Articolo 25 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 marzo 1948
Art. 25.
I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente