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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 93/2022 del Tribunale di Imperia, promossa da:
, in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Domenico Luigi Iannino e Bianca Gasco, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ventimiglia, via Cavour n°67, come da mandato in atti
Appellante
contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in
Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è domiciliata, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'appello adita respinta ogni contraria istanza: in via preliminare disporre la sospensione efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza n°93/2022 del 11-02-2022 resa dal Tribunale di Imperia per i motivi su esposti;
in via principale riformare la sentenza
n°93/2022 del 11-02-2022 resa dal Tribunale di Imperia e per l'effetto confermare il DI
n703/2018 del 23/11/2018 per i motivi suesposti con vittoria di spese di primo e del presente grado.”
Per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte rigettare: - la domanda inibitoria avversaria, perché inammissibile e, comunque, priva di fumus boni iuris e periculum in mora;
- l'appello avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il esponeva che l Parte_1 [...]
era proprietaria di un immobile all'interno del Controparte_2
medesimo Condominio sito in Ventimiglia, via Giudici 28/30, censito al catasto fabbricati al foglio 64 particella 497 sub.6 cat. A4 cl1, e che la stessa risultava debitrice della somma di
€ 14.017,25 per spese ordinarie, come da consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018 approvati con delibera assembleare del 12.12.2017. Il Condominio, pertanto, domandava al
Tribunale di Imperia di emettere ingiunzione di pagamento a carico dell'Ente per la medesima somma, oltre interessi legali dalla data di richiesta. In conformità alla istanza il
Tribunale di Imperia ingiungeva il pagamento all' Controparte_2
della somma di € 14.017,25, oltre interessi e spese del procedimento che liquidava
[...] in complessivi € 685,50. L' , ritenendo il decreto ingiuntivo adottato in difetto dei presupposti di Controparte_1
legge, con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio il Parte_1
domandando la revoca dello stesso, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rilevando che la pretesa monitoria era infondata, con riferimento ai crediti sorti anteriormente al perfezionamento della devoluzione del bene allo Stato (29/06/2017).
Si costituiva in giudizio il chiedendo rigettare l'opposizione e Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Imperia.
Con provvedimento del 13.08.2019 il Giudice di primo grado disponeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, mentre con l'impugnata sentenza così statuiva: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Revoca, per l'effetto, il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto. Condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 che si determinano in € 850,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1200,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA.”
Avverso la sentenza proponeva appello il chiedendo, in via preliminare, Parte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione del provvedimento impugnato e riformare la sentenza confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione del Tribunale di Imperia lamentando l'errata interpretazione del Decreto Legislativo n.300 del 1999, con conseguente errata statuizione di carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l chiedendo rigettare la domanda inibitoria Controparte_1
avversaria perché inammissibile e, comunque, priva di fumus boni iuris e periculum in mora,
e l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato.
Con provvedimento del 13.12.2022 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto contenente pronuncia dichiarativa e non ravvisandone i presupposti con riferimento alla condanna alle spese.
Con ordinanza del 10.01.2024 il Collegio tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte, con decorrenza dei termini dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il odierno appellante esponeva: che “il Parte_1
Controparte_3 (CF ) è proprietario di un immobile sito in Ventimiglia all'interno del P.IVA_1
corrente in Ventimiglia via Giudici 28/30, censito al vigente catasto Parte_1
fabbricati di predetto comune al foglio 64 particella 497 sub.6 cat. A4 cl 1 consistenza 6 vani” (cfr. doc. n. 1 in prime cure, sub ricorso, p. 1); che “il
[...]
(CF ) è debitrice Controparte_3 P.IVA_1
ad oggi nei confronti del condominio della somma pari ad euro 14.017,25 Pt_1
(quattordicimiladiciassette/25) per spese ordinarie come da consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/21018 (…) approvati con delibera assembleare del 12/12/2017.
Il ricorrente ha quindi domandato al Tribunale di Imperia di “emettere a norma dell'art. 633
e segg. c.p.c. ingiunzione di pagamento a carico del
[...]
”. Controparte_3
Il decreto ingiuntivo opposto in primo grado ha ingiunto all' Controparte_2
di pagare entro il termine di gg.40 dalla notifica di decreto e ricorso, al
[...]
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_2
corrente in Ventimiglia (IM) via Giudici 28/30, la somma di Euro 14.017,25.
La sentenza resa nel giudizio d'opposizione e oggetto dell'odierno appello ha dato atto del fatto che l''immobile al quale crediti ingiunti si riferiscono, è stato, con provvedimento del
Tribunale di Imperia del 5.7.2017, devoluto ai sensi dell'art. 586 c.c. allo Stato e, dunque, al
, asserendo che “Proprietario del cespite è, pertanto, Controparte_3
Contr il ed esso soltanto e non già, come sostenuto dall'opponente, un imprecisato
“demanio”, termine che di per sé definisce soltanto le caratteristiche d'una peculiare tipologia di beni appartenenti allo Stato.” La pronuncia richiama quindi l'art. 59 D Lgs. n° 300 del 1999 , secondo il quale all' sono stati devoluti i compiti di: amministrazione dei CP_1 beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne;
l'impiego anche attraverso strumenti societari;
gestione con criteri imprenditoriali dei programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dello Stato;
di ricognizione del patrimonio immobiliare statale nonché l'implementazione dell'archivio informatico dello stesso con tutti gli elementi informativi e i documenti utili alla gestione degli immobili e la gestione dei beni confiscati nel limite di quanto stabilito dal comma 18, dell'art. 3, del D.L…. L'all. A riporta analiticamente in 7 sezioni tutte le attribuzioni dell'ente. Ne consegue che l'opponente ha
l'obbligo d'amministrare secondo i suddetti dettami anche l'appartamento sito all'interno del
.” Parte_1 Il Tribunale con la pronuncia appellata ha chiarito di rimeditare integralmente le argomentazioni esposte alle pag.
2-3 dell'ordinanza resa il 13-8-2019 relativamente alla corretta l'interpretazione della domanda monitoria - che è stata ritenuta da questo Giudice Contr come proposta nei confronti del – nonché, e in particolare, del dispositivo del d.i. con Cont Contr cui è stato ordinato soltanto a e non anche di corrispondere la somma di € Cont 14.017,25. La sentenza ha escluso che vi sia alcuna disposizione che stabilisca che risponda personalmente e in nome e per conto dello Stato per le obbligazioni da questo assunte, né tantomeno per quelle di natura squisitamente privatistica quali quelle per cui è causa. Trattasi per giurisprudenza pacifica d'obbligazioni cd. “propter rem” poiché scaturenti dalla titolarità d'una unità immobiliare ubicata in uno stabile condominiale, il che implica che, alla pari di tutti altri comunisti contitolari di diritti reali sulle parti comuni, anche lo Stato, e Contr per esso il è tenuto a corrispondere i relativi oneri ordinari e straordinari.
Da tali considerazioni è derivato l'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell' , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Il appellante deduce l'erronea interpretazione del Decreto Legislativo n° 300 del Parte_1
1999, con conseguente errata statuizione della mancanza di legittimazione passiva dell' , allegando: che l è nata dalla suddivisione Controparte_1 Controparte_1
e dal conferimento delle funzioni del alle quattro Agenzie Fiscali Controparte_3
( , , e istituite nell'ambito della nuova organizzazione del CP_6 CP_7 CP_8 CP_1
a seguito del Decreto Legislativo n° 300 del 1999, Controparte_3
che a tali Agenzie sono stati trasferiti tutti i relativi rapporti giuridici poteri e competenze del e pertanto esse hanno anche perfetta autonomia sul piano giuridico e possono di CP_3 conseguenza stare in giudizio da sole senza bisogno dell'intervento del . CP_3
Il richiama all'uopo l'art 57 del D. Lgs 30 luglio 1999 n 300, che ha previsto Parte_1
l'istituzione delle Agenzie Fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del . Controparte_3
Il citato articolo, al comma 1, dispone che per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l , l , l CP_3 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e l , di seguito denominate Agenzie Fiscali. Alle Agenzie
[...] Controparte_1
Fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.
La sentenza appellata avrebbe quindi - secondo il appellante - erroneamente Parte_1 fondato il proprio convincimento solo sulla lettura dell'art 59 D. Lgs. 300/1999, non esaminando l'art 57 del D. Lgs 300/1999, con cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia alle Agenzie Fiscali tra cui il CP_1
In altre parole, a detta dell'appellante, Il D. Lgs n 300/1999 all'art 57 ha reso le Agenzie
Fiscali autonomi soggetti di diritto che possono stare in giudizio autonomamente nelle controversie instaurate dopo la loro costituzione.
La parte richiama quindi la Convenzione triennio 2019-2021 tra il Controparte_3
e l evidenziando che all'allegato A si legge:<< Le
[...] Controparte_1 strutture Territoriali dell'Agenzia curano la gestione del contenzioso attivo, e soprattutto passivo, amministrativo, civile, tributario tenendo i contatti con le avvocature distrettuali alle quali finiscono dettagliati rapporti e con le quali collaborano durante tutto l'arco della pendenza giudiziaria. >>
Lamenta il che la sentenza si sia invece limitata ad esaminare solo la Parte_1 convenzione del 2017-2019 che disciplinava esclusivamente le funzioni dell' CP_1
formando in tal modo il proprio convincimento in modo errato. .
[...]
L'appellata ribadisce invece il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
e – comunque - l'infondatezza della pretesa in relazione ai crediti sorti anteriormente al
29/06/2017, data di perfezionamento della devoluzione ex art. 586 cod. civ.
Quest'ultima deduzione, assorbita in primo grado dalla pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo veniva riproposta ai sensi dell'art. 346 cpc nel presente grado d'appello.
Dal momento che l'immobile sito in Ventimiglia all'interno del Parte_1
corrente in Ventimiglia via Giudici 28/30, è stato devoluto al patrimonio dello Stato ex art. 586 cod. civ. a seguito del provvedimento a verbale d'udienza del 29/06/2017 del Tribunale di Imperia, ne sarebbe divenuto proprietario il , Controparte_3 assumendo l di curarne unicamente l'aspetto gestorio. Queste le Controparte_1
deduzioni di parte appellata che, comunque, come anzidetto ribadisce che la pretesa monitoria è infondata con riferimento ai crediti sorti anteriormente al perfezionamento della devoluzione (29/06/2017), in quanto il condominio non aveva rappresentato detti crediti al curatore dell'eredità giacente, in violazione anche degli artt. 529 e 530 cod. civ., e ai sensi dell'art. 586 comma 2 cc “Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.
Orbene la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2012, n.1797) ha statuito che nella causa di accertamento dell'acquisto per usucapione di immobili appartenenti allo Stato, già promossa nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, per effetto dell'istituzione, avvenuta nel corso del processo, dell' si è realizzato Controparte_1 un fenomeno di successione a titolo particolare nella titolarità dei beni, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., con conseguente permanenza della legittimazione del , parte originaria, CP_3
ferma restando la facoltà di intervento o di chiamata dell'avente causa agenzia fiscale.
Ed ancora con la pronuncia resa da Cassazione civile sez. I, 22/03/2018, n.7152, ha chiarito che nelle cause aventi ad oggetto beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ed in particolare nel caso di actio negatoria), promosse nei confronti del anteriormente al 1° gennaio 2001, per effetto della istituzione della Controparte_3
ad opera del d.lgs. n. 300 del 1999, si è verificato, ai sensi dell'art. Controparte_1
111 c.p.c, un fenomeno di successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al , con conseguente permanenza della CP_3
legittimazione di quest'ultimo, quale parte originaria, ferma restando la facoltà di intervento o di chiamata dell' . Controparte_1
Questa Corte d'Appello, sez III, con la pronuncia n 336/19 si è così espressa: se la norma di cui all'art. 586 c.c. dispone la devoluzione delle eredità allo Stato, in mancanza di altri successibili, lo Stato opera sempre e necessariamente attraverso le varie articolazioni del suo apparato amministrativo, ad ognuna delle quali sono delegate specifiche funzioni.
Per quanto attiene alle eredità giacenti, tale articolazione deve essere individuata nell' (ente pubblico economico), sia in forza della legge istitutiva (Dlvo Controparte_1
300/1999) sia in forza del contratto di servizi, tra il e la suddetta Agenzia, CP_3 nell'ambito del quale vengono stabilite le mansioni che la suddetta Agenzia deve svolgere, tra le quali è ricompresa quella relativa all'acquisizione delle eredità giacenti.
In altre parole, l è un'articolazione della complessa organizzazione amministrativa CP_1
che costituisce lo Stato. Articolazione alla quale viene attribuita la funzione concernente
l'acquisizione delle eredità giacenti: in tale veste, in sede processuale, non esercita né in nome altrui un diritto altrui (legittimazione processuale rappresentativa: art. 75 e ss. C.p.c.) né in nome proprio un diritto altrui (casi eccezionali di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale: art. 81 c.p.c.1), ma esercita un diritto attribuito dalla legge (art.
586 c.c.) allo Stato e del quale essa è chiamata a occuparsi quale articolazione dell'amministrazione statale cui sono attribuiti i compiti istituzionali in materia, con conseguente piena legittimazione ad agire.
Premesso che l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri condominiali è legato alla proprietà dell'immobile (Cass. n. 3354 del 19 febbraio 2016), quando l'eredità va devoluta allo Stato, il fenomeno previsto dall'art. 586 c.c. ha natura successoria perché lo Stato subentra sì nell'universum ius defuncti, sebbene non in quanto erede né in quanto legatario, vi subentra nell'esercizio dello ius imperii che gli fa capo, adempiendo ad un munus publicum. L'acquisto avviene ipso iure e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta a realizzare. Se ne deduce quindi che l'universitas del de cuius costituisce un patrimonio separato che non si fonde con quello dello Stato e che per questo ne consente la responsabilità intra vires. La ratio dell'art. 586 c.c., che prevede la successione dello Stato, va individuata nell'esigenza di supplire alla mancanza di ogni successibile e nello sfavore del legislatore verso una successione ereditaria, ma solo rispetto a soggetti non legati al de cuius da stretti rapporti di parentela
(Corte di Cassazione, sezione VI sentenza 20 ottobre 2014, n. 22195).
L'acquisto del bene immobile censito al catasto urbano del Comune di Ventimiglia al fg 64 mapp 497 sito in Ventimiglia via Giudici 28/30 (IM) è stato trascritto, dallo stesso Curatore avv. Spirito, in data 03/10/2018, a favore del presso gli Uffici della Conservatoria CP_1
di San Remo (come da visura agli atti del primo grado quale doc 10), così come dallo stesso richiesto al Curatore con lettera del 06/07/2018 e 3.9.2018. Controparte_12
Deve conclusivamente quindi ritenersi sussistere la legittimazione passiva dell' CP_1
alla luce della riconosciuta titolarità del bene immobile in capo alla stessa.
[...]
Il decreto ingiuntivo va confermato integralmente, in quanto non può essere accolta la deduzione della parte appellata in ordine all'infondatezza della pretesa in relazione ai crediti sorti anteriormente al 29/06/2017, data indicata quale perfezionamento della devoluzione ex art. 586 cod. civ.
Va evidenziato che la somma ingiunta pari ad € 14.017,25 riguarda spese ordinarie, come da consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018, approvati con delibera assembleare del
12.12.2017.
Se la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che l'obbligo di pagamento attinenti gli oneri di straordinaria amministrazione sorge nel momento in cui viene deliberata dalla assemblea la delibera che autorizza la spesa (Cass.Civ. n.15288\2005), indipendentemente dal momento in cui verranno concretamente eseguiti i lavori, per quanto concerne le spese ordinarie trova applicazione il comma 4° dell'art. 63 disp.att. del c.c., che
“chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.”
Ne consegue il legittimo indirizzo della pretesa di pagamento nei confronti dell' CP_1
considerato il periodo temporale di riferimento delle spese condominiali.
[...]
Conclusivamente, in riforma della pronuncia appellata, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, seguono la soccombenza della appellata in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza N. 93/2022 del
Tribunale di Imperia così decide:
-in accoglimento dell'appello proposta dal ed in riforma della sentenza Parte_1
impugnata: conferma il decreto ingiuntivo n 703/2018 emesso dal Tribunale di Imperia in favore del
. Parte_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
che liquida:
[...] quanto al giudizio di primo grado in € 3950,00 per competenze, oltre esborsi, spese forfettizzate, iva e cpa;
e quanto al giudizio di secondo grado in € 2950,00 per competenze, oltre esborsi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
Genova, 9.4.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno