Versione
11 marzo 1948
11 marzo 1948
Art. 25.
I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.
I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/07/2012, n. 198Provvedimento: SENTENZA N. 198 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : AN GALLO, LU MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, SE TESAURO, LO MA AN, SE IG, ES CU, LO GR, GI TA, DO RO, TA CA, ER TA, RI AR RE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 …Leggi di più...
- regione (in genere)·
- numero dei consiglieri e degli assessori regionali·
- riduzione·
- inammissibilità delle questioni.·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente·
- ricorso delle regioni calabria, emilia-romagna e umbria·
- ricorsi delle regioni emilia-romagna, lombardia e umbria·
- regioni a statuto speciale·
- mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze·
- riduzione degli emolumenti dei consiglieri·
- difetto assoluto di motivazione·
- numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali·
- asserita violazione della potestà statutaria delle regioni