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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1329/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FA MA, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3756/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 20230002000660001557030 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10824/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare:
1- il difetto di legittimazione da parte della società Napoli Obiettivo Valore, poichè non iscritta all'albo dei
Concessionari;
2- la mancata notifica del prodromico Accertamento Esecutivo IMU.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato.
In via preliminare, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte ricorrente con riferimento all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali svolta dalla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Sul punto, assume rilievo dirimente la sentenza n. 7495 del 20 marzo 2025 della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione della legittimazione della suddetta società (costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e non iscritta all'albo dei concessionari ) allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali del
Comune di Napoli.
Nel corso del giudizio di legittimità è, infatti, intervenuta la Legge n. 15/2025, di conversione del decreto- legge c.d. “Milleproroghe”, la quale ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, disposizione espressamente qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica, incidendo in modo diretto sulla materia oggetto del rinvio pregiudiziale. Tale intervento normativo ha indotto la Suprema Corte a ritenere venute meno le “gravi difficoltà interpretative”, presupposto indefettibile per l'ammissibilità del rinvio ex art. 363- bis c.p.c., con conseguente restituzione degli atti al giudice a quo. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione proposta.
Parimenti infondata risulta l'ulteriore doglianza relativa alla asserita mancata notificazione dell'atto prodromico rispetto a quello oggetto della presente impugnazione. Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che l'atto di accertamento è stato ritualmente notificato, nel rispetto delle forme e dei termini di legge, con conseguente piena conoscibilità dello stesso da parte del contribuente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva azionata. Ne consegue l'inutilità di procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame articolati nell'atto di opposizione, risultando gli stessi assorbiti dal rigetto delle censure principali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FA MA, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3756/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 20230002000660001557030 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10824/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare:
1- il difetto di legittimazione da parte della società Napoli Obiettivo Valore, poichè non iscritta all'albo dei
Concessionari;
2- la mancata notifica del prodromico Accertamento Esecutivo IMU.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato.
In via preliminare, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte ricorrente con riferimento all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali svolta dalla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Sul punto, assume rilievo dirimente la sentenza n. 7495 del 20 marzo 2025 della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione della legittimazione della suddetta società (costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e non iscritta all'albo dei concessionari ) allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali del
Comune di Napoli.
Nel corso del giudizio di legittimità è, infatti, intervenuta la Legge n. 15/2025, di conversione del decreto- legge c.d. “Milleproroghe”, la quale ha introdotto l'art. 3, comma 14-septies, disposizione espressamente qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica, incidendo in modo diretto sulla materia oggetto del rinvio pregiudiziale. Tale intervento normativo ha indotto la Suprema Corte a ritenere venute meno le “gravi difficoltà interpretative”, presupposto indefettibile per l'ammissibilità del rinvio ex art. 363- bis c.p.c., con conseguente restituzione degli atti al giudice a quo. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione proposta.
Parimenti infondata risulta l'ulteriore doglianza relativa alla asserita mancata notificazione dell'atto prodromico rispetto a quello oggetto della presente impugnazione. Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che l'atto di accertamento è stato ritualmente notificato, nel rispetto delle forme e dei termini di legge, con conseguente piena conoscibilità dello stesso da parte del contribuente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva azionata. Ne consegue l'inutilità di procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame articolati nell'atto di opposizione, risultando gli stessi assorbiti dal rigetto delle censure principali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.