/o erede del Sig. C.F._5 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], deceduto in data 7 Per_6 C.F._4 settembre 2020 convenuto contumace
nonché
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], int. Controparte_25
2, C.F. , nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o erede del Sig. C.F._6 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], deceduto in data 7 Per_6 C.F._4 settembre 2020 convenuta contumace
nonché
C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_26 C.F._7 alla Via Senorbi n. 153 p. 2, int. 4, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Laura
Rigoni e dall'Avv. Antonio Rigoni convenuto
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._8
9/A, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. Persona_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Radicioni C.F._9 convenuta
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._10
7/B, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. Persona_7
2 , nato il [...] a [...] e già residente in [...]
n. 20, pi. 2, int. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Radicioni, convenuta
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._11
9, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. , Persona_7 C.F._9 nato il [...] a [...] e già residente in [...], pi. 2, int. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Radicioni convenuta
nonché
(già , quale mandataria Controparte_30 Controparte_31 della società Elipso Finance S.r.l. cessionaria di in persona del legale Controparte_32 rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Milano, alla Via Valtellina n. P.IVA_1
15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bonoli creditore intervenuto nonché
, residente in [...] convenuto contumace
NONCHÉ CONTRO
, e , residenti in [...], alla Controparte_34 CP_35 Controparte_36 [...]
Parte_1 convenuti contumaci
***
Nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 94738/1996, instaurata dal
[...]
nei confronti di venivano ravvisati i presupposti per Parte_1 Persona_6 procedere a divisione endo-esecutiva del compendio pignorato.
A seguito di ordinanza che disponeva l'introduzione del giudizio di divisione, veniva quindi introdotto, mediante notifica di atto di citazione, il giudizio distinto con r.g. 10657/2009.
Nel corso del giudizio, sviluppatosi per diversi anni e interessato da una pronuncia di interruzione, venivano ravvisati i presupposti per procedere alla vendita del compendio oggetto di divisione e veniva, per l'effetto, emessa ordinanza di vendita.
3 Con comunicazione pervenuta dal delegato alla vendita in data 11.1.2024, si rappresentava come l'ultimo esperimento di vendita (si trattava del IV esperimento, con prezzo a base d'asta di € 78.336,00) non avesse avuto luogo per il mancato svolgimento degli oneri pubblicitari diversi dalla pubblicazione sul PVP, derivante dalla mancata corresponsione dei relativi oneri ad opera della parte onerata di tale incombente, evidenziando altresì come tale situazione facesse seguito ad un precedente caso di mancato svolgimento dell'esperimento di vendita per analogo motivo.
Veniva, dunque, fissata udienza per chiarimenti sul punto.
Con ordinanza datata 21.10.2024 venivano ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la prosecuzione degli esperimenti di vendita, non essendovi prova in atti della richiesta di pagamento formulata nei confronti del creditore procedente.
Veniva dunque pubblicato nuovo avviso di vendita, con il quale veniva disposto nuovo esperimento per il 23.1.2025 (si veda avviso di vendita depositato in data 4.11.2024).
Con comunicazione depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data 15.1.2025 il professionista delegato rappresentava come anche con riferimento al predetto esperimento di vendita non fossero state eseguite le pubblicazioni in considerazione del mancato versamento degli oneri pubblicitari diversi da quelli relativi al PVP, come da comunicazione pervenuta da parte del gestore delle vendite telematiche.
Veniva dunque fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in vista della definizione del giudizio.
In vista di tale udienza subentrava la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Tonucci, alla quale faceva seguito la costituzione, per il solo Condominio attore, dell'avv. Marco Longari.
Nel corso dell'udienza del 27.5.2025 parte creditrice insisteva per la prosecuzione delle vendite, rappresentando la non imputabilità al nuovo difensore della parte del mancato versamento degli oneri pubblicitari, nonché la persistenza di un sicuro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale delle parti, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui al novellato ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Si ritiene che sia integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, tale da imporre la chiusura anticipata del presente giudizio.
Stando alla ordinanza di delega presente in atti (depositata il 28.7.2022) veniva previsto che “gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura” sarebbero stati posti “a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme
4 agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile”.
Veniva, dunque, espressamente previsto che in presenza di due esperimenti di vendita non eseguiti per mancato svolgimento degli incombenti di pubblicità diversi da quelli relativi al
P.V.P., sarebbe stata ravvisata una ipotesi di chiusura anticipata del giudizio, in tal senso dovendo intendersi il riferimento, contenuto nel provvedimento che disponeva la vendita, alla improcedibilità della esecuzione.
Ebbene, nel presente caso, nonostante che fosse stata autorizzata la rimessione in termini di parte procedente, la quale già era incorsa per due volte nel mancato versamento degli oneri relativi agli adempimenti pubblicitari diversi da quelli relativi al PVP, la parte onerata dell'anticipazione di tali spese incorreva nuovamente nel mancato versamento delle stesse.
Dalla documentazione in atti (si veda, in particolare, la relazione del custode depositata in data
17.1.2025) emerge chiaramente come al legale di parte attrice venisse dato espresso sollecito circa la necessità di far seguito al versamento delle predette spese per la pubblicità, esplicitando come in mancanza di tale versamento sarebbe stata integrata una ipotesi di estinzione del giudizio (vedasi doc. 4 allegato alla menzionata relazione del custode avv. ZA).
Del resto, lo stesso , nelle proprie note depositate in vista dell'udienza, dà atto di Parte_1 come il mancato versamento si sia verificato a causa di un difetto di comunicazione tra il precedente difensore del e l'amministratrice del Condominio, chiedendo di Parte_1 valutare la non imputabilità al di una tale circostanza e di tenere comunque conto Parte_1 della sicura persistenza di un interesse ad agire in capo alla parte attrice.
Quanto alla possibilità di far derivare dal dedotto difetto di comunicazione tra il precedente difensore della parte e la parte stessa una causa di non imputabilità della decadenza, deve osservarsi come sul punto la Cassazione abbia affermato che “la causa non imputabile presuppone
l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore” (Cass.
n. 25228 del 2023).
Deve, pertanto, ritenersi che le eventuali criticità concernenti il rapporto tra parte e difensore non possano influire sulla valutazione circa la imputabilità o meno della mancata osservanza di un termine o della mancata esecuzione di un adempimento dovuto.
Quanto, poi, alla persistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio, deve osservarsi, sotto un primo profilo, come nel presente caso l'ordinanza di vendita fosse sufficientemente esplicita nel configurare una ipotesi di improseguibilità del giudizio in presenza del mancato versamento, per due volte, degli oneri pubblicitari diversi da quelli del PVP.
5 Tale previsione, invero, corrisponde alla esigenza di non prolungare senza valido motivo la durata del giudizio di divisione e di scoraggiare condotte processuali che si traducano in un ingiustificato allungamento dei tempi del processo.
Sotto altro profilo, deve osservarsi come per effetto della condotta tenuta da parte attrice nel corso degli ultimi anni non abbiano avuto luogo utili esperimenti di vendita e la causa sia stata trattenuta in decisione in due diverse occasioni in vista della eventuale definizione anticipata, potendo allora ritenersi che una tale condotta integri, nelle evidenze fattuali e negli effetti che ha prodotto, un sostanziale difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio ed allo scioglimento della comunione sul bene oggetto di pignoramento.
Le circostanze appena evidenziate impongono, pertanto, la chiusura anticipata del presente giudizio, con ogni conseguente effetto in merito alla cancellazione della domanda giudiziale di divisione, nonché alla condanna delle parti attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore dei convenuti, da quantificarsi avendo riguardo al valore del compendio come determinato all'esito dell'ultimo esperimento di vendita effettivamente svolto (importo a base d'asta pari a € 78.336,00), nonché ridotte in relazione alla limitata attività difensionale ordinariamente richiesta nel giudizio di divisione (con la precisazione che, con specifico riguardo alla posizione della intervenuta le spese, in considerazione della CP_21 limitata attività difensiva svolta, risoltasi nel deposito di un unico atto, devono essere limitate unicamente alle prime due fasi di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/14, entro i minimi consentiti).
Quanto alle competenze degli ausiliari che hanno svolto la propria attività nel corso del presente giudizio (segnatamente, vengono in rilievo le competenze spettanti al custode, avv.
ZA e al professionista delegato, avv. Caravetta), liquidate come da separati provvedimenti, le stesse residuano a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Ravvisata la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dichiara la cessata la materia del contendere e la chiusura anticipata dello stesso.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della domanda giudiziale di divisione effettuata in data 24.9.2009, reg. gen. 124262, reg. part. 69160.
Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_37 quantificano in € 2.090,00 oltre spese generali, iva e cpa, nonché in favore di , Controparte_26 che si quantificano in € 7052,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché in favore di CP_27
e (e, per essi, in favore dell'avv. Radicioni, dichiaratosi
[...] Controparte_28 Controparte_29 antistatario), che si quantificano in € 7052,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché nei
6 confronti di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa, CP_23 nonché nei confronti di quale mandataria di ELIPSO Controparte_30
FINANCE S.r.l., che si quantificano in € 7.052,00, oltre spes generali, iva e cpa,
Pone le spese relative alle competenze degli ausiliari, come separatamente liquidate, a carico degli attori in solido.
Roma, 17.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile avente ad oggetto giudizio di divisione endo-esecutiva iscritto al n.
10657 del ruolo dell'anno 2009, promosso da
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Longari, come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25.2.2025 attore/procedente
e
e (aventi causa di , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
(aventi causa di , Controparte_4 Persona_2 Persona_2 Controparte_5
, , e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(eredi di ) sotto tutela della madre Persona_3 Parte_2 CP_11
(avente causa di Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
, Persona_4 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Parte_3
(avente causa di , (di seguito anche Parte_4 Persona_5 CP_19 solo i “ ), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Tonucci, come da procura in atti CP_20 attori/procedenti
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelia n. 480 int. 515, C.F. , nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o C.F._1 erede di rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sindona, come da procura in atti Persona_6 convenuta nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Controparte_22
, nella sua qualità di chiamato all'eredità e/o erede di C.F._2 Persona_6
1 convenuto - contumace nonché
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] int. 1, C.F. CP_23
, nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o erede di C.F._3 Persona_6
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tullio Maria Rubera, come C.F._4 da procura in atti convenuta
nonché
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] int. 5, Controparte_24
C.F. , nella sua qualità di chiamato all'eredità e/o erede del Sig. C.F._5 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], deceduto in data 7 Per_6 C.F._4 settembre 2020 convenuto contumace
nonché
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], int. Controparte_25
2, C.F. , nella sua qualità di chiamata all'eredità e/o erede del Sig. C.F._6 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], deceduto in data 7 Per_6 C.F._4 settembre 2020 convenuta contumace
nonché
C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_26 C.F._7 alla Via Senorbi n. 153 p. 2, int. 4, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Laura
Rigoni e dall'Avv. Antonio Rigoni convenuto
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._8
9/A, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. Persona_7
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Radicioni C.F._9 convenuta
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._10
7/B, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. Persona_7
2 , nato il [...] a [...] e già residente in [...]
n. 20, pi. 2, int. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Radicioni, convenuta
nonché
C.F. , residente in [...] C.F._11
9, nella sua qualità di chiamata all'eredità del Sig. C.F. , Persona_7 C.F._9 nato il [...] a [...] e già residente in [...], pi. 2, int. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Radicioni convenuta
nonché
(già , quale mandataria Controparte_30 Controparte_31 della società Elipso Finance S.r.l. cessionaria di in persona del legale Controparte_32 rappresentante pro tempore, C.F. , con sede legale in Milano, alla Via Valtellina n. P.IVA_1
15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bonoli creditore intervenuto nonché
, residente in [...] convenuto contumace
NONCHÉ CONTRO
, e , residenti in [...], alla Controparte_34 CP_35 Controparte_36 [...]
Parte_1 convenuti contumaci
***
Nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 94738/1996, instaurata dal
[...]
nei confronti di venivano ravvisati i presupposti per Parte_1 Persona_6 procedere a divisione endo-esecutiva del compendio pignorato.
A seguito di ordinanza che disponeva l'introduzione del giudizio di divisione, veniva quindi introdotto, mediante notifica di atto di citazione, il giudizio distinto con r.g. 10657/2009.
Nel corso del giudizio, sviluppatosi per diversi anni e interessato da una pronuncia di interruzione, venivano ravvisati i presupposti per procedere alla vendita del compendio oggetto di divisione e veniva, per l'effetto, emessa ordinanza di vendita.
3 Con comunicazione pervenuta dal delegato alla vendita in data 11.1.2024, si rappresentava come l'ultimo esperimento di vendita (si trattava del IV esperimento, con prezzo a base d'asta di € 78.336,00) non avesse avuto luogo per il mancato svolgimento degli oneri pubblicitari diversi dalla pubblicazione sul PVP, derivante dalla mancata corresponsione dei relativi oneri ad opera della parte onerata di tale incombente, evidenziando altresì come tale situazione facesse seguito ad un precedente caso di mancato svolgimento dell'esperimento di vendita per analogo motivo.
Veniva, dunque, fissata udienza per chiarimenti sul punto.
Con ordinanza datata 21.10.2024 venivano ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la prosecuzione degli esperimenti di vendita, non essendovi prova in atti della richiesta di pagamento formulata nei confronti del creditore procedente.
Veniva dunque pubblicato nuovo avviso di vendita, con il quale veniva disposto nuovo esperimento per il 23.1.2025 (si veda avviso di vendita depositato in data 4.11.2024).
Con comunicazione depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data 15.1.2025 il professionista delegato rappresentava come anche con riferimento al predetto esperimento di vendita non fossero state eseguite le pubblicazioni in considerazione del mancato versamento degli oneri pubblicitari diversi da quelli relativi al PVP, come da comunicazione pervenuta da parte del gestore delle vendite telematiche.
Veniva dunque fissata udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in vista della definizione del giudizio.
In vista di tale udienza subentrava la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Tonucci, alla quale faceva seguito la costituzione, per il solo Condominio attore, dell'avv. Marco Longari.
Nel corso dell'udienza del 27.5.2025 parte creditrice insisteva per la prosecuzione delle vendite, rappresentando la non imputabilità al nuovo difensore della parte del mancato versamento degli oneri pubblicitari, nonché la persistenza di un sicuro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale delle parti, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui al novellato ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Si ritiene che sia integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, tale da imporre la chiusura anticipata del presente giudizio.
Stando alla ordinanza di delega presente in atti (depositata il 28.7.2022) veniva previsto che “gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura” sarebbero stati posti “a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme
4 agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile”.
Veniva, dunque, espressamente previsto che in presenza di due esperimenti di vendita non eseguiti per mancato svolgimento degli incombenti di pubblicità diversi da quelli relativi al
P.V.P., sarebbe stata ravvisata una ipotesi di chiusura anticipata del giudizio, in tal senso dovendo intendersi il riferimento, contenuto nel provvedimento che disponeva la vendita, alla improcedibilità della esecuzione.
Ebbene, nel presente caso, nonostante che fosse stata autorizzata la rimessione in termini di parte procedente, la quale già era incorsa per due volte nel mancato versamento degli oneri relativi agli adempimenti pubblicitari diversi da quelli relativi al PVP, la parte onerata dell'anticipazione di tali spese incorreva nuovamente nel mancato versamento delle stesse.
Dalla documentazione in atti (si veda, in particolare, la relazione del custode depositata in data
17.1.2025) emerge chiaramente come al legale di parte attrice venisse dato espresso sollecito circa la necessità di far seguito al versamento delle predette spese per la pubblicità, esplicitando come in mancanza di tale versamento sarebbe stata integrata una ipotesi di estinzione del giudizio (vedasi doc. 4 allegato alla menzionata relazione del custode avv. ZA).
Del resto, lo stesso , nelle proprie note depositate in vista dell'udienza, dà atto di Parte_1 come il mancato versamento si sia verificato a causa di un difetto di comunicazione tra il precedente difensore del e l'amministratrice del Condominio, chiedendo di Parte_1 valutare la non imputabilità al di una tale circostanza e di tenere comunque conto Parte_1 della sicura persistenza di un interesse ad agire in capo alla parte attrice.
Quanto alla possibilità di far derivare dal dedotto difetto di comunicazione tra il precedente difensore della parte e la parte stessa una causa di non imputabilità della decadenza, deve osservarsi come sul punto la Cassazione abbia affermato che “la causa non imputabile presuppone
l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore” (Cass.
n. 25228 del 2023).
Deve, pertanto, ritenersi che le eventuali criticità concernenti il rapporto tra parte e difensore non possano influire sulla valutazione circa la imputabilità o meno della mancata osservanza di un termine o della mancata esecuzione di un adempimento dovuto.
Quanto, poi, alla persistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio, deve osservarsi, sotto un primo profilo, come nel presente caso l'ordinanza di vendita fosse sufficientemente esplicita nel configurare una ipotesi di improseguibilità del giudizio in presenza del mancato versamento, per due volte, degli oneri pubblicitari diversi da quelli del PVP.
5 Tale previsione, invero, corrisponde alla esigenza di non prolungare senza valido motivo la durata del giudizio di divisione e di scoraggiare condotte processuali che si traducano in un ingiustificato allungamento dei tempi del processo.
Sotto altro profilo, deve osservarsi come per effetto della condotta tenuta da parte attrice nel corso degli ultimi anni non abbiano avuto luogo utili esperimenti di vendita e la causa sia stata trattenuta in decisione in due diverse occasioni in vista della eventuale definizione anticipata, potendo allora ritenersi che una tale condotta integri, nelle evidenze fattuali e negli effetti che ha prodotto, un sostanziale difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio ed allo scioglimento della comunione sul bene oggetto di pignoramento.
Le circostanze appena evidenziate impongono, pertanto, la chiusura anticipata del presente giudizio, con ogni conseguente effetto in merito alla cancellazione della domanda giudiziale di divisione, nonché alla condanna delle parti attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore dei convenuti, da quantificarsi avendo riguardo al valore del compendio come determinato all'esito dell'ultimo esperimento di vendita effettivamente svolto (importo a base d'asta pari a € 78.336,00), nonché ridotte in relazione alla limitata attività difensionale ordinariamente richiesta nel giudizio di divisione (con la precisazione che, con specifico riguardo alla posizione della intervenuta le spese, in considerazione della CP_21 limitata attività difensiva svolta, risoltasi nel deposito di un unico atto, devono essere limitate unicamente alle prime due fasi di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/14, entro i minimi consentiti).
Quanto alle competenze degli ausiliari che hanno svolto la propria attività nel corso del presente giudizio (segnatamente, vengono in rilievo le competenze spettanti al custode, avv.
ZA e al professionista delegato, avv. Caravetta), liquidate come da separati provvedimenti, le stesse residuano a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Ravvisata la carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dichiara la cessata la materia del contendere e la chiusura anticipata dello stesso.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della domanda giudiziale di divisione effettuata in data 24.9.2009, reg. gen. 124262, reg. part. 69160.
Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_37 quantificano in € 2.090,00 oltre spese generali, iva e cpa, nonché in favore di , Controparte_26 che si quantificano in € 7052,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché in favore di CP_27
e (e, per essi, in favore dell'avv. Radicioni, dichiaratosi
[...] Controparte_28 Controparte_29 antistatario), che si quantificano in € 7052,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché nei
6 confronti di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa, CP_23 nonché nei confronti di quale mandataria di ELIPSO Controparte_30
FINANCE S.r.l., che si quantificano in € 7.052,00, oltre spes generali, iva e cpa,
Pone le spese relative alle competenze degli ausiliari, come separatamente liquidate, a carico degli attori in solido.
Roma, 17.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli
7