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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2392 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Potenza alla
[...] C.F._2 via Crispi n. 33, presso e nello studio dell'avv. Mario d'Ecclesiis, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori-Opponenti
E
Controparte_1
(già,
[...] Controparte_2
quale società incorporante la
[...] [...]
(C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla CP_3 via Cavour n. 13, presso e nello studio dell'avv. Monica Colangelo, giusta procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuta-Opposta
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 371/2017, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 38.284,62 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore della convenuta-opposta, chiedendo al Tribunale adito di “Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto del tutto privo di qualsivoglia fondamento e ciò per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la nullità del decreto ingiuntivo per la tardiva integrazione documentale disposta dal Tribunale, in quanto il termine concesso per l'integrazione documentale, ex art. 640 ha natura acceleratoria, ed il mancato rispetto comporterebbe il rigetto del ricorso.
Eccepiva la nullità del mutuo, in quanto mero espediente per trasformare lo scoperto di un fido di un c/c, in uno mutuo chirografario, privo di un reale accredito, con modifica in peius del tasso di interesse, coinvolgendo un fideiussore assente nel rapporto di c/c. Eccepiva l'assenza di una reale agevolazione per il mutuatario derivante dalla rimodulazione dei termini di pagamento.
Inoltre, eccepiva la nullità parziale della clausola che prevedeva il piano di ammortamento alla francese, per indeterminatezza e per l'effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c. Con la conseguente nullità per indeterminatezza delle clausole determinati il piano di ammortamento c.d. alla francese, del contratto di mutuo, con rideterminazione del piano di ammortamento sin dall'inizio ed applicazione degli interessi nella misura legale.
2) Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta- opposta, chiedendo all'adito Tribunale “… disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, così provvedere: - Previamente dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del DI n. 371/2017 del 27.04.2017 … non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-Nel merito confermare in toto il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 371/2017, per tutto quanto esposto in narrativa;
- Accertare e dichiarare la condotta scorretta ed illegittima degli attori
… Condannare gli attori al pagamento di spese e compensi legali del presente giudizio”.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli opponenti in relazione alla tardività dell'integrazione documentale, in quanto è stato già valutato dal Giudice adito nel momento in cui ha ritenuto di emettere il Decreto ingiuntivo oggi opposto, poiché il rigetto avrebbe solo comportato la riproposizione del ricorso monitorio.
Il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti è valido ed efficace, poiché espressamente voluto dal debitore come da richiesta del 27/08/2013 (all. 2 fascicolo monitorio), e concesso dalla Banca opposta nella forma di mutuo chirografario, con conseguente estinzione dell'affidamento su conto corrente. Tanto, ha comportato una modifica in melius dei tassi di interesse, passando, del 10,15% nei limiti di fido e del 13,15% per extra fido, previsti dal contratto di affidamento al tasso di interesse fisso dell'8,50% nel contratto di mutuo. L'opposta evidenziava, inoltre, che la fideiussione era stata concessa già per l'affidamento da per un importo di € 45.000,00. Parte_2
Anche la rimodulazione delle rate del mutuo, veniva richiesto dagli opponenti per difficoltà economiche, impegnandosi al versamento di una rata mensile di € 450.00.
Successivamente venne richiesta e concordata altra rinegoziazione del mutuo, non rispettata dai debitori che omisero di pagare dalla rata n. 20 in poi. Infine, destituito di fondamento è l'eccezione di nullità parziale della clausola relativo al piano di ammortamento alla francese che, invece, consente al mutuatario di conoscere sin dalla stipula l'effettivo costo del mutuo.
3) Il G.I. con ordinanza del 03/05/2019 non concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc. Alla successiva udienza del 24/01/2020 le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con comparsa di costituzione del 22/11/2022 si costituiva in giudizio il nuovo soggetto derivante dalla fusione per incorporazione della
[...]
nella Controparte_3 CP_3 Controparte_2
, dando vita al nuovo soggetto denominato “Banca di
[...]
Credito Cooperativo Appulo Lucana Società Cooperativa”.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 31/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso dopo la scadenza del termine per l'integrazione della prova (deposito del contratto di mutuo) assegnato alla creditrice ricorrente dal Giudice del monitorio ai sensi dell'art. 640 c.p.c., va affermata l'irrilevanza dell'eccezione in funzione della decisione sulla domanda di pagamento.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione.
Viepiù l'eccezione è manifestamente infondata, dal momento che il termine per integrare la documentazione a corredo del ricorso ha natura meramente ordinatoria, così che dalla sua inosservanza, giammai può derivare un effetto di decadenza dalla domanda o di preclusione del potere del giudice di emettere l'ingiunzione richiesta, salvo che al provvedimento interlocutorio ex art. 640 co. 1 c.p.c., che sia rimasto inattuato da parte del creditore interessato, il giudice stesso non ritenga di far seguire un decreto motivato di rigetto, come previsto dall'art. 640, co. 2, c.p.c., ciò che nella specie non è avvenuto, avendo il giudice ritenuto di accogliere la domanda di ingiunzione all'esito dell'integrazione documentale offerta dalla creditrice.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421). Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un contratto di mutuo e la fideiussione rilasciata dall'opponente ma contestava da un Parte_2
lato la rinegoziazione del mutuo che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni e dall'altro la nullità parziale dell'applicazione del cosiddetto ammortamento alla francese che avrebbe determinato il verificarsi degli interessi anatocistici con conseguente disapplicazione degli interessi.
6) Precisato quanto sopra, invero, parte attrice-opponente ha contestato la trasformazione unilaterale da parte della da affidamento in mutuo CP_2
chirografario, che avrebbe determinato l'applicazione di condizioni in peius per gli opponenti, nonché la nullità parziale della clausola che prevede l'ammortamento alla francese che determinerebbe la capitalizzazione degli interessi.
Gli opponenti, dopo aver enunciato che il contratto di mutuo sarebbe nullo in quanto un espediente per trasformare lo scoperto di un fido di conto corrente in uno mutuo chirografario, non danno alcuna prova di quanto sostenuto con le proprie difese a sostegno dell'opposizione, anzi dalla documentazione depositata in atti vi è prova del contrario.
Nella fattispecie, si configura il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, tale mutuo non può ritenersi nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico. L'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e comporta il perfezionamento del contratto, infatti, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (nello stesso senso: Cass. Sez. 3, ordinanza n. 37654 del 2021; n. 724 del 2021; n. 16377 del 2023, citt.). La traditio della somma è in tal caso dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Infatti, il ripianamento delle passività costituisce una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata
(il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall'ordinamento: artt. 182-bis e 182-quater l.f.) e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma. Detto impiego non può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia
(Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01), quindi, il mutuo solutorio non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo.
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Il sintagma «mutuo solutorio» non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
La Suprema Corte con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite ha fissato il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. civ. S.U., sent. n.5841/2025 del
05/03/2025). Alla luce di quanto sopra evidenziato e della documentazione prodotta in atti dall'opposta e qui richiamata, dalla quale si evince anche che il contratto di affidamento prevedeva un tasso di interesse del 10,15% nei limiti di fido e del
13,15 % per la parte eccedente il fido, mentre il contratto di mutuo prevedeva un tasso di interesse fisso del 8,50% ed un tasso di mora del 11.5%, quindi, inferiore rispetto a quelli del contratto di conto corrente che comunque risultano inferiori ai tassi soglia;
ne consegue che non solo il mutuo sottoscritto dall'opponente ed assistito da fideiussione è valido ed efficace, ma vi è idonea documentazione per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
7) Inoltre, secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante,
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nella fattispecie nei documenti negoziali venivano indicati l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese ulteriori, l'importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi;
infine veniva specificato l'importo del quantum complessivamente dovuto.
7.1) Trattasi di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali. Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece
(rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo. Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 11741/20). Ciò detto, non risulta ravvisabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ne spese non pattuite, ovvero, né l'indeterminatezza del regime finanziario applicato. Militano in tal senso, sia elementi appartenenti al c.d. notorio e sia elementi di matrice contrattuale.
Sotto il primo profilo, è noto come il regime finanziario alla francese venga sviluppato, esclusivamente in regime composto, come attestato dalla prassi bancaria e dalla stessa manualistica di matematica finanziaria.
Per quel che riguarda, invece, il versante contrattuale viene in rilievo una considerazione di ordine logico laddove si ponga mente alla equivalenza delle rate, caratterizzate da un ammontare costante nel tempo (così come evincibile dalla lettura dei documenti negoziali versati in atti); tale modalità di computo rateale mal si concilierebbe, evidentemente, con un presunto sviluppo a regime semplice, caratterizzato da una rata a rimborso crescente.
7.2) Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Nel contratto oggetto di disamina sono presenti, come sopra visto, tutti i suddetti elementi, dovendosi, così, escludere qualsivoglia forma di indeterminatezza contrattuale. Peraltro, la stessa Corte di legittimità nel suo recente intervento a
Sezioni Unite, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 145340/23).
7.3) Del pari infondato risulta l'assunto della violazione del divieto di anatocismo, invero, l'imputazione delle due quote come sopra specificati
(capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell'art. 1283
c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (così Corte di Appello di
Napoli, sent. n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Quindi, nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
8) Sulla responsabilità processuale degli attori-opponenti per lite temeraria.
Sulla domanda per lite temeraria ex art 96 cpc proposta dalla convenuta, si evidenzia, preliminarmente, che “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. nella condotta difensiva dell'opponente, che si era conformato all'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità al momento di introduzione del giudizio)” (Cass. civ, sent. n. 3464/17).
“Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie …, è stato più volte sancito il principio per cui “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del 30/12/2014; in senso analogo, Cass.
Civ. ord. n. 24546/2014; Cass. Civ. ord. n. 21570/12)” (cfr Cass. Civ. ord
22120/2016).
Nella fattispecie, dalle difese delle parti non si evince alcuna lite temeraria, quindi, nessuna responsabilità è ravvisabile nella condotta degli attori che hanno ritenuto di far valere un proprio diritto.
9) Ordunque, a lume di quanto sopra esposto, l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
2392/2017, promossa dai signori e (attori- Parte_1 Parte_2
opponenti) contro già Controparte_4
, quale società Controparte_2
incorporante la e Controparte_3 [...]
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni Controparte_3
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 371/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data del 27/04/2017;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge;
Così deciso in Potenza, in data 24/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante