TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 3348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3348/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/06/1981, residente in [...], Dignano, Ulica Fondole n. 4 (Croazia)
e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21/05/1976, residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi n. 68 presso lo studio dell'Avv. GALLETTA LUCIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1)pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
2) affidare la figlia minore della coppia , ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) stabilire che il padre vedrà e terrà con sé la figlia, a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con prelevamento e consegna della minore a metà strada, nonchè stabilire che
- durante le vacanze natalizie: ciascun genitore trascorrerà con la figlia una settimana dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla ripresa, ed in modo che ciascuno dei due genitori possa stare ad anni alterni con la figlia la settimana in cui cade il Natale e
l'anno successivo quella in cui cade il 31 dicembre;
il periodo di rispettiva spettanza verrà concordato dai coniugi entro il giorno 30 novembre di ciascun anno;
- le festività pasquali nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa, verranno godute ad anni alterni da ciascuno dei due genitori;
- durante le vacanze estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere e stare con la figlia per tre settimane anche non consecutive, nel periodo compreso dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa, periodo che dovrà essere concordato dai coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno, con reciproca comunicazione, anche della eventuale località di vacanza;
- eventuali ulteriori festività riconosciute dal calendario scolastico, saranno ripartite in modo alternato tra i genitori;
4) stabilire che il sig. provvederà al mantenimento della figlia con il Parte_2
versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, di un Parte_1
assegno di mantenimento Euro 300,00 (euro trecento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che si rendesse necessario affrontare nell'interesse del minore, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
5) Le parti stabiliscono altresì che la casa familiare di intestata proprietà di entrambi i coniugi verrà immediatamente messa in vendita, ma resterà nella disponibilità del sig.
sino alla data stabilita per il rilascio per il rilascio nel rogito, Parte_2
sostenendo integralmente la rata di mutuo sullo stesso gravante;
2 6) I coniugi stabiliscono che il ricavato della vendita dell'alloggio, detratti tutti i costi conseguenti, compreso l'eventuale residuo di mutuo calcolato al giorno della vendita, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi stessi;
7) Le parti (…) rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Grado in data 18/12/2004 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2004, parte 1, atto n. 20); si sono, poi, separati con sentenza n. 107/234 del 12/16.9.2024 del 2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Monfalcone il 05/11/2009. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/12/2004 in Grado con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grado (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2004, parte 1, atto n. 20), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3348/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/06/1981, residente in [...], Dignano, Ulica Fondole n. 4 (Croazia)
e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21/05/1976, residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Verdi n. 68 presso lo studio dell'Avv. GALLETTA LUCIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1)pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
2) affidare la figlia minore della coppia , ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) stabilire che il padre vedrà e terrà con sé la figlia, a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con prelevamento e consegna della minore a metà strada, nonchè stabilire che
- durante le vacanze natalizie: ciascun genitore trascorrerà con la figlia una settimana dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla ripresa, ed in modo che ciascuno dei due genitori possa stare ad anni alterni con la figlia la settimana in cui cade il Natale e
l'anno successivo quella in cui cade il 31 dicembre;
il periodo di rispettiva spettanza verrà concordato dai coniugi entro il giorno 30 novembre di ciascun anno;
- le festività pasquali nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa, verranno godute ad anni alterni da ciascuno dei due genitori;
- durante le vacanze estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere e stare con la figlia per tre settimane anche non consecutive, nel periodo compreso dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa, periodo che dovrà essere concordato dai coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno, con reciproca comunicazione, anche della eventuale località di vacanza;
- eventuali ulteriori festività riconosciute dal calendario scolastico, saranno ripartite in modo alternato tra i genitori;
4) stabilire che il sig. provvederà al mantenimento della figlia con il Parte_2
versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, di un Parte_1
assegno di mantenimento Euro 300,00 (euro trecento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che si rendesse necessario affrontare nell'interesse del minore, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
5) Le parti stabiliscono altresì che la casa familiare di intestata proprietà di entrambi i coniugi verrà immediatamente messa in vendita, ma resterà nella disponibilità del sig.
sino alla data stabilita per il rilascio per il rilascio nel rogito, Parte_2
sostenendo integralmente la rata di mutuo sullo stesso gravante;
2 6) I coniugi stabiliscono che il ricavato della vendita dell'alloggio, detratti tutti i costi conseguenti, compreso l'eventuale residuo di mutuo calcolato al giorno della vendita, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi stessi;
7) Le parti (…) rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Grado in data 18/12/2004 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2004, parte 1, atto n. 20); si sono, poi, separati con sentenza n. 107/234 del 12/16.9.2024 del 2024, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia a Monfalcone il 05/11/2009. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite le quali hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18/12/2004 in Grado con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grado (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2004, parte 1, atto n. 20), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
4