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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14596/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Graziano Di Carlo
e AM UC C.F. C.F._2
avv. Graziano Di Carlo con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 24.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) Il figlio minore verrà affidato in forma condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 casa famigliare dove resterà con la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni volta che vorrà in accordo con la madre, tale accordo dovrà essere scritto anche a mezzo messaggio e comunque non meno dei giorni di seguito elencati: - a settimane alterne, il lunedì dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00 dove il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna e dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì all'ingresso a scuola, con pernotti, dove verrà ripreso e accompagnato dal padre;
- la settimana successiva dal martedì all'uscita da scuola, dove il padre andrà prendere il minore fino al giovedì alle ore 21:00 dove riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
- due videochiamate e/o chiamate giornaliere, una la mattina e una la sera, da parte del genitore non collocatario in quella giornata;
2) La casa familiare sita a Roma (RM) Via Frondarola n. 45 è assegnata alla madre dove vivrà con il figlio e si dichiara che il padre si è già allontanato dalla stessa asportando tutti i suoi beni;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) i coniugi divideranno al 50% le spese extra assegno relative al figlio secondo protocollo d'intesa sulle spese straordinarie approvate dal Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17 dicembre 2014. 5) A titolo di contributo al mantenimento il padre ha già rinunciato e rinuncia alla sua quota dell'assegno Unico e universale corrisposto dall'INPS in favore della Sig.ra che pertanto percepirà il 100% della somma a loro Parte_1 spettante per il minore” ed il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Luca Parte_1
Santolamazza, nato a [...] il [...] alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel Madama di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n. 6, Serie Ufficio 1, Parte I, anno 2014);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14596/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Graziano Di Carlo
e AM UC C.F. C.F._2
avv. Graziano Di Carlo con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 24.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) Il figlio minore verrà affidato in forma condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 casa famigliare dove resterà con la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni volta che vorrà in accordo con la madre, tale accordo dovrà essere scritto anche a mezzo messaggio e comunque non meno dei giorni di seguito elencati: - a settimane alterne, il lunedì dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00 dove il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna e dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì all'ingresso a scuola, con pernotti, dove verrà ripreso e accompagnato dal padre;
- la settimana successiva dal martedì all'uscita da scuola, dove il padre andrà prendere il minore fino al giovedì alle ore 21:00 dove riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
- due videochiamate e/o chiamate giornaliere, una la mattina e una la sera, da parte del genitore non collocatario in quella giornata;
2) La casa familiare sita a Roma (RM) Via Frondarola n. 45 è assegnata alla madre dove vivrà con il figlio e si dichiara che il padre si è già allontanato dalla stessa asportando tutti i suoi beni;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) i coniugi divideranno al 50% le spese extra assegno relative al figlio secondo protocollo d'intesa sulle spese straordinarie approvate dal Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17 dicembre 2014. 5) A titolo di contributo al mantenimento il padre ha già rinunciato e rinuncia alla sua quota dell'assegno Unico e universale corrisposto dall'INPS in favore della Sig.ra che pertanto percepirà il 100% della somma a loro Parte_1 spettante per il minore” ed il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Luca Parte_1
Santolamazza, nato a [...] il [...] alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel Madama di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n. 6, Serie Ufficio 1, Parte I, anno 2014);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi