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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Frisoni ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti
-opponenti
E
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_1 P.IVA_1 quale mandataria P.IVA n. ), e per essa la sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale (P.IVA/C.F. n. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Apollonio, giusta procura in atti
-opposta
Oggetto: fideiussione-opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2019 (R.G. 1899/2019) emesso in data 31/07/2019
Conclusioni delle parti: le parti nelle note di trattazione scritta hanno rassegnato le rispettive conclusioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, e opponevano il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 669/2019, emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 113.782,48, oltre interessi e spese successive.
A fondamento della opposizione assumevano quanto segue: il credito portato nel decreto ingiuntivo è
fondato sul contratto di finanziamento intercorso tra la e Controparte_4 [...]
titolare di una impresa individuale corrente in Orvieto (TR), Corso Cavour n. 38, per un Pt_3
importo di euro 120.000,00, garantito dalla fideiussione prestata dagli opponenti, già datori di ipoteca,
per tutte le obbligazioni assunte dalla sig.ra in data 25 settembre 2017 la posizione della sig.ra Pt_3
passava in sofferenza per un importo di euro 113.782,48; successivamente, in forza di un Pt_3
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, la acquistava pro CP_1
1 soluto anche il credito vantato dalla nei confronti della sig.ra e Controparte_4 Pt_3
dei garanti;
la tramite la mandataria, nel novembre del 2019 esperiva un CP_1
pignoramento sull'immobile oggetto di ipoteca, cui seguiva l'instaurazione della procedura rubricata al n. 166/2019 RGE, nel cui ambito il giudice, con ordinanza del 18 maggio 2023, richiamata la giurisprudenza interna ed eurounitaria, avvisava il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento aveva la possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole,
con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, titolo azionato in via esecutiva;
si applica all'odierno giudizio avente ad oggetto una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo il rito disciplinato dalle norme di procedura anteriori alla c.d. riforma Cartabia in ragione della data di emissione del provvedimento tardivamente opposto;
gli opponenti rivestono la qualità di consumatori;
nel contratto di fideiussione vi sono clausole vessatorie e segnatamente quelle contenute negli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9 e
14 che determinano un significativo squilibrio nel rapporto con il consumatore;
la non ha CP_4
garantito prima della sottoscrizione dell'atto una corretta informativa precontrattuale sul contenuto dell'accordo garantito, in violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo e ciò determina la nullità del contratto di fideiussione;
la fideiussione deroga all'art. 1957 cc con una clausola nulla che incide sulla pretesa creditoria, posto che né la Banca né la 2 hanno promosso tempestive iniziative CP_5
giudiziarie nei confronti della Sig.ra dopo l'invio della raccomandata di costituzione in mora e Pt_3
di decadenza dal beneficio del termine;
il decreto ingiuntivo è stato depositato solo in data 29.7.2019 e notificato alla debitrice principale in data 1.10.2019, in violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ. che decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della garanzia, non avendo il creditore intrapreso e coltivato diligentemente le proprie istanze contro il debitore principale.
Nella comparsa conclusionale, infine, gli opponenti eccepivano che le clausole derogatorie dell'art. 1957 cc ricalcano in maniera pedissequa quanto previsto dallo schema di contratto di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002–2005, agli artt. 2, 6 e 8, dichiarati contrari alla normativa antitrust dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
2 Si costituiva in giudizio la società opposta, eccependo la nullità dell'atto introduttivo per errore nella scelta del rito da parte dell'opponente, con istanza di fissazione di una nuova udienza ex art. 164 cpc..
Nel merito contestava: che la domanda è carente di allegazione essendo fondata sulla mera enunciazione della nullità per vessatorietà delle clausole;
che le clausole asseritamente vessatorie sono state tutte approvate per iscritto e opera nel caso concreto il principio di autoresponsabilità; che la deroga all'art. 1957 cc desumibile dagli artt. 6 e 7 del contratto non è vessatoria ed è espressione della autonomia negoziale delle parti;
che tali clausole non violano l'art. 36 lett. t) del Codice del Consumo,
perché non escludono alcuna facoltà del garante di sollevare eccezioni nei confronti del debitore principale;
che il presente giudizio verte unicamente sull'accertamento della vessatorietà delle clausole contrarie al codice del consumo e non sulla valutazione della decadenza dal diritto di promuovere istanze contro i garanti;
che in ogni caso non vi è stata alcuna decadenza perché la banca ha tempestivamente azionato le proprie istanze verso il debitore principale nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 cc.; che gli istanti erano pienamente consapevoli del rapporto principale posto che avevano sottoscritto il mutuo nella qualità di terzi datori di ipoteca;
che le clausole asseritamente vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale.
Con ordinanza veniva disposta la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, che le parti rassegnavano.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali, di cui le parti si avvalevano.
II)a)Sul rito applicabile alla odierna controversia
Si conferma in questa sede quanto già esposto nella ordinanza emessa in corso di causa con la quale si
è affermato che il presente giudizio è soggetto alle norme del codice di rito anteriori alla cd Riforma
Cartabia.
Secondo autorevole dottrina e costante giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio propriamente autonomo, né un autonomo grado di giudizio, rappresentando pur sempre una fase, eventuale, di un giudizio già pendente, che si fonda sulla domanda di condanna del creditore accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Sentenza 26 ottobre 2021 - 13
3 gennaio 2022, n. 92 e giurisprudenza richiamata in motivazione, Cass. S.U., Ord. n. 20596 del
01/10/2007, richiamata da Cass., 14 aprile 2017, n. 9712; Cass., 21 settembre 2015, n. 18564; Cass, 04
settembre 2014, n. 18707; Cass., 26 aprile 2012, n. 6511). Depongono a favore di questa interpretazione alcune norme: l'art. 640, co. 3, c.p.c. che utilizza l'espressione “riproposizione” della domanda;
l'art. 645 c.p.c., secondo cui la notifica della opposizione va effettuata presso il difensore dell'opposto e ciò presuppone un'azione pendente;
l'art.643, co. 3, c.p.c. che fissa la pendenza della lite con la notifica del decreto ingiuntivo e non con la notifica dell'opposizione; l'art. 645 c.p.c., che stabilisce la competenza funzionale del medesimo ufficio che ha emesso il decreto opposto, chiaro indice della pendenza della lite già con il deposito del ricorso per ingiunzione. Tale lettura, basata sulla cd natura bifasica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, induce ad affermare che la pendenza della lite sia determinata con il deposito del ricorso per ingiunzione, che segna il discrimine temporale in ordine al rito applicabile al giudizio di opposizione.
L'art. 35 del Dlgs 149/2022, come novellato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 29 dicembre
2022, n. 197, stabilisce che il nuovo rito ordinario di cognizione si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data suddetta si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Alla luce della interpretazione richiamata, la disciplina processuale introdotta dal D.lgs 149/2022 (cd rito Cartabia) trova applicazione con riferimento ai giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a seguito di ricorsi per ingiunzione depositati a partire dal 1° marzo 2023. Le valutazioni che precedono valgono anche nel caso della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, in quanto la tardività non muta la natura del giudizio che è pur sempre una fase della lite introdotta dal creditore con il procedimento monitorio.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato prima della entrata in vigore della novella sul processo, pertanto il giudizio di opposizione è stato correttamente introdotto nelle forme del giudizio ordinario di cognizione anteriore alla riforma.
b)Sulla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
Il presente giudizio è una speciale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui alla sentenza C.
Cass. 9479/2023, che consente al consumatore di far valere l'abusività di alcune clausole contrattuali
4 alla luce della disciplina del Codice del Consumo, nei limiti in cui dette clausole incidono sulla pretesa creditoria azionata, ove il giudice del monitorio non abbia preso posizione sulle stesse.
L'odierno giudizio, quindi, ha l'unico scopo di far per fare accertare l'abusività delle clausole se e nei limiti in cui questo accertamento assume rilievo ai fini della pretesa azionata in via monitoria e secondo la giurisprudenza richiamata “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di
recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di
svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella
delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo,
totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia
quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non
si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (cfr. Cass 2379/2023 che richiamata Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243
del 2014, citate).
Alla luce della giurisprudenza richiamata debbono ritenersi inammissibili le doglianze relative alla invalidità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore della Banca originaria concedente del mutuo per violazione della normativa antitrust sollevata nella comparsa conclusionale, in quanto non attengono alla violazione delle norme poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che su tali tematiche si è formato il giudicato in ragione della omessa proposizione della opposizione nei termini di legge, giudicato che può essere superato solo con riferimento alla nullità derivante dalla violazione del Codice del Consumo.
c)Sulla qualità degli opponenti e sulla vessatorietà delle clausole delle fideiussioni
Gli opponenti rivestono la qualità di consumatori, circostanza non contestata da parte opposta che costituisce il presupposto necessario per l'accesso alla tutela prevista dalla Cassazione richiamata, in deroga al principio del giudicato.
Parte opponente ha eccepito la nullità degli artt. 6 e 7 della fideiussione che, in combinato disposto,
prevedono una sostanziale deroga all'art. 1957 c.c., il quale stabilisce che entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione il creditore deve azionare le proprie istanze (che costante giurisprudenza intende come istanze giudiziali), nei confronti del debitore principale e coltivarle diligentemente.
5 L'art. 6 in particolare prevede che “la Banca, fermo restando il suo dovere di agire secondo buona
fede, nei tempi che riterrà opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale conserva i
diritti derivanti dalla fideiussione fino alla estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”.
L'art. 7 pone in capo al fideiussore l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta di quanto dovuto per capitale, interessi, accessori e spese.
Gli opponenti assumono che la non ha rispettato il termine previsto dall'art. 1957 cc con CP_4
conseguente decadenza dalla garanzia.
La doglianza è ammissibile e rilevante in questa sede, atteso che le fideiussioni omnibus poste a fondamento del decreto ingiuntivo che prevedono un vincolo di solidarietà tra fideiussore e debitore principale non sono qualificabile come contratti autonomi di garanzia.
Parte opposta assume che le suddette clausole sono valide, in quanto specificamente approvate per iscritto dai garanti e che il termine previsto dall'art. 1957 cc è stato rispettato.
Le difese di parte opposta non sono fondate.
Sul tema è opportuno premettere l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la decadenza del
creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può
essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità
delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione,
per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore"
(Cass. n. 21867/13; n. 28943/17; n. 3989/2025).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però, il creditore
abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non
si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per
un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n.
16836/15; n.26906 del 20/09/2023).
Il Tribunale, alla luce della giurisprudenza richiamata, ritiene che una clausola che preveda la persistenza della obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione in senso satisfattivo della
6 obbligazione garantita produce gli stessi effetti di una deroga espressa all'art. 1957 cc e tale deroga è
sicuramente ammissibile, ma occorre stabilire se la rinuncia del fideiussore che rivesta anche la qualità
di consumatore debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
A tal proposito occorre considerare che la deroga all'art. 1957 cc comporta una estensione temporale dell'obbligo di garanzia e l'esclusione di una decadenza posta a carico del garantito ed a tutela degli interessi del garante e, come tale, essa determina una limitazione del diritto del fideiussore di opporre l'eccezione di decadenza che il legislatore gli riconosce.
Tale clausola rientra nella previsione dell'art. 33, comma 2 lett. t) del Codice del Consumo in quanto pone limiti alla facoltà del consumatore di proporre eccezioni difensive in ordine al contratto di garanzia, in deroga allo schema legale che invece le contempla, in quanto idonea a configurare un significativo squilibrio in danno del consumatore (Cass. n. 27558/2023).
Le fideiussioni contengono anche la clausola “a semplice richiesta scritta” (art.7), che consente al creditore, in deroga allo schema legale, di impedire la decadenza mediante semplice richiesta stragiudiziale.
Il Tribunale ritiene che la clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, non sia vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti.
Va infatti osservato che la nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons. può interessare al più la clausola che esclude la proponibilità delle eccezioni, non presente nella garanzia in esame, e soltanto nella parte in cui limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, risolvendosi, appunto, in una limitazione “alla facoltà di opporre eccezioni”.
In tali casi peraltro l'effetto della declaratoria di inefficacia parziale comporterebbe che, una volta dichiarata abusiva la clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., il garante possa opporre al creditore eccezioni relative sia al rapporto di garanzia, che al rapporto garantito, con la conseguenza che il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni (Cass. n. 5423/2022), eccezioni comunque non sollevate nel caso concreto.
7 Il Tribunale ritiene dunque che la nullità di cui al Codice del Consumo riguarda la clausola “senza
eccezioni” e non la clausola “a semplice richiesta scritta”, che non limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, ma si limita ad agevolare il creditore consentendogli di agire contro il garante senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale e consente, come visto, di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. attraverso una semplice richiesta stragiudiziale.
Le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vengono solitamente valorizzate al fine di accertare la natura autonoma della garanzia, che tuttavia non ricorre nel caso concreto, in quanto trattasi di clausole che assolvono a funzioni diverse e mantengono la propria individualità, anche a fronte di eventuali nullità riconducibili al Codice del Consumo.
Sulla base di tali argomentazioni deve dunque ritenersi che la clausola “a semplice richiesta scritta”, a differenza della clausola “senza eccezioni”, non rientri nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t),
cod. cons., in quanto non si risolve in una limitazione “alla facoltà di opporre eccezioni” per il consumatore, ma consente alla banca di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale in luogo della richiesta giudiziale ritenuta necessaria dalla interpretazione corrente della norma.
La suddetta previsione non determina neppure un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 33, comma 1
del Codice del Consumo, che invece sussiste solo con riferimento alla deroga all'art 1957 cc.
Occorre considerare che l'art. 1957 cc serve ad impedire che il fideiussore resti vincolato a tempo indeterminato alla obbligazione assunta in solido con il debitore principale subendo così totalmente l'alea di un aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la
sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione
garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro
il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti
indefinitamente sospesa e così limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (Cass. n. 1724/2016; n.
24296/2017).
8 Il Tribunale ritiene che in presenza di una clausola che preveda il pagamento del debito
“immediatamente… a semplice richiesta scritta”, sia idonea ad impedire la decadenza anche una richiesta stragiudiziale e che ciò preservi la ratio della norma, ossia rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale ed evitare incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, al fine di impedire l'aggravamento di oneri e spese conseguenti ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito (Cass. 22346/2017 e successiva conforme Sez. 3 -
, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Alla luce delle argomentazioni che precedono non si ravvisa un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola che prevede la possibilità per il creditore di promuovere le proprie istanze anche con una semplice lettera stragiudiziale (in termini Trib. Padova Sent. 16.7.2024 e precedenti conformi ivi citati).
Il Tribunale ritiene dunque che debba essere dichiarata la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni nella parte in cui consentono al creditore di coltivare le proprie istanze contro il debitore principale senza il rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc, la cui deroga determina un significativo squilibrio in danno del garante consumatore, in assenza di prova di una trattativa individuale, che la banca, pur essendone onerata, non ha offerto, limitandosi ad affermazioni generiche non supportate da alcun elemento probatorio (Cass. n.18785/2010 e precedenti conformi).
Accertato dunque che la aveva l'onere di presentare la sua istanza verso il debitore principale CP_4
entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione garantita occorre appurare se in concreto tale termine sia stato rispettato con la missiva del 13.7.2017 in atti (all. 6 fascicolo monitorio), che, secondo la opposta è stata promossa tempestivamente.
Il Tribunale ritiene che tale comunicazione non possa assolvere alla prova del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 cc non tanto per il suo contenuto, essendo una vera e propria domanda di rimborso del finanziamento, o perché formulata stragiudizialmente, come già detto, ma perché
manca in fatto la prova della ricezione di detta missiva da parte della debitrice principale signora non assolvendo a detta finalità la documentazione allegata dalla opposta che attesta il mero Pt_3
inoltro in data 13.7.2017 di una raccomandata “on line”, ma non la sua ricezione da parte della
9 debitrice principale, mancando anche la sola prova indiziaria, ricavabile dal sito web di Poste Italiane,
che la giurisprudenza valorizza ai fini della prova dell'esito della spedizione (Cass. ord. 17810/2020).
Parte opposta assume che il termine è stato rispettato in quanto al tempo del deposito della domanda monitoria il credito non era scaduto, avuto riguardo alla scadenza naturale del mutuo prevista nel contratto.
La tesi è errata posto che con la missiva in atti la ha comunicato la decadenza dal beneficio del CP_4
termine e contestualmente ha chiesto la restituzione delle somme dovute alla debitrice ed ai garanti,
condebitori solidali.
Sussiste dunque l'interesse degli istanti a far accertare la nullità della clausola della fideiussione che contiene la deroga al regime previsto dall'art. 1957 cc, in quanto ciò incide sulla esigibilità del credito nei confronti dei garanti, questione valutabile nonostante la definitività del decreto opposto, posto che il giudice del monitorio non ha valutato tale aspetto, come si evince dalla motivazione del decreto opposto, elemento che rende sicuramente ammissibile l'opposizione tardiva degli opponenti fondata su tale doglianza.
In via gradata, anche a voler ritenere fondata la tesi di parte opposta che ritiene valida l'istanza stragiudiziale promossa contro il debitore principale, sussiste la nullità della clausola sotto altro ulteriore profilo, che gli opponenti hanno eccepito, avendo interesse a farla valere.
L'art. 6 dei contratti di fideiussione prevede una ulteriore deroga all'art. 1957 cc, in quanto prevede che la banca possa agire per il recupero del credito nei confronti del debitore principale “nei tempi che
riterrà opportuni” finchè l'obbligazione principale non verrà adempiuta.
Nel caso in cui la fideiussione preveda che l'obbligazione del garante si estende sino all'integrale adempimento e non sino alla scadenza della obbligazione principale ciò comporta che l'azione del creditore non è soggetta ad alcune termine di decadenza se l'iniziativa verso il debitore principale non viene coltivata con diligenza (ex multis Cass. n. 16836/2015 e successiva conforme Ord.
n. 26906 del 20/09/2023 ).
La clausola contenuta nelle fideiussioni di cui è causa contiene, quindi, una ulteriore deroga implicita all'art. 1957 cc, il quale prevede non solo che il creditore debba promuovere entro un termine di decadenza la sua istanza verso il debitore principale, ma anche che debba coltivarla diligentemente.
10 La clausola contenuta nelle fideiussioni, invece, riserva a mere valutazioni di opportunità della banca la scelta dei tempi non solo per promuovere le istanze verso il debitore principale, ma anche per coltivarle giudizialmente, consentendo al mutuatario scelte meramente discrezionali sui tempi dell'azione giurisdizionale del tutto disancorate dal canone della diligenza che invece l'art. 1957 cc impone al creditore, al fine precipuo di non aggravare immotivatamente e ingiustamente la posizione del garante.
Una clausola siffatta, quindi, genera un significativo squilibrio in danno del garante consumatore, in mancanza nel caso concreto della prova della trattativa individuale, non desumibile da alcun elemento addotto dalla banca, né tanto meno dalla duplice sottoscrizione, la quale, per giurisprudenza costante,
non è idonea a rimuove la nullità di protezione prevista dal Codice del Consumo (ex multis Cass. sent.
n. 8268/2020).
La suddetta clausola delle fideiussioni è dunque nulla e la banca aveva il dovere, a pena di decadenza,
di coltivare con diligenza le azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, onere non assolto nel caso concreto posto che il deposito del decreto ingiuntivo è avvenuto a distanza di circa due anni dall'invio della raccomandata con cui la banca assume di aver promosso per la prima volta la propria istanza contro il debitore principale dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che ove ricevuta della comunicazione la parte aveva l'onere di promuovere il decreto ingiuntivo secondo tempistiche ispirate al canone della diligenza.
Il Tribunale ritiene che la deroga alla prescrizione posta dall'art. 1957 cc aggravi grandemente la posizione del garante consumatore, creando un significativo squilibrio tra le prestazioni a cui i contraenti si sono obbligati in violazione dell'art. 33 comma 6 lett. t) e del comma 1 del Codice del
Consumo.
Tale aggravio è particolarmente gravoso nel caso concreto posto che l'art.7 della fideiussione prevede che nel caso di ritardo nel pagamento da parte del fideiussore si applicheranno gli interessi di mora alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per il debitore principale.
Il Tribunale ritiene che una azione giudiziale diretta a coltivare il credito contro il debitore principale,
rimessa alla mera discrezionalità del creditore ed in sostanziale deroga al canone della diligenza determina la nullità della clausola per violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo.
11 Posto dunque che la banca prima e la cessionaria comunque avevano l'onere di azionare diligentemente il credito in via giudiziale verso il debitore principale, si ritiene che il tempo decorso dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine non sia un tempo ragionevole per promuovere l'azione giudiziale contro il debitore principale, a nulla rilevando che l'odierna opposta abbia agito come cessionaria di un credito acquisito solo nel 2018, come la stessa assume nei propri scritti difensivi.
La difesa non persuade, in primo luogo perchè la cessione del credito non può certamente andare a discapito del garante-consumatore e, in ogni caso, perché dalla cessione è trascorso un ulteriore lasso di tempo in totale assenza di qualsivoglia iniziativa giudiziale contro il debitore principale, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione dei garanti-consumatori: questi ultimi, infatti, si sono ritrovati a rispondere di un credito non tempestivamente coltivato contro il debitore principale, poi dichiarato fallito, con conseguente aggravio della sua posizione, essendo egli esposto, per un tempo sostanzialmente indeterminato, alle scelte delle banca prima e della cessionaria poi.
Infatti se è pur vero che si tratta di una obbligazione solidale e che la ha la facoltà di scegliere CP_4
contro quale condebitore agire, si ritiene che non abbia diligentemente avviato ed in ogni caso proseguito le proprie istanze contro il debitore principale, con la conseguenza è maturata la decadenza prevista dall'art. 1957 cc. e l'obbligazione nei confronti dei garanti si è estinta.
Il credito azionato in via monitoria contro i garanti quindi non era esigibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che,
complessivamente valutati, consentono di ancorare la liquidazione a valori prossimi ai minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
12 -accertata la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni dichiara che parte opposta è decaduta dal diritto di agire contro gli opponenti per il credito oggetto di causa;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali, che liquida in
€ 8.000,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 29/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Frisoni ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti
-opponenti
E
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_1 P.IVA_1 quale mandataria P.IVA n. ), e per essa la sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale (P.IVA/C.F. n. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Apollonio, giusta procura in atti
-opposta
Oggetto: fideiussione-opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2019 (R.G. 1899/2019) emesso in data 31/07/2019
Conclusioni delle parti: le parti nelle note di trattazione scritta hanno rassegnato le rispettive conclusioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, e opponevano il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 669/2019, emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 113.782,48, oltre interessi e spese successive.
A fondamento della opposizione assumevano quanto segue: il credito portato nel decreto ingiuntivo è
fondato sul contratto di finanziamento intercorso tra la e Controparte_4 [...]
titolare di una impresa individuale corrente in Orvieto (TR), Corso Cavour n. 38, per un Pt_3
importo di euro 120.000,00, garantito dalla fideiussione prestata dagli opponenti, già datori di ipoteca,
per tutte le obbligazioni assunte dalla sig.ra in data 25 settembre 2017 la posizione della sig.ra Pt_3
passava in sofferenza per un importo di euro 113.782,48; successivamente, in forza di un Pt_3
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, la acquistava pro CP_1
1 soluto anche il credito vantato dalla nei confronti della sig.ra e Controparte_4 Pt_3
dei garanti;
la tramite la mandataria, nel novembre del 2019 esperiva un CP_1
pignoramento sull'immobile oggetto di ipoteca, cui seguiva l'instaurazione della procedura rubricata al n. 166/2019 RGE, nel cui ambito il giudice, con ordinanza del 18 maggio 2023, richiamata la giurisprudenza interna ed eurounitaria, avvisava il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento aveva la possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole,
con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, titolo azionato in via esecutiva;
si applica all'odierno giudizio avente ad oggetto una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo il rito disciplinato dalle norme di procedura anteriori alla c.d. riforma Cartabia in ragione della data di emissione del provvedimento tardivamente opposto;
gli opponenti rivestono la qualità di consumatori;
nel contratto di fideiussione vi sono clausole vessatorie e segnatamente quelle contenute negli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9 e
14 che determinano un significativo squilibrio nel rapporto con il consumatore;
la non ha CP_4
garantito prima della sottoscrizione dell'atto una corretta informativa precontrattuale sul contenuto dell'accordo garantito, in violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo e ciò determina la nullità del contratto di fideiussione;
la fideiussione deroga all'art. 1957 cc con una clausola nulla che incide sulla pretesa creditoria, posto che né la Banca né la 2 hanno promosso tempestive iniziative CP_5
giudiziarie nei confronti della Sig.ra dopo l'invio della raccomandata di costituzione in mora e Pt_3
di decadenza dal beneficio del termine;
il decreto ingiuntivo è stato depositato solo in data 29.7.2019 e notificato alla debitrice principale in data 1.10.2019, in violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ. che decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della garanzia, non avendo il creditore intrapreso e coltivato diligentemente le proprie istanze contro il debitore principale.
Nella comparsa conclusionale, infine, gli opponenti eccepivano che le clausole derogatorie dell'art. 1957 cc ricalcano in maniera pedissequa quanto previsto dallo schema di contratto di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002–2005, agli artt. 2, 6 e 8, dichiarati contrari alla normativa antitrust dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
2 Si costituiva in giudizio la società opposta, eccependo la nullità dell'atto introduttivo per errore nella scelta del rito da parte dell'opponente, con istanza di fissazione di una nuova udienza ex art. 164 cpc..
Nel merito contestava: che la domanda è carente di allegazione essendo fondata sulla mera enunciazione della nullità per vessatorietà delle clausole;
che le clausole asseritamente vessatorie sono state tutte approvate per iscritto e opera nel caso concreto il principio di autoresponsabilità; che la deroga all'art. 1957 cc desumibile dagli artt. 6 e 7 del contratto non è vessatoria ed è espressione della autonomia negoziale delle parti;
che tali clausole non violano l'art. 36 lett. t) del Codice del Consumo,
perché non escludono alcuna facoltà del garante di sollevare eccezioni nei confronti del debitore principale;
che il presente giudizio verte unicamente sull'accertamento della vessatorietà delle clausole contrarie al codice del consumo e non sulla valutazione della decadenza dal diritto di promuovere istanze contro i garanti;
che in ogni caso non vi è stata alcuna decadenza perché la banca ha tempestivamente azionato le proprie istanze verso il debitore principale nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 cc.; che gli istanti erano pienamente consapevoli del rapporto principale posto che avevano sottoscritto il mutuo nella qualità di terzi datori di ipoteca;
che le clausole asseritamente vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale.
Con ordinanza veniva disposta la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, che le parti rassegnavano.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali, di cui le parti si avvalevano.
II)a)Sul rito applicabile alla odierna controversia
Si conferma in questa sede quanto già esposto nella ordinanza emessa in corso di causa con la quale si
è affermato che il presente giudizio è soggetto alle norme del codice di rito anteriori alla cd Riforma
Cartabia.
Secondo autorevole dottrina e costante giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio propriamente autonomo, né un autonomo grado di giudizio, rappresentando pur sempre una fase, eventuale, di un giudizio già pendente, che si fonda sulla domanda di condanna del creditore accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Sentenza 26 ottobre 2021 - 13
3 gennaio 2022, n. 92 e giurisprudenza richiamata in motivazione, Cass. S.U., Ord. n. 20596 del
01/10/2007, richiamata da Cass., 14 aprile 2017, n. 9712; Cass., 21 settembre 2015, n. 18564; Cass, 04
settembre 2014, n. 18707; Cass., 26 aprile 2012, n. 6511). Depongono a favore di questa interpretazione alcune norme: l'art. 640, co. 3, c.p.c. che utilizza l'espressione “riproposizione” della domanda;
l'art. 645 c.p.c., secondo cui la notifica della opposizione va effettuata presso il difensore dell'opposto e ciò presuppone un'azione pendente;
l'art.643, co. 3, c.p.c. che fissa la pendenza della lite con la notifica del decreto ingiuntivo e non con la notifica dell'opposizione; l'art. 645 c.p.c., che stabilisce la competenza funzionale del medesimo ufficio che ha emesso il decreto opposto, chiaro indice della pendenza della lite già con il deposito del ricorso per ingiunzione. Tale lettura, basata sulla cd natura bifasica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, induce ad affermare che la pendenza della lite sia determinata con il deposito del ricorso per ingiunzione, che segna il discrimine temporale in ordine al rito applicabile al giudizio di opposizione.
L'art. 35 del Dlgs 149/2022, come novellato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 29 dicembre
2022, n. 197, stabilisce che il nuovo rito ordinario di cognizione si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data suddetta si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Alla luce della interpretazione richiamata, la disciplina processuale introdotta dal D.lgs 149/2022 (cd rito Cartabia) trova applicazione con riferimento ai giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a seguito di ricorsi per ingiunzione depositati a partire dal 1° marzo 2023. Le valutazioni che precedono valgono anche nel caso della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, in quanto la tardività non muta la natura del giudizio che è pur sempre una fase della lite introdotta dal creditore con il procedimento monitorio.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato prima della entrata in vigore della novella sul processo, pertanto il giudizio di opposizione è stato correttamente introdotto nelle forme del giudizio ordinario di cognizione anteriore alla riforma.
b)Sulla opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
Il presente giudizio è una speciale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui alla sentenza C.
Cass. 9479/2023, che consente al consumatore di far valere l'abusività di alcune clausole contrattuali
4 alla luce della disciplina del Codice del Consumo, nei limiti in cui dette clausole incidono sulla pretesa creditoria azionata, ove il giudice del monitorio non abbia preso posizione sulle stesse.
L'odierno giudizio, quindi, ha l'unico scopo di far per fare accertare l'abusività delle clausole se e nei limiti in cui questo accertamento assume rilievo ai fini della pretesa azionata in via monitoria e secondo la giurisprudenza richiamata “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di
recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di
svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella
delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo,
totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia
quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non
si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (cfr. Cass 2379/2023 che richiamata Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243
del 2014, citate).
Alla luce della giurisprudenza richiamata debbono ritenersi inammissibili le doglianze relative alla invalidità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore della Banca originaria concedente del mutuo per violazione della normativa antitrust sollevata nella comparsa conclusionale, in quanto non attengono alla violazione delle norme poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che su tali tematiche si è formato il giudicato in ragione della omessa proposizione della opposizione nei termini di legge, giudicato che può essere superato solo con riferimento alla nullità derivante dalla violazione del Codice del Consumo.
c)Sulla qualità degli opponenti e sulla vessatorietà delle clausole delle fideiussioni
Gli opponenti rivestono la qualità di consumatori, circostanza non contestata da parte opposta che costituisce il presupposto necessario per l'accesso alla tutela prevista dalla Cassazione richiamata, in deroga al principio del giudicato.
Parte opponente ha eccepito la nullità degli artt. 6 e 7 della fideiussione che, in combinato disposto,
prevedono una sostanziale deroga all'art. 1957 c.c., il quale stabilisce che entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione il creditore deve azionare le proprie istanze (che costante giurisprudenza intende come istanze giudiziali), nei confronti del debitore principale e coltivarle diligentemente.
5 L'art. 6 in particolare prevede che “la Banca, fermo restando il suo dovere di agire secondo buona
fede, nei tempi che riterrà opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale conserva i
diritti derivanti dalla fideiussione fino alla estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”.
L'art. 7 pone in capo al fideiussore l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta di quanto dovuto per capitale, interessi, accessori e spese.
Gli opponenti assumono che la non ha rispettato il termine previsto dall'art. 1957 cc con CP_4
conseguente decadenza dalla garanzia.
La doglianza è ammissibile e rilevante in questa sede, atteso che le fideiussioni omnibus poste a fondamento del decreto ingiuntivo che prevedono un vincolo di solidarietà tra fideiussore e debitore principale non sono qualificabile come contratti autonomi di garanzia.
Parte opposta assume che le suddette clausole sono valide, in quanto specificamente approvate per iscritto dai garanti e che il termine previsto dall'art. 1957 cc è stato rispettato.
Le difese di parte opposta non sono fondate.
Sul tema è opportuno premettere l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la decadenza del
creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può
essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità
delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione,
per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore"
(Cass. n. 21867/13; n. 28943/17; n. 3989/2025).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però, il creditore
abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non
si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per
un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n.
16836/15; n.26906 del 20/09/2023).
Il Tribunale, alla luce della giurisprudenza richiamata, ritiene che una clausola che preveda la persistenza della obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione in senso satisfattivo della
6 obbligazione garantita produce gli stessi effetti di una deroga espressa all'art. 1957 cc e tale deroga è
sicuramente ammissibile, ma occorre stabilire se la rinuncia del fideiussore che rivesta anche la qualità
di consumatore debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
A tal proposito occorre considerare che la deroga all'art. 1957 cc comporta una estensione temporale dell'obbligo di garanzia e l'esclusione di una decadenza posta a carico del garantito ed a tutela degli interessi del garante e, come tale, essa determina una limitazione del diritto del fideiussore di opporre l'eccezione di decadenza che il legislatore gli riconosce.
Tale clausola rientra nella previsione dell'art. 33, comma 2 lett. t) del Codice del Consumo in quanto pone limiti alla facoltà del consumatore di proporre eccezioni difensive in ordine al contratto di garanzia, in deroga allo schema legale che invece le contempla, in quanto idonea a configurare un significativo squilibrio in danno del consumatore (Cass. n. 27558/2023).
Le fideiussioni contengono anche la clausola “a semplice richiesta scritta” (art.7), che consente al creditore, in deroga allo schema legale, di impedire la decadenza mediante semplice richiesta stragiudiziale.
Il Tribunale ritiene che la clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, non sia vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti.
Va infatti osservato che la nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons. può interessare al più la clausola che esclude la proponibilità delle eccezioni, non presente nella garanzia in esame, e soltanto nella parte in cui limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, risolvendosi, appunto, in una limitazione “alla facoltà di opporre eccezioni”.
In tali casi peraltro l'effetto della declaratoria di inefficacia parziale comporterebbe che, una volta dichiarata abusiva la clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., il garante possa opporre al creditore eccezioni relative sia al rapporto di garanzia, che al rapporto garantito, con la conseguenza che il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni (Cass. n. 5423/2022), eccezioni comunque non sollevate nel caso concreto.
7 Il Tribunale ritiene dunque che la nullità di cui al Codice del Consumo riguarda la clausola “senza
eccezioni” e non la clausola “a semplice richiesta scritta”, che non limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, ma si limita ad agevolare il creditore consentendogli di agire contro il garante senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale e consente, come visto, di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. attraverso una semplice richiesta stragiudiziale.
Le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vengono solitamente valorizzate al fine di accertare la natura autonoma della garanzia, che tuttavia non ricorre nel caso concreto, in quanto trattasi di clausole che assolvono a funzioni diverse e mantengono la propria individualità, anche a fronte di eventuali nullità riconducibili al Codice del Consumo.
Sulla base di tali argomentazioni deve dunque ritenersi che la clausola “a semplice richiesta scritta”, a differenza della clausola “senza eccezioni”, non rientri nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t),
cod. cons., in quanto non si risolve in una limitazione “alla facoltà di opporre eccezioni” per il consumatore, ma consente alla banca di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale in luogo della richiesta giudiziale ritenuta necessaria dalla interpretazione corrente della norma.
La suddetta previsione non determina neppure un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 33, comma 1
del Codice del Consumo, che invece sussiste solo con riferimento alla deroga all'art 1957 cc.
Occorre considerare che l'art. 1957 cc serve ad impedire che il fideiussore resti vincolato a tempo indeterminato alla obbligazione assunta in solido con il debitore principale subendo così totalmente l'alea di un aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la
sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione
garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro
il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti
indefinitamente sospesa e così limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (Cass. n. 1724/2016; n.
24296/2017).
8 Il Tribunale ritiene che in presenza di una clausola che preveda il pagamento del debito
“immediatamente… a semplice richiesta scritta”, sia idonea ad impedire la decadenza anche una richiesta stragiudiziale e che ciò preservi la ratio della norma, ossia rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale ed evitare incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, al fine di impedire l'aggravamento di oneri e spese conseguenti ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito (Cass. 22346/2017 e successiva conforme Sez. 3 -
, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Alla luce delle argomentazioni che precedono non si ravvisa un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola che prevede la possibilità per il creditore di promuovere le proprie istanze anche con una semplice lettera stragiudiziale (in termini Trib. Padova Sent. 16.7.2024 e precedenti conformi ivi citati).
Il Tribunale ritiene dunque che debba essere dichiarata la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni nella parte in cui consentono al creditore di coltivare le proprie istanze contro il debitore principale senza il rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc, la cui deroga determina un significativo squilibrio in danno del garante consumatore, in assenza di prova di una trattativa individuale, che la banca, pur essendone onerata, non ha offerto, limitandosi ad affermazioni generiche non supportate da alcun elemento probatorio (Cass. n.18785/2010 e precedenti conformi).
Accertato dunque che la aveva l'onere di presentare la sua istanza verso il debitore principale CP_4
entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione garantita occorre appurare se in concreto tale termine sia stato rispettato con la missiva del 13.7.2017 in atti (all. 6 fascicolo monitorio), che, secondo la opposta è stata promossa tempestivamente.
Il Tribunale ritiene che tale comunicazione non possa assolvere alla prova del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1957 cc non tanto per il suo contenuto, essendo una vera e propria domanda di rimborso del finanziamento, o perché formulata stragiudizialmente, come già detto, ma perché
manca in fatto la prova della ricezione di detta missiva da parte della debitrice principale signora non assolvendo a detta finalità la documentazione allegata dalla opposta che attesta il mero Pt_3
inoltro in data 13.7.2017 di una raccomandata “on line”, ma non la sua ricezione da parte della
9 debitrice principale, mancando anche la sola prova indiziaria, ricavabile dal sito web di Poste Italiane,
che la giurisprudenza valorizza ai fini della prova dell'esito della spedizione (Cass. ord. 17810/2020).
Parte opposta assume che il termine è stato rispettato in quanto al tempo del deposito della domanda monitoria il credito non era scaduto, avuto riguardo alla scadenza naturale del mutuo prevista nel contratto.
La tesi è errata posto che con la missiva in atti la ha comunicato la decadenza dal beneficio del CP_4
termine e contestualmente ha chiesto la restituzione delle somme dovute alla debitrice ed ai garanti,
condebitori solidali.
Sussiste dunque l'interesse degli istanti a far accertare la nullità della clausola della fideiussione che contiene la deroga al regime previsto dall'art. 1957 cc, in quanto ciò incide sulla esigibilità del credito nei confronti dei garanti, questione valutabile nonostante la definitività del decreto opposto, posto che il giudice del monitorio non ha valutato tale aspetto, come si evince dalla motivazione del decreto opposto, elemento che rende sicuramente ammissibile l'opposizione tardiva degli opponenti fondata su tale doglianza.
In via gradata, anche a voler ritenere fondata la tesi di parte opposta che ritiene valida l'istanza stragiudiziale promossa contro il debitore principale, sussiste la nullità della clausola sotto altro ulteriore profilo, che gli opponenti hanno eccepito, avendo interesse a farla valere.
L'art. 6 dei contratti di fideiussione prevede una ulteriore deroga all'art. 1957 cc, in quanto prevede che la banca possa agire per il recupero del credito nei confronti del debitore principale “nei tempi che
riterrà opportuni” finchè l'obbligazione principale non verrà adempiuta.
Nel caso in cui la fideiussione preveda che l'obbligazione del garante si estende sino all'integrale adempimento e non sino alla scadenza della obbligazione principale ciò comporta che l'azione del creditore non è soggetta ad alcune termine di decadenza se l'iniziativa verso il debitore principale non viene coltivata con diligenza (ex multis Cass. n. 16836/2015 e successiva conforme Ord.
n. 26906 del 20/09/2023 ).
La clausola contenuta nelle fideiussioni di cui è causa contiene, quindi, una ulteriore deroga implicita all'art. 1957 cc, il quale prevede non solo che il creditore debba promuovere entro un termine di decadenza la sua istanza verso il debitore principale, ma anche che debba coltivarla diligentemente.
10 La clausola contenuta nelle fideiussioni, invece, riserva a mere valutazioni di opportunità della banca la scelta dei tempi non solo per promuovere le istanze verso il debitore principale, ma anche per coltivarle giudizialmente, consentendo al mutuatario scelte meramente discrezionali sui tempi dell'azione giurisdizionale del tutto disancorate dal canone della diligenza che invece l'art. 1957 cc impone al creditore, al fine precipuo di non aggravare immotivatamente e ingiustamente la posizione del garante.
Una clausola siffatta, quindi, genera un significativo squilibrio in danno del garante consumatore, in mancanza nel caso concreto della prova della trattativa individuale, non desumibile da alcun elemento addotto dalla banca, né tanto meno dalla duplice sottoscrizione, la quale, per giurisprudenza costante,
non è idonea a rimuove la nullità di protezione prevista dal Codice del Consumo (ex multis Cass. sent.
n. 8268/2020).
La suddetta clausola delle fideiussioni è dunque nulla e la banca aveva il dovere, a pena di decadenza,
di coltivare con diligenza le azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, onere non assolto nel caso concreto posto che il deposito del decreto ingiuntivo è avvenuto a distanza di circa due anni dall'invio della raccomandata con cui la banca assume di aver promosso per la prima volta la propria istanza contro il debitore principale dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che ove ricevuta della comunicazione la parte aveva l'onere di promuovere il decreto ingiuntivo secondo tempistiche ispirate al canone della diligenza.
Il Tribunale ritiene che la deroga alla prescrizione posta dall'art. 1957 cc aggravi grandemente la posizione del garante consumatore, creando un significativo squilibrio tra le prestazioni a cui i contraenti si sono obbligati in violazione dell'art. 33 comma 6 lett. t) e del comma 1 del Codice del
Consumo.
Tale aggravio è particolarmente gravoso nel caso concreto posto che l'art.7 della fideiussione prevede che nel caso di ritardo nel pagamento da parte del fideiussore si applicheranno gli interessi di mora alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per il debitore principale.
Il Tribunale ritiene che una azione giudiziale diretta a coltivare il credito contro il debitore principale,
rimessa alla mera discrezionalità del creditore ed in sostanziale deroga al canone della diligenza determina la nullità della clausola per violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo.
11 Posto dunque che la banca prima e la cessionaria comunque avevano l'onere di azionare diligentemente il credito in via giudiziale verso il debitore principale, si ritiene che il tempo decorso dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine non sia un tempo ragionevole per promuovere l'azione giudiziale contro il debitore principale, a nulla rilevando che l'odierna opposta abbia agito come cessionaria di un credito acquisito solo nel 2018, come la stessa assume nei propri scritti difensivi.
La difesa non persuade, in primo luogo perchè la cessione del credito non può certamente andare a discapito del garante-consumatore e, in ogni caso, perché dalla cessione è trascorso un ulteriore lasso di tempo in totale assenza di qualsivoglia iniziativa giudiziale contro il debitore principale, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione dei garanti-consumatori: questi ultimi, infatti, si sono ritrovati a rispondere di un credito non tempestivamente coltivato contro il debitore principale, poi dichiarato fallito, con conseguente aggravio della sua posizione, essendo egli esposto, per un tempo sostanzialmente indeterminato, alle scelte delle banca prima e della cessionaria poi.
Infatti se è pur vero che si tratta di una obbligazione solidale e che la ha la facoltà di scegliere CP_4
contro quale condebitore agire, si ritiene che non abbia diligentemente avviato ed in ogni caso proseguito le proprie istanze contro il debitore principale, con la conseguenza è maturata la decadenza prevista dall'art. 1957 cc. e l'obbligazione nei confronti dei garanti si è estinta.
Il credito azionato in via monitoria contro i garanti quindi non era esigibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che,
complessivamente valutati, consentono di ancorare la liquidazione a valori prossimi ai minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
12 -accertata la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni dichiara che parte opposta è decaduta dal diritto di agire contro gli opponenti per il credito oggetto di causa;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali, che liquida in
€ 8.000,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 29/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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